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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 04/09/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n.2786, vertente
tra
rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del ricorso dall'Avv. Parte_1
Andrea Ranalli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Marcello
Mastroianni n. 14,
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1 per oltre 40 anni, salvo un periodo di 4 anni come muratore, aveva lavorato come coltivatore diretto, dedicandosi all'allevamento di bestiame ed alla coltivazione di terreni;
2) in particolare,
l'attività era consistita nell'allevare circa 50 bufale, provvedendo alla loro alimentazione, alla pulizia della stalla e, fino all'anno 2000, alla loro mungitura manuale;
era consistita altresì nel coltivare circa 7 ettari di terreno a mais e fieno e, fino all'anno 2010, produrre oltre 4000 balle di fieno da movimentare manualmente,oltre a coltivare più di 300 piante di olivo, con relativa raccolta;
3) era stato quindi sottoposto a movimenti continui e ripetuti, nonché all'assunzione sotto sforzo di posture incongrue, con costante affaticamento del dorso e della schiena, frequentemente ricurva, ovvero sotto sforzo, con sovraccarico continuo e ripetitivo del tratto lombo-sacrale e con frequente soggezione a vibrazioni;
4) aveva così contratto la malattia professionale della spondilodiscoartrosi lombo sacrale, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta malattia professionale CP_1
e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico dell'8%.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo, nella misura predetta, da unificare al 6% già riconosciuto per un pregresso infortunio lavorativo, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U. Dott. . Per_1
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha lavorato per 40 anni come coltivatore diretto, eseguendo tutte le mansioni inerenti a tale attività, svolgendo attività manuali che comportavano movimenti ripetuti e prolungati, il mantenimento di posture incongrue, l'utilizzo di strumenti vibranti, la movimentazione manuale di carichi.
2 Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale dell'”artrosi delle faccette interapofisarie in L3-S1 e protrusioni discali multiple in L1-S1”, come approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente in misura pari al 4% il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nella voce 193 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attore, tenendo conto anche di altro infortunio, già riconosciuto dall' con una percentuale del CP_1
6%, quantificandolo in misura del 9%.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti della metà, tenuto conto del mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1 procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale dell'artrosi delle faccette interapofisarie in L3-S1 e protrusioni discali multiple in L1-S1, il ricorrente presenta un danno biologico in misura del 4%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 6%, già riconosciuti dall'Istituto per altro infortunio, per un danno complessivo pari al 9%, condanna l' a CP_1 liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, detratto l'indennizzo già liquidato, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3 3) compensa tra le parti, nei limiti della metà, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' la residua parte, liquidata in €.900,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., CP_1
C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 04/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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