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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 01/12/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa RI UE
LI, all'esito della discussione svoltasi tramite lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa iscritta al n. 316 del Ruolo Generale del 2023
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo De Parte_1
Mela ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Passo Enea n. 92
Attore
Contro in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliato in Trapani, nella via Della Ginestra n. 11
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
- premettendo di gestire un impianto di distribuzione di carburanti in Parte_1
Trapani, nella via Palmeri 36k - ha agito in giudizio avverso il al Controparte_1 fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, ex art. 2051
e 2043 c.c., asseritamente derivanti dal sinistro occorsogli in data 28.7.2020, quando, intorno alle ore 17:30, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, è inciampato sulla strada dissestata cadendo rovinosamente per terra, riportando
“frattura della falange prossimale quinto dito della mano dx;
sub lussazione del 3 e 4 dito mano dx;
ferite lacerate 3 e 4 mano dx”.
L'attore ha dedotto la responsabilità del quale custode della sede Controparte_1 stradale ove il sinistro è occorso, evidenziando anche la mancata segnalazione dello stato di dissesto. R.G. n. 316/2023
Sulla scorta di quanto sopra, ha chiesto al Tribunale di: “ritenere e Parte_1 dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco p. t. con sede in Piazza Controparte_1
Municipio n. 1- 91100 Trapani, per tutti i fatti esposti in narrativa nessuno escluso. - per l'effetto condannare il in persona del Sindaco p. t. con sede in Controparte_1
Piazza Municipio n. 1- 91100 Trapani a titolo di risarcimento dei danni tutti come esposti in narrativa, in favore del sig. della somma di Euro €. 59.917,13 o la maggiore o Parte_1 minore somma che verrà accertata in corso di causa oltre interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo”.
Costituendosi in giudizio con memoria del 4.5.23, il ha Controparte_1 preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione, ex art. 163, comma 3, n. 4, cpc, assumendo la genericità dell'allegazione dei fatti di causa prospettata dall'attore, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il punto in cui il sinistro si sarebbe verificato sarebbe oggetto di concessione demaniale alla società petrolifera
“IP”, che gestisce l'impianto over l'attore esercita la propria attività lavorativa.
Nel merito, il convenuto ha avversato le deduzioni poste a fondamento della CP_1 domanda di parte attrice, sia in punto di an debeatur, che di quantum debeatur, eccependo in subordine la sussistenza dell'esimente del “caso fortuito”, ed in ogni caso l'esistenza di un concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Pertanto, il – diffusamente contestando la pretesa attorea anche in Controparte_1 ordine al quantum - ha chiesto al Tribunale: “in via preliminare - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.; - per i motivi di cui in premessa, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del indi rigettare la CP_1 CP_1 domanda avversaria, con conseguente condanna di parte attrice a rifondere le spese di lite sostenute CP_ dall' convenuto;
nel merito - per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare infondata, in fatto e diritto, la domanda risarcitoria spiegata da parte attrice nei confronti del Controparte_1
e, per l'effetto, rigettarla;
- in subordine, ridurre la domanda avversaria a quanto richiesto e rigorosamente provato, tenuto anche conto del concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. e limitando il risarcimento, se dovuto, al solo danno differenziale, al netto di tutte le somme già percepite o percipiende dall' . Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. CP_3
*****
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, priva di pregio appare l'eccezione di nullità formulata dal a motivo dell'asserita indeterminatezza Controparte_1 dell'oggetto della domanda (art. 164, comma 3 n. 4, c.p.c.).
2 R.G. n. 316/2023
Giova, infatti, ricordare, sul piano generale, che “La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto
e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio
– in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, la quale, costituendo apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo se non congruamente o correttamente motivata” (cfr. Cass. n 188/1996; cfr. anche Cass. 11751/2013 secondo cui “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”).
Nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto di citazione, esteso, dunque, alla sua parte espositiva nonché alla documentazione allegata, parte attrice ha indicato, con sufficiente precisione, sia l'oggetto della domanda che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della medesima, con le relative conclusioni.
Tanto premesso, la domanda è infondata.
Ora, in tema di riparto dell'onere delle prova la più recente giurisprudenza ha sostenuto che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Cass. S.U. 20943/2022).
Orbene, parte attrice non ha fornito adeguata prova del verificarsi dell'evento lesivo nei termini dedotti in seno all'atto introduttivo.
Muovendo dal presupposto che la dinamica del sinistro, così come articolata in citazione, è stata tempestivamente contestata dal l'attore non ha Controparte_1
3 R.G. n. 316/2023
dimostrato – né ancora prima allegato specificamente – le concrete modalità del sinistro e soprattutto il nesso causale tra i danni patiti e la cosa in custodia.
Ed infatti, tale prova non può certamente trarsi dalle ritrazioni fotografiche allegate in seno alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cpc, posto che le stesse si limitano a restituire quella che era la generale condizione del manto stradale limitrofo all'impianto di distribuzione del carburante ove lavora l'attore, con la precisazione che lo stesso non ha nemmeno specificamente allegato l'esatto punto in cui si sarebbe verificata la caduta.
Va, poi, rilevato che nemmeno un principio di prova può ricavarsi dal verbale di pronto soccorso, ove viene genericamente menzionata una “caduta accidentale occorsa sul lavoro”, senza menzione alcuna delle effettive cause della stessa e, in particolare, della connessione con una buca o altra insidia presente sul manto stradale.
L'attore non ha, poi, sopperito alla mancanza di prova documentale del sinistro mediante prova testimoniale.
Ed infatti, l'attore al fine di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale con il solo teste , prova Testimone_1 pure ammessa con ordinanza del 21.2.24.
Tuttavia, nelle more dell'udienza, tale teste è deceduto, come provato dallo stesso attore con documentazione allegata alla nota del 21.5.24, con successiva richiesta di sostituzione (su cui l'attore ha anche insistito in seno alle note conclusive).
Come già statuito con ordinanza del 25.5.2024, ritiene il Tribunale, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che “L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.” (cfr., sul punto, Cass.
n. 8929/2019; cfr. nello stesso senso Cass. 6515/1992).
Non può, dunque, esser accolta la richiesta di rimessione in istruttoria della causa per l'assunzione di una prova testimoniale non tempestivamente articolata in seno agli
4 R.G. n. 316/2023
scritti difensivi dell'attore. Ed infatti, se è certamente ammissibile la sostituzione di un teste deceduto prima dell'escussione con altro soggetto già indicato negli atti introduttivi o successive memorie istruttorie (e quindi prima del maturarsi delle preclusioni istruttorie), non può, diversamente, ammettersi una prova testimoniale con altro soggetto mai prima menzionato dalla parte.
Infatti, l'art. 104 disp. att. c.p.c. – su cui poggiano le pronunce richiamate dall'attore - opera soltanto sul diverso versante della mancata citazione del teste all'udienza (cfr.
Cass. 13187/2013).
In definitiva, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente, la parte che non cita il testimone ammesso deceduto non incorre nella decadenza, ma non può pretendere l'escussione di un testimone non espressamente e
“tempestivamente” indicato: la sostituzione può e deve avvenire con un testimone indicato prima del verificarsi delle preclusioni istruttorie.
Ne consegue che nessuna prova ha fornito l'attore circa la dinamica del sinistro che lo ha visto coinvolto, ed in particolare circa l'esistenza del nesso eziologico tra la caduta
(e i danni riportati) e la res oggetto di custodia da parte del CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi dei parametri minimi (stante la non particolare complessità della vicenda di causa) di cui al
D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 convenuta, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Trapani, 1.12.2025
Il Giudice
RI UE LI
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