Sentenza 26 febbraio 2021
Sentenza 30 giugno 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 12 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 6 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/05/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04137/2025REG.PROV.COLL.
N. 03946/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3946 del 2021, proposto da Ivpc WE 8 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Germana Cassar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ve.La. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Salerno, sezione prima, n. 524 del 26 febbraio 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Ve.La. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Germana Cassar e Francesco Vergara;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalla Regione Campania;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I.V.P.C. WE 8 s.p.a. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha in parte dichiarato irricevibile e inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto avverso i decreti dirigenziali della Regione Campania n. 293 del 24 giugno 2011 e n. 1508 del 19 dicembre 2008, entrambi relativi all’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico nel comune di Greci (AV).
2. Con ricorso di primo grado I.V.P.C. WE 8 s.p.a. - titolare di un impianto eolico sito nel comune di Greci, località Rovitello Montagna – ha impugnato l’autorizzazione unica n. 293 del 24 giugno 2011, rilasciata a favore di DA s.a.s., per la realizzazione di un impianto eolico nella vicina località Masseria Montegna, Frascero e Monte Niglio, unitamente al parere favorevole di valutazione di impatto ambientale. La ricorrente lamentava, in particolare, l’interferenza degli aerogeneratori dell’impianto della controinteressata con quelli dell’impianto di cui è titolare.
3. Il T.a.r. per la Campania, Salerno, con sentenza n. 524 del 26 febbraio 2021, dichiarava il ricorso:
a) in parte inammissibile per mancata notifica al comune e della soprintendenza che avevano esaminato, in sede di conferenza, la questione degli impatti cumulativi sull’ambiente apportati dal progetto approvato;
b) in parte irricevibile con riguardo alla tardiva impugnazione del decreto VIA;
c) per il resto infondato per mancato deposito, come previsto dal punto n. 17 del decreto dirigenziale n. 50/2011, di una perizia giurata che dichiari che i danni arrecati all’impianto precedentemente autorizzato siano tali da rendere non più funzionante l’impianto stesso.
4. I.V.P.C. WE ha interposto appello, notificato in data 14 aprile 2021, articolano i seguenti motivi di gravame:
A) In rito:
I .Erroneità del capo della sentenza appellata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
II. Erroneità del capo della sentenza appellata che ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso di primo grado.
III. Erroneità della sentenza appellata - inammissibilità delle difese svolte da VE.LA
B) Nel merito:
MOTIVO PRIMO: ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DELLE DISPOSIZIONI PRELIMINARI AL CODICE CIVILE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 17 DEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 18 FEBBRAIO 2011 N. 50; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 3 DELL’ALLEGATO A DELLA D.G.R. 30.10.2009 N. 1642; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.
MOTIVO SECONDO: ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA APPELLATA CHE HA OMESSO DI PRONUNCIARSI SUL SECONDO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,39 C.P.A., DELL’ART. 112 C.P.C. E DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 4 LETT. B), 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 85/337/CEE DEL 27.5.1985 E S.M.I.
MOTIVO TERZO: ERRONEITÀ DEL CAPO DELLA SENTENZA APPELLATA CHE HA OMESSO DI PRONUNCIARSI SUL TERZO MOTIVO DEL RICORSO INTRODUTTIVO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,39 C.P.A., DELL’ART.112 C.P.C. E DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - ERRONEITÀ PER ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E COMPLETEZZA DELL’ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E DELL’ART. 6 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I. PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO.
5. Si sono costituite per resistere la Regione Campania e Ve.La S.r.l., società intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo grado in quanto succeduta ad DA nella titolarità del progetto in forza di atto di cessione di ramo di azienda del 1.12.2014.
6. In vista dell’udienza di trattazione sia l’appellante che la controinteressata hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. Con ordinanza n. 9080 del 12 novembre 2024 è stata accolta l’istanza dell’appellante di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore.
8. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione (7 maggio 2025, ore 9,39) l’appellante ha depositato un’ulteriore richiesta di rinvio, essendo pendenti tra le parti private trattative finalizzate alla definizione bonaria della controversia.
9. All’udienza di smaltimento del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’istanza di rinvio non può essere accolta alla stregua delle seguenti autonome ragioni:
a) stante l’indole eccezionale delle circostanze di fatto che, in base all’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., consentono il differimento della trattazione della causa (da ultimo Cons. Stato, Ad. plen. n. 4 del 2024, sez. IV, n. 5872 del 2022, n. 2108 del 2022), circostanze straordinarie non evidenziate nell’istanza di rinvio, ove si dà atto della mera pendenza di trattative tra le parti private;
b) tenuto conto dell’obbligo delle parti (sancito dall’art. 2, comma 2, c.p.a.) di cooperare per la ragionevole durata del processo, tanto più che il giudizio in esame è pendente da oltre dieci anni (il ricorso di primo grado è stato notificato in data 17 ottobre 2011);
c) considerata l’irrilevanza, ai fini della definizione del presente giudizio, delle trattative tra le due società atteso che, per un verso, esse non incidono sulla legittimità degli atti impugnati e che, per altro verso, la definizione del presente giudizio non interferisce con le trattative in corso.
11. Premesso quanto sopra, l’appello è nel merito infondato, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle rilevate dal T.a.r.
12. Con i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, I.V.P.C. WE censura i capi della sentenza di primo grado con cui sono state accolte le eccezioni, formulate dalla controinteressata Ve.La, di inammissibilità per mancata notifica del ricorso al comune ed alla soprintendenza e di irricevibilità del medesimo per mancata tempestiva impugnazione del decreto di VIA n. 1508/2008.
13. Le censure sono solo parzialmente fondate.
14. Ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a. il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato che, nel caso di specie, è la Regione ai sensi dell’art. 12 d.lgs 387/2003.
15. Non rileva, al riguardo, la circostanza che il comune e la soprintendenza abbiano espresso, nell’ambito della conferenza, i propri pareri in ordine agli effetti cumulativi ambientali derivanti dalla presenza di più impianti, poiché siffatti pareri sono stati recepiti nella determinazione finale della Regione.
16. Per pacifica giurisprudenza, l’autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive (Cons Stato, Sez. IV, 29/04/2020, n. 2733) D’altra parte, sia l’atto del comune che quello della soprintendenza si sono limitati a valutare gli effetti cumulativi ambientali derivanti dalla presenza di più impianti, ma non la possibile interferenza dell’impianto di DA sul funzionamento degli aerogeneratori di I.V.P.C. WE.
17. Per tali ragioni, le doglianze avverso il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato la parziale inammissibilità del ricorso deve essere accolta, con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
18. L’accoglimento del motivo sopra indicato non determina, in ogni caso, il rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a. poiché il T.a.r. ha comunque esaminato, sia pure parzialmente, i motivi di ricorso (Ad. Plen. n. 16 del 2024).
19. E’, invece, infondato il motivo di appello proposto avverso il capo della sentenza recante la statuizione di irricevibilità per tardiva impugnazione della VIA.
20. La ricorrente ha, infatti, censurato in via diretta il provvedimento in questione per difetto di istruttoria, in relazione all’omessa valutazione dell’impatto cumulativo del progetto di DA con gli impianti già esistenti nel territorio, censura riproposta anche in sede di appello (pag. 27), riconoscendo alla VIA favorevole una diretta efficacia lesiva non solo del generale interesse ambientale, ma anche del proprio interesse imprenditoriale ad evitare interferenze con l’impianto di cui è titolare.
21. Di qui l’onere di immediata impugnazione del provvedimento, come correttamente osservato dal giudice di primo grado.
22. Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
23. Con il terzo motivo di appello la società appellante lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità delle difese svolte da Ve.la che, in qualità di terzo interveniente, non avrebbe potuto formulare eccezioni o conclusioni proprie, ma solamente esporre argomentazioni a sostegno delle difese del soggetto controinteressato, DA, il quale però, non ha svolto alcuna difesa.
24. La doglianza è priva di pregio.
25. Sul punto è dirimente osservare che, come emerge dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado (deposito Ve.la del 23.12.2020), Ve.la. s.r.l. è intervenuta nel giudizio quale successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., a seguito della cessione, da parte di DA, del ramo di azienda comprendente l’impianto eolico per cui è causa, avvenuta con rogito notarile del 1/12/2014.
26. Subentrando nell’identica posizione processuale della propria dante causa, Ve.la era certamente legittimata a formulare autonome eccezioni, nell’esercizio del proprio diritto di difesa.
27. Per tale ragione, il terzo motivo di appello deve essere respinto.
28. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di appello con cui IV WE censura i capi della sentenza di primo grado che hanno respinto le censure di merito relative alla violazione dell’art. 17 del decreto dirigenziale n. 50/2011
Deduce, in particolare, che: i) alla data della prima seduta della conferenza svoltasi il 9 febbraio 2009, a cui VP ha partecipato, il decreto n. 50/2011 non era ancora entrato in vigore. La Regione riprendeva il procedimento a distanza di quasi un anno dalla prima seduta e procedeva alla convocazione delle conferenze di servizi per il 18 dicembre 2009 e per l’11 marzo 2010, senza darne comunicazione alla ricorrente che, quindi, non è stata posta nella possibilità di produrre nel corso del procedimento la perizia prescritta dal citato art. 17 del decreto dirigenziale n.50/2011. La perizia è stata, comunque, depositata nella successiva e specifica fase procedimentale avviata dalla Regione; ii) la VIA rilasciata è affetta da carenza di istruttoria poiché la Regione non ha compiuto la necessaria valutazione dell’impatto cumulativo del progetto di DA con gli impianti già esistenti nel territorio, tra cui quello della società; iii) la sentenza merita di essere riformata per avere omesso l’esame del terzo motivo di diritto relativa all’illegittimità del decreto dirigenziale n. 293/2011 perché viziato da eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione e travisamento dei presupposti.
29. Le censure sono infondate.
30. L’articolo 17 del citato decreto dirigenziale n. 50/2011, nel regolare le interferenze tra impianti, stabilisce che “ le eventuali interferenze saranno considerate parzialmente o totalmente ostative all'emissione del decreto di autorizzazione solo se un controinteressato depositi presso l'amministrazione procedente perizia giurata che dichiari che i danni arrecati all'impianto precedentemente autorizzato siano tali da rendere non più funzionante l'impianto stesso ”.
31. L’amministrazione procedente è, quindi, tenuta a valutare le eventuali interferenze dell’impianto autorizzando con gli altri impianti preesistenti solo se i titolari di questi ultimi hanno assolto all’onere di depositare, nel procedimento di rilascio delle nuove autorizzazioni, una perizia giurata attestante i danni arrecabili dagli impianti progettati. Spetta, quindi, all’operatore economico che si reputi danneggiato dal nuovo progetto veicolare il proprio interesse nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica.
32. Nel caso di specie è pacifico che VP WE non ha depositato alcuna perizia nel procedimento di cui sopra.
33. Ne discende che, come osservato da questo Consiglio di Stato in una fattispecie analoga a quella per cui è causa (sez. IV n. 560/2015), non può imputarsi alla “ procedente Regione una omessa valutazione di un documento in ordine al quale non era possibile determinarsi, in quanto non sottoposto al suo esame e neppure alla sua conoscenza nella sede e nei tempi concessi all’Amministrazione per definire le richieste di autorizzazione di installazione ed esercizio di impianti su aree limitrofe ”, atteso che né l’art 12 d.lgs 387/2003 né linee guida nazionali (d.m. 10/9/2010) impongono all’amministrazione un obbligo di previo avviso ai controinteressati dello svolgimento della conferenza e un correlativo diritto partecipativo di questi al procedimento.
34. A quanto appena osservato si aggiunge l’ulteriore considerazione che l’autorizzazione unica è rilasciata con la clausola salvi diritti dei terzi la quale, da un lato, non qualifica i terzi come partecipanti necessari alla conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione e, dall’altro lato, esclude che l’amministrazione sia onerata di un vaglio preventivo in ordine alla possibile incidenza del progetto sugli interessi commerciali di altri operatori economici.
35. La società appellante era, peraltro, a conoscenza dell’avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica per aver partecipato alla prima riunione della conferenza di servizi del 9/2/2009- nell’ambito della quale si è limitata a riferire che “ la presenza di alcuni aerogeneratori, nelle localizzazioni individuate, potrebbero produrre significative perdite ”- e, ciononostante, non ha provveduto al deposito della perizia giurata prima della conclusione del procedimento medesimo.
36. La mera ignoranza soggettiva in ordine alla pendenza del procedimento in precedenza avviato, in quanto imputabile all’inerzia della ricorrente, non integra alcuna “ impossibilità materiale al deposito della perizia ” (pag. 22 dell’appello).
37. D’altra parte, come riconosciuto dalla medesima società, la Regione, una volta acquisita la perizia tecnica, ha dato avvio ad un procedimento di secondo grado “ per dirimere la problematica delle interferenze evidenziata dalle società VP WE 8 S.p.A. e IP ES 4 S.r.l .” (pag. 4 dell’appello), convocando un tavolo tecnico e invitando DA ad attuare idonee alternative tecniche al progetto autorizzato.
38. La circostanza che, all’esito del tavolo tecnico, non sia stato raggiunto l’accordo tra gli operatori economici coinvolti in ordine ad eventuali modifiche al progetto autorizzato non inficia la legittimità del provvedimento di autorizzazione il quale è sempre rilasciato-giova ancora ribadire-fatti salvi i diritti dei terzi (circostanza che esclude l’asserita lesione dei diritti costituzionalmente garantiti di difesa e di iniziativa economica privata).
39. D’altra parte, come osservato dal TAR, la perizia depositata in giudizio dalla ricorrente non conclude nel senso che, una volta autorizzato il nuovo impianto, l’impianto preesistente non sarebbe “più funzionante”. Il perito, infatti, ha evidenziato “ perdite per scia aerodinamica superiori al 10% ” e, al di sopra di tale soglia, “ un incremento dei carichi sulla turbina tale da comportare alla stessa danni elettromeccanici, pregiudicandone il regolare funzionamento ”: il pregiudizio al regolare funzionamento non equivale a impianto non più funzionante, che rappresenta l’unica ipotesi in cui le interferenze sono considerate ostative all’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 D.D. 50/2011.
40. A diverse conclusioni non conduce il richiamo, da parte dell’appellante, al precedente di questo Consiglio di Stato sez. V n. 3222 del 2013 atteso che: i) la perizia del controinteressato era stata prodotta prima della chiusura della conferenza di servizi e in quella sede esaminata; ii) nulla era stato dedotto dall’appellante in ordine ai gravi danni alla funzionalità degli impianti lamentata dalla società controinteressata. Per contro, nell’odierno giudizio Ve.la ha controdedotto sul piano tecnico alla perizia della ricorrente, evidenziando che “i valori della turbolenza effettiva sono tecnicamente accettabili e tali da permettere la coesistenza di entrambi gli impianti ”. (doc. 6 fascicolo primo grado Ve.la).
41. L’infondatezza delle sopra esaminate doglianze determina la reiezione dell’appello, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure non esaminate dal T.a.r. e in questa sede riproposte.
42. Sussistono giustificati motivi, in considerazione della complessità tecnica della controversia e dell’accoglimento del primo motivo, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO