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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza a verbale del 12.07.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 10 settembre 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15494 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022
promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Palermo, Piazzale Ungheria n. 58, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Cardullo,
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
C.F. e P.VA , con sede in Milano, via Scarsellini n. 14, Controparte_1 P.VA_1
elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 5, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E e , entrambi residenti in [...] Controparte_3
Realcelsi n. 33;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Lesioni personali - risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e con atto di citazione notificato nei gg. 16 e 17 novembre 2022; Controparte_3
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
da quest'ultima sostenute, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla sulle spese in favore di e;
Controparte_2 Controparte_3
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei gg. 16 e 17 novembre 2022, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la (d'ora innanzi denominata Controparte_1
soltanto ), unitamente a e , per ottenerne la condanna in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
solido al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo, nonché morale) e patrimoniali (per spese mediche) da lui patiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 14.03.2020.
Esponeva, infatti, che:
- in tale data, alle ore 19:30 circa, si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo
Honda SH 350 tg. EW55382, assicurato per la r.c.a. con la di proprietà di Controparte_1
e condotto nell'occorso da , il quale, mentre percorreva la Controparte_2 Controparte_3 Via Esterna Realcelsi in Monreale, nell'effettuare una curva destrorsa, aveva perso il controllo del mezzo, rovinando al suolo unitamente a lui;
- per effetto del sinistro aveva riportato lesioni al ginocchio destro e subìto danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale dell'11%, da ITT di giorni 20, da ITP al 75% di gg. 10, da ITP al 50% di gg. 30 ed
ITP al 75% di gg. 30, il tutto oltre un danno da sofferenza soggettiva;
- aveva subito, altresì, danni di natura patrimoniale e, precisamente, un danno emergente per spese mediche sostenute di € 400,00.
La , costituitasi, contestava la fondatezza della domanda attorea, sia con riferimento all'an CP_1
(anche sotto il profilo dell'effettiva verificazione del sinistro) sia con riferimento al quantum, e ne chiedeva il rigetto.
Quindi, all'udienza odierna, fissata per la discussione orale a trattazione scritta, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, viene posta in decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
i quali, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti, non
[...]
si sono costituiti nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la , avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla CP_1
predetta impresa di assicurazione ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge (vedi pec del 21 maggio 2022, doc. n. 2 allegato alla citazione).
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e, come tale, va respinta.
Giova, preliminarmente, evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità - che si condivide - al trasporto di cortesia si applica la disciplina sulla responsabilità extracontrattuale e,
segnatamente, quella prevista dall'art. 2054 c.c. relativa al caso di danno arrecato da un conducente di veicoli senza guida di rotaie (cfr. ex pluribus Cass. civ., n. 21389/2011). Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo con una presunzione di responsabilità che può essere vinta soltanto fornendo la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (in termini da ultimo Cass. civ., n. 12704/2019 e Cass. civ., n.
11270/2014).
Il comma 3 della medesima disposizione prevede, poi, che il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Dall'interpretazione della norma in questione si evince, a contrario, che nei casi ricompresi nel suo campo di applicazione il danneggiato mantiene l'onere di fornire la prova del fatto storico, costituito dalla effettiva verificazione del sinistro con le modalità descritte, mentre è esonerato dall'onere di fornire la prova della colpa del danneggiante, la quale si presume esistente, sicché è appunto il danneggiante – ove il danneggiato soddisfi l'onere probatorio a proprio carico – a dover dimostrare l'assenza di colpa.
Il favorevole onere probatorio previsto per il danneggiato dall'art. 2054 c.c. deve estendersi anche al trasportato.
Infatti, è stato chiarito che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art.
2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a
tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il
titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito) […]” (Cass. civ., n. 2115/2005, in senso analogo, più recentemente anche Cass. civ., n. 11270/2014).
Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Ed invero, la prova dell'effettiva verificazione del sinistro è stata dall'attore affidata, in via pressoché esclusiva, alla deposizione del teste , escusso nel corso dell'udienza del Testimone_1
24.06.2024, che tuttavia non è sufficiente per ritenere il fondamento della domanda in punto di an debeatur, poiché si pone in contrasto con una serie di circostanze oggettive emergenti dal compendio documentale versato in atti da entrambe le parti.
Il teste, in particolare, ha riferito quanto segue:
- con riferimento al cap. e) (“vero è che, in data 14 marzo 2022 alle ore 19:30 circa, ha assistito ad un
sinistro stradale verificatosi in Monreale, Via Esterna Realcelsi che ha visto coinvolto il motociclo
Honda SH 350 tg. EW55382 condotto da un uomo e sul quale viaggiava in qualità di trasportato il
Sig. ), il teste ha dichiarato: “Confermo, riconosco nel signore che è in aula il Parte_1
soggetto trasportato”;
- con riferimento al cap. f) (“vero è che, il conducente dello scooter, nell'effettuare una curva destrorsa,
perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo unitamente al trasportato”), il teste ha dichiarato:
“confermo, il giorno del sinistro mi trovavo a percorrere i luoghi perché stavo andando a vedere un
lavoro, poiché faccio l'idraulico, in particolare stavo scendendo detta via con il mio furgone ed ho visto
il motociclo cadere a terra e mi sono subito fermato per prestare soccorso anche perché il trasportato
aveva la gamba incastrata sotto il motore e quindi ho aiutato il conducente a sollevare la moto e , poi,
dopo avere chiesto se avevano necessità di essere accompagnati in Ospedale mi riferivano di no e sono
andato via , anche perché era tardi”;
- con riferimento al cap. g) (“vero è che il trasportato lamentava dolore al ginocchio destro”), il teste ha risposto: “Confermo”;
- su domanda di chiarimenti, ha precisato: “io, come detto, scendevo dalla strada e loro salivano in
senso contrario al mio ed ho visto che il motore dopo avere frenato è scivolato e cadeva terra
sulla destra. Io sono sceso perché ho visto che il trasportato che era rimasto incastrato con la gamba
sotto il motore”.
Con riferimento a tale ultima dichiarazione, in particolare, deve osservarsi che, ove il sinistro si fosse verificato secondo la dinamica descritta dal teste, il ciclomotore avrebbe certamente riportato danni (striature, graffi o ammacchi, anche di lieve entità) sulla fiancata destra, compatibili con una caduta non proprio da fermo, ma comunque a bassa velocità. Infatti, anche il modulo CAI allegato alla citazione (recante firma del solo conducente CP_3
fa riferimento, al punto 11 (“danni visibili al veicolo A”), a dei danni alla leva del freno e al
[...]
puntale destro, ed è lo stesso conducente , nella dichiarazione stragiudiziale fornita Controparte_3
alla compagnia assicurativa (doc. n. 7 allegato alla comparsa di ), a riferire testualmente CP_1
(sebbene in termini dubitativi) che “... se si può dire il motore riportava danni di poco rilievo: qualche
graffio allo specchietto destro leva freno piegata e bullone stabilizzatore graffiato”.
La presenza di tali danni al ciclomotore, evidenziata dalla stessa parte attrice e costituente, come si è detto, una conseguenza necessaria di un sinistro verificatosi secondo la dinamica descritta in citazione e confermata dal teste, si pone in contrasto con diversi elementi oggettivi emergenti dal compendio documentale depositato dalla compagnia convenuta, contro i quali, peraltro, l'attore non ha sollevato alcuna contestazione.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la compagnia convenuta ha prodotto una cospicua documentazione fotografica (allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), non contestata dall'attore, ritraente il ciclomotore coinvolto nel presunto sinistro in perfette condizioni.
Dalle fotografie prodotte non emergono affatto i danni che, in base alla stessa prospettazione di parte attrice, sarebbero dovuti derivare al ciclomotore in conseguenza di un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte in citazione e confermate dal teste.
Inoltre, in allegato alla medesima memoria, ha prodotto anche la perizia redatta dal CP_1
proprio fiduciario sul mezzo in questione, anch'essa non contestata dall'attore, dalla quale risulta che “il motociclo oggetto di perizia non presenta danni né riparazioni effettuate di recente. Non si rilevano
graffi sulla ruota e sull'asse che la supporta, le forcelle sono integre e le tonalità di colore delle carenature di
destra sono uguali a quelle di sinistra. Il possessore del motociclo riferisce di avere riparato il motociclo ma non
è in possesso di foto e fatture di riparazione è rimasto vago sul nome del meccanico che avrebbe effettuato
l'intervento riparativo...”.
Le risultanze di tali documenti, unite all'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell'attore, non consentono di ritenere attendibile la deposizione del teste né, conseguentemente, di ritenere soddisfatto l'onere probatorio posto a carico di parte attrice, relativo alla effettiva verificazione del sinistro.
A ciò si aggiunga che nemmeno la documentazione medica, normalmente utile anche al fine di raccogliere le prime dichiarazioni rese dagli stessi soggetti coinvolti in merito al sinistro, fornisce elementi favorevoli alla ricostruzione del fatto storico nei termini prospettati dall'attore, in quanto presenta incongruenze tali da indurre ulteriormente a dubitare della veridicità del sinistro di cui si discute.
Il referto del pronto soccorso del 15.03.2022, infatti, attesta l'accettazione del paziente alle ore
17:10 del 15.03.2022, ovverosia quasi ventiquattro ore dopo che il fatto si sarebbe verificato, e riporta,
sotto la voce “triage”, che “il paziente giunge in ps per caduta con la moto avvenuto ieri sera rif. trauma
ginocchio dx, non rif altri traumi”, mentre alla voce “anamnesi” indica che il paziente “accede per caduta
con moto ieri mattina con trauma contusivo di ginocchio destro...".
Da un lato, dunque, non è chiaro se l'attore fosse a bordo della moto quale conducente o trasportato, dall'altro, soprattutto, emerge che lo stesso ha indicato, nella stessa sede e rispetto ad un sinistro asseritamente occorsogli il giorno prima, due riferimenti temporali diversi (sera/mattina)
in cui lo stesso si sarebbe verificato, ciò che – lungi dal fornire elementi utili al soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'attore – depone ulteriormente in senso contrario all'effettivo verificarsi del sinistro in questione.
Peraltro, il referto in questione ha formato oggetto di un apposito verbale di rettifica del
18.03.2022 (cfr. pag. 6 doc. n. 7 citazione), con il quale è stato chiarito che “alla dicitura “ANAMNESI”
leggasi “il paziente riferisce di essere stato coinvolto nell'incidente in qualità di passeggero del motoveicolo”,
ma non è stato, di contro, modificato alcunché in relazione all'incongruenza temporale sopra riportata.
Alla luce delle superiori considerazioni, non sussistono elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda proposta dall'odierno attore, la quale per l'effetto va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del paragrafo 2 della tabella A) dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta,
applicando i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali in favore dei convenuti e Controparte_2 CP_3
stante la loro contumacia.
[...]
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno, infine, poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro,
vista la propria ordinanza a verbale del 12.07.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 10 settembre 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15494 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022
promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Palermo, Piazzale Ungheria n. 58, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Cardullo,
dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
C.F. e P.VA , con sede in Milano, via Scarsellini n. 14, Controparte_1 P.VA_1
elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 5, presso lo studio dell'avv. Santo Spagnolo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E e , entrambi residenti in [...] Controparte_3
Realcelsi n. 33;
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: Lesioni personali - risarcimento danni da sinistro stradale.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda spiegata da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e con atto di citazione notificato nei gg. 16 e 17 novembre 2022; Controparte_3
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
da quest'ultima sostenute, che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale,
oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nulla sulle spese in favore di e;
Controparte_2 Controparte_3
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato nei gg. 16 e 17 novembre 2022, Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la (d'ora innanzi denominata Controparte_1
soltanto ), unitamente a e , per ottenerne la condanna in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
solido al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali (sub specie di danno biologico permanente e temporaneo, nonché morale) e patrimoniali (per spese mediche) da lui patiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 14.03.2020.
Esponeva, infatti, che:
- in tale data, alle ore 19:30 circa, si trovava in qualità di trasportato a bordo del motociclo
Honda SH 350 tg. EW55382, assicurato per la r.c.a. con la di proprietà di Controparte_1
e condotto nell'occorso da , il quale, mentre percorreva la Controparte_2 Controparte_3 Via Esterna Realcelsi in Monreale, nell'effettuare una curva destrorsa, aveva perso il controllo del mezzo, rovinando al suolo unitamente a lui;
- per effetto del sinistro aveva riportato lesioni al ginocchio destro e subìto danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale dell'11%, da ITT di giorni 20, da ITP al 75% di gg. 10, da ITP al 50% di gg. 30 ed
ITP al 75% di gg. 30, il tutto oltre un danno da sofferenza soggettiva;
- aveva subito, altresì, danni di natura patrimoniale e, precisamente, un danno emergente per spese mediche sostenute di € 400,00.
La , costituitasi, contestava la fondatezza della domanda attorea, sia con riferimento all'an CP_1
(anche sotto il profilo dell'effettiva verificazione del sinistro) sia con riferimento al quantum, e ne chiedeva il rigetto.
Quindi, all'udienza odierna, fissata per la discussione orale a trattazione scritta, la causa, dopo l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, viene posta in decisione.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
i quali, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti, non
[...]
si sono costituiti nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda proposta contro la , avendo l'attore provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla CP_1
predetta impresa di assicurazione ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge (vedi pec del 21 maggio 2022, doc. n. 2 allegato alla citazione).
Nel merito, la domanda di parte attrice è infondata e, come tale, va respinta.
Giova, preliminarmente, evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità - che si condivide - al trasporto di cortesia si applica la disciplina sulla responsabilità extracontrattuale e,
segnatamente, quella prevista dall'art. 2054 c.c. relativa al caso di danno arrecato da un conducente di veicoli senza guida di rotaie (cfr. ex pluribus Cass. civ., n. 21389/2011). Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo con una presunzione di responsabilità che può essere vinta soltanto fornendo la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (in termini da ultimo Cass. civ., n. 12704/2019 e Cass. civ., n.
11270/2014).
Il comma 3 della medesima disposizione prevede, poi, che il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Dall'interpretazione della norma in questione si evince, a contrario, che nei casi ricompresi nel suo campo di applicazione il danneggiato mantiene l'onere di fornire la prova del fatto storico, costituito dalla effettiva verificazione del sinistro con le modalità descritte, mentre è esonerato dall'onere di fornire la prova della colpa del danneggiante, la quale si presume esistente, sicché è appunto il danneggiante – ove il danneggiato soddisfi l'onere probatorio a proprio carico – a dover dimostrare l'assenza di colpa.
Il favorevole onere probatorio previsto per il danneggiato dall'art. 2054 c.c. deve estendersi anche al trasportato.
Infatti, è stato chiarito che “in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art.
2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a
tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il
titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito) […]” (Cass. civ., n. 2115/2005, in senso analogo, più recentemente anche Cass. civ., n. 11270/2014).
Nel caso di specie, tuttavia, l'attore non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Ed invero, la prova dell'effettiva verificazione del sinistro è stata dall'attore affidata, in via pressoché esclusiva, alla deposizione del teste , escusso nel corso dell'udienza del Testimone_1
24.06.2024, che tuttavia non è sufficiente per ritenere il fondamento della domanda in punto di an debeatur, poiché si pone in contrasto con una serie di circostanze oggettive emergenti dal compendio documentale versato in atti da entrambe le parti.
Il teste, in particolare, ha riferito quanto segue:
- con riferimento al cap. e) (“vero è che, in data 14 marzo 2022 alle ore 19:30 circa, ha assistito ad un
sinistro stradale verificatosi in Monreale, Via Esterna Realcelsi che ha visto coinvolto il motociclo
Honda SH 350 tg. EW55382 condotto da un uomo e sul quale viaggiava in qualità di trasportato il
Sig. ), il teste ha dichiarato: “Confermo, riconosco nel signore che è in aula il Parte_1
soggetto trasportato”;
- con riferimento al cap. f) (“vero è che, il conducente dello scooter, nell'effettuare una curva destrorsa,
perdeva il controllo del mezzo e rovinava al suolo unitamente al trasportato”), il teste ha dichiarato:
“confermo, il giorno del sinistro mi trovavo a percorrere i luoghi perché stavo andando a vedere un
lavoro, poiché faccio l'idraulico, in particolare stavo scendendo detta via con il mio furgone ed ho visto
il motociclo cadere a terra e mi sono subito fermato per prestare soccorso anche perché il trasportato
aveva la gamba incastrata sotto il motore e quindi ho aiutato il conducente a sollevare la moto e , poi,
dopo avere chiesto se avevano necessità di essere accompagnati in Ospedale mi riferivano di no e sono
andato via , anche perché era tardi”;
- con riferimento al cap. g) (“vero è che il trasportato lamentava dolore al ginocchio destro”), il teste ha risposto: “Confermo”;
- su domanda di chiarimenti, ha precisato: “io, come detto, scendevo dalla strada e loro salivano in
senso contrario al mio ed ho visto che il motore dopo avere frenato è scivolato e cadeva terra
sulla destra. Io sono sceso perché ho visto che il trasportato che era rimasto incastrato con la gamba
sotto il motore”.
Con riferimento a tale ultima dichiarazione, in particolare, deve osservarsi che, ove il sinistro si fosse verificato secondo la dinamica descritta dal teste, il ciclomotore avrebbe certamente riportato danni (striature, graffi o ammacchi, anche di lieve entità) sulla fiancata destra, compatibili con una caduta non proprio da fermo, ma comunque a bassa velocità. Infatti, anche il modulo CAI allegato alla citazione (recante firma del solo conducente CP_3
fa riferimento, al punto 11 (“danni visibili al veicolo A”), a dei danni alla leva del freno e al
[...]
puntale destro, ed è lo stesso conducente , nella dichiarazione stragiudiziale fornita Controparte_3
alla compagnia assicurativa (doc. n. 7 allegato alla comparsa di ), a riferire testualmente CP_1
(sebbene in termini dubitativi) che “... se si può dire il motore riportava danni di poco rilievo: qualche
graffio allo specchietto destro leva freno piegata e bullone stabilizzatore graffiato”.
La presenza di tali danni al ciclomotore, evidenziata dalla stessa parte attrice e costituente, come si è detto, una conseguenza necessaria di un sinistro verificatosi secondo la dinamica descritta in citazione e confermata dal teste, si pone in contrasto con diversi elementi oggettivi emergenti dal compendio documentale depositato dalla compagnia convenuta, contro i quali, peraltro, l'attore non ha sollevato alcuna contestazione.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che la compagnia convenuta ha prodotto una cospicua documentazione fotografica (allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), non contestata dall'attore, ritraente il ciclomotore coinvolto nel presunto sinistro in perfette condizioni.
Dalle fotografie prodotte non emergono affatto i danni che, in base alla stessa prospettazione di parte attrice, sarebbero dovuti derivare al ciclomotore in conseguenza di un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte in citazione e confermate dal teste.
Inoltre, in allegato alla medesima memoria, ha prodotto anche la perizia redatta dal CP_1
proprio fiduciario sul mezzo in questione, anch'essa non contestata dall'attore, dalla quale risulta che “il motociclo oggetto di perizia non presenta danni né riparazioni effettuate di recente. Non si rilevano
graffi sulla ruota e sull'asse che la supporta, le forcelle sono integre e le tonalità di colore delle carenature di
destra sono uguali a quelle di sinistra. Il possessore del motociclo riferisce di avere riparato il motociclo ma non
è in possesso di foto e fatture di riparazione è rimasto vago sul nome del meccanico che avrebbe effettuato
l'intervento riparativo...”.
Le risultanze di tali documenti, unite all'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dell'attore, non consentono di ritenere attendibile la deposizione del teste né, conseguentemente, di ritenere soddisfatto l'onere probatorio posto a carico di parte attrice, relativo alla effettiva verificazione del sinistro.
A ciò si aggiunga che nemmeno la documentazione medica, normalmente utile anche al fine di raccogliere le prime dichiarazioni rese dagli stessi soggetti coinvolti in merito al sinistro, fornisce elementi favorevoli alla ricostruzione del fatto storico nei termini prospettati dall'attore, in quanto presenta incongruenze tali da indurre ulteriormente a dubitare della veridicità del sinistro di cui si discute.
Il referto del pronto soccorso del 15.03.2022, infatti, attesta l'accettazione del paziente alle ore
17:10 del 15.03.2022, ovverosia quasi ventiquattro ore dopo che il fatto si sarebbe verificato, e riporta,
sotto la voce “triage”, che “il paziente giunge in ps per caduta con la moto avvenuto ieri sera rif. trauma
ginocchio dx, non rif altri traumi”, mentre alla voce “anamnesi” indica che il paziente “accede per caduta
con moto ieri mattina con trauma contusivo di ginocchio destro...".
Da un lato, dunque, non è chiaro se l'attore fosse a bordo della moto quale conducente o trasportato, dall'altro, soprattutto, emerge che lo stesso ha indicato, nella stessa sede e rispetto ad un sinistro asseritamente occorsogli il giorno prima, due riferimenti temporali diversi (sera/mattina)
in cui lo stesso si sarebbe verificato, ciò che – lungi dal fornire elementi utili al soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'attore – depone ulteriormente in senso contrario all'effettivo verificarsi del sinistro in questione.
Peraltro, il referto in questione ha formato oggetto di un apposito verbale di rettifica del
18.03.2022 (cfr. pag. 6 doc. n. 7 citazione), con il quale è stato chiarito che “alla dicitura “ANAMNESI”
leggasi “il paziente riferisce di essere stato coinvolto nell'incidente in qualità di passeggero del motoveicolo”,
ma non è stato, di contro, modificato alcunché in relazione all'incongruenza temporale sopra riportata.
Alla luce delle superiori considerazioni, non sussistono elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda proposta dall'odierno attore, la quale per l'effetto va rigettata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del paragrafo 2 della tabella A) dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00) e dell'attività in concreto svolta,
applicando i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali in favore dei convenuti e Controparte_2 CP_3
stante la loro contumacia.
[...]
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno, infine, poste definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Palermo, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.