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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9759 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33310/2022
(cui è riunita la causa N. R.G. 45735/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33310/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALESCI VINCENZO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MAZZINI 8 80030 SAN VITALIANO presso il difensore avv. MALESCI VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMEONI MARIA Controparte_1 P.IVA_2
NC e elettivamente domiciliato in VIA S. SERANGELI, 13 00031 ARTENA presso lo studio dell'avv. SIMEONI MARIA NC
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta consistito nella chiusura arbitraria del point di Bari nonostante la vigenza di un accordo di affiliazione commerciale, la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 125.000,00 - tenuto conto delle provvigioni di maggio e giugno non corrisposte (per un totale di € 34.953,48) e di quelle successive non maturate in ragione della chiusura del point di Bari, domandando a titolo di lucro cessante un totale complessivo di € 86.368,82 - o nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per il ritardo nel pagamento e per svalutazione monetaria;
in via subordinata, chiedeva di compensare fino al relativo pagina 1 di 9 ammontare ogni eventuale credito preteso dalla salva la sua condanna per il residuo;
con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.
La si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni degli opponenti, allegava plurimi e CP_1 reiterati inadempimenti dell'attrice nella gestione dei point di Bari e di Cagliari, chiedendo, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello rubricato R.G. 45735/2022, avente ad oggetto le controversie relative al point di Cagliari;
in via principale, il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, dichiarare ogni eventuale importo riconosciuto compensato con quanto dovuto da a a titolo di riconvenzionale;
in via riconvenzionale, Pt_1 CP_1
l'accertamento della risoluzione dei contratti vigenti ex art. 1456 c.c. e art. 11 e 17 delle scritture private sottoscritte con condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 83.734,17 quali mancati incassi per noleggi effettuati in maniera fraudolenta ovvero senza il rispetto delle necessarie procedure,
€ 11.933,75 quale storno delle provvigioni sui mancati incassi, una somma per spese sostenute in ragione dei reiterati inadempimenti di (€ 7.000 per contributo Rental Plus Affitto location di Bari, Pt_1
€ 4.899,00 per personale inviato a Bari nella stagione estiva 2022, € 31.441,71 per la CP_1 pratica EASYGAM), € 30.000 per i mancati guadagni derivanti dal blocco delle attività di vendita per causa di € 62.832,00 per Km extra contratto non addebitati ai clienti con riferimento al Point di Pt_1
Cagliari, come da verbale di chiusura sottoscritto anche da € 78.000,00 di danni rilevati Persona_1 sulle autovetture in gestione ad , € 25.403,66 per incassi versati direttamente ad dai Pt_1 Pt_1 clienti per contratti di noleggio su Napoli, regolarmente registrati a sistema, ma mai corrisposti a CP_1 con riferimento ai mesi di settembre 2022, ottobre 2022, novembre 2022 e sino al 15 dicembre
[...]
2022 (giorno della risoluzione definitiva del contratto di franchising), € 2.941,57 per canoni di locazione di autovetture utilizzate da nonché una somma da quantificarsi in corso di CP_1 Pt_1 giudizio a titolo di danni cagionati dalla mancata riconsegna dei beni aziendali di in CP_1 occasione della risoluzione del contratto;
con vittoria di compensi e spese di lite nonché condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con separato atto di citazione, la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Parte_1 lamentando la revoca arbitraria da parte della convenuta dell'accesso agli account dei Controparte_1 software di noleggio nel point di Cagliari, che avrebbe impedito all'attrice il calcolo delle spettanze maturate per l'attività di noleggio espletata relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2022, nell'ambito del quale la domandava l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della Pt_1 convenuta e la condanna della al risarcimento dei danni asseritamente subiti quantificati in € CP_1
50.000,00, a fronte delle provvigioni non corrisposte per l'attività di noleggio, del mancato pagamento dei servizi di navetta per il trasporto dall'aeroporto agli uffici di noleggio e delle spese di carico, pagina 2 di 9 scarico e primo rifornimento delle autovetture nuove, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta come dovuta, oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso e indennizzo, anche in via risarcitoria, per il ritardo nel pagamento e svalutazione monetaria.
La si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e allegando CP_1
l'inadempimento di anche in relazione al Point di Napoli, formulando le medesime conclusioni Pt_1 rassegnate nel primo giudizio e chiedendo la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Con memoria difensiva depositata in data antecedente alla prima udienza, in ragione dell'ampliamento del thema decidendum al point di Napoli introdotto dalla la CP_1 Pt_1 eccepiva l'illegittimità della intimata risoluzione del contratto e formulava reconventio reconventionis chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della e, conseguentemente, Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificabili nell'importo complessivo di euro
€ 350.000,00, tenuto conto anche delle provvigioni a lei non corrisposte e di quelle non ancora maturate e dei corrispettivi per i servizi di navettamento e carico/scarico bisarca.
Istruita le cause con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzioni documentali, veniva disposta la riunione dei procedimenti;
in ragione della non immediata definizione del rapporto dare/avere tra le parti, veniva rigettata la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. delle fatture n. 15/22 – 9/22 – 16/22 - 17/22 – 18/22 - 19/22 relative al point di Cagliari per un totale di
€ 70.530; per il point di Napoli la fattura n.25/22 – 24/22 – 23/22 – 20/22 – 15/22 – 21/22 – 26/22 –
27/22 28/22 – 29/22 – 30/22 per un totale di € 171.404; per il point di Bari fattura 47/2023 – 12/22 e
11/22 per un totale di € 121.322; con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il rapporto tra le parti è stato disciplinato dal contratto di affiliazione commerciale sottoscritto in data
1.10.2022 per l'attività di autonoleggio senza conducente con sede in Napoli e successivamente estesa alle sedi di Napoli Aeroporto, Bari e Cagliari presso gli spazi (ufficio e posti auto) concordemente individuati;
come prospettato da parte attrice, “venivano pattuiti tra le parti, quindi, i canoni di locazione mensili per ogni singola location, comprensivi di ufficio, posti auto e servizio navetta”
(possibile oggetto di separato contratto tra la e società terze v. doc. 10 fasc. conv.) addebitati al CP_1 franchisee e saldati con il meccanismo della compensazione con i corrispettivi via via maturati da Pt_1 con l'attività di autonoleggio. ha mosso numerose contestazioni all'affiliata in corso di rapporto, affinché garantisse CP_1 Pt_1 un livello di servizio sufficiente alla gestione dei punti di noleggio. Si riporta a titolo esemplificativo pagina 3 di 9 l'estratto di una e-mail del 15 febbraio 2022: “visto che più volte abbiamo ribadito la disponibilità di a dedicare l'adeguato livello di flotta alle stazioni di Napoli, Bari e Cagliari utile a CP_2 realizzare un business profittevole, desideriamo, d'altro canto, essere garantiti che impegnerà Pt_1 nella conduzione delle attività il giusto numero di risorse umane e non necessarie. Ti invito pertanto, ancora una volta, a riconsiderare l'attuale tuo impegno in termini di locations gestite al fine di capire se effettivamente la tua organizzazione e i mezzi che attualmente hai a disposizione siano sufficienti a garantire la prosecuzione dell'attività senza intoppi” (doc. 3 fasc. conv.); sono inoltre depositate in atti ben 27 email che stigmatizzano carenze gestionali, riferite a contratti non correttamente processati – disallineamenti (ben 201) nelle verifiche (doc 6.10) ecc. – e a svariate altre contestazioni e alle relative azioni correttive che parte attrice avrebbe dovuto mettere in campo (doc. 6 da 1 a 27 fasc. conv.).
A fronte dei plurimi inadempimenti allegati, parte attrice non ha offerto adeguata prova di essersi uniformata agli standard qualitativi legittimamente pretesi dal ed eccepiti come disattesi nel CP_3 presente giudizio (al riguardo la prova orale richiesta non è stata ammessa per la genericità delle circostanze capitolate in merito al corretto adempimento delle obbligazioni a proprio carico – per es. in merito al personale impiegato presso il point di Bari non indica né la competenza né le conoscenze linguistiche o l'esperienza in possesso dei propri dipendenti-).
Alle predette doglianze si sommano poi i gravi fatti relativi al point di Cagliari, di cui più diffusamente infra, che hanno definitivamente convinto l'odierna convenuta ad avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nelle ipotesi di gravi violazioni contrattuali, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dell'accordo, con lettera a mezzo pec del 15.12.2022 (all. C fasc. conv.) contenente, oltre alla contestazione degli illeciti di Cagliari, l'elenco dettagliato delle contestazioni della Rental degli illeciti contrattuali ed extracontrattuali addebitati alla elenco reiterato nelle comparse di risposta Pt_1 della convenuta ((a) il mancato rispetto delle procedure di qualificazione dei clienti, culminate nel furto dell'autovettura targata GF597NL, nonostante gli avvisi trasmessi dall'affiliante, e tali da evidenziare l'assoluta disorganizzazione, se non la voluta inadempienza, nell'osservanza delle principali disposizioni contrattuali (all. 12 e seguenti); b) l'irregolare presenza di personale, spesso senza osservare le prescrizioni di orario, ovvero la disciplina stessa dei rapporti di lavoro;
c) il mancato rispetto delle direttive aziendali in termini di gestione commerciale ed operativa;
d) il mancato versamento degli incassi nei termini contrattuali.) ed al quale la difesa attorea poco o nulla ha replicato, contestando i fatti cagliaritani sono negli scritti difensivi finali.
Venendo più in particolare alle domande attoree si osserva quanto segue.
Quanto alla chiusura del point di Bari del 15.6.2022, non risultano dal compendio probatorio acquisito l'arbitrarietà e l'illegittimità della decisione da parte della che, al contrario, ha fornito CP_1
pagina 4 di 9 tramite la propria ricostruzione fattuale e documentale le ragioni della chiusura, con puntuale allegazione degli inadempimenti della propria controparte.
Benché l'attrice, infatti, avesse sin dal principio dato la propria disponibilità al trasferimento del noleggio all'interno dell'aeroporto di Bari (vedi action plan doc. 2 fasc. conv.), non firmava Parte_1 il contratto di affiliazione per Bari che le aveva proposto di sottoscrivere il 9 maggio 2022 (doc. CP_1
8 fasc.conv.) e ancora con mail del 22 maggio 2022 manifestava perplessità al trasferimento (doc. 7 convenuta), quando la aveva ormai concluso l'accordo con Aeroporti di Puglia (doc. 4-5 CP_1 convenuta). E, anzi, il 3.6.2022 comunicava l'interruzione del servizio di navetta per l'aeroporto Pt_1 di Bari a far data dal giorno successivo (doc. 9), confermando per facta concludentia la propria intenzione di non operare all'interno dell'aeroporto così disattendendo agli accordi presi in precedenza con la controparte, trattandosi di un comportamento incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto.
Proprio a fronte dell'esigenza di continuare ad assicurare la gestione del servizio di noleggio nel periodo di maggiore affluenza e redditività quale quello estivo, la convenuta annunciava il 15.6.2022 la chiusura del point di Bari di via Macchie e la gestione diretta del nuovo punto di noleggio all'interno dell'aeroporto, e benché la ripresa della gestione diretta del servizio non fosse contemplata in contratto, essa non può ritenersi un inadempimento contrattuale a fronte dell'espressa ammissione del franchisee di non essere in grado di gestire il servizio, per il quale la con l'accondiscendenza di CP_1 Pt_1 aveva già siglato accordi con Aeroporti di Puglia.
Di conseguenza, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per la somma di euro 86.368,82, non essendovi peraltro alcuna prova che gestendo direttamente il point, l'attrice avrebbe garantito un uguale numero di noleggi, ed essendovi anzi piuttosto prova del contrario stante il quadro fattuale soprariportato.
Deve invece trovare accoglimento la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni maturate nel mese di maggio e fino al 15 giugno 2022, nella quantificazione di complessivi euro 34.953,48 operata alla stregua dei tabulati allegati alle fatture prodotte in atti e la cui conformità ai dati estrapolati dal gestionale My Rent in uso a non è oggetto di puntuale contestazione. CP_1
Parzialmente infondata è la domanda attorea relativa alla location di Cagliari, dal momento che la revoca dell'account dei software di noleggio da parte di è intervenuta successivamente alla Parte_2 risoluzione consensuale del rapporto obbligatorio (come univocamente definita da entrambe le parti) concordata per novembre 2022 e non costituisce pertanto un inadempimento.
Anzi, l'opaco sistema di riscossione dei pagamenti da parte del dipendente del punto di noleggio di sig. (doc. 13 fasc.conv.), la mancata coincidenza del numero dei noleggi effettuati rispetto a Pt_1 Pt_3
pagina 5 di 9 quelli risultanti sul sistema My Rent, come evidenziata a titolo esemplificativo dalla presenza di verbali di accertamento d'infrazione al CdS riferiti ad autovetture che da sistema risultavano ferme presso il parcheggio (doc. 14-bis e ter) sono fatti illeciti riscontrati almeno in parte nella documentazione acquisita e che comunque parte attrice non contesta se non in conclusionale e di cui è chiamata a Pt_1 rispondere ex art. 2049 c.c., in quanto posti in essere dal dipendente sig. nell'esercizio delle Pt_3 incombenze a lui affidate.
è tuttavia tenuta al pagamento delle fatture allegate da parte attrice e relative: a) al valore CP_1 del noleggio del mese di settembre 2022 di euro 10.757,08 individuato in base ai dati trasmessi dalla b) al valore del noleggio del mese di ottobre 2022 di euro 29.720,42 calcolato in base alla CP_1 documentazione contabile di e la cui quantificazione non è oggetto di puntuale contestazione da Pt_1 parte della convenuta.
È invece infondata la pretesa di pagamento delle fatture relative c) al carico/scarico bisarca e primo rifornimento vetture nuove di euro 1.413,37; d) al servizio navettamento aeroporto/Elmas di euro
5.814,52.
I corrispettivi sembrano allineati ai correnti prezzi di mercato, ma trattandosi di servizi necessari all'esercizio dell'attività di autonoleggio essi costituiscono costi operativi che, pur in mancanza di espressa pattuizione, ricadono ex contractu interamente sull'affiliato, tenuto ad organizzare i servizi in proprio o a sopportarne gli oneri che, secondo la stessa prospettazione attorea, erano ricompresi nei canoni mensili della location a suo carico in base agli accordi con il franchisor;
dalla corrispondenza tra le parti risulta poi che un accordo integrativo espresso relativo al navettamento fosse stato raggiunto tra le parti (doc. 2 convenuta, nel quale la sig.ra scrive “per quanto riguarda il discorso Per_1
“NAVETTE PER I CLIENTI” nel periodo invernale, dove l'affluenza non è elevata, gestiamo il recupero dei clienti con il personale dell'ufficio con vetture in ns possesso, mentre nella stagione estiva, periodo di massima domanda, ci affidiamo ad un'azienda esterna, pattuendo un compenso per tratta A/R, oppure valutare l'entrata di un dipendente solo per il servizio navetta e, previo vs consenso, svolgere il servizio con un mezzo di proprietà ). Mentre la solo CP_2 CP_1 eccezionalmente proponeva di farsene carico per le locations di Napoli Aeroporto e Cagliari Aeroporto
(doc. 7 fasc. conv.) per venire incontro alle palesi difficoltà organizzative di Pt_1
Anche con riguardo al deve dunque escludersi il pagamento delle fatture azionate CP_4 relative ai costi di “navettamento” di € 25.683,44 ed ai costi di “carico/scarico bisarca” di € 2.801,12, mentre in mancanza di una puntuale e tempestiva contestazione dei conteggi delle provvigioni per i noleggi effettuati fino alla risoluzione del contratto e dei conguagli spettanti per gli anni di vigenza del franchising, la è tenuta al pagamento delle fatture corrispondenti per il complessivo importo di CP_1
pagina 6 di 9 € 142.920,11. Null'altro è dovuto all'attrice a titolo risarcitorio per l'interruzione del rapporto contrattuale prima della naturale scadenza, atteso che la come sopraesposto, si è legittimamente CP_1 avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nell'accordo di franchising.
Venendo alle domande riconvenzionali di parte convenuta, esse vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente richiamato il principio di non contestazione sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Tale principio, espressione dei doveri di lealtà e collaborazione processuale, comporta che i fatti allegati da una parte e non oggetto di puntuale e circostanziata contestazione da parte avversaria debbano ritenersi pacifici tra le parti e, come tali, non necessitano di ulteriore prova.
Nel caso di specie, molti dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale risultano non contestati, o comunque oggetto di deduzioni generiche e meramente difensive, prive di idoneo contenuto assertivo da parte dell'attrice tali da non integrare una contestazione idonea ai sensi della norma richiamata.
Ne consegue che per quelli di essi per i quali il convenuto ha assolto all'onere di allegazione in modo sufficientemente puntuale, pur in difetto di una compiuta e certa dimostrazione delle voci azionate in sede riconvenzionale e delle relative quantificazioni, i danni devono ritenersi provati per effetto della mancata contestazione e, pertanto, fondano l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Devono allora dirsi acquisite e non contestate le condotte del dipendente di sig. Pt_1 CP_5 consistenti nell'appropriazione di somme versate in contanti o tramite bonifico dai clienti presso il point di Cagliari, comprovate dai riscontri documentali (comunicazioni dei clienti, doc. 13 convenuta) e dalla manipolazione del gestionale MyRent, tali da determinare un danno diretto in capo a CP_1 pari ad € 83.734,17, relativo ai mancati incassi da noleggi non registrati o falsamente contabilizzati;
la percezione indebita di provvigioni da parte di su tali incassi inesistenti, per un importo di € Pt_1
11.933,75, quale storno delle provvigioni corrisposte.
Devono essere risarciti anche i danni materiali riscontrati sulle autovetture in gestione ad Pt_1 quantificati in € 78.000,00, come ricostruiti e quantificati dalle perizie allegate in atti (doc. 17 convenuta), in conseguenza del mancato rispetto dell'obbligo contrattuale dell'affiliato (art. 11.3) di rilevare ogni danno occorso al veicolo rientrato presso la propria sede alla fine del noleggio, inadempimento espressamente contestato in questo giudizio e rispetto al quale la difesa di nulla ha Pt_1 replicato.
Non sono invece risarcibili le spese che allega di avere sostenuto in conseguenza degli CP_1 inadempimenti di con riguardo alla location di Bari tra cui il contributo per l'affitto della location Pt_1
pagina 7 di 9 (€ 7.000) ed il costo del personale inviato in loco (€ 4.899), avendo l'affiliante sostenuto tali oneri nel periodo della gestione diretta del servizio di noleggio, i cui proventi sono stati incassati direttamente dal franchisor senza il riconoscimento di alcuna provvigione a Pt_1
Neppure sono risarcibili i danni allegati per la gestione della pratica EasyGam (€ 31.441,71), atteso che
- per il solo fatto che in precedenza la avesse chiesto il rientro di altre autovetture Easygam Pt_1 CP_1
- non può in alcun modo ritenersi neppure indirettamente responsabile per il furto dell'autovettura Golf, oggetto di contratto regolarmente processato – non è contestata la circostanza che il noleggio sia avvenuto nel rispetto della procedura di “qualificazione del cliente”, registrata regolarmente sul Portale
YR (carta di credito, patente e carta d'identità) - e per il cui mancato rientro la stessa Pt_1 intendeva sporgere denuncia (v. doc. mail furto allegata alla memoria n. 2).
Non appare risarcibile il danno da mancato guadagno derivante dal blocco delle attività di vendita
(quantificati in € 30.000,00), risultando troppo carenti i riscontri tanto del nesso causale tra gli allegati inadempimenti del franchisee e la interruzione del rapporto (che la allega ma non prova essere CP_1 stata necessaria), quanto dell'attendibilità dei criteri di calcolo del mancato incasso nei giorni di Pt_4 puntualmente contestati dalla difesa attorea.
[...]
Non può essere riconosciuta la voce di danno dell' importo di € 62.832,00 per asseriti chilometri extra contratto non addebitati ai clienti del point di Cagliari, poiché parte convenuta nulla o quasi allega al riguardo se non che i verbali di chiusura del noleggio sarebbero stati sottoscritti dalla stessa legale rappresentante di e non chiarisce nelle proprie memorie difensive né l'an, né il quantum degli Pt_1 asseriti danni dal momento che neppure allega quali sarebbero stati i limiti contrattuali di chilometraggio per ciascun noleggio, né il criterio per la liquidazione dei costi dell'eventuale esubero.
Risultano invece precise le allegazioni sia degli incassi versati direttamente a dai clienti del point Pt_1 di Napoli, regolarmente registrati e asseritamente mai riversati a per un ammontare pari a € CP_1
25.403,66; sia dei canoni di locazione relativi a veicoli impropriamente utilizzati da CP_1 Pt_1 per finalità proprie, pari a € 2.941,57; alle quali nulla replica la difesa attorea.
In merito al danno patrimoniale complessivo derivante dalla mancata riconsegna dei beni aziendali e dalla indebita detenzione di veicoli e materiali aziendali, deve riconoscersi il danno stimato in
42.391,16, dato dai costi passivi sostenuti per i beni e riscontrati dalle fatture depositate in atti (doc. 32 fasc. conv.) nel periodo ricompreso tra l'intervenuta risoluzione del contratto e la riconsegna dei beni medesimi;
mentre null'altro può riconoscersi a titolo risarcitorio non avendo parte convenuta assolto all'onere di puntuale allegazione dei criteri di calcolo dell'ulteriore danno da mancato utilizzo di cui alla tabella sub doc. 31 fasc. conv.
pagina 8 di 9 Sussistono i presupposti di cui all'art. 1243 c.c. per la richiesta compensazione delle reciproche poste debitorie rispettivamente pari per sorte capitale complessivamente ad euro 207.594,01 e ad euro
244.403,90; residuando di conseguenza in favore di parte convenuta un credito risarcitorio del minore importo di euro 36.809,89.
Il parziale riconoscimento delle ragioni risarcitorie di escludono la configurabilità a suo CP_1 carico della responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto, dei parametri di cui al d.m.
147/20122 e dell'attività difensiva svolta ai valori massimi per le fasi di studio introduttiva e di trattazione svolte separatamente nei due giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accerta l'obbligo di di pagamento in favore di per le ragioni di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva, di un importo capitale complessivo pari ad euro 207.594,01; accerta l'obbligo di di pagamento in favore di per le ragioni di cui in parte Parte_1 Controparte_1 motiva, di un importo capitale complessivo pari ad euro 244.403,90; dichiara la compensazione dei debiti per le quantità corrispondenti e condanna al pagamento Parte_1 in favore di del residuo importo di euro 36.809,89 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. Controparte_1 dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 9.972,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 9 di 9
(cui è riunita la causa N. R.G. 45735/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33310/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALESCI VINCENZO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MAZZINI 8 80030 SAN VITALIANO presso il difensore avv. MALESCI VINCENZO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMEONI MARIA Controparte_1 P.IVA_2
NC e elettivamente domiciliato in VIA S. SERANGELI, 13 00031 ARTENA presso lo studio dell'avv. SIMEONI MARIA NC
CONVENUTO CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della convenuta consistito nella chiusura arbitraria del point di Bari nonostante la vigenza di un accordo di affiliazione commerciale, la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 125.000,00 - tenuto conto delle provvigioni di maggio e giugno non corrisposte (per un totale di € 34.953,48) e di quelle successive non maturate in ragione della chiusura del point di Bari, domandando a titolo di lucro cessante un totale complessivo di € 86.368,82 - o nella maggiore o minore misura accertata in corso di causa, oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per il ritardo nel pagamento e per svalutazione monetaria;
in via subordinata, chiedeva di compensare fino al relativo pagina 1 di 9 ammontare ogni eventuale credito preteso dalla salva la sua condanna per il residuo;
con CP_1 vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.
La si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni degli opponenti, allegava plurimi e CP_1 reiterati inadempimenti dell'attrice nella gestione dei point di Bari e di Cagliari, chiedendo, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello rubricato R.G. 45735/2022, avente ad oggetto le controversie relative al point di Cagliari;
in via principale, il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, dichiarare ogni eventuale importo riconosciuto compensato con quanto dovuto da a a titolo di riconvenzionale;
in via riconvenzionale, Pt_1 CP_1
l'accertamento della risoluzione dei contratti vigenti ex art. 1456 c.c. e art. 11 e 17 delle scritture private sottoscritte con condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 83.734,17 quali mancati incassi per noleggi effettuati in maniera fraudolenta ovvero senza il rispetto delle necessarie procedure,
€ 11.933,75 quale storno delle provvigioni sui mancati incassi, una somma per spese sostenute in ragione dei reiterati inadempimenti di (€ 7.000 per contributo Rental Plus Affitto location di Bari, Pt_1
€ 4.899,00 per personale inviato a Bari nella stagione estiva 2022, € 31.441,71 per la CP_1 pratica EASYGAM), € 30.000 per i mancati guadagni derivanti dal blocco delle attività di vendita per causa di € 62.832,00 per Km extra contratto non addebitati ai clienti con riferimento al Point di Pt_1
Cagliari, come da verbale di chiusura sottoscritto anche da € 78.000,00 di danni rilevati Persona_1 sulle autovetture in gestione ad , € 25.403,66 per incassi versati direttamente ad dai Pt_1 Pt_1 clienti per contratti di noleggio su Napoli, regolarmente registrati a sistema, ma mai corrisposti a CP_1 con riferimento ai mesi di settembre 2022, ottobre 2022, novembre 2022 e sino al 15 dicembre
[...]
2022 (giorno della risoluzione definitiva del contratto di franchising), € 2.941,57 per canoni di locazione di autovetture utilizzate da nonché una somma da quantificarsi in corso di CP_1 Pt_1 giudizio a titolo di danni cagionati dalla mancata riconsegna dei beni aziendali di in CP_1 occasione della risoluzione del contratto;
con vittoria di compensi e spese di lite nonché condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con separato atto di citazione, la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Parte_1 lamentando la revoca arbitraria da parte della convenuta dell'accesso agli account dei Controparte_1 software di noleggio nel point di Cagliari, che avrebbe impedito all'attrice il calcolo delle spettanze maturate per l'attività di noleggio espletata relativamente alle mensilità di settembre e ottobre 2022, nell'ambito del quale la domandava l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della Pt_1 convenuta e la condanna della al risarcimento dei danni asseritamente subiti quantificati in € CP_1
50.000,00, a fronte delle provvigioni non corrisposte per l'attività di noleggio, del mancato pagamento dei servizi di navetta per il trasporto dall'aeroporto agli uffici di noleggio e delle spese di carico, pagina 2 di 9 scarico e primo rifornimento delle autovetture nuove, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta come dovuta, oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso e indennizzo, anche in via risarcitoria, per il ritardo nel pagamento e svalutazione monetaria.
La si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e allegando CP_1
l'inadempimento di anche in relazione al Point di Napoli, formulando le medesime conclusioni Pt_1 rassegnate nel primo giudizio e chiedendo la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Con memoria difensiva depositata in data antecedente alla prima udienza, in ragione dell'ampliamento del thema decidendum al point di Napoli introdotto dalla la CP_1 Pt_1 eccepiva l'illegittimità della intimata risoluzione del contratto e formulava reconventio reconventionis chiedendo l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della e, conseguentemente, Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi, quantificabili nell'importo complessivo di euro
€ 350.000,00, tenuto conto anche delle provvigioni a lei non corrisposte e di quelle non ancora maturate e dei corrispettivi per i servizi di navettamento e carico/scarico bisarca.
Istruita le cause con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzioni documentali, veniva disposta la riunione dei procedimenti;
in ragione della non immediata definizione del rapporto dare/avere tra le parti, veniva rigettata la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. delle fatture n. 15/22 – 9/22 – 16/22 - 17/22 – 18/22 - 19/22 relative al point di Cagliari per un totale di
€ 70.530; per il point di Napoli la fattura n.25/22 – 24/22 – 23/22 – 20/22 – 15/22 – 21/22 – 26/22 –
27/22 28/22 – 29/22 – 30/22 per un totale di € 171.404; per il point di Bari fattura 47/2023 – 12/22 e
11/22 per un totale di € 121.322; con note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il rapporto tra le parti è stato disciplinato dal contratto di affiliazione commerciale sottoscritto in data
1.10.2022 per l'attività di autonoleggio senza conducente con sede in Napoli e successivamente estesa alle sedi di Napoli Aeroporto, Bari e Cagliari presso gli spazi (ufficio e posti auto) concordemente individuati;
come prospettato da parte attrice, “venivano pattuiti tra le parti, quindi, i canoni di locazione mensili per ogni singola location, comprensivi di ufficio, posti auto e servizio navetta”
(possibile oggetto di separato contratto tra la e società terze v. doc. 10 fasc. conv.) addebitati al CP_1 franchisee e saldati con il meccanismo della compensazione con i corrispettivi via via maturati da Pt_1 con l'attività di autonoleggio. ha mosso numerose contestazioni all'affiliata in corso di rapporto, affinché garantisse CP_1 Pt_1 un livello di servizio sufficiente alla gestione dei punti di noleggio. Si riporta a titolo esemplificativo pagina 3 di 9 l'estratto di una e-mail del 15 febbraio 2022: “visto che più volte abbiamo ribadito la disponibilità di a dedicare l'adeguato livello di flotta alle stazioni di Napoli, Bari e Cagliari utile a CP_2 realizzare un business profittevole, desideriamo, d'altro canto, essere garantiti che impegnerà Pt_1 nella conduzione delle attività il giusto numero di risorse umane e non necessarie. Ti invito pertanto, ancora una volta, a riconsiderare l'attuale tuo impegno in termini di locations gestite al fine di capire se effettivamente la tua organizzazione e i mezzi che attualmente hai a disposizione siano sufficienti a garantire la prosecuzione dell'attività senza intoppi” (doc. 3 fasc. conv.); sono inoltre depositate in atti ben 27 email che stigmatizzano carenze gestionali, riferite a contratti non correttamente processati – disallineamenti (ben 201) nelle verifiche (doc 6.10) ecc. – e a svariate altre contestazioni e alle relative azioni correttive che parte attrice avrebbe dovuto mettere in campo (doc. 6 da 1 a 27 fasc. conv.).
A fronte dei plurimi inadempimenti allegati, parte attrice non ha offerto adeguata prova di essersi uniformata agli standard qualitativi legittimamente pretesi dal ed eccepiti come disattesi nel CP_3 presente giudizio (al riguardo la prova orale richiesta non è stata ammessa per la genericità delle circostanze capitolate in merito al corretto adempimento delle obbligazioni a proprio carico – per es. in merito al personale impiegato presso il point di Bari non indica né la competenza né le conoscenze linguistiche o l'esperienza in possesso dei propri dipendenti-).
Alle predette doglianze si sommano poi i gravi fatti relativi al point di Cagliari, di cui più diffusamente infra, che hanno definitivamente convinto l'odierna convenuta ad avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nelle ipotesi di gravi violazioni contrattuali, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dell'accordo, con lettera a mezzo pec del 15.12.2022 (all. C fasc. conv.) contenente, oltre alla contestazione degli illeciti di Cagliari, l'elenco dettagliato delle contestazioni della Rental degli illeciti contrattuali ed extracontrattuali addebitati alla elenco reiterato nelle comparse di risposta Pt_1 della convenuta ((a) il mancato rispetto delle procedure di qualificazione dei clienti, culminate nel furto dell'autovettura targata GF597NL, nonostante gli avvisi trasmessi dall'affiliante, e tali da evidenziare l'assoluta disorganizzazione, se non la voluta inadempienza, nell'osservanza delle principali disposizioni contrattuali (all. 12 e seguenti); b) l'irregolare presenza di personale, spesso senza osservare le prescrizioni di orario, ovvero la disciplina stessa dei rapporti di lavoro;
c) il mancato rispetto delle direttive aziendali in termini di gestione commerciale ed operativa;
d) il mancato versamento degli incassi nei termini contrattuali.) ed al quale la difesa attorea poco o nulla ha replicato, contestando i fatti cagliaritani sono negli scritti difensivi finali.
Venendo più in particolare alle domande attoree si osserva quanto segue.
Quanto alla chiusura del point di Bari del 15.6.2022, non risultano dal compendio probatorio acquisito l'arbitrarietà e l'illegittimità della decisione da parte della che, al contrario, ha fornito CP_1
pagina 4 di 9 tramite la propria ricostruzione fattuale e documentale le ragioni della chiusura, con puntuale allegazione degli inadempimenti della propria controparte.
Benché l'attrice, infatti, avesse sin dal principio dato la propria disponibilità al trasferimento del noleggio all'interno dell'aeroporto di Bari (vedi action plan doc. 2 fasc. conv.), non firmava Parte_1 il contratto di affiliazione per Bari che le aveva proposto di sottoscrivere il 9 maggio 2022 (doc. CP_1
8 fasc.conv.) e ancora con mail del 22 maggio 2022 manifestava perplessità al trasferimento (doc. 7 convenuta), quando la aveva ormai concluso l'accordo con Aeroporti di Puglia (doc. 4-5 CP_1 convenuta). E, anzi, il 3.6.2022 comunicava l'interruzione del servizio di navetta per l'aeroporto Pt_1 di Bari a far data dal giorno successivo (doc. 9), confermando per facta concludentia la propria intenzione di non operare all'interno dell'aeroporto così disattendendo agli accordi presi in precedenza con la controparte, trattandosi di un comportamento incompatibile con la volontà di proseguire il rapporto.
Proprio a fronte dell'esigenza di continuare ad assicurare la gestione del servizio di noleggio nel periodo di maggiore affluenza e redditività quale quello estivo, la convenuta annunciava il 15.6.2022 la chiusura del point di Bari di via Macchie e la gestione diretta del nuovo punto di noleggio all'interno dell'aeroporto, e benché la ripresa della gestione diretta del servizio non fosse contemplata in contratto, essa non può ritenersi un inadempimento contrattuale a fronte dell'espressa ammissione del franchisee di non essere in grado di gestire il servizio, per il quale la con l'accondiscendenza di CP_1 Pt_1 aveva già siglato accordi con Aeroporti di Puglia.
Di conseguenza, non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno a titolo di lucro cessante per la somma di euro 86.368,82, non essendovi peraltro alcuna prova che gestendo direttamente il point, l'attrice avrebbe garantito un uguale numero di noleggi, ed essendovi anzi piuttosto prova del contrario stante il quadro fattuale soprariportato.
Deve invece trovare accoglimento la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni maturate nel mese di maggio e fino al 15 giugno 2022, nella quantificazione di complessivi euro 34.953,48 operata alla stregua dei tabulati allegati alle fatture prodotte in atti e la cui conformità ai dati estrapolati dal gestionale My Rent in uso a non è oggetto di puntuale contestazione. CP_1
Parzialmente infondata è la domanda attorea relativa alla location di Cagliari, dal momento che la revoca dell'account dei software di noleggio da parte di è intervenuta successivamente alla Parte_2 risoluzione consensuale del rapporto obbligatorio (come univocamente definita da entrambe le parti) concordata per novembre 2022 e non costituisce pertanto un inadempimento.
Anzi, l'opaco sistema di riscossione dei pagamenti da parte del dipendente del punto di noleggio di sig. (doc. 13 fasc.conv.), la mancata coincidenza del numero dei noleggi effettuati rispetto a Pt_1 Pt_3
pagina 5 di 9 quelli risultanti sul sistema My Rent, come evidenziata a titolo esemplificativo dalla presenza di verbali di accertamento d'infrazione al CdS riferiti ad autovetture che da sistema risultavano ferme presso il parcheggio (doc. 14-bis e ter) sono fatti illeciti riscontrati almeno in parte nella documentazione acquisita e che comunque parte attrice non contesta se non in conclusionale e di cui è chiamata a Pt_1 rispondere ex art. 2049 c.c., in quanto posti in essere dal dipendente sig. nell'esercizio delle Pt_3 incombenze a lui affidate.
è tuttavia tenuta al pagamento delle fatture allegate da parte attrice e relative: a) al valore CP_1 del noleggio del mese di settembre 2022 di euro 10.757,08 individuato in base ai dati trasmessi dalla b) al valore del noleggio del mese di ottobre 2022 di euro 29.720,42 calcolato in base alla CP_1 documentazione contabile di e la cui quantificazione non è oggetto di puntuale contestazione da Pt_1 parte della convenuta.
È invece infondata la pretesa di pagamento delle fatture relative c) al carico/scarico bisarca e primo rifornimento vetture nuove di euro 1.413,37; d) al servizio navettamento aeroporto/Elmas di euro
5.814,52.
I corrispettivi sembrano allineati ai correnti prezzi di mercato, ma trattandosi di servizi necessari all'esercizio dell'attività di autonoleggio essi costituiscono costi operativi che, pur in mancanza di espressa pattuizione, ricadono ex contractu interamente sull'affiliato, tenuto ad organizzare i servizi in proprio o a sopportarne gli oneri che, secondo la stessa prospettazione attorea, erano ricompresi nei canoni mensili della location a suo carico in base agli accordi con il franchisor;
dalla corrispondenza tra le parti risulta poi che un accordo integrativo espresso relativo al navettamento fosse stato raggiunto tra le parti (doc. 2 convenuta, nel quale la sig.ra scrive “per quanto riguarda il discorso Per_1
“NAVETTE PER I CLIENTI” nel periodo invernale, dove l'affluenza non è elevata, gestiamo il recupero dei clienti con il personale dell'ufficio con vetture in ns possesso, mentre nella stagione estiva, periodo di massima domanda, ci affidiamo ad un'azienda esterna, pattuendo un compenso per tratta A/R, oppure valutare l'entrata di un dipendente solo per il servizio navetta e, previo vs consenso, svolgere il servizio con un mezzo di proprietà ). Mentre la solo CP_2 CP_1 eccezionalmente proponeva di farsene carico per le locations di Napoli Aeroporto e Cagliari Aeroporto
(doc. 7 fasc. conv.) per venire incontro alle palesi difficoltà organizzative di Pt_1
Anche con riguardo al deve dunque escludersi il pagamento delle fatture azionate CP_4 relative ai costi di “navettamento” di € 25.683,44 ed ai costi di “carico/scarico bisarca” di € 2.801,12, mentre in mancanza di una puntuale e tempestiva contestazione dei conteggi delle provvigioni per i noleggi effettuati fino alla risoluzione del contratto e dei conguagli spettanti per gli anni di vigenza del franchising, la è tenuta al pagamento delle fatture corrispondenti per il complessivo importo di CP_1
pagina 6 di 9 € 142.920,11. Null'altro è dovuto all'attrice a titolo risarcitorio per l'interruzione del rapporto contrattuale prima della naturale scadenza, atteso che la come sopraesposto, si è legittimamente CP_1 avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nell'accordo di franchising.
Venendo alle domande riconvenzionali di parte convenuta, esse vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente richiamato il principio di non contestazione sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Tale principio, espressione dei doveri di lealtà e collaborazione processuale, comporta che i fatti allegati da una parte e non oggetto di puntuale e circostanziata contestazione da parte avversaria debbano ritenersi pacifici tra le parti e, come tali, non necessitano di ulteriore prova.
Nel caso di specie, molti dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale risultano non contestati, o comunque oggetto di deduzioni generiche e meramente difensive, prive di idoneo contenuto assertivo da parte dell'attrice tali da non integrare una contestazione idonea ai sensi della norma richiamata.
Ne consegue che per quelli di essi per i quali il convenuto ha assolto all'onere di allegazione in modo sufficientemente puntuale, pur in difetto di una compiuta e certa dimostrazione delle voci azionate in sede riconvenzionale e delle relative quantificazioni, i danni devono ritenersi provati per effetto della mancata contestazione e, pertanto, fondano l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Devono allora dirsi acquisite e non contestate le condotte del dipendente di sig. Pt_1 CP_5 consistenti nell'appropriazione di somme versate in contanti o tramite bonifico dai clienti presso il point di Cagliari, comprovate dai riscontri documentali (comunicazioni dei clienti, doc. 13 convenuta) e dalla manipolazione del gestionale MyRent, tali da determinare un danno diretto in capo a CP_1 pari ad € 83.734,17, relativo ai mancati incassi da noleggi non registrati o falsamente contabilizzati;
la percezione indebita di provvigioni da parte di su tali incassi inesistenti, per un importo di € Pt_1
11.933,75, quale storno delle provvigioni corrisposte.
Devono essere risarciti anche i danni materiali riscontrati sulle autovetture in gestione ad Pt_1 quantificati in € 78.000,00, come ricostruiti e quantificati dalle perizie allegate in atti (doc. 17 convenuta), in conseguenza del mancato rispetto dell'obbligo contrattuale dell'affiliato (art. 11.3) di rilevare ogni danno occorso al veicolo rientrato presso la propria sede alla fine del noleggio, inadempimento espressamente contestato in questo giudizio e rispetto al quale la difesa di nulla ha Pt_1 replicato.
Non sono invece risarcibili le spese che allega di avere sostenuto in conseguenza degli CP_1 inadempimenti di con riguardo alla location di Bari tra cui il contributo per l'affitto della location Pt_1
pagina 7 di 9 (€ 7.000) ed il costo del personale inviato in loco (€ 4.899), avendo l'affiliante sostenuto tali oneri nel periodo della gestione diretta del servizio di noleggio, i cui proventi sono stati incassati direttamente dal franchisor senza il riconoscimento di alcuna provvigione a Pt_1
Neppure sono risarcibili i danni allegati per la gestione della pratica EasyGam (€ 31.441,71), atteso che
- per il solo fatto che in precedenza la avesse chiesto il rientro di altre autovetture Easygam Pt_1 CP_1
- non può in alcun modo ritenersi neppure indirettamente responsabile per il furto dell'autovettura Golf, oggetto di contratto regolarmente processato – non è contestata la circostanza che il noleggio sia avvenuto nel rispetto della procedura di “qualificazione del cliente”, registrata regolarmente sul Portale
YR (carta di credito, patente e carta d'identità) - e per il cui mancato rientro la stessa Pt_1 intendeva sporgere denuncia (v. doc. mail furto allegata alla memoria n. 2).
Non appare risarcibile il danno da mancato guadagno derivante dal blocco delle attività di vendita
(quantificati in € 30.000,00), risultando troppo carenti i riscontri tanto del nesso causale tra gli allegati inadempimenti del franchisee e la interruzione del rapporto (che la allega ma non prova essere CP_1 stata necessaria), quanto dell'attendibilità dei criteri di calcolo del mancato incasso nei giorni di Pt_4 puntualmente contestati dalla difesa attorea.
[...]
Non può essere riconosciuta la voce di danno dell' importo di € 62.832,00 per asseriti chilometri extra contratto non addebitati ai clienti del point di Cagliari, poiché parte convenuta nulla o quasi allega al riguardo se non che i verbali di chiusura del noleggio sarebbero stati sottoscritti dalla stessa legale rappresentante di e non chiarisce nelle proprie memorie difensive né l'an, né il quantum degli Pt_1 asseriti danni dal momento che neppure allega quali sarebbero stati i limiti contrattuali di chilometraggio per ciascun noleggio, né il criterio per la liquidazione dei costi dell'eventuale esubero.
Risultano invece precise le allegazioni sia degli incassi versati direttamente a dai clienti del point Pt_1 di Napoli, regolarmente registrati e asseritamente mai riversati a per un ammontare pari a € CP_1
25.403,66; sia dei canoni di locazione relativi a veicoli impropriamente utilizzati da CP_1 Pt_1 per finalità proprie, pari a € 2.941,57; alle quali nulla replica la difesa attorea.
In merito al danno patrimoniale complessivo derivante dalla mancata riconsegna dei beni aziendali e dalla indebita detenzione di veicoli e materiali aziendali, deve riconoscersi il danno stimato in
42.391,16, dato dai costi passivi sostenuti per i beni e riscontrati dalle fatture depositate in atti (doc. 32 fasc. conv.) nel periodo ricompreso tra l'intervenuta risoluzione del contratto e la riconsegna dei beni medesimi;
mentre null'altro può riconoscersi a titolo risarcitorio non avendo parte convenuta assolto all'onere di puntuale allegazione dei criteri di calcolo dell'ulteriore danno da mancato utilizzo di cui alla tabella sub doc. 31 fasc. conv.
pagina 8 di 9 Sussistono i presupposti di cui all'art. 1243 c.c. per la richiesta compensazione delle reciproche poste debitorie rispettivamente pari per sorte capitale complessivamente ad euro 207.594,01 e ad euro
244.403,90; residuando di conseguenza in favore di parte convenuta un credito risarcitorio del minore importo di euro 36.809,89.
Il parziale riconoscimento delle ragioni risarcitorie di escludono la configurabilità a suo CP_1 carico della responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo riconosciuto come dovuto, dei parametri di cui al d.m.
147/20122 e dell'attività difensiva svolta ai valori massimi per le fasi di studio introduttiva e di trattazione svolte separatamente nei due giudizi riuniti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: accerta l'obbligo di di pagamento in favore di per le ragioni di cui in parte Controparte_1 Parte_1 motiva, di un importo capitale complessivo pari ad euro 207.594,01; accerta l'obbligo di di pagamento in favore di per le ragioni di cui in parte Parte_1 Controparte_1 motiva, di un importo capitale complessivo pari ad euro 244.403,90; dichiara la compensazione dei debiti per le quantità corrispondenti e condanna al pagamento Parte_1 in favore di del residuo importo di euro 36.809,89 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. Controparte_1 dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 9.972,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie
Milano, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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