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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3235/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD IN Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CINZIA BARABINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale C. Castracani n. 69, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno e prestano, sin d'ora, reciproco e vicendevole consenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti, anche per i figli minori;
2) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa per mantenimento e/o alimenti personali e danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione patrimoniale, dichiarando, quindi, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
3) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma con domicilio Per_1 Per_2 presso la madre;
4) il padre terrà con sé i figli con le seguenti modalità:
- 2 weekend alternati al mese dal venerdì al lunedì;
- nei giorni infrasettimanali i figli pernotteranno il lunedì e martedì con il genitore con cui non hanno
1 trascorso il weekend immediatamente precedente ed il mercoledì e il giovedì con quello con cui hanno trascorso il weekend immediatamente precedente. Per quanto riguarda gli orari di ritiro e consegna dei figli questi sono allineati alle esigenze dei bambini (vedi scuola, campeggi, sport, attività post scolastiche etc.); 5) il padre corrisponderà un contributo al mantenimento dei figli di complessivi euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle sese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Lucca. Le clausole di cui sopra avranno efficacia tra i coniugi sin dalla firma del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 27/9/2015, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
7/8/2012) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Capannori (LU) in data 27/9/2015, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 73, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2015; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore
RD IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RD IN Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/7/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CINZIA BARABINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale C. Castracani n. 69, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) entrambi i coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno e prestano, sin d'ora, reciproco e vicendevole consenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti, anche per i figli minori;
2) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa per mantenimento e/o alimenti personali e danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione patrimoniale, dichiarando, quindi, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
3) i figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma con domicilio Per_1 Per_2 presso la madre;
4) il padre terrà con sé i figli con le seguenti modalità:
- 2 weekend alternati al mese dal venerdì al lunedì;
- nei giorni infrasettimanali i figli pernotteranno il lunedì e martedì con il genitore con cui non hanno
1 trascorso il weekend immediatamente precedente ed il mercoledì e il giovedì con quello con cui hanno trascorso il weekend immediatamente precedente. Per quanto riguarda gli orari di ritiro e consegna dei figli questi sono allineati alle esigenze dei bambini (vedi scuola, campeggi, sport, attività post scolastiche etc.); 5) il padre corrisponderà un contributo al mantenimento dei figli di complessivi euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle sese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Lucca. Le clausole di cui sopra avranno efficacia tra i coniugi sin dalla firma del presente atto».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Capannori (LU) il 27/9/2015, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
7/8/2012) e (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Capannori (LU) in data 27/9/2015, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 73, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2015; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 15/10/2025.
Il Presidente estensore
RD IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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