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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 23/09/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 867/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al n. r.g 867/2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI RINALDI, che lo rappresenta e difende assieme agli Avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI e NICOLA ZAMPIERI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE: VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO Reiectis adversis
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 782,51 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di aver stipulato vari contratti a tempo determinato con il CP_1 convenuto e che durante l'anno scolastico 2021/2022, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti, di cui all'art. 7 CCNL 2001, corrisposta soltanto ai docenti con contratto annuale o a tempo indeterminato. Ricostruiva la disciplina del suddetto emolumento, nei vari CCNL che si erano nel tempo succeduti e lamentava che l'esclusione dei titolari di supplenze brevi costituisse discriminazione vietata dall'art. 6, d. lgs. n. 368/2001, stante l'identità di mansioni rispetto al personale con contratti di maggiore durata. In proposito, richiamava altresì l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE e la giurisprudenza europea e nazionale in proposito e chiedeva che le disposizioni di diritto interno che escludevano titolari di supplenze brevi dalla percezione della r.p.d. fossero disapplicate dal Tribunale, anche in virtù della giurisprudenza di legittimità ed europea che citavano. Quantificava la propria pretesa, come da conteggi riprodotti nei ricorsi, in euro 5,82 al giorno fino al 31.12.2021 e in euro 6,15 al giorno, per i periodi successivi.
Il , pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, rimaneva contumace.
All'odierna udienza, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente agisce per la corresponsione della retribuzione professionale docenti, nei periodi in cui gli è stata negata, per essere lo stesso titolare di supplenze brevi e saltuarie. Sulla questione, va richiamata, anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., l'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. sul punto, che ha ritenuto che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
2 ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., 27.7.2018, n. 20015, successivamente confermata anche da Cass., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
Le statuizioni della S.C., che il Tribunale condivide, confermano la fondatezza nel merito della domanda del ricorrente.
2. Il conteggio offerto nel ricorso rispecchia il periodo di servizio, risultante dai contratti prodotti e reca una quantificazione corretta della quota giornaliera dell'emolumento, tenendo altresì conto del tempo parziale. Esso può, quindi, essere recepito.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore complessivo della causa (euro 782,51), della natura documentale, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 260, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 21,50 per contributo unificato. Le spese vanno distratte in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna il a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 782,51 a titolo Parte_1 di retribuzione professionale docenti maturata e non corrisposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio del ricorrente, in solido, liquidate in complessivi euro 260, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 21,50 per c.u., con distrazione in favore degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, in solido. Così deciso il 23.9.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 23.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al n. r.g 867/2024, promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI RINALDI, che lo rappresenta e difende assieme agli Avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI e NICOLA ZAMPIERI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE: VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO Reiectis adversis
- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 782,51 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2024, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva di aver stipulato vari contratti a tempo determinato con il CP_1 convenuto e che durante l'anno scolastico 2021/2022, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti, di cui all'art. 7 CCNL 2001, corrisposta soltanto ai docenti con contratto annuale o a tempo indeterminato. Ricostruiva la disciplina del suddetto emolumento, nei vari CCNL che si erano nel tempo succeduti e lamentava che l'esclusione dei titolari di supplenze brevi costituisse discriminazione vietata dall'art. 6, d. lgs. n. 368/2001, stante l'identità di mansioni rispetto al personale con contratti di maggiore durata. In proposito, richiamava altresì l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE e la giurisprudenza europea e nazionale in proposito e chiedeva che le disposizioni di diritto interno che escludevano titolari di supplenze brevi dalla percezione della r.p.d. fossero disapplicate dal Tribunale, anche in virtù della giurisprudenza di legittimità ed europea che citavano. Quantificava la propria pretesa, come da conteggi riprodotti nei ricorsi, in euro 5,82 al giorno fino al 31.12.2021 e in euro 6,15 al giorno, per i periodi successivi.
Il , pur avendo ricevuto Controparte_1 regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, rimaneva contumace.
All'odierna udienza, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente agisce per la corresponsione della retribuzione professionale docenti, nei periodi in cui gli è stata negata, per essere lo stesso titolare di supplenze brevi e saltuarie. Sulla questione, va richiamata, anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., l'ormai consolidata giurisprudenza della S.C. sul punto, che ha ritenuto che “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di
2 ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., 27.7.2018, n. 20015, successivamente confermata anche da Cass., sez. lav., 5.3.2020, n. 6293).
Le statuizioni della S.C., che il Tribunale condivide, confermano la fondatezza nel merito della domanda del ricorrente.
2. Il conteggio offerto nel ricorso rispecchia il periodo di servizio, risultante dai contratti prodotti e reca una quantificazione corretta della quota giornaliera dell'emolumento, tenendo altresì conto del tempo parziale. Esso può, quindi, essere recepito.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore complessivo della causa (euro 782,51), della natura documentale, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 260, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 21,50 per contributo unificato. Le spese vanno distratte in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e condanna il a Controparte_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 782,51 a titolo Parte_1 di retribuzione professionale docenti maturata e non corrisposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio del ricorrente, in solido, liquidate in complessivi euro 260, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 21,50 per c.u., con distrazione in favore degli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Nicola Zampieri, in solido. Così deciso il 23.9.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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