Decreto cautelare 30 agosto 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 24/09/2021, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00492/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00903/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2021, proposto da
Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin e Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Venezia presso la sede della stessa in Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23;
nei confronti
Ente Produttori Selvaggina e Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituitisi in giudizio;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
in partibus quibus , nonché l'adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a. della Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2021 n. 972, recante “ Stagione venatoria 2021/2022. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n.50/93) ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Ministero della Transizione Ecologica;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti, quanto alla pavoncella, non si ravvisano elementi per discostarsi dalle valutazioni contenute nella sentenza di questa Sezione, 16 dicembre 2020, n. 1263 (conforme anche Tar Toscana, Sez. II, 4 maggio 2021, n. 632);
- che le esigenze cautelari di salvaguardia della tortora selvatica appaiono invece venute meno in quanto, come eccepito dalla Regione, tale specie ha ormai lasciato le nostre latitudini per svernare in altri Paesi;
- che in definitiva la domanda cautelare può essere accolta limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato consente la caccia alla pavoncella;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia della deliberazione impugnata nella parte in cui consente la caccia alla pavoncella e fissa, per l’esame del merito del ricorso, la pubblica udienza del 1 dicembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO