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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2054/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2054/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
BUFALINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
PASQUINI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
” Controparte_2 CP_3
(P.Iva e c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA GRACILI e dell'Avv. P.IVA_2
CAROLINA PICCHIOTTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.Iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3
CORRADO BRILLI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1 “IN LINEA ISTRUTTORIA ammettere le prove richieste e non ammesse così come indicate nell'atto di appello;
NEL MERITO, accertato che le lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza Controparte_5 della caduta del 6.5.2011, meglio descritte in premessa, sono la conseguenza della condotta della convenuta e, per l'effetto, condannare l in Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, in proprio e quale erede di , da quantificarsi, secondo la stima Controparte_5 del CTU incaricato, Dott. in Euro 38.911,50 a titolo di danno non Persona_1 patrimoniale subito dalla sig.ra da personalizzarsi nella misura ritenuta di CP_5 giustizia, oltre ad una somma da liquidarsi in via equitativa da parte della Giustizia adita
a titolo di risarcimento del danno subito, morale e materiale, dalla sig.ra
[...]
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Parte_1
Con vittoria di spese e di compensi di entrambe i gradi di giudizio”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra dedotti:
- in via preliminare, respingere le richieste istruttorie avanzate dalla IG.
[...]
; Parte_1
- in via principale e nel merito, respingere integralmente l'appello proposto dalla IG.
avverso la sentenza n. 946/2022 resa dal Tribunale Civile di Arezzo, per Parte_1 inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della suddetta sentenza n. 946/2022 del Tribunale Civile di Arezzo;
sempre in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla IG.
in quanto inammissibili e improcedibili oltre che chiaramente infondate Parte_1 sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, sia sull'an che sul quantum e, per l'effetto, accertare l'assenza di ogni qualsivoglia responsabilità dell
[...] in ordine ai danni lamentati dalla IG.ra sia iure Parte_2 Parte_1 hereditatis che iure proprio.
- in via subordinata e nel merito, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte da parte appellante, accertare che la cooperativa sociale “KOINE' cooperativa sociale di tipo A Onlus” è responsabile esclusiva di tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nel presente giudizio da parte della IG. e che la Parte_1 medesima cooperativa sociale “ A è l'unico CP_2 Controparte_2 CP_3 soggetto che dovrà provvedere al risarcimento di quanto dovuto nei confronti della medesima IG. ; Parte_1
2 - in via gradatamente subordinata e nel merito, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte da parte attrice, condannare la cooperativa sociale “ a sollevare, garantire, manlevare, Controparte_6 pagare per suo conto, tenere indenne l da tutte le somme Parte_2 alle quali questa venisse chiamata a rispondere per i titoli dedotti in giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : CP_7
“Voglia Codesta Corte Ecc.ma:
In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto dalla avverso la Pt_1 sentenza 946/2022 resa dal Tribunale di Arezzo, per inammissibilità e/o infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione e, per l'effetto, confermare le statuizioni del primo decisum. in subordine e nella denegata ipotesi in cui le domande attoree fossero in tutto o in parte accolte:
- accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della cooperativa nella causazione dell'evento caduta del 6.05.2011, ovvero CP_7 accertare e dichiarare la misura della responsabilità che dovesse risultare parzialmente condivisa con l , Parte_2
- condannare la Compagnia di Assicurazione “ S.p.A (p.iva ), con CP_8 P.IVA_4 sede in Bologna, via Stalingrado, 45 a titolo di manleva della cooperativa per tutte CP_7 le somme eventualmente dovute.
In via istruttoria respingere le richieste avanzate da parte appellante.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata CP_1
“Piaccia all. Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, in via preliminare, respingere le richieste istruttorie avanzate dalla Difesa di parte attrice appellante;
nel merito: a) in tesi, respingere l'appello proposto da , in proprio e quale Parte_1 erede di e per l'effetto confermare la sentenza n. 946/2022, pubblicata in Controparte_5 data 21 settembre 2022, del Tribunale di Arezzo in ogni suo punto;
b) in ipotesi, denegata e contrastata, di un eventuale accertamento di responsabilità della cooperativa
“ , a responsabilità limitata” accertare e Controparte_9 CP_2 CP_3 dichiarare che la società è tenuta all'indennizzo del danno Controparte_4 eventualmente accertato in corso di causa, nella sola parte che sia imputabile a , CP_9 liquidato, nei limiti rigorosi dei massimali e degli scoperti (o delle franchigie) previsti e vigenti nel contratto di assicurazione n. 110298754 sottoscritto in data 31/12/2014
(allegato di polizza paragrafo - franchigia), con esclusione delle spese processuali e
3 tecniche sostenute, nel corso del giudizio, dalla cooperativa “ Controparte_9
, società a responsabilità limitata” (art.
5.2 allegato di polizza). Vittoria di
[...] CP_3 spese e competenze del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 946/2022 del Tribunale di Arezzo, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, figlia di (deceduta il 6.5.2015), sia in proprio che quale Parte_1 Controparte_5 erede della madre, conveniva innanzi al Tribunale di Arezzo la Parte_2 allegando che:
- la propria madre era affetta da morbo di Alzheimer;
- a partire dall'8.1.2007 (su autorizzazione resa dalla di Arezzo il Parte_2
20.12.2006), la medesima frequentava in orario diurno la RSA “Ninci-Mugliano”;
- a seguito di una prima caduta del 23 aprile 2010, e conseguente ricovero, la CP_5 veniva riammessa alla struttura e in tale occasione la indicava agli operatori della Pt_1 struttura come la propria madre necessitasse di un controllo costante (come da certificato della dott.ssa che prescriveva l'uso di una cintura contenitiva); Per_2
- in data 6 maggio 2011 la era vittima di una nuova caduta, durante la cena, CP_5 dal momento che non le era stata applicata alcuna misura contenitiva ed essa non era stata controllata da alcuno degli addetti;
- la medesima in quella occasione subiva un trauma cranico e la rottura del femore, con conseguente necessità di un intervento chirurgico;
- dall'episodio derivavano gravissime conseguenze sullo stato di salute della donna, sino alla morte.
L'attrice chiedeva dunque il risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e quale erede di da quantificarsi in € 628.496,50 a titolo di danno biologico permanente Controparte_5 iure successionis, oltre a una somma iure proprio a titolo di danno morale connesso alla malattia della madre ed al risarcimento del danno patrimoniale da lei patito per spese mediche per le cure della madre (spese mediche e per una badante, per € 38.000) e per l'adeguamento della propria abitazione alle nuove esigenze della congiunta (euro 9.600).
Si costituiva in giudizio la che deduceva la totale assenza di Parte_3 responsabilità del personale sanitario in ordine alla caduta della contestava la CP_5 ricostruzione dei fatti effettuata da parte attrice, anche in merito al decorso clinico della madre, e comunque chiamava in giudizio , alla quale aveva Controparte_2
4 affidata in gestione tramite convenzione la RSA, onde essere manlevata e garantita in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_9 formulata nei propri confronti e comunque chiamava in causa la propria Compagnia assicurativa, onde essere manlevata in ipotesi di condanna. CP_4
Si costituiva in giudizio , la quale sosteneva l'assenza di Controparte_4 responsabilità della RSA in ordine alla caduta e l'assenza di nesso causale tra le lesioni riportate dalla IG.ra e le successive patologie insorte e la morte;
pur non CP_5 contestando la copertura assicurativa, invocava altresì i limiti di polizza.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di prove orali;
la ctu medico-legale, inizialmente ammessa, veniva revocata all'esito delle prove testimoniali.
Con sentenza 946/2022, il tribunale respingeva tutte le domande e condannava l'attrice a rifondere le spese di lite alla convenuta e alle due chiamate;
escludeva, in particolare, ogni inadempimento della convenuta, dal momento che la sig. non doveva (né CP_5 avrebbe potuto) essere costantemente legata - essendo tale raccomandazione limitata al momento dei pasti o a episodi di particolare agitazione - e quando era caduta era con lei,
a un metro di distanza, l'operatrice che però non aveva potuto far nulla CP_10 perché la paziente si era alzata repentinamente ed era subito inciampata nei propri piedi.
La ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti due articolati motivi: Pt_1
I. Sul merito della decisione: il primo giudice aveva ignorato che essa aveva proposto la propria domanda non solo a titolo di responsabilità contrattuale, ma anche ex art. 2049 c.c., allegando la responsabilità oggettiva della struttura, mentre in sentenza nulla era detto al riguardo;
comunque, anche sotto il profilo dell'inadempimento della convenuta, il Tribunale di Arezzo aveva errato nel ritenere attendibile la teste , che aveva un CP_10 evidente interesse in causa non solo perché socia della , ma anche in CP_7 quanto soggetto responsabile della caduta;
peraltro, non era credibile che la sig. anziana e affetta da plurime patologie, si fosse alzata CP_5 repentinamente;
il primo giudice aveva errato anche nell'affermare che essa attrice non aveva smentito le testimonianze della controparte chiamando a deporre i pazienti presenti al fatto, quando essa non poteva conoscerne i nominativi, ed essendo onere della convenuta dimostrare che il sinistro si era verificato per causa a lei non imputabile;
il sinistro era accaduto quando le operatrici stavano trasferendo i pazienti nella sala adibita alla cena ed evidentemente avevano lasciato priva di vigilanza la propria madre, che era
5 peraltro l'unica tra gli ospiti a necessitare di costante vigilanza e assistenza;
proprio per questo, la avrebbe dovuto essere condotta a tavola per CP_5 prima e lì assicurata con la cintura anti-caduta;
II. Sulle spese di lite: il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra lei e la convenuta, visto che la si era rifiutata di aderire Controparte_1 alla mediazione obbligatoria ex lege, ed essa si era trovata a dover agire in giudizio senza (poter) conoscere la dinamica del sinistro, e comunque in presenza di una caduta avvenuta all'interno di una RSA e nonostante le plurime raccomandazioni di vigilanza e protezione della paziente;
era poi errata la sua condanna alle spese di lite in favore della terza chiamata e CP_7 del suo assicuratore, posto che essa non poteva sapere che il servizio di assistenza presso la struttura era stato, in realtà, appaltato alla Pt_4
Cooperativa Koinè dalla Azienda USL8, ed il principio di causalità andava temperato con la prevedibilità della partecipazione del terzo al giudizio.
Ha quindi insistito nelle proprie richieste istruttorie orali e nella ctu medico-legale.
L s'è costituita, chiedendo la conferma della sentenza appellata e il rigetto di Pt_2 tutte le istanze istruttorie;
in subordine, per il caso di addebito della caduta alla struttura sanitaria, ha riproposto la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva della
“ cooperativa sociale di tipo A Onlus, o, comunque, in via ulteriormente gradata, CP_2 ha chiesto la condanna della stessa a tenerla indenne.
La costituita con una prima comparsa in data 13.1.23, chiedendo la Controparte_11 conferma della sentenza appellata;
il 16.1.23 ha depositato un'ulteriore comparsa di costituzione in cui, ferme restando le difese espletate, ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine e nella denegata ipotesi in cui le domande attoree fossero in tutto o in parte accolte, di accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di essa società (ovvero di accertare e dichiarare la misura della responsabilità che dovesse risultare parzialmente condivisa con l Parte_2
; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di condannare la Compagnia di
[...]
Assicurazione “ a manlevarla;
al riguardo, ha allegato che la precedente CP_12 comparsa era frutto di un mero errore materiale e che essa non aveva mai inteso rinunciare alla copertura assicurativa. si è parimenti costituita, chiedendo la conferma della sentenza appellata e, per CP_4 la denegata ipotesi di condanna dell'assicurata, ha invocato la franchigia contrattuale e precisato che la polizza applicabile con riferimento al caso di specie non era quella invocata dall'assicurata, con efficacia dal 28.02.2006 al 31.12.2014, ma quella con decorrenza dal 31.12.2014, trattandosi di polizza claims made per la quale a rilevare era
6 il momento della denuncia. Non ha eccepito alcunché in merito al deposito di una doppia comparsa da parte dell'assicurato, evidentemente concordando sul fatto che nel primo deposito vi fosse una mera omissione riconducibile al concetto di errore materiale.
Con ordinanza in data 4.6.2024, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha disposto ctu medico-legale sui danni riportati dalla congiunta dell'appellante a causa della caduta, con incarico al dott. Persona_1
Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 29.1.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La responsabilità.
Il tribunale ha negato la responsabilità dell'azienda convenuta così argomentando:
“Occorre premettere che non sussiste dubbio sulla applicabilità delle norme dettate in tema di responsabilità contrattuale (stante l'avvenuto ricovero della NO presso la già indicata RSA), con ogni conseguenza di CP_5 legge in punto di onere della prova. Giova anzitutto evidenziare che, dalla istruttoria svolta, risulta accertato un fatto storico diverso da quello allegato nell'atto di citazione. Controparte_ Si legge, infatti, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che la caduta di sarebbe avvenuta nel corso della cena del 6.5.2021. I profili di inadempimento allegati dall'attrice riguardano la mancata applicazione di una misura contenitiva ed il mancato controllo sulla persona della madre.
Risulta invece dalla istruttoria svolta che l'incidente sia avvenuto prima dell'orario di cena ed in una sala diversa della struttura (rispetto, appunto, a quella adibita per la cena).
In particolare, dalle prove orali è emerso che il fatto è occorso attorno alle ore 17.30 circa mentre la insieme CP_5 ad altri ospiti, era intenta a guardare la televisione nella sala a ciò adibita (testimonianza di , presente CP_10 nella sala). Da detta testimonianza è emerso che la era seduta nella poltrona situata nel salottino di fronte alla CP_5 porta dell'ascensore, intenta a guardare la televisione insieme ad altri ospiti (circostanza confermata anche da
[...]
), quando poi la stessa si è improvvisamente alzata ed è inciampata sulle sue gambe, perdendo l'equilibrio e Tes_1 cadendo sul fianco sinistro.
Parte attrice non ha fornito elementi di prova volti a inficiare la predetta ricostruzione (ad esempio, citando come testi le altre persone presenti).
Quanto precede risulta particolarmente significativo al fine di riscontrare l'insussistenza del primo profilo di Controparte_ inadempimento, ossia il mancato utilizzo di una misura contenitiva sulla persona di
Ed infatti il medico curante della la dott.ssa nel proprio certificato del 12.05.2010, aveva CP_5 Persona_3 segnalato come fosse “opportuno” utilizzare una cintura contenitiva durante la cena. Senza che sia neppure necessario
7 soffermarsi sull'aggettivo utilizzato dal medico curante (“opportuno” e non già “necessario”), decisivo è che il medico avesse indicato il momento della cena come l'unico durante il quale applicare la anzidetta misura precauzionale. Per_ La stessa dott.ssa sentita all'udienza del 14.10.2021, ha precisato che sarebbe stato eccessivo prevedere che la paziente venisse legata per tutto il giorno.
Appare evidente che nessun inadempimento è riscontrabile allora per non essere stata disposta alcuna misura contenitiva in momento diverso da quello risultante da prescrizione sanitaria.
Ed infatti la struttura non avrebbe potuto legittimamente disporre una contenzione ulteriore o addirittura continua, trattandosi di condotta che avrebbe configurato un reato;
al riguardo è chiara la giurisprudenza della Suprema Corte nel ricostruire gli stringenti limiti nei quali è possibile invocare la scriminante dello stato di necessità in tali casi (ex multis, Cass. pen. 50497/2018, peraltro addirittura in relazione a pazienti psichiatrici: in tema di responsabilità medica, la contenzione del paziente psichiatrico non costituisce una pratica terapeutica o diagnostica legittimata ai sensi dell'art. 32 Cost., ma è un mero presidio cautelare utilizzabile in via eccezionale qualora ricorra lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ossia il pericolo di un danno grave alla persona, che si presenti come attuale ed imminente, non altrimenti evitabile, sulla base di fatti oggettivamente riscontrati che il sanitario è tenuto ad indicare nella cartella clinica. (In motivazione la Corte ha precisato che l'uso della contenzione in assenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod. pen. costituisce un'illegittima privazione della libertà personale ed integra gli estremi del delitto di cui all'art. 605 cod. pen.).
Deve inoltre osservarsi che le vigenti linee-guida (doc. 14 fascicolo cooperativa) indicano come: “la contenzione deve essere applicata limitatamente ai casi strettamente necessari, sostenuta da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali da parte del personale infermieristico …. La scelta deve essere limitata al tempo minimo indispensabile, con le adeguate precauzioni durante l'applicazione” (pag. 12).
Ne consegue, in parte qua, l'insussistenza dell'allegato inadempimento, non essendo esigibile (siccome peraltro contra legem) una condotta diversa.
Quanto alla circostanza del mancato controllo sulla paziente, dalla istruttoria svolta, risulta che al momento della caduta fosse presente nella sala l'operatrice (che si trovava a circa un metro di distanza). CP_10
Non vi è dunque ragione di affermare che vi sia stato una omessa vigilanza sulla NO (come sarebbe stato CP_5 possibile predicare ove non fosse stato presente alcun operatore).
Al riguardo parte attrice enfatizza come nel diario clinico della stessa era stato annotato: “FARE ATTENZIONE XCHE'
TENDE AD ALZARSI E CADERE”.
Non vi è dubbio che la anzidetta annotazione imponesse agli operatori un più stringente standard di diligenza;
tuttavia è necessario verificare in concreto cosa debba intendersi per tale più elevato standard.
8 Esclusa, per le ragioni anzidette, la possibilità di una contenzione continua, ciò che può ragionevolmente richiedersi alla struttura appare essere proprio la presenza costante di un operatore, a distanza ravvicinata, onde prevenire se possibile le cadute degli anziani ricoverati;
presenza che, nel caso in esame, è stata dimostrata.
Non può certo ipotizzarsi o richiedersi la necessaria presenza, accanto al soggetto ricoverato, di un operatore per tutto il giorno (o eventualmente anche per tutta la notte). Né risulta che la avesse dato segni particolari di CP_5 agitazione in quel giorno, tali da richiedere una più stringente vigilanza sulla sua persona.
Deve pertanto concludersi nel senso che la drammatica caduta della fu un evento imprevisto ed imprevedibile, CP_5 non risultando profili di inadempimento in capo al personale della struttura, tra quelli allegati da parte attrice.
In conclusione, anche volendo superare la non coincidenza del fatto storico allegato da parte attrice con quello emerso nel corso della istruttoria, deve concludersi nel senso che al personale della cooperativa non possa essere ascritto un comportamento negligente o imperito, non essendo stata in alcun modo violata la raccomandazione medica relativa alla NO (contenzione solo durante la cena) né essendo stata omessa la vigilanza sulla sua persona, stante la CP_5 presenza dell'operatore nella stanza a distanza ravvicinata dalla paziente stessa.
Opinare diversamente significherebbe concludere per la sussistenza di una responsabilità oggettiva della struttura per il fatto obiettivo della caduta, responsabilità oggettiva, tuttavia, che sussiste solo nei casi previsti dalla legge, applicandosi diversamente la regola generale in ordine alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo”.
Dunque, effettivamente, come lamentato dall'appellante, il primo giudice non ha esaminato le domanda risarcitorie sotto il profilo dell'art. 2049 c.c., ma a ben vedere nell'affermare che la dedotta responsabilità dell'azienda convenuta aveva natura contrattuale ha optato per un regime di favore per la posto che se è vero che la Pt_1 responsabilità ex art. 2049 c.c. ha natura oggettiva, dal momento che l'Ente risponde per fatto altrui a prescindere da una propria colpa, è vero anche che il fatto del dipendente deve avere natura quantomeno colposa e della dimostrazione di tale colpa è onerato il danneggiato. Per converso, in forza del titolo contrattuale il danneggiato non deve dimostrare la colpa dell'obbligato, essendo quest'ultimo a dover dimostrare la propria assenza di colpa.
Peraltro, nel caso in esame si sarebbe dovuto escludere che alla per i danni fatti Pt_1 valere iure proprio, potesse essere riconosciuto tale regime probatorio: benvero, essa, a differenza della propria madre, non aveva concluso alcun contratto con l'azienda e d'altro canto, di regola, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria non produce effetti protettivi in favore dei terzi. Dunque, per i danni iure proprio, diversamente da quelli azionati iure successionis, l'attrice avrebbe potuto far valere solo una responsabilità aquiliana (cfr. Cass. v. da ult. Cass. 03/03/2023 n. 6386).
9 Tuttavia, in difetto di appello incidentale, in questo grado è incontrovertibile che tutte le domande proposte, per ogni profilo azionato, vadano esaminate alla luce del regime della responsabilità da inadempimento, ex artt. 1218 e 1228 c.c.
Com'è noto, ciò comporta l'onere dell'azienda di dimostrare d'avere Parte_5 correttamente adempiuto e che l'evento dannoso s'è verificato per causa a lei non imputabile;
l'eventuale incertezza in merito all'integrale e corretto adempimento va dunque in danno dell'obbligata.
L'unico onere dell'appellante, invece, è dimostrare la stipula in favore della propria madre di un contratto di cura e accudimento, nelle ore in cui questa era presso la struttura - e tale stipula è pacifica, fin dal primo grado - ed allegare l'insorgenza di un nocumento e l'inadempimento del debitore, senza dover indicare puntualmente cosa avrebbe dovuto essere fatto, ma, solo, qual era stata la condotta dell'obbligata che aveva assunto, sia pure astrattamente, il ruolo di causa efficiente dell'evento lesivo.
Fin dal primo grado, la aveva imputato all'azienda di non aver assicurato la Pt_1 propria madre con la cintura di contenimento e di averla lasciata sola, nonostante fosse ben noto che essa tendeva ad alzarsi e a cadere.
Se anche, inizialmente, nell'atto introduttivo, la aveva ipotizzato che la caduta Pt_1 fosse avvenuta quando già la madre era a tavola, e dunque era previsto espressamente che essa dovesse essere assicurata con un'apposita cintura, perché in tali occasioni tendeva ad agitarsi, comunque l'attrice aveva più in generale imputato alla convenuta un difetto di sorveglianza e protezione.
In questo grado, non è stato posto in discussione che il sinistro sia avvenuto prima che la sig. fosse condotta nella sala dove veniva servita la cena;
in particolare, essa CP_5 cadde nella sala tv, dove aveva trascorso in tranquillità il pomeriggio (anche quest'affermazione del tribunale non è stata oggetto di uno specifico motivo d'appello).
Parimenti incontrovertibile in questo grado è l'affermazione del tribunale che la sig. non potesse essere tutto il giorno tenuta legata con una cintura di CP_5 contenimento, pena una grave lesione della sua persona, dovendo tale misura essere limitata al momento dei pasti o al caso in cui essa manifestasse agitazione.
Per converso, non è in discussione (in difetto d'impugnazione incidentale) neppure che agli operatori della RSA fosse stato evidenziato non solo che quando la sig. era CP_5
a tavola, e in genere quando mostrava segni d'agitazione, doveva essere assicurata con mezzi di contenzione alla seduta, ma anche, più in generale, che essi dovevano prestare particolare attenzione perché la paziente tendeva ad alzarsi e cadere.
Le doglianze della in questo grado si concentrano, soprattutto, sul fatto che al Pt_1 momento della caduta non vi fosse nessuno a vigilare la madre: essa sostiene che
10 l'anziana donna, affetta da alzheimer, fosse stata lasciata sola mentre il personale accompagnava altri pazienti nella sala deputata alla cena, e rileva che tra gli ospiti della rsa solo la propria madre era in condizioni tali da dover essere vigilata, e che dunque la diligenza della struttura avrebbe dovuto tradursi nel lasciare una persona con lei, mentre altre accompagnavano gli anziani a tavola, o, in alternativa, nell'accompagnare lei tra i primi a tavola e lì assicurarla, così da poterla lasciare in sicurezza mentre venivano sistemati gli altri anziani.
In diritto, l'affermazione di una tale misura di diligenza appare fondata: accogliere una paziente affetta da alzheimer per la quale vi è un'espressa indicazione di prestare attenzione, per la tendenza della medesima ad alzarsi da sola e cadere, implica l'assunzione di un peculiare obbligo di vigilanza su di essa.
L'affermazione dell'appellante che tra coloro che erano ospitati al momento del fatto nella rsa solo la propria madre necessitava di tale precauzione, poi, non è stata contestata dalle controparti, di talché assicurare che una persona fosse sempre presente nella stessa stanza dell'anziana appare una prestazione esigibile da parte della struttura.
D'altro canto, proprio perché la sig. era stata accolta anche dopo che la figlia CP_5 aveva segnalato tale esigenza, la struttura, ove non fosse stata in grado di assicurare tale tipo di accudimento, avrebbe dovuto rifiutare l'ospitalità (o comunque avvisare la figlia che occorreva che provvedesse autonomamente ad affiancare qualcuno alla madre).
Per converso, evidentemente, tale obbligo era assolto assicurando la presenza nella stanza di una persona che seguisse a grandi linee il contegno della paziente e, dunque, ove questa fosse stata tranquilla, tale persona, pur non potendo allontanarsi, non aveva l'obbligo di starle fisicamente attaccata, né di essere in stato di perenne allerta, pronta a prevenire gesti inconsulti;
certo, però, il personale doveva appunto avere la situazione sotto controllo e al minimo accenno di agitazione, che lasciasse preludere un imminente tentativo di alzarsi dell'anziana, doveva essere pronto ad evitarlo.
In casi del tutto eccezionali, in cui nessuno potesse vigilare sulla donna, e solo per il tempo breve e strettamente necessario al ritorno dell'operatrice sanitaria, il personale avrebbe poi dovuto (per il tempo strettamente necessario) assicurare l'anziana con la cintura di contenzione.
Tanto premesso in diritto, si deve in fatto stabilire se l'azienda, che era onerata di dimostrare tale contegno diligente, abbia assolto al proprio onere.
Le testimoni da lei indicate, che erano presenti nella rsa al momento del sinistro, sono e entrambe sentite all'udienza del 29.04.2021. Testimone_1 CP_10
11 La prima, tuttavia, ha solo potuto confermare che al momento del fatto la cena non era ancora iniziata e che la caduta era avvenuta nella sala tv, dove lei, prima di prendere l'ascensore con cui era salita ad accompagnare altri ospiti in sala mensa, aveva visto la sig. seduta in poltrona;
quando era ridiscesa, la sig. era già a terra CP_5 CP_5 nella medesima saletta in cui l'aveva lasciata. Essa, pertanto, non ha potuto confermare che la sua collega fosse vicino alla paziente al momento in cui questa era caduta, CP_10 ma solo che si trovava con lei successivamente, quando l'incidente era già successo.
Tale deposizione, dunque, se vale ad escludere che la congiunta dell'appellante al momento del fatto fosse già seduta a tavola per la cena e che per questo avrebbe dovuto essere assicurata con la cintura di contenimento - ma come premesso tale circostanza, controversa in primo grado, in questo grado non lo è più - nulla dice sul contegno del personale della rsa al momento della caduta.
La teste , invece, ha effettivamente dichiarato che essa al momento della CP_10 caduta, avvenuta verso le 17.30, era insieme alla sig. praticamente ad un CP_5 metro di distanza da lei - in procinto di portare gli ospiti al piano superiore dove alle
18.00 sarebbe stata servita la cena - quando questa, che era seduta in poltrona a guardare la televisione, si era improvvisamente alzata ed era inciampata sulle sue stesse gambe, perdendo l'equilibrio e cadendo sul fianco sinistro. Ha altresì precisato che in quel momento c'erano circa altri 6 ospiti nella medesima stanza.
Ora, è evidente che se i fatti fossero realmente andati così nulla si potrebbe rimproverare alla azienda appellata.
Tuttavia, l'appellante ha dedotto che la teste non poteva essere ritenuta CP_10 attendibile.
A tale riguardo, giova precisare che in primo grado, subito prima della sua escussione, la difesa dell'attrice aveva eccepito l'incapacità a testimoniare della teste, in quanto socia della cooperativa;
il giudice s'era riservato ogni valutazione sulla capacità a testimoniare della teste. Tale riserva non è poi stata sciolta in sentenza, se non implicitamente, fondando la decisione sulla deposizione di tale teste, e a ben vedere non c'è motivo d'appello sul punto;
comunque, il socio di una società cooperativa in linea di principio ha un interesse di mero fatto all'esito della controversia che coinvolge la società, che se rileva sotto il profilo dell'attendibilità non determina però l'incapacità a deporre.
Piuttosto, si sarebbe dovuto dubitare della capacità a deporre della teste sotto CP_10 altro profilo, ovvero perché la medesima avrebbe potuto essere citata in giudizio dalla danneggiata insieme all'azienda, per rispondere ex art. 2043 c.c. delle lesioni colpose causate alla sig. (o in ipotesi essere chiamata in manleva della struttura CP_5
12 sanitaria e/o dalla ), ma in mancanza d'eccezione di parte tale incapacità non può CP_7 essere rilevata d'ufficio, ex art. 157 c.p.c.
Tuttavia, proprio la peculiare posizione della teste porta a dubitare, già in linea generale ed astratta, della sua attendibilità.
Il dubbio diviene poi ancor più consistente ove si consideri che appare piuttosto inverosimile che la mamma dell'appellante si sia alzata senza aver dato prima alcun segno della propria intenzione, o anche solo d'inquietudine; è invece piuttosto verosimile che la medesima, sentendo il rumore dei pazienti che venivano fatti salire per la cena e dunque percependo il movimento che preludeva all'andata a tavola, si sia agitata o comunque preparata anch'essa allo spostamento, tentando di anticiparlo.
Soprattutto, appare del tutto inverosimile che essa si sia alzata in modo repentino, e così fulmineo da impedire ad una persona a lei tanto vicina (la teste ha parlato di un CP_10 solo metro) di aiutarla e/o fermarla. visto che le sue condizioni e la sua età lasciano piuttosto ipotizzare il contrario, tanto più che la medesima prima di cadere si trovava a sedere su di una poltrona, dunque su di una seduta piuttosto bassa e morbida da cui una persona anziana (che per di più già aveva riportato precedenti fratture agli arti inferiori) per alzarsi deve compiere un certo sforzo.
Quantomeno, allora, la deposizione della avrebbe dovuto trovare un qualche CP_10 riscontro in ulteriori dichiarazioni testimoniali, ciò che, peraltro, sarebbe stato astrattamente possibile, visto che a dire della stessa testimone erano presenti al momento del fatto ben sei pazienti, del tutto indifferenti, che, v'è da supporre, non fossero tutti incapaci di narrare l'accaduto. Part Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata e dallo stesso tribunale, però, non era la ad avere l'onere di citarli, non solo perché essa non poteva conoscerne le Pt_1 generalità, diversamente dalle controparti, ma ancor più radicalmente perché era onere della azienda sanitaria dimostrare che realmente il fatto si era verificato alla presenza dell'operatrice e in modo repentino, senza che questa potesse impedirlo.
Dunque, sulla base delle risultanze istruttorie non si può affatto escludere che, in realtà, la fosse uscita dalla stanza tv o che, se anche era al suo interno, desse le spalle CP_10 alla o fosse comunque distratta, magari perché impegnata in tutt'altra CP_5 faccenda.
Quindi, conclusivamente, la struttura sanitaria non ha dimostrato d'aver correttamente adempiuto.
3. La quantificazione del danno.
La ha chiesto il risarcimento di un danno non patrimoniale tanto in favore della Pt_1 madre, per le menomazioni fisiche conseguenti alla caduta, e le sofferenze ad esse
13 connesse, quanto in favore di se stessa, per la sofferenza e l'impegno causato dalle condizioni della madre.
Ha poi chiesto anche un danno patrimoniale, correlato alle spese mediche e di assistenza, nonché per rendere il proprio immobile idoneo ad ospitare la madre, anche in via equitativa.
Partendo dal danno patito dalla de cuius, come anticipato, questa Corte ha disposto una ctu medico-legale, ed il ctu dott. ha evidenziato che: “Premesso come la Per_1 paziente fosse già stata riconosciuta, al momento della caduta in oggetto, invalida ultra65enne con necessità di assistenza continua, non essendo difatti in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, tenuto conto che, tuttavia, residuava una capacità deambulatoria, seppur ridotta e ad elevato rischio di cadute accidentali (il 6.5.2010, infatti, è segnalato che la de cuius era in grado di deambulare con “l'assistenza di un operatore. Leggera antero-flessione del tronco e scarso equilibrio”), si reputa congruo il riconoscimento, avuto riguardo alla predetta lesività meta-traumatica documentata, di un danno biologico, ovverosia di una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto, permanente pari al 15% (quindici per cento), percentuale, questa, espressa sulla base dei baremes medico-legali maggiormente accreditati ed utilizzati attualmente.
Per quanto attiene, invece, il danno biologico temporaneo, si ritiene equo il riconoscimento di un periodo complessivo di malattia pari a 180 giorni, di cui 30 di inabilità temporanea totale, 30 di inabilità temporanea parziale al 75%, 60 di inabilità temporanea parziale al 50% e 60 di inabilità temporanea parziale al
25%, tenuto conto della necessità di procedere dapprima con un intervento chirurgico di sostituzione protesica parziale (cefalo-protesi) dell'anca dx e successivamente con un periodo di convalescenza, mirato al recupero funzionale. [...] la documentazione sanitaria agli atti risulti assai scarna, in particolare per quanto concerne la storia clinica intercorrente tra la caduta de qua e l'exitus della de cuius, rendendo, pertanto, la ricostruzione storica assai deficitaria e, pertanto, foriera di significative alee, ritengo, in ogni caso, che nella fattispecie non vi sia alcun nesso di concausalità, e pertanto neppure di causalità, tra la caduta verificatasi il 6.5.2011 presso la RSA “Ninci” ad Arezzo e la morte della paziente, occorsa in data 06.05.2015, in quanto:
1) appare francamente eccessivo il lasso temporale intercorso tra la predetta caduta ed il decesso della IG.ra , pari a ben 48 mesi!, il che rende inverosimile anche Controparte_5 solo ipotizzare la sussistenza di un nesso di mera, lata, concausalità tra la caduta e
l'exitus;
2) l'eventuale nesso di concausalità/causalità sembrerebbe, peraltro, documentalmente interrotto (seppur con le alee di cui sopra in merito alla oggettiva carenza documentale),
14 dal momento che il Dott. riporta nella propria relazione medico-legale, CP_13 redatta ad Arezzo il 03.02.2016 per conto dei familiari della de cuius, che nella lettera di dimissione, datata 29.06.2013, relativa al ricovero presso la Medicina Interna dell'Ospedale “S. Donato” di Arezzo, fu segnalato nella diagnosi di accompagnamento:
“insufficienza respiratoria acuta per broncopolmonite … deambulazione con aiuto …”, a riprova del fatto che la paziente, a seguito della caduta per cui è appello, dopo
l'intervento chirurgico di sostituzione protesica parziale (cefalo-protesi) dell'anca dx e la successiva necessaria convalescenza post-operatoria, sembrerebbe essere stata in grado di recuperare una, seppur minima, capacità, che era possibile, difatti, “con aiuto” di terzi;
tale minima capacità deambulatoria venne, quindi, meno con il passare del tempo a causa della naturale progressione delle severe infermità pre-esistenti alla caduta de qua
(Morbo di Alzheimer, da cui la IG. era affetta dal 2005, ed esiti di frattura della CP_5 rotula destra, sottoposta ad intervento chirurgico di cerchiaggio, di infrazione della branca ischio-pubica sinistra, trattata conservativamente, di frattura sotto-capitata del collo femorale sx, sottoposta ad osteo-sintesi con 3 viti metalliche cannulate, e di cedimenti vertebrali multipli nel tratto distale dorsale e di L3, in un soggetto affetto da gonartrosi bilaterale con cedimento del PTE dx, spondilo-artrosi ed osteo-porosi), come si evince chiaramente dal fatto che, in occasione di un successivo accesso al Pronto
Soccorso del nosocomio “S. Donato” di Arezzo in data 10.02.2015, la paziente fu descritta allettata, con atteggiamento in flessione parziale di entrambi gli arti.
Non si ritiene, inoltre, ascrivibile sotto il profilo eziopatogenetico (in quanto non suffragata da alcuna evidenza scientifica) alla caduta de qua la successiva insorgenza della FAC e del DM, così come della gangrena al piede sx”.
Si deve quindi escludere la sussistenza di un nesso causale tra la caduta ed il decesso della sig. (del resto l'attrice non aveva chiesto il risarcimento di un danno da CP_5 perdita del congiunto, ma correlato alla sua condizione fisica) e rilevare che l'allettamento ed il progressivo aggravamento delle condizioni generali della paziente è dipeso esclusivamente dalla malattia neuro-degenerativa di base (M. di Alzheimer, da cui risultava affetta la de cuius in forma severa da almeno 6 anni prima della caduta de qua
e da almeno 10 anni prima dell'exitus; peraltro, si evidenzia come la paziente sia deceduta 91enne, ovverosia ben oltre la vita media dei soggetti di sesso femminile, che si attestava in nel 2015 a 85,2 anni). Pt_2
Dunque, dev'essere riconosciuto iure successionis un credito risarcitorio correlato ad un'invalidità permanente del 15%, non essendo peraltro accoglibile la pretesa dell'appellante di una maggiore quantificazione e/o di una personalizzazione del danno, posto che come ben spiegato dal ctu dott. egli ha già compiutamente tenuto Per_1
15 conto non solo del danno prettamente anatomo-funzionale, ma anche della conseguente
“sindrome da immobilizzazione”, ed avendo, per converso, il ctu efficacemente replicato alla pretesa degli appellati di ridurre tale quantificazione, disattendendola.
Deve allora liquidarsi, in favore dell'appellante, quale erede della madre, il danno non patrimoniale patito dalla de cuius in conseguenza della caduta, sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle conseguenti sofferenze morali, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012); diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determinerebbe la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Partendo, quindi, dal danno non patrimoniale permanente, poiché la sig. al CP_5 momento del fatto aveva 87 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo ottantasettesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 35.971,00 (di cui euro 27.458,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale, il resto a titolo di danno morale).
A tale voce, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
la tabella milanese stabilisce un valore base di euro
115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (di cui euro 84 per danno biologico – dinamico relazionale ed euro 31 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), incrementabile fino al 50% (173 euro) in caso di comprovate peculiarità.
Poiché in relazione a tale voce la gravità delle lesioni non è già compiutamente apprezzata (a differenza che per l'invalidità permanente), e poiché nel caso in esame la sig. ha subito lesioni comportanti un elevato grado di sofferenza fisica, e per di CP_5
16 più era particolarmente fragile psicologicamente a causa dell'età e delle altre patologie, si deve riconoscere la diaria di euro 150,00, di talché il danno a titolo di invalidità temporanea ammonta ad euro 14.625,00.
Il complessivo danno non patrimoniale iure successionis ammonta dunque ad euro
50.596,00.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma, già attualizzata, sono dovuti gli interessi compensativi, ovvero gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 58.860,87.
Come premesso, la sig. ha poi chiesto un danno non patrimoniale iure proprio, per Pt_1 la sofferenza causatale della condizione materna e per la necessità di accudirla.
Tuttavia, a tale riguardo si deve rilevare che per sua stessa ammissione la propria madre già prima del sinistro era gravemente malata e già l'avanzato alzheimer costringeva la figlia a sorvegliarla ed accudirla o affidarla ad altri che lo facessero. A prescindere dalla caduta, comunque tale situazione sarebbe andata peggiorando, stante la natura progressiva della patologia cognitiva.
Per questo, si ritiene di dover liquidare soltanto una somma correlata ai 6 mesi d'invalidità temporanea della madre, in cui certamente la figlia ha sofferto per le sofferenze fisiche materne ed in cui s'è dovuta sobbarcare un quid pluris di sforzi ed impegni per curarla, che appare equo quantificare nella somma di euro 10.000,00 omnia
(trattandosi di liquidazione squisitamente equitativa, s'è tenuto conto anche del tempo di ben 14 anni trascorso dal fatto, trattandosi di debito di valore).
Discorso analogo dev'essere fatto per il danno emergente, che l'appellante ha correlato:
a) Alle spese per una badante;
b) Alle spese mediche successive alla caduta;
c) Alle spese per allestire al piano terra della propria abitazione uno spazio per la madre (senza che sia peraltro meglio specificato come e perché).
Invero, le voci subb a) e c) sarebbero comunque state sostenute perché anche prima del sinistro l'anziana donna, stante il decadimento cognitivo e la tendenza ad alzarsi e cadere, non avrebbe potuto essere lasciata sola (tanto che trascorreva le sue giornate nella rsa).
Per converso, le spese di fisioterapia e ortopedia sostenute nel 2011 sono obiettivamente correlabili all'incidente oggetto di causa e dunque costituiscono voce di danno.
Esse (v. doc. 39) ammontano a complessivi euro 7.054,43 e benché non emerga dai documenti in atti se siano state sostenute proprio dalla sig. (anziché dalla madre), Pt_1 spettano comunque a quest'ultima, vuoi perché non è contestato che sia stata lei ad
17 effettuare i pagamenti, vuoi perché, comunque, essendo l'appellante l'unica erede della madre avrebbe comunque avuto diritto a tale somma anche iure successionis.
Pure tale importo dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, e dunque ammonta ad euro 10.291,28.
Il complessivo credito dell'appellante è quindi pari ad euro 79.152,15.
Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4. La domanda di manleva.
Come premesso, la caduta del 06.05.2011 occorsa alla IG. si è verificata CP_5 all'interno della Residenza Sanitaria Assistenziale Ninci di Mugliano dove il servizio di assistenza socio-sanitaria era stato affidato in gestione alla cooperativa sociale
[...]
”, tramite convenzione rep. n. 3736 del 15.11.2005 Controparte_6
(all.n.5 Comune), stipulata tra la stessa e la , a cui poi CP_2 Parte_6
è succeduta l e che è stata oggetto di successive proroghe Parte_2
(all.n.6).
Il capitolato allegato alla procedura di gara attraverso cui è stato assegnato il servizio di assistenza socio-sanitaria alla disponeva che il soggetto aggiudicatario CP_2 rispondesse direttamente verso i terzi ed i prestatori di lavoro dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, ed in coerenza con tale vincolo di gara l'art. 5 della predetta convenzione prevedeva che “il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività, per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale, che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi” (all.n.5).
Ciò, se non esime l'azienda nei confronti dell'appellante - terza rispetto a tale pattuizione, Part ex art. 1372 c.c. - è idoneo tuttavia a fondare la richiesta subordinata della di essere integralmente manlevata dalle conseguenze della condanna.
La , pur senza negare la pattuizione (inconfutabile sulla base della convenzione CP_7 suddetta), ha dedotto che “emerge che l nonostante abbia Parte_2 ricevuto l'atto di citazione dell'attrice in data 31 agosto 2017, non abbia poi dato alla cooperativa , nei tempi di legge, la comunicazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. CP_7
24 del 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Solo in data 14.09.2017, pervenuto il 20.09.2017, l Parte_7 trasmetteva gli atti alla cooperativa, ovvero ben oltre i 10 gg previsti dalla normativa allora vigente a pena d'improcedibilità dell'azione (doc.n.13). Per tale motivo l'azione attivata dalla nei confronti della Cooperativa risulta improcedibile”. Parte_8
18 Tale eccezione è infondata.
Benvero, la norma dell'art. 13 prevede un termine per la comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità, riconnettendo all'omissione, alla tardività o all'incompletezza delle comunicazioni l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.
L'art. 9, a sua volta, disciplina l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria (peraltro limitata ai casi di dolo o colpa grave) che, per la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.
Dunque, tale combinato disposto non riguarda affatto l'azione civile proposta dall'azienda nei confronti del soggetto cui essa ha appaltato un servizio, come nel caso di specie.
In conclusione, deve rifondere all quanto questa è condannata a CP_7 Parte_2 pagare alla sig. a titolo risarcitorio e per spese legali. Pt_1
5. La copertura assicurativa.
A sua volta, ha diritto di essere manlevata dalle conseguenze di tale condanna dal CP_7 suo assicuratore.
E' invero pacifico e documentale che è assicurata con per la CP_7 CP_4 responsabilità civile.
Specificamente, come correttamente rilevato dall'assicuratore terzo chiamato fin dal primo grado, la polizza applicabile al caso di specie non è quella invocata dall'assicurata nell'atto di chiamata in causa, con efficacia dal 28.02.2006 al 31.12.2014, ma quella con decorrenza dal 31.12.2014, trattandosi di polizza claims made per la quale a rilevare era il momento della denuncia.
L'indennizzo è dunque dovuto nei limiti delle franchigi, previste nel contratto di assicurazione n. 110298754 sottoscritto in data 31/12/2014 (Doc. 3 . CP_4
In particolare, in tale contratto è prevista una franchigia di euro 250,00, che diviene di euro 5.000,00 in caso di danno cagionato o subito da persone priva della capacità
d'intendere e volere (art. 2.16).
Nel caso in esame, si ritiene che la franchigia vada limitata al minor importo.
Invero, se anche, come sottolineato da la previsione contrattuale dell'art. 2.16 CP_4 non richiede che il danneggiato sia persona interdetta, è però evidente che fa riferimento a persona totalmente incapace, tanto per il tenore letterale, quanto perché altrimenti si tratterebbe di clausola nulla per indeterminatezza, non fissando la misura dell'incapacità parziale, vuoi per la ratio, che è quella di aumentare la franchigia nei casi in cui aumenta sensibilmente il rischio assicurato.
19 Poiché nel caso in esame l'assicuratore non ha dimostrato che l'infortunata fosse affetta da vizio assoluto di mente, tale previsione non può trovare applicazione.
L'assicuratore ha anche genericamente dedotto che la sua responsabilità andava limitata alla quota di responsabilità di pertinenza dell'assicurata, ma tale assunto è infondato, vuoi perché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. già Cass.
20/11/2012 n. 20322 e, da ultimo, Cass. 20/06/2023 n. 17656), in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato (anche a titolo di spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, sia tenuto) solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, vuoi perché nel caso di specie nei rapporti tra azienda e cooperativa il debito è di esclusiva pertinenza di quest'ultima; dunque, l'assicuratore è integralmente tenuto alla manleva (salva la franchigia).
Conclusivamente, allora, l'assicuratore è tenuto a manlevare l'assicurato fino all'importo Part di euro 78.902,15 (79.152,15 - 250), oltre alle spese di lite (della e della v. Pt_1 sub 6).
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi la ha visto accogliere la propria domanda in misura sostanzialmente integrale (non Pt_1
20 avendo essa mai domandato il danno per perdita del congiunto, ma solo morale per le condizioni della madre, e avendo essa stessa dichiarato in subordine di poter limitare il danno iure proprio al periodo d'invalidità temporanea della madre).
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere rifuse alla medesima dall'azienda appellata. Part L'azienda a sua volta, è risultata vittoriosa nei confronti di e, dunque, ha CP_7 diritto a vedersi rifondere da questa le proprie spese, nonché quelle pagate a Pt_1 contrattualmente imputabili alla terza chiamata.
, dal canto suo, ha diritto di vedersi rifondere dall'assicuratore quanto pagato alla CP_7 Part Part a titolo di rivalsa, anche per spese legali della e della Pt_1
Infine, l'assicurato, vittorioso nei confronti dell'assicuratore (per la negazione di una maggiore franchigia), ha diritto alle proprie spese di lite, rapportate però al minor scaglione 1.101/5.200; non ha invece diritto al recupero delle spese cd. di resistenza, ovvero a quelle sostenute per aver dovuto contrastare la pretesa della chiamante, per la ragione dirimente (ed assorbente l'eccezione di secondo cui a termini di polizza CP_4 essa non dovrebbe riconoscere “spese incontrate dall per i legali o tecnici che Parte_9 non siano da essa designati”) che l'assicurato non le ha espressamente domandate.
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275),
“In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art.
1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”. Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub
(b).
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22:
21 a) A applicato lo scaglione 52.001/260.000 in considerazione del valore del Pt_1 credito riconosciuto, ed i valori medi, spettano per il primo grado euro 14.103,00
e per il secondo grado euro 14.317.00; Part b) Alla sulla base del medesimo scaglione, spettano le medesime somme;
c) A , sulla base del minor scaglione, spettano per il primo grado euro 2.552,00 CP_7
e per il secondo grado euro 2.915,00.
Parimenti, le spese di ctu in via definitiva debbono gravare su CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 946/2022 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in accoglimento dell'appello, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di euro 79.152,15, oltre interessi legali Pt_1 dalla presente sentenza al saldo;
condanna l' a corrispondere a le spese di lite, che liquida per Parte_2 Pt_1 il primo grado nella somma di euro 14.103,00 e per il secondo grado nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge: condanna a tenere indenne l' dalle conseguenze delle CP_2 Parte_2 suddetta condanna, sia risarcitoria che per spese legali;
condanna a corrispondere all' le spese di lite, che liquida per CP_7 Parte_2 il primo grado nella somma di euro 14.103,00 e per il secondo grado nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge: condanna a tenere indenne Controparte_4 CP_7 dalle conseguenze della suddetta condanna, sia risarcitoria che per spese legali, decurtata la franchigia di euro 250,00; condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida per il CP_4 CP_7 primo grado nella somma di euro 2.552,00 e per il secondo grado nella somma di euro 2.915,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva su CP_4
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia Conte
22 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2054/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
BUFALINI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
PASQUINI, elettivamente domiciliati come da procura in atti
” Controparte_2 CP_3
(P.Iva e c.f. ), con il patrocinio dell'avv. LUISA GRACILI e dell'Avv. P.IVA_2
CAROLINA PICCHIOTTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.Iva ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_3
CORRADO BRILLI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
1 “IN LINEA ISTRUTTORIA ammettere le prove richieste e non ammesse così come indicate nell'atto di appello;
NEL MERITO, accertato che le lesioni subite dalla sig.ra in conseguenza Controparte_5 della caduta del 6.5.2011, meglio descritte in premessa, sono la conseguenza della condotta della convenuta e, per l'effetto, condannare l in Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice, in proprio e quale erede di , da quantificarsi, secondo la stima Controparte_5 del CTU incaricato, Dott. in Euro 38.911,50 a titolo di danno non Persona_1 patrimoniale subito dalla sig.ra da personalizzarsi nella misura ritenuta di CP_5 giustizia, oltre ad una somma da liquidarsi in via equitativa da parte della Giustizia adita
a titolo di risarcimento del danno subito, morale e materiale, dalla sig.ra
[...]
, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Parte_1
Con vittoria di spese e di compensi di entrambe i gradi di giudizio”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra dedotti:
- in via preliminare, respingere le richieste istruttorie avanzate dalla IG.
[...]
; Parte_1
- in via principale e nel merito, respingere integralmente l'appello proposto dalla IG.
avverso la sentenza n. 946/2022 resa dal Tribunale Civile di Arezzo, per Parte_1 inammissibilità e/o improcedibilità e/o infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione e, per l'effetto, confermare integralmente le statuizioni della suddetta sentenza n. 946/2022 del Tribunale Civile di Arezzo;
sempre in via principale e nel merito, rigettare tutte le domande proposte dalla IG.
in quanto inammissibili e improcedibili oltre che chiaramente infondate Parte_1 sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, sia sull'an che sul quantum e, per l'effetto, accertare l'assenza di ogni qualsivoglia responsabilità dell
[...] in ordine ai danni lamentati dalla IG.ra sia iure Parte_2 Parte_1 hereditatis che iure proprio.
- in via subordinata e nel merito, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte da parte appellante, accertare che la cooperativa sociale “KOINE' cooperativa sociale di tipo A Onlus” è responsabile esclusiva di tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nel presente giudizio da parte della IG. e che la Parte_1 medesima cooperativa sociale “ A è l'unico CP_2 Controparte_2 CP_3 soggetto che dovrà provvedere al risarcimento di quanto dovuto nei confronti della medesima IG. ; Parte_1
2 - in via gradatamente subordinata e nel merito, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte da parte attrice, condannare la cooperativa sociale “ a sollevare, garantire, manlevare, Controparte_6 pagare per suo conto, tenere indenne l da tutte le somme Parte_2 alle quali questa venisse chiamata a rispondere per i titoli dedotti in giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata : CP_7
“Voglia Codesta Corte Ecc.ma:
In via principale e nel merito, respingere l'appello proposto dalla avverso la Pt_1 sentenza 946/2022 resa dal Tribunale di Arezzo, per inammissibilità e/o infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione e, per l'effetto, confermare le statuizioni del primo decisum. in subordine e nella denegata ipotesi in cui le domande attoree fossero in tutto o in parte accolte:
- accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della cooperativa nella causazione dell'evento caduta del 6.05.2011, ovvero CP_7 accertare e dichiarare la misura della responsabilità che dovesse risultare parzialmente condivisa con l , Parte_2
- condannare la Compagnia di Assicurazione “ S.p.A (p.iva ), con CP_8 P.IVA_4 sede in Bologna, via Stalingrado, 45 a titolo di manleva della cooperativa per tutte CP_7 le somme eventualmente dovute.
In via istruttoria respingere le richieste avanzate da parte appellante.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata CP_1
“Piaccia all. Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, adversis reiectis, in via preliminare, respingere le richieste istruttorie avanzate dalla Difesa di parte attrice appellante;
nel merito: a) in tesi, respingere l'appello proposto da , in proprio e quale Parte_1 erede di e per l'effetto confermare la sentenza n. 946/2022, pubblicata in Controparte_5 data 21 settembre 2022, del Tribunale di Arezzo in ogni suo punto;
b) in ipotesi, denegata e contrastata, di un eventuale accertamento di responsabilità della cooperativa
“ , a responsabilità limitata” accertare e Controparte_9 CP_2 CP_3 dichiarare che la società è tenuta all'indennizzo del danno Controparte_4 eventualmente accertato in corso di causa, nella sola parte che sia imputabile a , CP_9 liquidato, nei limiti rigorosi dei massimali e degli scoperti (o delle franchigie) previsti e vigenti nel contratto di assicurazione n. 110298754 sottoscritto in data 31/12/2014
(allegato di polizza paragrafo - franchigia), con esclusione delle spese processuali e
3 tecniche sostenute, nel corso del giudizio, dalla cooperativa “ Controparte_9
, società a responsabilità limitata” (art.
5.2 allegato di polizza). Vittoria di
[...] CP_3 spese e competenze del giudizio.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 946/2022 del Tribunale di Arezzo, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
, figlia di (deceduta il 6.5.2015), sia in proprio che quale Parte_1 Controparte_5 erede della madre, conveniva innanzi al Tribunale di Arezzo la Parte_2 allegando che:
- la propria madre era affetta da morbo di Alzheimer;
- a partire dall'8.1.2007 (su autorizzazione resa dalla di Arezzo il Parte_2
20.12.2006), la medesima frequentava in orario diurno la RSA “Ninci-Mugliano”;
- a seguito di una prima caduta del 23 aprile 2010, e conseguente ricovero, la CP_5 veniva riammessa alla struttura e in tale occasione la indicava agli operatori della Pt_1 struttura come la propria madre necessitasse di un controllo costante (come da certificato della dott.ssa che prescriveva l'uso di una cintura contenitiva); Per_2
- in data 6 maggio 2011 la era vittima di una nuova caduta, durante la cena, CP_5 dal momento che non le era stata applicata alcuna misura contenitiva ed essa non era stata controllata da alcuno degli addetti;
- la medesima in quella occasione subiva un trauma cranico e la rottura del femore, con conseguente necessità di un intervento chirurgico;
- dall'episodio derivavano gravissime conseguenze sullo stato di salute della donna, sino alla morte.
L'attrice chiedeva dunque il risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e quale erede di da quantificarsi in € 628.496,50 a titolo di danno biologico permanente Controparte_5 iure successionis, oltre a una somma iure proprio a titolo di danno morale connesso alla malattia della madre ed al risarcimento del danno patrimoniale da lei patito per spese mediche per le cure della madre (spese mediche e per una badante, per € 38.000) e per l'adeguamento della propria abitazione alle nuove esigenze della congiunta (euro 9.600).
Si costituiva in giudizio la che deduceva la totale assenza di Parte_3 responsabilità del personale sanitario in ordine alla caduta della contestava la CP_5 ricostruzione dei fatti effettuata da parte attrice, anche in merito al decorso clinico della madre, e comunque chiamava in giudizio , alla quale aveva Controparte_2
4 affidata in gestione tramite convenzione la RSA, onde essere manlevata e garantita in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_9 formulata nei propri confronti e comunque chiamava in causa la propria Compagnia assicurativa, onde essere manlevata in ipotesi di condanna. CP_4
Si costituiva in giudizio , la quale sosteneva l'assenza di Controparte_4 responsabilità della RSA in ordine alla caduta e l'assenza di nesso causale tra le lesioni riportate dalla IG.ra e le successive patologie insorte e la morte;
pur non CP_5 contestando la copertura assicurativa, invocava altresì i limiti di polizza.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di prove orali;
la ctu medico-legale, inizialmente ammessa, veniva revocata all'esito delle prove testimoniali.
Con sentenza 946/2022, il tribunale respingeva tutte le domande e condannava l'attrice a rifondere le spese di lite alla convenuta e alle due chiamate;
escludeva, in particolare, ogni inadempimento della convenuta, dal momento che la sig. non doveva (né CP_5 avrebbe potuto) essere costantemente legata - essendo tale raccomandazione limitata al momento dei pasti o a episodi di particolare agitazione - e quando era caduta era con lei,
a un metro di distanza, l'operatrice che però non aveva potuto far nulla CP_10 perché la paziente si era alzata repentinamente ed era subito inciampata nei propri piedi.
La ha appellato tale sentenza, facendo valere i seguenti due articolati motivi: Pt_1
I. Sul merito della decisione: il primo giudice aveva ignorato che essa aveva proposto la propria domanda non solo a titolo di responsabilità contrattuale, ma anche ex art. 2049 c.c., allegando la responsabilità oggettiva della struttura, mentre in sentenza nulla era detto al riguardo;
comunque, anche sotto il profilo dell'inadempimento della convenuta, il Tribunale di Arezzo aveva errato nel ritenere attendibile la teste , che aveva un CP_10 evidente interesse in causa non solo perché socia della , ma anche in CP_7 quanto soggetto responsabile della caduta;
peraltro, non era credibile che la sig. anziana e affetta da plurime patologie, si fosse alzata CP_5 repentinamente;
il primo giudice aveva errato anche nell'affermare che essa attrice non aveva smentito le testimonianze della controparte chiamando a deporre i pazienti presenti al fatto, quando essa non poteva conoscerne i nominativi, ed essendo onere della convenuta dimostrare che il sinistro si era verificato per causa a lei non imputabile;
il sinistro era accaduto quando le operatrici stavano trasferendo i pazienti nella sala adibita alla cena ed evidentemente avevano lasciato priva di vigilanza la propria madre, che era
5 peraltro l'unica tra gli ospiti a necessitare di costante vigilanza e assistenza;
proprio per questo, la avrebbe dovuto essere condotta a tavola per CP_5 prima e lì assicurata con la cintura anti-caduta;
II. Sulle spese di lite: il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra lei e la convenuta, visto che la si era rifiutata di aderire Controparte_1 alla mediazione obbligatoria ex lege, ed essa si era trovata a dover agire in giudizio senza (poter) conoscere la dinamica del sinistro, e comunque in presenza di una caduta avvenuta all'interno di una RSA e nonostante le plurime raccomandazioni di vigilanza e protezione della paziente;
era poi errata la sua condanna alle spese di lite in favore della terza chiamata e CP_7 del suo assicuratore, posto che essa non poteva sapere che il servizio di assistenza presso la struttura era stato, in realtà, appaltato alla Pt_4
Cooperativa Koinè dalla Azienda USL8, ed il principio di causalità andava temperato con la prevedibilità della partecipazione del terzo al giudizio.
Ha quindi insistito nelle proprie richieste istruttorie orali e nella ctu medico-legale.
L s'è costituita, chiedendo la conferma della sentenza appellata e il rigetto di Pt_2 tutte le istanze istruttorie;
in subordine, per il caso di addebito della caduta alla struttura sanitaria, ha riproposto la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva della
“ cooperativa sociale di tipo A Onlus, o, comunque, in via ulteriormente gradata, CP_2 ha chiesto la condanna della stessa a tenerla indenne.
La costituita con una prima comparsa in data 13.1.23, chiedendo la Controparte_11 conferma della sentenza appellata;
il 16.1.23 ha depositato un'ulteriore comparsa di costituzione in cui, ferme restando le difese espletate, ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine e nella denegata ipotesi in cui le domande attoree fossero in tutto o in parte accolte, di accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di essa società (ovvero di accertare e dichiarare la misura della responsabilità che dovesse risultare parzialmente condivisa con l Parte_2
; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di condannare la Compagnia di
[...]
Assicurazione “ a manlevarla;
al riguardo, ha allegato che la precedente CP_12 comparsa era frutto di un mero errore materiale e che essa non aveva mai inteso rinunciare alla copertura assicurativa. si è parimenti costituita, chiedendo la conferma della sentenza appellata e, per CP_4 la denegata ipotesi di condanna dell'assicurata, ha invocato la franchigia contrattuale e precisato che la polizza applicabile con riferimento al caso di specie non era quella invocata dall'assicurata, con efficacia dal 28.02.2006 al 31.12.2014, ma quella con decorrenza dal 31.12.2014, trattandosi di polizza claims made per la quale a rilevare era
6 il momento della denuncia. Non ha eccepito alcunché in merito al deposito di una doppia comparsa da parte dell'assicurato, evidentemente concordando sul fatto che nel primo deposito vi fosse una mera omissione riconducibile al concetto di errore materiale.
Con ordinanza in data 4.6.2024, questa Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha disposto ctu medico-legale sui danni riportati dalla congiunta dell'appellante a causa della caduta, con incarico al dott. Persona_1
Acquisito l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 29.1.2025, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La responsabilità.
Il tribunale ha negato la responsabilità dell'azienda convenuta così argomentando:
“Occorre premettere che non sussiste dubbio sulla applicabilità delle norme dettate in tema di responsabilità contrattuale (stante l'avvenuto ricovero della NO presso la già indicata RSA), con ogni conseguenza di CP_5 legge in punto di onere della prova. Giova anzitutto evidenziare che, dalla istruttoria svolta, risulta accertato un fatto storico diverso da quello allegato nell'atto di citazione. Controparte_ Si legge, infatti, nell'atto introduttivo del presente giudizio, che la caduta di sarebbe avvenuta nel corso della cena del 6.5.2021. I profili di inadempimento allegati dall'attrice riguardano la mancata applicazione di una misura contenitiva ed il mancato controllo sulla persona della madre.
Risulta invece dalla istruttoria svolta che l'incidente sia avvenuto prima dell'orario di cena ed in una sala diversa della struttura (rispetto, appunto, a quella adibita per la cena).
In particolare, dalle prove orali è emerso che il fatto è occorso attorno alle ore 17.30 circa mentre la insieme CP_5 ad altri ospiti, era intenta a guardare la televisione nella sala a ciò adibita (testimonianza di , presente CP_10 nella sala). Da detta testimonianza è emerso che la era seduta nella poltrona situata nel salottino di fronte alla CP_5 porta dell'ascensore, intenta a guardare la televisione insieme ad altri ospiti (circostanza confermata anche da
[...]
), quando poi la stessa si è improvvisamente alzata ed è inciampata sulle sue gambe, perdendo l'equilibrio e Tes_1 cadendo sul fianco sinistro.
Parte attrice non ha fornito elementi di prova volti a inficiare la predetta ricostruzione (ad esempio, citando come testi le altre persone presenti).
Quanto precede risulta particolarmente significativo al fine di riscontrare l'insussistenza del primo profilo di Controparte_ inadempimento, ossia il mancato utilizzo di una misura contenitiva sulla persona di
Ed infatti il medico curante della la dott.ssa nel proprio certificato del 12.05.2010, aveva CP_5 Persona_3 segnalato come fosse “opportuno” utilizzare una cintura contenitiva durante la cena. Senza che sia neppure necessario
7 soffermarsi sull'aggettivo utilizzato dal medico curante (“opportuno” e non già “necessario”), decisivo è che il medico avesse indicato il momento della cena come l'unico durante il quale applicare la anzidetta misura precauzionale. Per_ La stessa dott.ssa sentita all'udienza del 14.10.2021, ha precisato che sarebbe stato eccessivo prevedere che la paziente venisse legata per tutto il giorno.
Appare evidente che nessun inadempimento è riscontrabile allora per non essere stata disposta alcuna misura contenitiva in momento diverso da quello risultante da prescrizione sanitaria.
Ed infatti la struttura non avrebbe potuto legittimamente disporre una contenzione ulteriore o addirittura continua, trattandosi di condotta che avrebbe configurato un reato;
al riguardo è chiara la giurisprudenza della Suprema Corte nel ricostruire gli stringenti limiti nei quali è possibile invocare la scriminante dello stato di necessità in tali casi (ex multis, Cass. pen. 50497/2018, peraltro addirittura in relazione a pazienti psichiatrici: in tema di responsabilità medica, la contenzione del paziente psichiatrico non costituisce una pratica terapeutica o diagnostica legittimata ai sensi dell'art. 32 Cost., ma è un mero presidio cautelare utilizzabile in via eccezionale qualora ricorra lo stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., ossia il pericolo di un danno grave alla persona, che si presenti come attuale ed imminente, non altrimenti evitabile, sulla base di fatti oggettivamente riscontrati che il sanitario è tenuto ad indicare nella cartella clinica. (In motivazione la Corte ha precisato che l'uso della contenzione in assenza dei presupposti di cui all'art. 54 cod. pen. costituisce un'illegittima privazione della libertà personale ed integra gli estremi del delitto di cui all'art. 605 cod. pen.).
Deve inoltre osservarsi che le vigenti linee-guida (doc. 14 fascicolo cooperativa) indicano come: “la contenzione deve essere applicata limitatamente ai casi strettamente necessari, sostenuta da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali da parte del personale infermieristico …. La scelta deve essere limitata al tempo minimo indispensabile, con le adeguate precauzioni durante l'applicazione” (pag. 12).
Ne consegue, in parte qua, l'insussistenza dell'allegato inadempimento, non essendo esigibile (siccome peraltro contra legem) una condotta diversa.
Quanto alla circostanza del mancato controllo sulla paziente, dalla istruttoria svolta, risulta che al momento della caduta fosse presente nella sala l'operatrice (che si trovava a circa un metro di distanza). CP_10
Non vi è dunque ragione di affermare che vi sia stato una omessa vigilanza sulla NO (come sarebbe stato CP_5 possibile predicare ove non fosse stato presente alcun operatore).
Al riguardo parte attrice enfatizza come nel diario clinico della stessa era stato annotato: “FARE ATTENZIONE XCHE'
TENDE AD ALZARSI E CADERE”.
Non vi è dubbio che la anzidetta annotazione imponesse agli operatori un più stringente standard di diligenza;
tuttavia è necessario verificare in concreto cosa debba intendersi per tale più elevato standard.
8 Esclusa, per le ragioni anzidette, la possibilità di una contenzione continua, ciò che può ragionevolmente richiedersi alla struttura appare essere proprio la presenza costante di un operatore, a distanza ravvicinata, onde prevenire se possibile le cadute degli anziani ricoverati;
presenza che, nel caso in esame, è stata dimostrata.
Non può certo ipotizzarsi o richiedersi la necessaria presenza, accanto al soggetto ricoverato, di un operatore per tutto il giorno (o eventualmente anche per tutta la notte). Né risulta che la avesse dato segni particolari di CP_5 agitazione in quel giorno, tali da richiedere una più stringente vigilanza sulla sua persona.
Deve pertanto concludersi nel senso che la drammatica caduta della fu un evento imprevisto ed imprevedibile, CP_5 non risultando profili di inadempimento in capo al personale della struttura, tra quelli allegati da parte attrice.
In conclusione, anche volendo superare la non coincidenza del fatto storico allegato da parte attrice con quello emerso nel corso della istruttoria, deve concludersi nel senso che al personale della cooperativa non possa essere ascritto un comportamento negligente o imperito, non essendo stata in alcun modo violata la raccomandazione medica relativa alla NO (contenzione solo durante la cena) né essendo stata omessa la vigilanza sulla sua persona, stante la CP_5 presenza dell'operatore nella stanza a distanza ravvicinata dalla paziente stessa.
Opinare diversamente significherebbe concludere per la sussistenza di una responsabilità oggettiva della struttura per il fatto obiettivo della caduta, responsabilità oggettiva, tuttavia, che sussiste solo nei casi previsti dalla legge, applicandosi diversamente la regola generale in ordine alla necessaria sussistenza dell'elemento soggettivo”.
Dunque, effettivamente, come lamentato dall'appellante, il primo giudice non ha esaminato le domanda risarcitorie sotto il profilo dell'art. 2049 c.c., ma a ben vedere nell'affermare che la dedotta responsabilità dell'azienda convenuta aveva natura contrattuale ha optato per un regime di favore per la posto che se è vero che la Pt_1 responsabilità ex art. 2049 c.c. ha natura oggettiva, dal momento che l'Ente risponde per fatto altrui a prescindere da una propria colpa, è vero anche che il fatto del dipendente deve avere natura quantomeno colposa e della dimostrazione di tale colpa è onerato il danneggiato. Per converso, in forza del titolo contrattuale il danneggiato non deve dimostrare la colpa dell'obbligato, essendo quest'ultimo a dover dimostrare la propria assenza di colpa.
Peraltro, nel caso in esame si sarebbe dovuto escludere che alla per i danni fatti Pt_1 valere iure proprio, potesse essere riconosciuto tale regime probatorio: benvero, essa, a differenza della propria madre, non aveva concluso alcun contratto con l'azienda e d'altro canto, di regola, il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria non produce effetti protettivi in favore dei terzi. Dunque, per i danni iure proprio, diversamente da quelli azionati iure successionis, l'attrice avrebbe potuto far valere solo una responsabilità aquiliana (cfr. Cass. v. da ult. Cass. 03/03/2023 n. 6386).
9 Tuttavia, in difetto di appello incidentale, in questo grado è incontrovertibile che tutte le domande proposte, per ogni profilo azionato, vadano esaminate alla luce del regime della responsabilità da inadempimento, ex artt. 1218 e 1228 c.c.
Com'è noto, ciò comporta l'onere dell'azienda di dimostrare d'avere Parte_5 correttamente adempiuto e che l'evento dannoso s'è verificato per causa a lei non imputabile;
l'eventuale incertezza in merito all'integrale e corretto adempimento va dunque in danno dell'obbligata.
L'unico onere dell'appellante, invece, è dimostrare la stipula in favore della propria madre di un contratto di cura e accudimento, nelle ore in cui questa era presso la struttura - e tale stipula è pacifica, fin dal primo grado - ed allegare l'insorgenza di un nocumento e l'inadempimento del debitore, senza dover indicare puntualmente cosa avrebbe dovuto essere fatto, ma, solo, qual era stata la condotta dell'obbligata che aveva assunto, sia pure astrattamente, il ruolo di causa efficiente dell'evento lesivo.
Fin dal primo grado, la aveva imputato all'azienda di non aver assicurato la Pt_1 propria madre con la cintura di contenimento e di averla lasciata sola, nonostante fosse ben noto che essa tendeva ad alzarsi e a cadere.
Se anche, inizialmente, nell'atto introduttivo, la aveva ipotizzato che la caduta Pt_1 fosse avvenuta quando già la madre era a tavola, e dunque era previsto espressamente che essa dovesse essere assicurata con un'apposita cintura, perché in tali occasioni tendeva ad agitarsi, comunque l'attrice aveva più in generale imputato alla convenuta un difetto di sorveglianza e protezione.
In questo grado, non è stato posto in discussione che il sinistro sia avvenuto prima che la sig. fosse condotta nella sala dove veniva servita la cena;
in particolare, essa CP_5 cadde nella sala tv, dove aveva trascorso in tranquillità il pomeriggio (anche quest'affermazione del tribunale non è stata oggetto di uno specifico motivo d'appello).
Parimenti incontrovertibile in questo grado è l'affermazione del tribunale che la sig. non potesse essere tutto il giorno tenuta legata con una cintura di CP_5 contenimento, pena una grave lesione della sua persona, dovendo tale misura essere limitata al momento dei pasti o al caso in cui essa manifestasse agitazione.
Per converso, non è in discussione (in difetto d'impugnazione incidentale) neppure che agli operatori della RSA fosse stato evidenziato non solo che quando la sig. era CP_5
a tavola, e in genere quando mostrava segni d'agitazione, doveva essere assicurata con mezzi di contenzione alla seduta, ma anche, più in generale, che essi dovevano prestare particolare attenzione perché la paziente tendeva ad alzarsi e cadere.
Le doglianze della in questo grado si concentrano, soprattutto, sul fatto che al Pt_1 momento della caduta non vi fosse nessuno a vigilare la madre: essa sostiene che
10 l'anziana donna, affetta da alzheimer, fosse stata lasciata sola mentre il personale accompagnava altri pazienti nella sala deputata alla cena, e rileva che tra gli ospiti della rsa solo la propria madre era in condizioni tali da dover essere vigilata, e che dunque la diligenza della struttura avrebbe dovuto tradursi nel lasciare una persona con lei, mentre altre accompagnavano gli anziani a tavola, o, in alternativa, nell'accompagnare lei tra i primi a tavola e lì assicurarla, così da poterla lasciare in sicurezza mentre venivano sistemati gli altri anziani.
In diritto, l'affermazione di una tale misura di diligenza appare fondata: accogliere una paziente affetta da alzheimer per la quale vi è un'espressa indicazione di prestare attenzione, per la tendenza della medesima ad alzarsi da sola e cadere, implica l'assunzione di un peculiare obbligo di vigilanza su di essa.
L'affermazione dell'appellante che tra coloro che erano ospitati al momento del fatto nella rsa solo la propria madre necessitava di tale precauzione, poi, non è stata contestata dalle controparti, di talché assicurare che una persona fosse sempre presente nella stessa stanza dell'anziana appare una prestazione esigibile da parte della struttura.
D'altro canto, proprio perché la sig. era stata accolta anche dopo che la figlia CP_5 aveva segnalato tale esigenza, la struttura, ove non fosse stata in grado di assicurare tale tipo di accudimento, avrebbe dovuto rifiutare l'ospitalità (o comunque avvisare la figlia che occorreva che provvedesse autonomamente ad affiancare qualcuno alla madre).
Per converso, evidentemente, tale obbligo era assolto assicurando la presenza nella stanza di una persona che seguisse a grandi linee il contegno della paziente e, dunque, ove questa fosse stata tranquilla, tale persona, pur non potendo allontanarsi, non aveva l'obbligo di starle fisicamente attaccata, né di essere in stato di perenne allerta, pronta a prevenire gesti inconsulti;
certo, però, il personale doveva appunto avere la situazione sotto controllo e al minimo accenno di agitazione, che lasciasse preludere un imminente tentativo di alzarsi dell'anziana, doveva essere pronto ad evitarlo.
In casi del tutto eccezionali, in cui nessuno potesse vigilare sulla donna, e solo per il tempo breve e strettamente necessario al ritorno dell'operatrice sanitaria, il personale avrebbe poi dovuto (per il tempo strettamente necessario) assicurare l'anziana con la cintura di contenzione.
Tanto premesso in diritto, si deve in fatto stabilire se l'azienda, che era onerata di dimostrare tale contegno diligente, abbia assolto al proprio onere.
Le testimoni da lei indicate, che erano presenti nella rsa al momento del sinistro, sono e entrambe sentite all'udienza del 29.04.2021. Testimone_1 CP_10
11 La prima, tuttavia, ha solo potuto confermare che al momento del fatto la cena non era ancora iniziata e che la caduta era avvenuta nella sala tv, dove lei, prima di prendere l'ascensore con cui era salita ad accompagnare altri ospiti in sala mensa, aveva visto la sig. seduta in poltrona;
quando era ridiscesa, la sig. era già a terra CP_5 CP_5 nella medesima saletta in cui l'aveva lasciata. Essa, pertanto, non ha potuto confermare che la sua collega fosse vicino alla paziente al momento in cui questa era caduta, CP_10 ma solo che si trovava con lei successivamente, quando l'incidente era già successo.
Tale deposizione, dunque, se vale ad escludere che la congiunta dell'appellante al momento del fatto fosse già seduta a tavola per la cena e che per questo avrebbe dovuto essere assicurata con la cintura di contenimento - ma come premesso tale circostanza, controversa in primo grado, in questo grado non lo è più - nulla dice sul contegno del personale della rsa al momento della caduta.
La teste , invece, ha effettivamente dichiarato che essa al momento della CP_10 caduta, avvenuta verso le 17.30, era insieme alla sig. praticamente ad un CP_5 metro di distanza da lei - in procinto di portare gli ospiti al piano superiore dove alle
18.00 sarebbe stata servita la cena - quando questa, che era seduta in poltrona a guardare la televisione, si era improvvisamente alzata ed era inciampata sulle sue stesse gambe, perdendo l'equilibrio e cadendo sul fianco sinistro. Ha altresì precisato che in quel momento c'erano circa altri 6 ospiti nella medesima stanza.
Ora, è evidente che se i fatti fossero realmente andati così nulla si potrebbe rimproverare alla azienda appellata.
Tuttavia, l'appellante ha dedotto che la teste non poteva essere ritenuta CP_10 attendibile.
A tale riguardo, giova precisare che in primo grado, subito prima della sua escussione, la difesa dell'attrice aveva eccepito l'incapacità a testimoniare della teste, in quanto socia della cooperativa;
il giudice s'era riservato ogni valutazione sulla capacità a testimoniare della teste. Tale riserva non è poi stata sciolta in sentenza, se non implicitamente, fondando la decisione sulla deposizione di tale teste, e a ben vedere non c'è motivo d'appello sul punto;
comunque, il socio di una società cooperativa in linea di principio ha un interesse di mero fatto all'esito della controversia che coinvolge la società, che se rileva sotto il profilo dell'attendibilità non determina però l'incapacità a deporre.
Piuttosto, si sarebbe dovuto dubitare della capacità a deporre della teste sotto CP_10 altro profilo, ovvero perché la medesima avrebbe potuto essere citata in giudizio dalla danneggiata insieme all'azienda, per rispondere ex art. 2043 c.c. delle lesioni colpose causate alla sig. (o in ipotesi essere chiamata in manleva della struttura CP_5
12 sanitaria e/o dalla ), ma in mancanza d'eccezione di parte tale incapacità non può CP_7 essere rilevata d'ufficio, ex art. 157 c.p.c.
Tuttavia, proprio la peculiare posizione della teste porta a dubitare, già in linea generale ed astratta, della sua attendibilità.
Il dubbio diviene poi ancor più consistente ove si consideri che appare piuttosto inverosimile che la mamma dell'appellante si sia alzata senza aver dato prima alcun segno della propria intenzione, o anche solo d'inquietudine; è invece piuttosto verosimile che la medesima, sentendo il rumore dei pazienti che venivano fatti salire per la cena e dunque percependo il movimento che preludeva all'andata a tavola, si sia agitata o comunque preparata anch'essa allo spostamento, tentando di anticiparlo.
Soprattutto, appare del tutto inverosimile che essa si sia alzata in modo repentino, e così fulmineo da impedire ad una persona a lei tanto vicina (la teste ha parlato di un CP_10 solo metro) di aiutarla e/o fermarla. visto che le sue condizioni e la sua età lasciano piuttosto ipotizzare il contrario, tanto più che la medesima prima di cadere si trovava a sedere su di una poltrona, dunque su di una seduta piuttosto bassa e morbida da cui una persona anziana (che per di più già aveva riportato precedenti fratture agli arti inferiori) per alzarsi deve compiere un certo sforzo.
Quantomeno, allora, la deposizione della avrebbe dovuto trovare un qualche CP_10 riscontro in ulteriori dichiarazioni testimoniali, ciò che, peraltro, sarebbe stato astrattamente possibile, visto che a dire della stessa testimone erano presenti al momento del fatto ben sei pazienti, del tutto indifferenti, che, v'è da supporre, non fossero tutti incapaci di narrare l'accaduto. Part Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata e dallo stesso tribunale, però, non era la ad avere l'onere di citarli, non solo perché essa non poteva conoscerne le Pt_1 generalità, diversamente dalle controparti, ma ancor più radicalmente perché era onere della azienda sanitaria dimostrare che realmente il fatto si era verificato alla presenza dell'operatrice e in modo repentino, senza che questa potesse impedirlo.
Dunque, sulla base delle risultanze istruttorie non si può affatto escludere che, in realtà, la fosse uscita dalla stanza tv o che, se anche era al suo interno, desse le spalle CP_10 alla o fosse comunque distratta, magari perché impegnata in tutt'altra CP_5 faccenda.
Quindi, conclusivamente, la struttura sanitaria non ha dimostrato d'aver correttamente adempiuto.
3. La quantificazione del danno.
La ha chiesto il risarcimento di un danno non patrimoniale tanto in favore della Pt_1 madre, per le menomazioni fisiche conseguenti alla caduta, e le sofferenze ad esse
13 connesse, quanto in favore di se stessa, per la sofferenza e l'impegno causato dalle condizioni della madre.
Ha poi chiesto anche un danno patrimoniale, correlato alle spese mediche e di assistenza, nonché per rendere il proprio immobile idoneo ad ospitare la madre, anche in via equitativa.
Partendo dal danno patito dalla de cuius, come anticipato, questa Corte ha disposto una ctu medico-legale, ed il ctu dott. ha evidenziato che: “Premesso come la Per_1 paziente fosse già stata riconosciuta, al momento della caduta in oggetto, invalida ultra65enne con necessità di assistenza continua, non essendo difatti in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, tenuto conto che, tuttavia, residuava una capacità deambulatoria, seppur ridotta e ad elevato rischio di cadute accidentali (il 6.5.2010, infatti, è segnalato che la de cuius era in grado di deambulare con “l'assistenza di un operatore. Leggera antero-flessione del tronco e scarso equilibrio”), si reputa congruo il riconoscimento, avuto riguardo alla predetta lesività meta-traumatica documentata, di un danno biologico, ovverosia di una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto, permanente pari al 15% (quindici per cento), percentuale, questa, espressa sulla base dei baremes medico-legali maggiormente accreditati ed utilizzati attualmente.
Per quanto attiene, invece, il danno biologico temporaneo, si ritiene equo il riconoscimento di un periodo complessivo di malattia pari a 180 giorni, di cui 30 di inabilità temporanea totale, 30 di inabilità temporanea parziale al 75%, 60 di inabilità temporanea parziale al 50% e 60 di inabilità temporanea parziale al
25%, tenuto conto della necessità di procedere dapprima con un intervento chirurgico di sostituzione protesica parziale (cefalo-protesi) dell'anca dx e successivamente con un periodo di convalescenza, mirato al recupero funzionale. [...] la documentazione sanitaria agli atti risulti assai scarna, in particolare per quanto concerne la storia clinica intercorrente tra la caduta de qua e l'exitus della de cuius, rendendo, pertanto, la ricostruzione storica assai deficitaria e, pertanto, foriera di significative alee, ritengo, in ogni caso, che nella fattispecie non vi sia alcun nesso di concausalità, e pertanto neppure di causalità, tra la caduta verificatasi il 6.5.2011 presso la RSA “Ninci” ad Arezzo e la morte della paziente, occorsa in data 06.05.2015, in quanto:
1) appare francamente eccessivo il lasso temporale intercorso tra la predetta caduta ed il decesso della IG.ra , pari a ben 48 mesi!, il che rende inverosimile anche Controparte_5 solo ipotizzare la sussistenza di un nesso di mera, lata, concausalità tra la caduta e
l'exitus;
2) l'eventuale nesso di concausalità/causalità sembrerebbe, peraltro, documentalmente interrotto (seppur con le alee di cui sopra in merito alla oggettiva carenza documentale),
14 dal momento che il Dott. riporta nella propria relazione medico-legale, CP_13 redatta ad Arezzo il 03.02.2016 per conto dei familiari della de cuius, che nella lettera di dimissione, datata 29.06.2013, relativa al ricovero presso la Medicina Interna dell'Ospedale “S. Donato” di Arezzo, fu segnalato nella diagnosi di accompagnamento:
“insufficienza respiratoria acuta per broncopolmonite … deambulazione con aiuto …”, a riprova del fatto che la paziente, a seguito della caduta per cui è appello, dopo
l'intervento chirurgico di sostituzione protesica parziale (cefalo-protesi) dell'anca dx e la successiva necessaria convalescenza post-operatoria, sembrerebbe essere stata in grado di recuperare una, seppur minima, capacità, che era possibile, difatti, “con aiuto” di terzi;
tale minima capacità deambulatoria venne, quindi, meno con il passare del tempo a causa della naturale progressione delle severe infermità pre-esistenti alla caduta de qua
(Morbo di Alzheimer, da cui la IG. era affetta dal 2005, ed esiti di frattura della CP_5 rotula destra, sottoposta ad intervento chirurgico di cerchiaggio, di infrazione della branca ischio-pubica sinistra, trattata conservativamente, di frattura sotto-capitata del collo femorale sx, sottoposta ad osteo-sintesi con 3 viti metalliche cannulate, e di cedimenti vertebrali multipli nel tratto distale dorsale e di L3, in un soggetto affetto da gonartrosi bilaterale con cedimento del PTE dx, spondilo-artrosi ed osteo-porosi), come si evince chiaramente dal fatto che, in occasione di un successivo accesso al Pronto
Soccorso del nosocomio “S. Donato” di Arezzo in data 10.02.2015, la paziente fu descritta allettata, con atteggiamento in flessione parziale di entrambi gli arti.
Non si ritiene, inoltre, ascrivibile sotto il profilo eziopatogenetico (in quanto non suffragata da alcuna evidenza scientifica) alla caduta de qua la successiva insorgenza della FAC e del DM, così come della gangrena al piede sx”.
Si deve quindi escludere la sussistenza di un nesso causale tra la caduta ed il decesso della sig. (del resto l'attrice non aveva chiesto il risarcimento di un danno da CP_5 perdita del congiunto, ma correlato alla sua condizione fisica) e rilevare che l'allettamento ed il progressivo aggravamento delle condizioni generali della paziente è dipeso esclusivamente dalla malattia neuro-degenerativa di base (M. di Alzheimer, da cui risultava affetta la de cuius in forma severa da almeno 6 anni prima della caduta de qua
e da almeno 10 anni prima dell'exitus; peraltro, si evidenzia come la paziente sia deceduta 91enne, ovverosia ben oltre la vita media dei soggetti di sesso femminile, che si attestava in nel 2015 a 85,2 anni). Pt_2
Dunque, dev'essere riconosciuto iure successionis un credito risarcitorio correlato ad un'invalidità permanente del 15%, non essendo peraltro accoglibile la pretesa dell'appellante di una maggiore quantificazione e/o di una personalizzazione del danno, posto che come ben spiegato dal ctu dott. egli ha già compiutamente tenuto Per_1
15 conto non solo del danno prettamente anatomo-funzionale, ma anche della conseguente
“sindrome da immobilizzazione”, ed avendo, per converso, il ctu efficacemente replicato alla pretesa degli appellati di ridurre tale quantificazione, disattendendola.
Deve allora liquidarsi, in favore dell'appellante, quale erede della madre, il danno non patrimoniale patito dalla de cuius in conseguenza della caduta, sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle conseguenti sofferenze morali, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012); diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determinerebbe la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Partendo, quindi, dal danno non patrimoniale permanente, poiché la sig. al CP_5 momento del fatto aveva 87 anni (ancorché non ancora compiuti, ovvero era nel suo ottantasettesimo anno, dovendosi appunto considerare il primo anno di vita come 1 anno e così a seguire, come si desume dalle tabelle che non partono da zero, ma da un anno), il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 35.971,00 (di cui euro 27.458,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale, il resto a titolo di danno morale).
A tale voce, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea;
la tabella milanese stabilisce un valore base di euro
115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (di cui euro 84 per danno biologico – dinamico relazionale ed euro 31 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), incrementabile fino al 50% (173 euro) in caso di comprovate peculiarità.
Poiché in relazione a tale voce la gravità delle lesioni non è già compiutamente apprezzata (a differenza che per l'invalidità permanente), e poiché nel caso in esame la sig. ha subito lesioni comportanti un elevato grado di sofferenza fisica, e per di CP_5
16 più era particolarmente fragile psicologicamente a causa dell'età e delle altre patologie, si deve riconoscere la diaria di euro 150,00, di talché il danno a titolo di invalidità temporanea ammonta ad euro 14.625,00.
Il complessivo danno non patrimoniale iure successionis ammonta dunque ad euro
50.596,00.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma, già attualizzata, sono dovuti gli interessi compensativi, ovvero gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 58.860,87.
Come premesso, la sig. ha poi chiesto un danno non patrimoniale iure proprio, per Pt_1 la sofferenza causatale della condizione materna e per la necessità di accudirla.
Tuttavia, a tale riguardo si deve rilevare che per sua stessa ammissione la propria madre già prima del sinistro era gravemente malata e già l'avanzato alzheimer costringeva la figlia a sorvegliarla ed accudirla o affidarla ad altri che lo facessero. A prescindere dalla caduta, comunque tale situazione sarebbe andata peggiorando, stante la natura progressiva della patologia cognitiva.
Per questo, si ritiene di dover liquidare soltanto una somma correlata ai 6 mesi d'invalidità temporanea della madre, in cui certamente la figlia ha sofferto per le sofferenze fisiche materne ed in cui s'è dovuta sobbarcare un quid pluris di sforzi ed impegni per curarla, che appare equo quantificare nella somma di euro 10.000,00 omnia
(trattandosi di liquidazione squisitamente equitativa, s'è tenuto conto anche del tempo di ben 14 anni trascorso dal fatto, trattandosi di debito di valore).
Discorso analogo dev'essere fatto per il danno emergente, che l'appellante ha correlato:
a) Alle spese per una badante;
b) Alle spese mediche successive alla caduta;
c) Alle spese per allestire al piano terra della propria abitazione uno spazio per la madre (senza che sia peraltro meglio specificato come e perché).
Invero, le voci subb a) e c) sarebbero comunque state sostenute perché anche prima del sinistro l'anziana donna, stante il decadimento cognitivo e la tendenza ad alzarsi e cadere, non avrebbe potuto essere lasciata sola (tanto che trascorreva le sue giornate nella rsa).
Per converso, le spese di fisioterapia e ortopedia sostenute nel 2011 sono obiettivamente correlabili all'incidente oggetto di causa e dunque costituiscono voce di danno.
Esse (v. doc. 39) ammontano a complessivi euro 7.054,43 e benché non emerga dai documenti in atti se siano state sostenute proprio dalla sig. (anziché dalla madre), Pt_1 spettano comunque a quest'ultima, vuoi perché non è contestato che sia stata lei ad
17 effettuare i pagamenti, vuoi perché, comunque, essendo l'appellante l'unica erede della madre avrebbe comunque avuto diritto a tale somma anche iure successionis.
Pure tale importo dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, e dunque ammonta ad euro 10.291,28.
Il complessivo credito dell'appellante è quindi pari ad euro 79.152,15.
Su tale somma sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4. La domanda di manleva.
Come premesso, la caduta del 06.05.2011 occorsa alla IG. si è verificata CP_5 all'interno della Residenza Sanitaria Assistenziale Ninci di Mugliano dove il servizio di assistenza socio-sanitaria era stato affidato in gestione alla cooperativa sociale
[...]
”, tramite convenzione rep. n. 3736 del 15.11.2005 Controparte_6
(all.n.5 Comune), stipulata tra la stessa e la , a cui poi CP_2 Parte_6
è succeduta l e che è stata oggetto di successive proroghe Parte_2
(all.n.6).
Il capitolato allegato alla procedura di gara attraverso cui è stato assegnato il servizio di assistenza socio-sanitaria alla disponeva che il soggetto aggiudicatario CP_2 rispondesse direttamente verso i terzi ed i prestatori di lavoro dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, ed in coerenza con tale vincolo di gara l'art. 5 della predetta convenzione prevedeva che “il committente è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dell'attività, per la quale risponde unicamente la cooperativa sociale, che provvede alla copertura assicurativa per le responsabilità civili verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi” (all.n.5).
Ciò, se non esime l'azienda nei confronti dell'appellante - terza rispetto a tale pattuizione, Part ex art. 1372 c.c. - è idoneo tuttavia a fondare la richiesta subordinata della di essere integralmente manlevata dalle conseguenze della condanna.
La , pur senza negare la pattuizione (inconfutabile sulla base della convenzione CP_7 suddetta), ha dedotto che “emerge che l nonostante abbia Parte_2 ricevuto l'atto di citazione dell'attrice in data 31 agosto 2017, non abbia poi dato alla cooperativa , nei tempi di legge, la comunicazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. CP_7
24 del 2017 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. Solo in data 14.09.2017, pervenuto il 20.09.2017, l Parte_7 trasmetteva gli atti alla cooperativa, ovvero ben oltre i 10 gg previsti dalla normativa allora vigente a pena d'improcedibilità dell'azione (doc.n.13). Per tale motivo l'azione attivata dalla nei confronti della Cooperativa risulta improcedibile”. Parte_8
18 Tale eccezione è infondata.
Benvero, la norma dell'art. 13 prevede un termine per la comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità, riconnettendo all'omissione, alla tardività o all'incompletezza delle comunicazioni l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.
L'art. 9, a sua volta, disciplina l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria (peraltro limitata ai casi di dolo o colpa grave) che, per la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.
Dunque, tale combinato disposto non riguarda affatto l'azione civile proposta dall'azienda nei confronti del soggetto cui essa ha appaltato un servizio, come nel caso di specie.
In conclusione, deve rifondere all quanto questa è condannata a CP_7 Parte_2 pagare alla sig. a titolo risarcitorio e per spese legali. Pt_1
5. La copertura assicurativa.
A sua volta, ha diritto di essere manlevata dalle conseguenze di tale condanna dal CP_7 suo assicuratore.
E' invero pacifico e documentale che è assicurata con per la CP_7 CP_4 responsabilità civile.
Specificamente, come correttamente rilevato dall'assicuratore terzo chiamato fin dal primo grado, la polizza applicabile al caso di specie non è quella invocata dall'assicurata nell'atto di chiamata in causa, con efficacia dal 28.02.2006 al 31.12.2014, ma quella con decorrenza dal 31.12.2014, trattandosi di polizza claims made per la quale a rilevare era il momento della denuncia.
L'indennizzo è dunque dovuto nei limiti delle franchigi, previste nel contratto di assicurazione n. 110298754 sottoscritto in data 31/12/2014 (Doc. 3 . CP_4
In particolare, in tale contratto è prevista una franchigia di euro 250,00, che diviene di euro 5.000,00 in caso di danno cagionato o subito da persone priva della capacità
d'intendere e volere (art. 2.16).
Nel caso in esame, si ritiene che la franchigia vada limitata al minor importo.
Invero, se anche, come sottolineato da la previsione contrattuale dell'art. 2.16 CP_4 non richiede che il danneggiato sia persona interdetta, è però evidente che fa riferimento a persona totalmente incapace, tanto per il tenore letterale, quanto perché altrimenti si tratterebbe di clausola nulla per indeterminatezza, non fissando la misura dell'incapacità parziale, vuoi per la ratio, che è quella di aumentare la franchigia nei casi in cui aumenta sensibilmente il rischio assicurato.
19 Poiché nel caso in esame l'assicuratore non ha dimostrato che l'infortunata fosse affetta da vizio assoluto di mente, tale previsione non può trovare applicazione.
L'assicuratore ha anche genericamente dedotto che la sua responsabilità andava limitata alla quota di responsabilità di pertinenza dell'assicurata, ma tale assunto è infondato, vuoi perché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. già Cass.
20/11/2012 n. 20322 e, da ultimo, Cass. 20/06/2023 n. 17656), in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato (anche a titolo di spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, sia tenuto) solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria, vuoi perché nel caso di specie nei rapporti tra azienda e cooperativa il debito è di esclusiva pertinenza di quest'ultima; dunque, l'assicuratore è integralmente tenuto alla manleva (salva la franchigia).
Conclusivamente, allora, l'assicuratore è tenuto a manlevare l'assicurato fino all'importo Part di euro 78.902,15 (79.152,15 - 250), oltre alle spese di lite (della e della v. Pt_1 sub 6).
6. Le spese di lite.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che all'esito dei due gradi la ha visto accogliere la propria domanda in misura sostanzialmente integrale (non Pt_1
20 avendo essa mai domandato il danno per perdita del congiunto, ma solo morale per le condizioni della madre, e avendo essa stessa dichiarato in subordine di poter limitare il danno iure proprio al periodo d'invalidità temporanea della madre).
A ciò consegue che le spese dei due gradi debbano essere rifuse alla medesima dall'azienda appellata. Part L'azienda a sua volta, è risultata vittoriosa nei confronti di e, dunque, ha CP_7 diritto a vedersi rifondere da questa le proprie spese, nonché quelle pagate a Pt_1 contrattualmente imputabili alla terza chiamata.
, dal canto suo, ha diritto di vedersi rifondere dall'assicuratore quanto pagato alla CP_7 Part Part a titolo di rivalsa, anche per spese legali della e della Pt_1
Infine, l'assicurato, vittorioso nei confronti dell'assicuratore (per la negazione di una maggiore franchigia), ha diritto alle proprie spese di lite, rapportate però al minor scaglione 1.101/5.200; non ha invece diritto al recupero delle spese cd. di resistenza, ovvero a quelle sostenute per aver dovuto contrastare la pretesa della chiamante, per la ragione dirimente (ed assorbente l'eccezione di secondo cui a termini di polizza CP_4 essa non dovrebbe riconoscere “spese incontrate dall per i legali o tecnici che Parte_9 non siano da essa designati”) che l'assicurato non le ha espressamente domandate.
Come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024 n. 4275),
“In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art.
1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”. Vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub
(b).
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22:
21 a) A applicato lo scaglione 52.001/260.000 in considerazione del valore del Pt_1 credito riconosciuto, ed i valori medi, spettano per il primo grado euro 14.103,00
e per il secondo grado euro 14.317.00; Part b) Alla sulla base del medesimo scaglione, spettano le medesime somme;
c) A , sulla base del minor scaglione, spettano per il primo grado euro 2.552,00 CP_7
e per il secondo grado euro 2.915,00.
Parimenti, le spese di ctu in via definitiva debbono gravare su CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 946/2022 del Parte_1
Tribunale di Arezzo, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: in accoglimento dell'appello, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di euro 79.152,15, oltre interessi legali Pt_1 dalla presente sentenza al saldo;
condanna l' a corrispondere a le spese di lite, che liquida per Parte_2 Pt_1 il primo grado nella somma di euro 14.103,00 e per il secondo grado nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge: condanna a tenere indenne l' dalle conseguenze delle CP_2 Parte_2 suddetta condanna, sia risarcitoria che per spese legali;
condanna a corrispondere all' le spese di lite, che liquida per CP_7 Parte_2 il primo grado nella somma di euro 14.103,00 e per il secondo grado nella somma di euro 14.317,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge: condanna a tenere indenne Controparte_4 CP_7 dalle conseguenze della suddetta condanna, sia risarcitoria che per spese legali, decurtata la franchigia di euro 250,00; condanna a corrispondere a le spese di lite, che liquida per il CP_4 CP_7 primo grado nella somma di euro 2.552,00 e per il secondo grado nella somma di euro 2.915,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
dispone che le spese di ctu gravino in via definitiva su CP_4
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia Conte
22 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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