Articolo 15 della Legge 12 luglio 1956, n. 735
Articolo 14Articolo 16
Versione
11 agosto 1956
Art. 15.
A copertura del maggiore onere derivante dalla istituzione del posto di organico di presidente del Magistrato per il Po sono ridotti di quattro i posti di organico del ruolo degli assistenti del Genio civile, dei quali tre degli assistenti ed uno dei primi assistenti.
Entrata in vigore il 11 agosto 1956