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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3089/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio promosso congiuntamente dai coniugi:
C.F. , Parte_1 C.F._1 nato in [...], il [...], residente in [...]12 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MIGLIERINA LUCA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nata in Parte_2 C.F._3
PERÙ, il 18/04/1976, residente in [...]12, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. (C.F. Parte_3
, che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (datato 20/08/2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 29/11/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (Comune di Genova, Atto n.1110 P. I Anno 2007 Uff. 1);
b) dall'unione matrimoniale è nata in [...] la figlia Persona_1
CF in data 11/1/2008, collocata in Comunità
[...] C.F._5
CET e affidata al Servizio Sociale ATS 42 in forza del Decreto cron. 4588/2023 del TM di Genova del 06.10.2023;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, rimessa la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la quale hanno chiesto di autorizzare il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, il
Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto, con separata ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale domanda.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...], il [...],
e
, C.F. , nata in Parte_2 C.F._3
PERÙ, il 18/04/1976,
uniti in matrimonio il 29/11/2007 (Atto n.1110, P. I, Anno 2007, Uff. 1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova)
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_4 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - la figlia, non ancora autonoma economicamente, resterà collocata presso la AL RAGGIUNGIMENTO DEL PERCORSO Pt_5
INDICATO DAI Servizi Sociali ATS 42 per poi tornare a vivere presso la ex casa coniugale ove vive la madre alla quale quindi viene assegnata la casa sita in Genova, Via Napoli 67/12 di sua esclusiva proprietà;
- il padre vivrà nell'immobile sito in Genova, Via Tommaso Invrea 2/A di sua proprietà;
- la figlia vedrà e frequenterà il padre con libertà senza vincoli di giorni e di orari stante l'età e la provvisoria ed attuale collocazione in CET ed anche all'uscita dalla CET quando tornerà a vivere con la madre, il tutto compatibilmente con gli impegni di entrambi, rispettivamente scolastici e di lavoro in ogni caso garantendo we alternati e un tempo equilibrato sia in estate per le vacanze, sia per le festività civili e religiose, tenendo conto che il padre ha orari lavorativi molto impegnativi e quindi la ragazza sarà collocata prevalentemente dalla madre, che garantirà ampio accesso del padre alla figlia e viceversa, come del resto sta già accadendo. Infatti i genitori stanno collaborando attivamente per garantire il diritto di visita della figlia con entrambi;
- il signor provvederà a versare ogni mese Parte_1 entro il giorno 5 il contributo al mantenimento della figlia nella misura di
€ 600,00 oltre ISTAT annuale a partire dal mese di marzo 2025.
- Quanto alle spese straordinarie di cui al noto verbale della sezione famiglia del 15.09.2016 già noto ai coniugi e loro consegnato verranno ripartite nella misura del 50 % e il genitore che anticipa i denari dovrà essere rifuso nella quota del 50 % al massimo entro un mese dalla spesa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 stessa attraverso bonifico bancario alle note coordinate con espressa dicitura;
- Il padre autorizza la madre a chiedere e percepire per la figlia l'assegno universale per i figli nella misura del 100 %;
- i coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto e acconsentono fin d'ora al rilascio dei passaporti e alle carte d'identità valide per l'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 1110, Parte I, Serie , Uff.1, Comune di Genova.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio promosso congiuntamente dai coniugi:
C.F. , Parte_1 C.F._1 nato in [...], il [...], residente in [...]12 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MIGLIERINA LUCA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nata in Parte_2 C.F._3
PERÙ, il 18/04/1976, residente in [...]12, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. (C.F. Parte_3
, che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (datato 20/08/2025)
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 29/11/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato (Comune di Genova, Atto n.1110 P. I Anno 2007 Uff. 1);
b) dall'unione matrimoniale è nata in [...] la figlia Persona_1
CF in data 11/1/2008, collocata in Comunità
[...] C.F._5
CET e affidata al Servizio Sociale ATS 42 in forza del Decreto cron. 4588/2023 del TM di Genova del 06.10.2023;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Vista l'ulteriore domanda proposta dalle parti le quali hanno chiesto che, decorsi i termini di legge, rimessa la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la quale hanno chiesto di autorizzare il deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, il
Tribunale voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto, con separata ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito a tale domanda.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...], il [...],
e
, C.F. , nata in Parte_2 C.F._3
PERÙ, il 18/04/1976,
uniti in matrimonio il 29/11/2007 (Atto n.1110, P. I, Anno 2007, Uff. 1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova)
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_4 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - la figlia, non ancora autonoma economicamente, resterà collocata presso la AL RAGGIUNGIMENTO DEL PERCORSO Pt_5
INDICATO DAI Servizi Sociali ATS 42 per poi tornare a vivere presso la ex casa coniugale ove vive la madre alla quale quindi viene assegnata la casa sita in Genova, Via Napoli 67/12 di sua esclusiva proprietà;
- il padre vivrà nell'immobile sito in Genova, Via Tommaso Invrea 2/A di sua proprietà;
- la figlia vedrà e frequenterà il padre con libertà senza vincoli di giorni e di orari stante l'età e la provvisoria ed attuale collocazione in CET ed anche all'uscita dalla CET quando tornerà a vivere con la madre, il tutto compatibilmente con gli impegni di entrambi, rispettivamente scolastici e di lavoro in ogni caso garantendo we alternati e un tempo equilibrato sia in estate per le vacanze, sia per le festività civili e religiose, tenendo conto che il padre ha orari lavorativi molto impegnativi e quindi la ragazza sarà collocata prevalentemente dalla madre, che garantirà ampio accesso del padre alla figlia e viceversa, come del resto sta già accadendo. Infatti i genitori stanno collaborando attivamente per garantire il diritto di visita della figlia con entrambi;
- il signor provvederà a versare ogni mese Parte_1 entro il giorno 5 il contributo al mantenimento della figlia nella misura di
€ 600,00 oltre ISTAT annuale a partire dal mese di marzo 2025.
- Quanto alle spese straordinarie di cui al noto verbale della sezione famiglia del 15.09.2016 già noto ai coniugi e loro consegnato verranno ripartite nella misura del 50 % e il genitore che anticipa i denari dovrà essere rifuso nella quota del 50 % al massimo entro un mese dalla spesa
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 stessa attraverso bonifico bancario alle note coordinate con espressa dicitura;
- Il padre autorizza la madre a chiedere e percepire per la figlia l'assegno universale per i figli nella misura del 100 %;
- i coniugi vivranno portandosi reciproco rispetto e acconsentono fin d'ora al rilascio dei passaporti e alle carte d'identità valide per l'espatrio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 1110, Parte I, Serie , Uff.1, Comune di Genova.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, così deciso alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5