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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
TT IC, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 253/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_2 - 93544360725 Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1554/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0379385E20230016457 BONIFICA 630 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385E20230016457 notificato in data 20.02.2024 dall'Agente per la Riscossione Resistente_1 S. p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, recante la richiesta del Contributo Consortile di Bonifica, codice 630 - anno d'imposta 2019, di euro
2.188,83, eccependo:
1.la nullità preliminare del sollecito di pagamento in oggetto per inesistenza della notifica del sollecito di pagamento giusta carenza di soggettività attiva del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, per operatività del
Consorzio di Bonifica Centro Sud Italia, con decorrenza dal 01.01.2024.
2. la nullità preliminare dell'atto in oggetto per carenza di soggettività passiva relativamente ai terreni sottoposti al contributo.
3. Il difetto di motivazione in violazione della legge regionale 4/2012 e della deliberazione della giunta
Regione Puglia del 18 giugno 2013, n. 1150 – legge regionale 12/2011 - linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri di contribuenza consortili - elenco n. 126 nonché dell'art.7 della l.212/2000 e l'art. 3 l. 241 del 1990.
4. La illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697, cod. civ., in conseguenza dell'illegittimità/inapplicabilità /irrilevanza probatoria del piano di classifica e del piano di riparto.
5. La infondatezza nel merito degli atti impugnati per insussistenza del presupposto impositivo: mancata esecuzione delle opere di manutenzione quindi mancanza del beneficio.
Costituendosi in giudizio la Resistente_1 S.p.A. in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa, essendo di esclusiva competenza dell'ente impositore e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, richiesta quest'ultima formulata anche dal Consorzio di Bonifica Centro Sud
Puglia e, all'occorrenza anche in nome e per conto del soppresso Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.
Con successiva memoria il difensore del ricorrente replicava alle controdeduzioni offerte dai resistenti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 1554/24 del 26.7 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite così motivando:
“Per quanto attiene all'eccepita carenza di soggettività attiva del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, conseguente all'operatività con effetto dall'1.1.2014 del Consorzio di Bonifica Centro Sud Italia, la Corte la ritiene infondata, atteso che la legge Regione Puglia numero 1/2017, recante 'Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati', ha previsto la soppressione dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento
Li Foggi, OR e Tara e Terre d'Apulia e, per converso, l'istituzione del Consorzio di bonifica centro-sud
Puglia, sì da garantire l'esercizio della funzione consortile senza soluzione di continuità.
Ciò posto, sul piano operativo è seguita l'adozione dello Statuto del Nuovo Consorzio, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2427 del 21/12/2018 e poi l'approvazione della sua operatività, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1100 del 31/7/2023.
Da qui, una vicenda successoria suscettibile di essere inquadrata nell'ambito dei principi statuiti dall'art. 110
c.p.c. secondo cui: “Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti”.
Ad ogni buon conto, va altresì considerato che all'epoca di emissione del sollecito per cui è causa (21.12.2023) il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia era ancora attivo e, pertanto, legittimato a richiedere il pagamento del contributo oggetto del presente gravame.
Si appalesa altresì infondata l'eccezione afferente alla prospettata carenza di soggettività passiva relativamente ai terreni sottoposti a contribuzione, che, secondo parte ricorrente, conseguirebbe al suo status di mero usufruttario dei terreni, atteso che, in base alla previsione dell'art. 860, cod. civ. i soggetti obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica sono i proprietari, fermo il loro diritto a ripetere la spesa in capo all'usufruttario in base a quanto previsto dall'art. 1009, cod. civ..
Parimenti infondato si appalesa l'eccepito difetto di motivazione, atteso che il contenuto essenziale di tale obbligo consiste da un lato nell'indicazione dei suoi presupposti fattuali;
ovverosia: gli elementi e i dati di fatto che sono stati acquisiti in sede istruttoria e che hanno costituito oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto terminale, e, dall'altro, nell'esternazione delle ragioni giuridiche ad esso sottese;
ovverosia: le norme e i principi ritenuti applicabili al caso di specie;
condizioni che nella fattispecie risultano essere state più che sufficientemente rispettate da parte dall'ente impositore.
Peraltro, sul punto non può non considerarsi la teoria della c.d. provocatio ad opponendum, nel senso che buona parte della giurisprudenza, pur non escludendo tout court la necessità della motivazione, ritiene comunque adempiuto il relativo obbligo allorquando l'avviso ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza numero 1209/2000; Cassazione Civile, Sezione Tributaria numero 27800/2019).
Per quanto attiene al merito della pretesa va considerato che, in base al R.D. 23/2/1933, numero 215 e alla
L.R. Puglia 13/3/2012, numero 4, i contributi di bonifica hanno natura di tributo e costituiscono oneri che gravano sugli immobili situati nel perimetro di contribuenza, sì da non potersi ricomprendere nei contratti di categoria privatistica a prestazioni corrispettive.
I Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia – le cui funzioni sono attribuite in base alla previsione dell'art. 9, richiamata L.R. 4/2012 – vengono finanziati attraverso i contributi dei consorziati, stabiliti in proporzione al beneficio conseguito o conseguibile da ciascun immobile in base alla previsione dell'art. 11, citato R.D. 215/1933 nonché artt. 17 e 18 L.R. 4/2012.
Sicché, l'obbligo di contribuenza per i proprietari consorziati, anche dissenzienti, non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dagli stessi consorziati, bensì da un obbligo posto dalla legge per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica (in tal senso: Corte Costituzionale, numero 55/63 e numero 5/67; Cassazione, SS.UU. numero 4542/1986).
Ciò premesso in ordine all'obbligatorietà dei contributi di che trattasi, va poi osservato che il piano generale di bonifica e di tutela dei comprensori consortili di cui all'art. 3, L.R. 4/2012, è un documento pubblico all'interno del quale sono ben individuate le opere da realizzare nonché il perimetro entro il quale queste opere devono realizzarsi.
Per cui, in assenza di sua specifica impugnativa da parte del Consorziato innanzi al giudice amministrativo, consegue che il beneficio derivante dall'inclusione dell'immobile nel Piano di Classifica e nel perimetro di contribuenza non risulta qualificabile dalla mera percezione sensoriale dello stesso, ma è quello oggettivamente, anche se solo potenzialmente, fruibile (in tal senso, Cassazione numero
18466/2016).
Del resto, tale principio lo si rinviene nella precedente sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione numero 26009/2008, secondo cui il beneficio cristallizzato da una norma di legge è presunto per ogni terreno ricadente nel catasto consortile.
Alla luce di quanto sin qui osservato consegue che nel caso in esame i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria non sono controversi, posto che è pacifico che i fondi ricompresi nel presente gravame rientrano nel perimetro di contribuenza, il cui piano di classifica regolarmente pubblicato sul Bollettino della Regione
Puglia non ha peraltro formato oggetto di impugnazione in sede amministrativa.
Conseguentemente, nessun ulteriore onere ex art. 2697, cod. civ., può incombere in capo al Consorzio per sostenere la propria pretesa e, per l'effetto, grava sul contribuente, odierno ricorrente, l'onere di provare che i fondi di sua proprietà inclusi nel perimetro di contribuzione non possano trarre alcuno dei benefici di cui all'art. 18, L.R. 4/2012.
E, nel merito, è appena il caso di evidenziare che sono le opere c.d. “a monte” che tutelano un determinato comprensorio e non di certo soltanto quelle che possono eventualmente insistere sullo specifico terreno di cui si discute.
Da qui consegue il rigetto del ricorso.
Considerate le contrastanti statuizioni in subjecta materia anche da parte di questa Corte di GiustiziaTributaria di Primo Grado, si ritiene equo compensare interamente tra le Parti le spese del giudizio”. Avverso a predetta sentenza aha proposto appello il Consorziato lamentandone l'erroneità. Gli appellati si sono costituiti in giudizi chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
All'udienza dl 16.12.2025 la causa è stata decisa che da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello con il quale l'appellante reitera l'eccezione di legittimazione attiva del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, in quanto la notifica del sollecito di pagamento del contributo in favore di quest'ultimo
è avvenuta nel mese di gennaio 2024, quando l'ente suddetto era già stato soppresso e conglobato, unitamente ad altri consorzi, come correttamente chiarito dal primo giudice, si inquadra nell'ambito della successione universale considerato che alla data di emissione dell'atto impugnato il Consorzio originario era ancora pienamente operativo e che la notifica dell'atto è avvenuta dopo la soppressione di questo e non poteva che avvenire da parte neo costituito Consorzio in applicazione del principio di continuità della funzione consortile per effetto della successione tra enti pubblici. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello avente per oggetto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del contribuente nella sua qualità di nudo proprietario dei terreni gravati dal contributo consortile avendo il primo giudice fatto buon governo dell'art. 860 c.c. individuando il soggetto tenuto al pagamento del contributo nel nudo proprietario trattandosi di un onere reale e tenuto conto che il beneficio di difesa idraulica garantito dalle opere consortili aumenta il valore dell'immobile ricompreso nel perimetro di contribuenza.
Anche il il terzo motivo, con il quale si eccepisce il difetto di motivazione del sollecito impugnato, in quanto non conterrebbe l'indicazione specifica delle opere di manutenzione svolte nell'anno di imposta e non farebbe riferimento al Piano generale di bonifica. non merita accoglimento. A parte il rilievo che non si tratta nel caso di specie di un atto impositivo che richieda una articolata motivazione trattandosi di atto facoltativamente impugnabile, va rilevato che il primo giudice, correttamente ha evidenziato come l'avviso impugnato ponesse il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi di contestarne efficacemente sia il fondamento che la quantificazione come emerge dall'articolato contenuto del ricorso.
Per quanto attiene al quarto ed al quinto motivo che attengono più strettamente al merito che possono essere esaminati congiuntamente, deve rilevarsi che la decisione impugnata è conforme a i principi che vanno negli ultimi anni consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ivi compresa questa Corte, anche sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale(sent.188/2018) e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica onde nessuna rilevanza ai fini della sua debenza assumono eventuali omissioni di opere di manutenzione da parte del consorzio;
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, che risultano pienamente provati, sono:l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica;
la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nel piano di Classifica). Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l' esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto. Ne consegue che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio che non può consistere semplicemente nella prova di incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio in quanto ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass.,
30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione n. 11723/2025 nonché proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20).
Orbene nel caso di specie non solo l'appellante non ha fornito la prova suddetta, ma al contrario, il Consorzio, pur non essendovi tenuto, ha offerto la prova positiva della sussistenza del beneficio depositando una relazione del proprio consulente tecnico di parte nella quale sono illustrati il percorso di deflusso delle acque dalla proprietà del ricorrente alla rete di bonifica, l'appartenenza degli immobili all'Unità Territoriale Omogenea
Ofanto, nonché l'esistenza del beneficio di difesa idraulica derivante dall'inclusione nel perimetro consortile.
Tale rilievo assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte del Consorziato appellante. L'appello va pertanto rigettato con compensazione delle spese di lite per le ragioni indicate dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
TT IC, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 253/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. In Persona Del L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia - 93238890722
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia In Persona Del Comm. Str. L.r.p.t. Dott. Rappresentante_2 - 93544360725 Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1554/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 0379385E20230016457 BONIFICA 630 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385E20230016457 notificato in data 20.02.2024 dall'Agente per la Riscossione Resistente_1 S. p.A. per conto del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, recante la richiesta del Contributo Consortile di Bonifica, codice 630 - anno d'imposta 2019, di euro
2.188,83, eccependo:
1.la nullità preliminare del sollecito di pagamento in oggetto per inesistenza della notifica del sollecito di pagamento giusta carenza di soggettività attiva del Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, per operatività del
Consorzio di Bonifica Centro Sud Italia, con decorrenza dal 01.01.2024.
2. la nullità preliminare dell'atto in oggetto per carenza di soggettività passiva relativamente ai terreni sottoposti al contributo.
3. Il difetto di motivazione in violazione della legge regionale 4/2012 e della deliberazione della giunta
Regione Puglia del 18 giugno 2013, n. 1150 – legge regionale 12/2011 - linee guida per la redazione del piano di riparto degli oneri di contribuenza consortili - elenco n. 126 nonché dell'art.7 della l.212/2000 e l'art. 3 l. 241 del 1990.
4. La illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697, cod. civ., in conseguenza dell'illegittimità/inapplicabilità /irrilevanza probatoria del piano di classifica e del piano di riparto.
5. La infondatezza nel merito degli atti impugnati per insussistenza del presupposto impositivo: mancata esecuzione delle opere di manutenzione quindi mancanza del beneficio.
Costituendosi in giudizio la Resistente_1 S.p.A. in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla pretesa, essendo di esclusiva competenza dell'ente impositore e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, richiesta quest'ultima formulata anche dal Consorzio di Bonifica Centro Sud
Puglia e, all'occorrenza anche in nome e per conto del soppresso Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.
Con successiva memoria il difensore del ricorrente replicava alle controdeduzioni offerte dai resistenti, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Con sentenza n. 1554/24 del 26.7 2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite così motivando:
“Per quanto attiene all'eccepita carenza di soggettività attiva del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, conseguente all'operatività con effetto dall'1.1.2014 del Consorzio di Bonifica Centro Sud Italia, la Corte la ritiene infondata, atteso che la legge Regione Puglia numero 1/2017, recante 'Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati', ha previsto la soppressione dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento
Li Foggi, OR e Tara e Terre d'Apulia e, per converso, l'istituzione del Consorzio di bonifica centro-sud
Puglia, sì da garantire l'esercizio della funzione consortile senza soluzione di continuità.
Ciò posto, sul piano operativo è seguita l'adozione dello Statuto del Nuovo Consorzio, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2427 del 21/12/2018 e poi l'approvazione della sua operatività, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 1100 del 31/7/2023.
Da qui, una vicenda successoria suscettibile di essere inquadrata nell'ambito dei principi statuiti dall'art. 110
c.p.c. secondo cui: “Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti”.
Ad ogni buon conto, va altresì considerato che all'epoca di emissione del sollecito per cui è causa (21.12.2023) il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia era ancora attivo e, pertanto, legittimato a richiedere il pagamento del contributo oggetto del presente gravame.
Si appalesa altresì infondata l'eccezione afferente alla prospettata carenza di soggettività passiva relativamente ai terreni sottoposti a contribuzione, che, secondo parte ricorrente, conseguirebbe al suo status di mero usufruttario dei terreni, atteso che, in base alla previsione dell'art. 860, cod. civ. i soggetti obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica sono i proprietari, fermo il loro diritto a ripetere la spesa in capo all'usufruttario in base a quanto previsto dall'art. 1009, cod. civ..
Parimenti infondato si appalesa l'eccepito difetto di motivazione, atteso che il contenuto essenziale di tale obbligo consiste da un lato nell'indicazione dei suoi presupposti fattuali;
ovverosia: gli elementi e i dati di fatto che sono stati acquisiti in sede istruttoria e che hanno costituito oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto terminale, e, dall'altro, nell'esternazione delle ragioni giuridiche ad esso sottese;
ovverosia: le norme e i principi ritenuti applicabili al caso di specie;
condizioni che nella fattispecie risultano essere state più che sufficientemente rispettate da parte dall'ente impositore.
Peraltro, sul punto non può non considerarsi la teoria della c.d. provocatio ad opponendum, nel senso che buona parte della giurisprudenza, pur non escludendo tout court la necessità della motivazione, ritiene comunque adempiuto il relativo obbligo allorquando l'avviso ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza numero 1209/2000; Cassazione Civile, Sezione Tributaria numero 27800/2019).
Per quanto attiene al merito della pretesa va considerato che, in base al R.D. 23/2/1933, numero 215 e alla
L.R. Puglia 13/3/2012, numero 4, i contributi di bonifica hanno natura di tributo e costituiscono oneri che gravano sugli immobili situati nel perimetro di contribuenza, sì da non potersi ricomprendere nei contratti di categoria privatistica a prestazioni corrispettive.
I Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia – le cui funzioni sono attribuite in base alla previsione dell'art. 9, richiamata L.R. 4/2012 – vengono finanziati attraverso i contributi dei consorziati, stabiliti in proporzione al beneficio conseguito o conseguibile da ciascun immobile in base alla previsione dell'art. 11, citato R.D. 215/1933 nonché artt. 17 e 18 L.R. 4/2012.
Sicché, l'obbligo di contribuenza per i proprietari consorziati, anche dissenzienti, non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dagli stessi consorziati, bensì da un obbligo posto dalla legge per il conseguimento delle finalità inerenti alla bonifica (in tal senso: Corte Costituzionale, numero 55/63 e numero 5/67; Cassazione, SS.UU. numero 4542/1986).
Ciò premesso in ordine all'obbligatorietà dei contributi di che trattasi, va poi osservato che il piano generale di bonifica e di tutela dei comprensori consortili di cui all'art. 3, L.R. 4/2012, è un documento pubblico all'interno del quale sono ben individuate le opere da realizzare nonché il perimetro entro il quale queste opere devono realizzarsi.
Per cui, in assenza di sua specifica impugnativa da parte del Consorziato innanzi al giudice amministrativo, consegue che il beneficio derivante dall'inclusione dell'immobile nel Piano di Classifica e nel perimetro di contribuenza non risulta qualificabile dalla mera percezione sensoriale dello stesso, ma è quello oggettivamente, anche se solo potenzialmente, fruibile (in tal senso, Cassazione numero
18466/2016).
Del resto, tale principio lo si rinviene nella precedente sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di
Cassazione numero 26009/2008, secondo cui il beneficio cristallizzato da una norma di legge è presunto per ogni terreno ricadente nel catasto consortile.
Alla luce di quanto sin qui osservato consegue che nel caso in esame i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria non sono controversi, posto che è pacifico che i fondi ricompresi nel presente gravame rientrano nel perimetro di contribuenza, il cui piano di classifica regolarmente pubblicato sul Bollettino della Regione
Puglia non ha peraltro formato oggetto di impugnazione in sede amministrativa.
Conseguentemente, nessun ulteriore onere ex art. 2697, cod. civ., può incombere in capo al Consorzio per sostenere la propria pretesa e, per l'effetto, grava sul contribuente, odierno ricorrente, l'onere di provare che i fondi di sua proprietà inclusi nel perimetro di contribuzione non possano trarre alcuno dei benefici di cui all'art. 18, L.R. 4/2012.
E, nel merito, è appena il caso di evidenziare che sono le opere c.d. “a monte” che tutelano un determinato comprensorio e non di certo soltanto quelle che possono eventualmente insistere sullo specifico terreno di cui si discute.
Da qui consegue il rigetto del ricorso.
Considerate le contrastanti statuizioni in subjecta materia anche da parte di questa Corte di GiustiziaTributaria di Primo Grado, si ritiene equo compensare interamente tra le Parti le spese del giudizio”. Avverso a predetta sentenza aha proposto appello il Consorziato lamentandone l'erroneità. Gli appellati si sono costituiti in giudizi chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato.
All'udienza dl 16.12.2025 la causa è stata decisa che da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello con il quale l'appellante reitera l'eccezione di legittimazione attiva del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, in quanto la notifica del sollecito di pagamento del contributo in favore di quest'ultimo
è avvenuta nel mese di gennaio 2024, quando l'ente suddetto era già stato soppresso e conglobato, unitamente ad altri consorzi, come correttamente chiarito dal primo giudice, si inquadra nell'ambito della successione universale considerato che alla data di emissione dell'atto impugnato il Consorzio originario era ancora pienamente operativo e che la notifica dell'atto è avvenuta dopo la soppressione di questo e non poteva che avvenire da parte neo costituito Consorzio in applicazione del principio di continuità della funzione consortile per effetto della successione tra enti pubblici. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello avente per oggetto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del contribuente nella sua qualità di nudo proprietario dei terreni gravati dal contributo consortile avendo il primo giudice fatto buon governo dell'art. 860 c.c. individuando il soggetto tenuto al pagamento del contributo nel nudo proprietario trattandosi di un onere reale e tenuto conto che il beneficio di difesa idraulica garantito dalle opere consortili aumenta il valore dell'immobile ricompreso nel perimetro di contribuenza.
Anche il il terzo motivo, con il quale si eccepisce il difetto di motivazione del sollecito impugnato, in quanto non conterrebbe l'indicazione specifica delle opere di manutenzione svolte nell'anno di imposta e non farebbe riferimento al Piano generale di bonifica. non merita accoglimento. A parte il rilievo che non si tratta nel caso di specie di un atto impositivo che richieda una articolata motivazione trattandosi di atto facoltativamente impugnabile, va rilevato che il primo giudice, correttamente ha evidenziato come l'avviso impugnato ponesse il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e quindi di contestarne efficacemente sia il fondamento che la quantificazione come emerge dall'articolato contenuto del ricorso.
Per quanto attiene al quarto ed al quinto motivo che attengono più strettamente al merito che possono essere esaminati congiuntamente, deve rilevarsi che la decisione impugnata è conforme a i principi che vanno negli ultimi anni consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ivi compresa questa Corte, anche sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale(sent.188/2018) e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica onde nessuna rilevanza ai fini della sua debenza assumono eventuali omissioni di opere di manutenzione da parte del consorzio;
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, che risultano pienamente provati, sono:l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica;
la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nel piano di Classifica). Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l' esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto. Ne consegue che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio che non può consistere semplicemente nella prova di incuria e assenza di manutenzione da parte del consorzio in quanto ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass.,
30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n. 27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione n. 11723/2025 nonché proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20).
Orbene nel caso di specie non solo l'appellante non ha fornito la prova suddetta, ma al contrario, il Consorzio, pur non essendovi tenuto, ha offerto la prova positiva della sussistenza del beneficio depositando una relazione del proprio consulente tecnico di parte nella quale sono illustrati il percorso di deflusso delle acque dalla proprietà del ricorrente alla rete di bonifica, l'appartenenza degli immobili all'Unità Territoriale Omogenea
Ofanto, nonché l'esistenza del beneficio di difesa idraulica derivante dall'inclusione nel perimetro consortile.
Tale rilievo assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte del Consorziato appellante. L'appello va pertanto rigettato con compensazione delle spese di lite per le ragioni indicate dal primo giudice.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.