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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/11/2025, n. 11633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11633 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 16/10/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.28392 /2024 Tra
( avv.MARZANO SONIA , ) Parte_1
E
CP_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' esponendo : di essere stato CP_1 dipendente dal 27.10.1994 al 27.07.2023, data in cui il rapporto di lavoro è CP_2 cessato per perdita del titolo abilitante al compimento del 60° anno di età, ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019; di avere prestato, anteriormente all'assunzione in servizio quale Ufficiale dell'Aeronautica Militare – categoria CP_2
Controllore del Traffico Aereo, nel periodo dal 04.01.1984 al 26.10.1994 ; che, a seguito della cessazione dal servizio, ha avuto accesso al trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 2024, percependo nelle more l'indennità NASPI;
di avere ricevuto dall , CP_1 in data 22.01.2024, un importo mensile pari a euro 4.662,60 a titolo di pensione provvisoria;
di aver effettuato una verifica della correttezza dei conteggi da parte del proprio consulente contabile da cui è emerso che, tenuto conto della supervalutazione di un terzo dei periodi assicurativi ex art. 26-quinquies cit., dell'iscrizione alla Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti Civili dello Stato (CTPS) e del calcolo misto retributivo/contributivo disciplinato dal D.P.R. n. 1092/1973, l'importo pensionistico avrebbe dovuto essere pari a euro 4.830,00 netti mensili (circa euro 7.510,00 lordi). Dedotto di aver infruttuosamente esperito l'iter amministrativo ha chiesto la condanna dell' al pagamento del rateo ricalcolato dal 01.01.2024, oltre interessi e rivalutazione, CP_1 con vittoria di spese. Ritualmente evocato in giudizio, l non si è costituito ed è stato dichiarato CP_1 contumace.
La questione in esame concerne l'applicazione del particolare regime pensionistico previsto per il personale dall'art. 26-quinquies del D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. CP_2
26/2019 che prevede : “tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”. Il ricorrente, in qualità di controllore del traffico aereo, appartiene al profilo professionale previsto dalla lettera a) dell'art. 5 della legge n. 248/1990 il quale stabilisce che i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di cui alla predetta lettera a) sono aumentati di un terzo della loro durata. La Circolare n. 117 del 08/10/2020 ( in CP_1 atti) chiarisce che, per i profili specialistici del personale e in particolare per i CP_2 controllori del traffico aereo, i periodi di servizio prestati fino al 31 dicembre 1995 devono essere aumentati di un terzo della durata effettiva ai fini della quota retributiva della pensione. Per i periodi successivi al 1° gennaio 1996, il beneficio si converte in incremento figurativo dell'età ai fini del coefficiente di trasformazione della quota contributiva, nel rispetto del limite massimo complessivo di cinque anni. Eventuali periodi eccedenti maturati entro il 31 dicembre 1997 restano validi ai fini pensionistici, ma non possono essere ulteriormente aumentati. Nel caso in esame, il consulente tecnico ha effettuato il calcolo secondo questi criteri applicando la supervalutazione 1/3 dei periodi di servizio fino al tetto massimo di 5 anni;
rispettando la distinzione sistema misto retributivo/contributivo; convertendo correttamente le maggiorazioni post-1995 in incremento figurativo dell'età e includendo la NASPI figurativa come contribuzione. Peraltro l' , rimasto contumace, non ha offerto criteri alternativi idonei a smentire il CP_1 conteggio prodotto e non ha dimostrato, come era suo onere , la correttezza della liquidazione effettuata.
Va, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura mensile netta di € 4.830,00 netti mensili (circa euro 7.510,00 lordi) con decorrenza 1° gennaio 2024, e condanna l' al pagamento delle differenze CP_1 maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
Pqm
Dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura mensile netta di € 4.830,00 netti mensili (circa euro 7.510,00 lordi) con decorrenza 1° gennaio 2024, e condanna l al pagamento delle differenze maturate, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.
Condanna l al pagamento di euro 1865 a titolo di compensi professionali oltre CP_1 oneri di legge.
Il Giudice