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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1396 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIEFOLI PIETRO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICCO NUNZIO, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti. Il P.M. ha concluso con nota del 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.02.2023 - premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Margherita di Savoia, in data 13.10.2001; che dall'unione CP_1 coniugale erano nati i figli (il 14.03.2003), (il 12.12.2005) e (il Persona_1 Per_2 Per_3
27.02.2007); che con decreto di omologa del 20.12.2011 il Tribunale di Foggia, aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi - chiedeva al Tribunale adito: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del D'DD
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di €
650,00, oltre al concorso, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
di disporre l'A.U.U. al 50% tra i coniugi.
All'uopo deduceva: che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che il figlio aveva raggiunto la maggiore età ed era stato Persona_1 assunto come metalmeccanico presso l'officina di in Trinitapoli;
di essere in grado di Controparte_2 provvedere al proprio mantenimento.
Il resistente costituendosi in giudizio non si opponeva alla domanda di divorzio, ma CP_1 contestava le avverse richieste economiche chiedendo in particolare: di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori e nella misura complessiva pari Per_2 Per_3
a € 360,00 (€ 180,00 per ciascun figlio), nonché di disporre l'A.U.U. al 50% tra i coniugi.
All'uopo deduceva: che il figlio maggiorenne era divenuto economicamente Persona_1 autosufficiente in quanto assunto come metalmeccanico presso l'officina di , sita a Controparte_2
Trinitapoli; che il resistente era un bracciante agricolo con una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 mentre la ricorrente percepiva il reddito di cittadinanza.
Con ordinanza riservata del 15.05.2023 il Presidente, dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, dava i provvedimenti provvisori e urgenti, con cui: autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
inoltre, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla moglie l'assegno mensile di € 600,00 (€. 300,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%; infine, riconosceva il diritto di ciascun coniuge di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale spettante per i figli.
2 Con sentenza non definitiva n. 3292 del 29.12.2023 questo Tribunale accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle ulteriori domande proposte, assegnando i termini istruttori.
Con ordinanza del 08.05.2024, il Giudice Istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.– le parti precisavano le conclusioni e l'odierno giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 07.10.2024) rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti del 12.11.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
**********
Ebbene, pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, al Collegio non resta che decidere in merito alle ulteriori domande proposte.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, anche il figlio è divenuto Per_2 maggiorenne e, pertanto, nessuna statuizione dovrà essere prevista in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
In ordine all'affidamento della minore le parti sono concordi nel chiedere l'affido condiviso. Per_3
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
3 Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza presidenziale che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_3 collocamento prevalente presso la madre, con cui ha sempre convissuto, tenuto conto del principio del best interest del minore, che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, occorre osservare che è Per_3 ormai prossima al raggiungimento della maggiore età e, pertanto, in considerazione dell'età ormai raggiunta dalla stessa, appare opportuno modificare sul punto l'ordinanza presidenziale, prevedendo che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Sul mantenimento dei figli.
Quanto al mantenimento dei figli e va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava Per_2 Per_3 su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
Tali requisiti devono ritenersi sussistenti nel caso di specie, atteso che è circostanza incontestata che il figlio maggiorenne conviva con la madre e non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza Per_2 economica.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente risulta essere percettrice del reddito di cittadinanza di importo mensile di € 500,00 e, inoltre, gravata del pagamento di un canone di locazione per esigenze abitative pari a € 250,00 mensili.
4 Il resistente, invece, è un bracciante agricolo e ha documentato di percepire un reddito annuo pari a complessivi € 13.939,00, 14.979,00 e 15.142,00 circa (cfr. modelli 730 relativi agli anni 2022, 2023 e
2024).
Ciò posto, non essendo emersi elementi di sostanziale novità rispetto alla situazione sussistente al momento dell'ordinanza del Giudice e tenuto conto della descritta situazione patrimoniale e reddituale delle parti, nonché delle esigenze dei figli in relazione all'età, appare equo confermare quanto già disposto al riguardo con ordinanza, determinando l'obbligo posto a carico di di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli , maggiorenne economicamente non autosufficiente e Per_2
minore, versando a , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 Per_3 Parte_1
(300,00 in favore di ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse nei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il
Tribunale di Foggia in data 18.03.2016).
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, in ragione del regime di affidamento condiviso, tale assegno deve essere richiesto e riscosso al 50% da ciascun coniuge.
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite - liquidate ex d.m. 55/2014 (e successive modificazioni) tenendo conto dei valori medi (scaglione sino a € 26,000,00) e dell'attività in concreto espletata - devono porsi a carico del resistente nella misura di 1/3 e vanno compensate per i restanti
2/3.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e Per_3 regolamentazione del diritto di visita paterno, come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ciascun minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , CP_1 Per_2 maggiorenne economicamente non autosufficiente, e minore, mediante il versamento a Per_3
, entro il cinque di ciascun mese, della somma di € 600,00 (€ 300,00 in favore di Parte_1 ciascun figlio), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere
5 nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale dovuto per i figli aventi diritto;
- condanna al rimborso, in favore di , delle spese di lite nella CP_1 Parte_1 misura di 1/3, che liquida in complessivi Euro 1.692,33, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da versarsi direttamente alla parte in virtù della revoca della stessa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per effetto del provvedimento di revoca emesso in data odierna;
- compensa le spese di lite tra le parti per i restanti 2/3.
Così deciso in Foggia, in data 04.02.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Antonio Buccaro - Presidente -
Alessio Marfè - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1396 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIEFOLI PIETRO, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICCO NUNZIO, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti. Il P.M. ha concluso con nota del 12.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n.69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 23.02.2023 - premesso: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Margherita di Savoia, in data 13.10.2001; che dall'unione CP_1 coniugale erano nati i figli (il 14.03.2003), (il 12.12.2005) e (il Persona_1 Per_2 Per_3
27.02.2007); che con decreto di omologa del 20.12.2011 il Tribunale di Foggia, aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi - chiedeva al Tribunale adito: di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolazione del diritto di visita paterno;
di porre a carico del D'DD
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somma mensile di €
650,00, oltre al concorso, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli;
di disporre l'A.U.U. al 50% tra i coniugi.
All'uopo deduceva: che la separazione si era protratta ininterrottamente per il tempo richiesto dalla legge e che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che il figlio aveva raggiunto la maggiore età ed era stato Persona_1 assunto come metalmeccanico presso l'officina di in Trinitapoli;
di essere in grado di Controparte_2 provvedere al proprio mantenimento.
Il resistente costituendosi in giudizio non si opponeva alla domanda di divorzio, ma CP_1 contestava le avverse richieste economiche chiedendo in particolare: di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori e nella misura complessiva pari Per_2 Per_3
a € 360,00 (€ 180,00 per ciascun figlio), nonché di disporre l'A.U.U. al 50% tra i coniugi.
All'uopo deduceva: che il figlio maggiorenne era divenuto economicamente Persona_1 autosufficiente in quanto assunto come metalmeccanico presso l'officina di , sita a Controparte_2
Trinitapoli; che il resistente era un bracciante agricolo con una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 mentre la ricorrente percepiva il reddito di cittadinanza.
Con ordinanza riservata del 15.05.2023 il Presidente, dato atto che la riconciliazione non appariva possibile, ex articolo 4, comma 8, della legge n. 898/1970, dava i provvedimenti provvisori e urgenti, con cui: autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento stabile presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre;
inoltre, poneva a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla moglie l'assegno mensile di € 600,00 (€. 300,00 per ciascun figlio), nonché di concorrere alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli nella misura del 50%; infine, riconosceva il diritto di ciascun coniuge di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale spettante per i figli.
2 Con sentenza non definitiva n. 3292 del 29.12.2023 questo Tribunale accoglieva la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva il prosieguo della causa con separata ordinanza per la definizione delle ulteriori domande proposte, assegnando i termini istruttori.
Con ordinanza del 08.05.2024, il Giudice Istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.– le parti precisavano le conclusioni e l'odierno giudice istruttore (subentrato nel ruolo in data 07.10.2024) rimetteva la causa al Collegio per la decisione, disponendo trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede il quale, con nota in atti del 12.11.2024, rassegnava le proprie conclusioni.
**********
Ebbene, pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, al Collegio non resta che decidere in merito alle ulteriori domande proposte.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia minore.
Preliminarmente, deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, anche il figlio è divenuto Per_2 maggiorenne e, pertanto, nessuna statuizione dovrà essere prevista in ordine al suo affidamento, collocamento e diritto di visita paterno.
In ordine all'affidamento della minore le parti sono concordi nel chiedere l'affido condiviso. Per_3
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
3 Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza presidenziale che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_3 collocamento prevalente presso la madre, con cui ha sempre convissuto, tenuto conto del principio del best interest del minore, che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, occorre osservare che è Per_3 ormai prossima al raggiungimento della maggiore età e, pertanto, in considerazione dell'età ormai raggiunta dalla stessa, appare opportuno modificare sul punto l'ordinanza presidenziale, prevedendo che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlia, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Sul mantenimento dei figli.
Quanto al mantenimento dei figli e va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava Per_2 Per_3 su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Inoltre, in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
Tali requisiti devono ritenersi sussistenti nel caso di specie, atteso che è circostanza incontestata che il figlio maggiorenne conviva con la madre e non abbia ancora raggiunto l'autosufficienza Per_2 economica.
Ciò posto, dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
La ricorrente risulta essere percettrice del reddito di cittadinanza di importo mensile di € 500,00 e, inoltre, gravata del pagamento di un canone di locazione per esigenze abitative pari a € 250,00 mensili.
4 Il resistente, invece, è un bracciante agricolo e ha documentato di percepire un reddito annuo pari a complessivi € 13.939,00, 14.979,00 e 15.142,00 circa (cfr. modelli 730 relativi agli anni 2022, 2023 e
2024).
Ciò posto, non essendo emersi elementi di sostanziale novità rispetto alla situazione sussistente al momento dell'ordinanza del Giudice e tenuto conto della descritta situazione patrimoniale e reddituale delle parti, nonché delle esigenze dei figli in relazione all'età, appare equo confermare quanto già disposto al riguardo con ordinanza, determinando l'obbligo posto a carico di di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli , maggiorenne economicamente non autosufficiente e Per_2
minore, versando a , entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 Per_3 Parte_1
(300,00 in favore di ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse nei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il
Tribunale di Foggia in data 18.03.2016).
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, in ragione del regime di affidamento condiviso, tale assegno deve essere richiesto e riscosso al 50% da ciascun coniuge.
Sulle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite - liquidate ex d.m. 55/2014 (e successive modificazioni) tenendo conto dei valori medi (scaglione sino a € 26,000,00) e dell'attività in concreto espletata - devono porsi a carico del resistente nella misura di 1/3 e vanno compensate per i restanti
2/3.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e Per_3 regolamentazione del diritto di visita paterno, come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui ciascun minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , CP_1 Per_2 maggiorenne economicamente non autosufficiente, e minore, mediante il versamento a Per_3
, entro il cinque di ciascun mese, della somma di € 600,00 (€ 300,00 in favore di Parte_1 ciascun figlio), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere
5 nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il
Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
- riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale dovuto per i figli aventi diritto;
- condanna al rimborso, in favore di , delle spese di lite nella CP_1 Parte_1 misura di 1/3, che liquida in complessivi Euro 1.692,33, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da versarsi direttamente alla parte in virtù della revoca della stessa all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per effetto del provvedimento di revoca emesso in data odierna;
- compensa le spese di lite tra le parti per i restanti 2/3.
Così deciso in Foggia, in data 04.02.2025 nella camera di consiglio della sezione I civile del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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