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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/05/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...]
Campellone n. 7 , c.f. , elett.te dom.ta in Castelvenere alla Via C.F._1
San Tommaso n 12 , presso e nello Studio dell' Avv. Roberta Lo Turco Cod.fisc.
che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del C.F._2
ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
XXIV MAGGIO N. 2 82100 BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv.
BOSCARELLI GIUSEPPE giusta delega in atti
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ) per procura generale CodiceFiscale_3
alle liti, elettivamente domiciliato in Benevento, via Michele Foschini n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' CP_2
- resistente -
1 all'esito della trattazione scritta del 23/05/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 3.2.25 parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 01720249003558025000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 9.159,24 eccependo in via preliminare vizi formali della intimazione e nel merito l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, nonché la prescrizione del credito.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto del ricorso e preliminarmente Controparte_1
ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la tardività dell'impugnazione ed il difetto di giurisdizione del Giudice del lavoro in relazione alle cartelle nn.
01720200000900731000, 01720220005093676000 e 01720220005958172000, atteso che le stesse risultano esse-re portatrici di (IVA e iscritti a ruolo dal Per_1 CP_3
e da . Controparte_4 Controparte_5
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la nullità e l'inammissibilità nonchè il difetto di legittimazione passiva.
2.
Ciò premesso, va accolta l'eccezione formulata dall' relativa al Controparte_1
difetto di giurisdizione delle cartelle nn. 01720200000900731000,
01720220005093676000 e 01720220005958172000, atteso che le stesse risultano esse- re relative a TRIBUTI (IVA e TARI).
3.
Va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
E' noto che l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c., è un'eccezione rilevabile anche d'ufficio. E', però, pacifico in giurisprudenza che per la regolarità del ricorso è necessario e sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò
2 indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale (bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda. La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, allorchè
l'attore abbia indicato l'atto impugnato e le ragioni delle proprie pretese atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
4.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta. E' infatti principio consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia quello secondo cui: "In tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, l'opposizione contro il ruolo
CP_ per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli" (Cass. civ. n. 18522/2011).
Pertanto, e correttamente sono parti resistenti CP_6 Controparte_1
nel presente giudizio, ciascuna in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente, nella qualità di ente impositore e di agente addetto alla procedura di riscossione.
Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo
3 grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,comma 5, D.Lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1. marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto. Al riguardo, va rilevato che la Suprema Corte ha recentemente statuito che "In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005,
n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "rationetemporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione", così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass.
25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
4 5.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso ha fatto valere sia motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (la prescrizione e la mancanza dei presupposti della pretesa contributiva) che alla regolarità formale del titolo (omessa motivazione, decadenza.).
Va accolta l'eccezione di inammissibilità ex art. 617 c.p.c. con riguardo alle doglianze relative ai vizi formali dell'intimazione impugnata, dal momento che la notifica dell'intimazione è avvenuta in data 22.10.2024, mentre parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio con ricorso depositato il 3.02.2025.
6.
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'intimazione innanzitutto per omessa notifica degli atti prodromici.
Ebbene parte resistente ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica degli avvisi.
L'avviso n. 31720190001652120000 risulta notificato a mezzo pec il 25.11.19, l'avviso n. 31720220000005052000 è stato notificato in data 24.2.22 e l'avviso n.
31720230000641273000 il 17.11.23.
Pertanto, sotto tale aspetto la domanda va rigettata unitamente alle altre doglianze relative alla regolarità degli avvisi di addebito che andavano fatte valere nel termine di quaranta giorni dalla notifica degli stessi.
7.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione "... Se è vero, però, che la mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs
46/99 comporta la cristallizzazione del credito dell'ente impositore, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo, ormai pacificamente quinquennale (vedi SU sentenza n. 23397 del 17.11.2016).
..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 5847/2022 del 16-11-2022).
5 "... Sotto questo profilo la presente opposizione va qualificata come un'opposizione all'esecuzione, facendo valere l'opponente un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dall'avviso di addebito sotteso all'intimazione. L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone, infatti: “29. Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.
1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1,
c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ.,
Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
La questione, in diritto, se il termine quinquennale di prescrizione dei contributi previdenziali (art. 3, comma nono legge 335/1995) permanga tale anche dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta oppure se alla cartella esattoriale non opposta possa riconoscersi l'effetto del giudicato e art. 2953 c.c., con applicazione del termine decennale, è stata da tempo risolta dalla Suprema Corte con sentenza n. 23397 del
17.11.2016. ..." (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 5847/2022 del 16-11-
2022).
6 Con riguardo alla prescrizione la Suprema Corte a sezioni Unite ha statuito che “la mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell' produce unicamente la Controparte_7
definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina “anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve […] in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.”.
Ebbene, la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (sentenza o decreto ingiuntivo)” (v. sentenza 17/11/2016 n° 23397).
Venendo al caso di specie, la pretesa creditoria non risulta prescritta tenuto conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge
26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
7 fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Dunque, poiché i crediti si sarebbero estinti per prescrizione, come detto, dopo entrambi i periodi di sospensione, alla suddetta data devono aggiungersi 311 giorni, pari alla somma di 129 e 182.
Quindi, alcun termine è maturato essendo stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
8.
In ricorso deve pertanto essere rigettato.
9.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle nn.
01720200000900731000, 01720220005093676000 e 01720220005958172000;
2. rigetta l'opposizione;
3. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 800,00 ciascuno oltre rimb. Forf. , IVA e
CPA.
Così deciso in Benevento, 24/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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