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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10986 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n. 12995/2024 r.g.a.c.
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12995/2024
Oggi 25.11.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente, per , l'avv.to Francesco Di Stazio che dichiara di Parte_1 essere presente per delega orale dell'avv.to Danila De Santis.
È altresì presente l'avv.to FA SA, in proprio e quale procuratrice di se stessa.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv.to Di Stazio impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, chiesto, esibito e prodotto e riportandosi all'atto di appello insiste per l'invocata riforma della sentenza impugnata.
L'avv.to SA insiste nell'eccezione di inammissibilità del gravame già articolata in comparsa, in subordine, per l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, ribadendo in particolare, la tempestività dell'azione (CF , l'infondatezza dell'eccezione di mutatio libelli, C.F._1 imputata all'appellata, e di converso, eccependo l'incoerenza tra le difese spese dalla controparte nella presente sede processuale in rapporto a quelle articolate in primo grado, modus procedendi implicante la trasgressione del divieto di novena in appello;
quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, ribadisce che l'eccezione non è stata coltivata, dal momento che la controparte non ha svolto attività difensiva ulteriore in rapporto al deposito della comparsa di costituzione, non prendendo parte a nessuna delle quattro udienze del giudizio di primo grado e non depositando memoria conclusionale;
ancora con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, deduce che è contraddittoria in rapporto a quella di non integrità del contraddittorio, articolata in via concorrente e, quindi, senza vincolo di subordinazione, con conseguente reciproca elisione (CF
Cass. 588/2001); chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente grado, tenendo in considerazione l'impiego dello strumento del collegamento ipertestuale;
in subordine chiede la conferma della sentenza relativamente alle pretese azionate dalla concedendo termine per la Controparte_1 riassunzione del giudizio innanzi all'autorità giudiziaria competente per le altre.
1 Dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12995/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danila de Santis, presso il cui studio in Salerno alla Via Gen. Adalgiso Amendola n. 36 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
IA SA ), in proprio ed in qualità di procuratrice di se CodiceFiscale_2 medesima, elettivamente domiciliata presso il suo in alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice CP_1
n. 38;
Appellata costituita
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. FA SA proponeva, innanzi al G.D.P. di Napoli, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000 per l'importo complessivo di € 5.930,30, ad essa notificata a mezzo pec dall' in data Controparte_4
22/03/2022, ed emessa a fronte del mancato pagamento dei seguenti verbali di contravvenzione al
Codice della Strada:
1) Ente creditore: - ruolo n. 2021/003099 - per l'importo di euro 751,13; Controparte_1
2) Ente creditore: - ruolo n. 2021/003076 e n. 2021/003072 - per Controparte_2
l'importo complessivo di euro 2.297,20;
3) Ente creditore: - ruolo n. 2021/003881 e n. 2021/003789 - per l'importo Controparte_3 complessivo di euro 2.703,54.
3 Nella fase introduttiva, SA circoscriveva l'opposizione alla pretesa creditoria avanzata dalla evocando in giudizio solo quest'ultima, eccependo il difetto di notifica del Controparte_1 sotteso verbale di contravvenzione di sua competenza.
Nelle more del giudizio, l'opponente ampliava il petitum della domanda anche in riferimento ai restanti ruoli esecutivi della medesima cartella di pagamento, iscritti dalla e Controparte_2 di sollevando la stessa eccezione di inesistenza della notificazione delle sanzioni CP_3 amministrative di rispettiva competenza, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria, portata dalla cartella esattoriale impugnata, per violazione del procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza di tutti i sottostanti titoli esecutivi.
Sempre nella fase introduttiva, si costituiva l eccependo: 1) Controparte_4
l'incompetenza territoriale del GDP di in favore del GDP di e di in relazione CP_1 CP_3 CP_2 alla disamina dei vizi attinenti ai verbali di contravvenzione elevati rispettivamente dalla
[...]
; 2) la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica dei Controparte_5 verbali presupposti di responsabilità esclusiva degli Enti impositori;
3) l'inammissibilità per tardività dei motivi di opposizione inerenti l'inesistenza/difetto di notifica dei verbali di contravvenzione iscritti al ruolo esattoriale, poiché l'opponente avrebbe dovuto proporre impugnazione in funzione c.d. "recuperatoria'' entro il termine perentorio di 30 giorni, prescritto dall' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, decorrente dalla data di notifica della predetta cartella esattoriale;
4) l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, o in via subordinata, con manleva dall'eventuale condanna alle spese.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 11412/2024, pubblicata in data 02/05/2024, il Giudice di Pace di CP_1 ammetteva la domanda che qualificava, sebbene non in modo esplicito, come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, rilevando che la citazione era stata tempestivamente notificata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento impugnata.
Nelle more del giudizio e su richiesta dell'opponente, il GDP ammetteva l'ampliamento della domanda con riferimento all'intera cartella di pagamento contestata, autorizzando l'avv. SA ad integrare il contraddittorio anche nei confronti della . Controparte_5
Difatti, si costituiva la mentre quella di rimaneva contumace. Controparte_2 CP_3
Accertata la totale assenza di prove circa l'esistenza nonché la notifica dei titoli esecutivi di tutti gli
Enti impositori, il GDP di accoglieva, poi, l'opposizione, annullando l'intera cartella CP_1 esattoriale n. 071/2021/0031814146/000, per l'importo complessivo di € 5.930,30, e condannava i convenuti al pagamento, in solido, delle spese di lite.
L' ha proposto appello avverso la predetta sentenza sollevando Controparte_4 sei motivi di gravame.
4 Come il primo motivo, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento giurisdizionale, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile per tardività, in quanto l'opponente, al fine di far valere vizi inerenti l'inesistenza/difetto di notifica dei verbali di contravvenzione iscritti al ruolo esattoriale, avrebbe dovuto proporre impugnazione in funzione c.d.
"recuperatoria'' entro il termine perentorio di 30 giorni, prescritto dall' art. 7 del decreto legislativo
1 settembre 2011, n. 150, decorrente dalla data di notifica della predetta cartella esattoriale.
Nello specifico, la citazione a comparire dinanzi all'ufficio del GDP di era databile CP_1
22.4.2024, mentre l'iscrizione a ruolo è stata effettuata solo in data 19.9.2022, ovvero ben oltre il termine decadenziale di 30 giorni prescritto dalla legge.
Come secondo motivo, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per parziale difetto di competenza territoriale del giudice di prime cure, in relazione ai verbali di contravvenzione elevati rispettivamente dalla e di tenuto conto che, a Controparte_2 CP_3 tenore di quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il GDP di
Napoli avrebbe dovuto dichiarare la propria parziale incompetenza territoriale rispettivamente in favore del GDP di e GDP di quali giudici di pace dei luoghi in cui sarebbero state CP_2 CP_3 commesse le relative infrazioni al codice della strada.
Come terzo motivo di gravame, l'odierno appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio del divieto della c.d. mutatio libelli ed illegittimo ampliamento del petitum da parte del giudice di prime cure, in spregio al combinato disposto degli art. 163 e 318 c.p.c.
In particolare, partendo dal presupposto che l'originaria opposizione era finalizzata solo ed esclusivamente ad eccepire vizi attinenti la pretesa creditoria avanzata dalla ha Controparte_1 dedotto che il GDP di non avrebbe potuto e dovuto consentire, nelle more del giudizio, CP_1
l'estensione della domanda all'intera cartella di pagamento, anche se apparentemente giustificata da un'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rispettivi enti impositori, in quanto il principio della mutatio libelli prescrive il divieto assoluto ovvero l'impossibilità per una delle parti del giudizio di modificare in modo sostanziale la propria domanda o di inserire domande nuove in aggiunta a quelle già proposte.
A dire del Concessionario, il giudice di prime cure avrebbe agito contra legem anche per aver omesso ogni pronuncia in ordine al percorso motivazionale che lo avrebbe determinato a
“legittimare” la “domanda nuova” proposta nei confronti della , Controparte_5 dato che solo la motivazione fornisce le ragioni poste a fondamento delle scelte operate dal giudice, la quale rappresenta la condizione necessaria per l'esercizio della funzione giurisdizionale e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Come quarto motivo di gravame ed in contrapposizione all'asserita carenza di motivazione dell'atto esattoriale, il Concessionario ha dedotto la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento n.
071/2021/0031814146/000, deducendo che la stessa non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, e che l'obbligo di motivazione degli atti
5 tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, risultando dai dati e dagli elementi già descritti nei presupposti titoli esecutivi iscritti al ruolo esattoriale dagli Enti impositori.
Come quinto motivo di appello, l'Agente per la riscossione ha sollevato la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale in ordine ai vizi e alle eccezioni attinenti i sottostanti verbali di contravvenzione di competenza esclusiva degli Enti impositori.
Come sesto ed ultimo motivo di gravame, il ha contestato l'illegittimo accoglimento Parte_3 della domanda da parte del giudice di prime cure e la conseguente ingiusta condanna di alle CP_6 spese del giudizio.
L ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con Controparte_4 vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché la condanna di parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto da in forza dell'esecutività della CP_6 sentenza di prime cure.
Si è costituita l'avv. FA SA chiedendo, in via principale, di rigettare l'appello e per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, ha chiesto la conferma della sentenza appellata, per quanto concerne la pretesa riferita alla e la concessione del termine di legge per la riassunzione del giudizio Controparte_1 dinanzi all'autorità giudiziale ritenuta compente per la restante parte, con compensazione delle spese di giudizio.
Gli appellati e sebbene Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato solo in parte e, dunque, deve essere accolto nei limiti della seguente motivazione.
Preliminarmente, occorre precisare che la domanda proposta nel primo grado di giudizio da
SA FA, con cui è stata sollevata l'eccezione del difetto di notifica dei sottesi verbali di contravvenzione, di cui la contribuente dichiara di aver avuto conoscenza, per la prima volta, con la ricezione della cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000, comporta la qualificazione della domanda come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, da proporre secondo le forme del rito del lavoro, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento.
Ebbene, nella fattispecie, dalla documentazione in atti, emerge che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 22.3.2022, mentre la citazione in opposizione è stata notificata a mezzo pec in data 21.4.2022 e, dunque entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, a nulla rilevando la data di deposito dell'atto introduttivo avvenuto in data 19.9.2022 presso l'ufficio del GDP di CP_1
Sul punto, con sentenza del 12 gennaio 2022, n. 758, la Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ha formulato il seguente principio di diritto: “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n.
6 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 -
è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive
l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione c.d. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011).”
Pertanto, alla luce del suesposto orientamento giurisprudenziale, l'opposizione proposta dalla
SA nel primo grado di giudizio è da ritenersi tempestiva nonché ammissibile.
È, al contrario, infondato e deve essere respinto il primo motivo di gravame.
Il secondo motivo di appello merita, invece, accoglimento, e tale questione riveste carattere pregiudiziale, nonché potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame che concernono il merito della pretesa creditoria.
Invero, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione/verbale di accertamento di cui all'art. 22, 1 comma della Legge 689/81, oggi regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, attribuisce la competenza per territorio al Giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.
Con sentenza 20.4.2005, n. 8294, la Cassazione ha precisato che si tratta di competenza per territorio funzionale e inderogabile, rilevabile anche d'ufficio ma solo entro la prima udienza di trattazione (vedi succ. Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n. 14828).
Dunque, il Giudice di Pace di investito (in parte) di ricorso avverso violazioni al Codice CP_1 della Strada commesse in territorio appartenente alla competenza di altro Giudice, avrebbe dovuto rilevare tale incompetenza territoriale alla prima udienza e pronunciare sentenza con la quale dichiarare la propria incompetenza funzionale ex 7 articolo del decreto legislativo 1 settembre 2011,
n. 150, indicando rispettivamente:
1) il GDP di Avellino quale giudice territorialmente e funzionalmente competente a decidere limitatamente ai ruoli esecutivi n. 2021/003076 e n. 2021/003072 - per l'importo complessivo di euro 2.297,20, - Ente creditore: , dato che le infrazioni Controparte_2 sarebbero state commesse nel “locus commissi illiciti” del . Controparte_7
2) il GDP di quale giudice territorialmente e funzionalmente competente a decidere CP_3 limitatamente ai ruoli esecutivi n. 2021/003881 e n. 2021/003789 - per l'importo
7 complessivo di euro 2.703,54, - Ente creditore: , dato che le infrazioni Controparte_3 sarebbero state commesse nel “locus commissi illiciti” del CP_8
Il Giudice di Pace di dunque, avrebbe dovuto rilevare e dichiarare la propria parziale CP_1 incompetenza territoriale inderogabile, separando doverosamente i processi, trattenendo dinanzi a sé la domanda ritenuta di propria competenza, ovvero limitatamente al ruolo n. 2021/003099, per l'importo di euro 751,13 - Ente creditore: rimettendo le parti dinanzi ai giudici Controparte_1 di pace funzionalmente e territorialmente competenti a decidere sulle rispettive sanzioni amministrative commesse nei luoghi di propria competenza.
Una volta chiarita la natura della competenza del Giudice di Pace in tema di sanzioni amministrative connesse al Codice della Strada, si è posto il quesito se tale competenza, funzionale e inderogabile, possa subire modifiche in forza di ragioni di connessione soggettive ed oggettive, disciplinate dall'art. 40 c.p.c., nonché dagli artt. da 33 e 36 c.p.c.
Ebbene, in tali casi, la competenza funzionale e inderogabile per territorio appare del tutto analoga alla competenza per materia, altrettanto funzionale e inderogabile;
in simili condizioni le disposizioni attinenti le modifiche della competenza per ragioni di connessione non possono trovare applicazione. Ove il Giudice di Pace, venga investito di una controversia che, pur presentando identità soggettiva ed oggettiva, faccia riferimento a fatti accaduti in luoghi diversi, che comportino la competenza (per materia o per territorio) funzionale e inderogabile di Giudici di Pace diversi, non potrà dare corso ad un simultaneus processus dinanzi a sé, ma dovrà da un lato trattenere la causa relativa al fatto accaduto nell'ambito territoriale di sua competenza, e ciò sia per ragioni di materia che per ragioni di territorio, e dall'altro lato dichiararsi orizzontalmente incompetente per la causa avente ad oggetto il fatto accaduto fuori dalla sua giurisdizione, rimettendo le parti al Giudice altrettanto, territorialmente e funzionalmente, competente.
Par tali ragioni, in riforma della sentenza gravata, va dichiarata la parziale incompetenza territoriale inderogabile del GDP di CP_1
1) in relazione e limitatamente ai ruoli esecutivi n. 2021/003076 e n. 2021/003072 - per l'importo complessivo di euro 2.297,20, - Ente creditore: , devolvendo la Controparte_2 competenza funzionale e per territorio inderogabile a decidere su tali sanzioni amministrative in capo al GDP di . CP_2
2) in relazione e limitatamente ai ruoli esecutivi n. 2021/003881 e n. 2021/003789 - per l'importo complessivo di euro 2.703,54, - Ente creditore: , devolvendo la competenza Controparte_3 funzionale e per territorio inderogabile a decidere su tali sanzioni amministrative in capo al
GDP di CP_3
Per converso, il GDP di ha competenza funzionale e territoriale in merito alla pretesa CP_1 creditoria avanzata dalla ovvero limitatamente al ruolo n. 2021/003099, per Controparte_1
l'importo di euro 751,13, dato che il relativo verbale di contravvenzione sarebbe stato accertato nel
Controparte_9
A questo punto, è necessario accertare se le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale di competenza della siano state o meno validamente notificate all'opponente. Controparte_1
8 E ciò perché, se i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, escludendo ogni forma di contestazione nel merito e nella forma, implicando il rigetto della domanda;
d'altro canto, qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel quale, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, è stato stabilito: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”.
“S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza- ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene
“recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art.
7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione
9 dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Orbene, nel caso de quo, è incontestabile il fatto che la in qualità di Ente Controparte_1 impositore, sebbene regolarmente citata in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che, pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000, tempestivamente impugnata. Pertanto, in difetto di prova di tali atti esecutivi, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e, in ogni caso, mai provato.
Va da sé, dunque, che la nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità, seppur parziale, degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso la cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' . Controparte_10
Tal' è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli
10 abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa
l'ente creditore".
A completamento del suddetto filo logico-giuridico, va, infine, osservato che il motivo di appello circa la carenza di legittimazione passiva eccepita dal non è condivisibile. Parte_3
Non è pleonastico ricordare che, in tema di legittimazione passiva dell' , Controparte_10 con l'ordinanza n. 23627 del 28 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “L'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali
(come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”.
Pertanto, il soggetto passivo di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di una cartella di pagamento, anche quando si contestano vizi non riguardanti la medesima, è unicamente l'agente della riscossione, sul quale grava l'onere di estendere il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 - Chiamata in causa dell'ente creditore: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Dunque, alla luce di tutta la suesposta argomentazione, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione passiva dell in ordine alla opposizione formulata Controparte_4 dalla SA nel primo grado di giudizio.
In conclusione, la sentenza gravata va integralmente riformata come in dispositivo, dichiarando l'annullamento della cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000, limitatamente al ruolo n.
2021/003099 - per l'importo di euro 751,13, di competenza della per Controparte_1 inesistenza di un sottostante valido titolo esecutivo. Per i restanti ruoli esecutivi, rispettivamente emessi dalla e dalla deve invece, essere dichiarata Controparte_2 Controparte_3
l'incompetenza territoriale inderogabile del giudice di prime cure, come sopra già chiaramente argomentato.
Il parziale accoglimento dell'appello e la relativa parziale fondatezza della domanda di primo grado costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di SA Parte_2
FA, e , avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Giudice di Pace di n. 11412/2024, così provvede: CP_1
a) dichiara la contumacia della della e della Controparte_1 Controparte_2
; Controparte_3
b) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'incompetenza territoriale inderogabile del
Giudice di Pace di limitatamente ai ruoli esecutivi nn. 2021/003076 e 2021/003072, CP_1 in favore del Giudice di Pace di , ed ai ruoli esecutivi nn. 2021/003881 e CP_2
2021/003789, in favore del Giudice di Pace di e annulla parzialmente la cartella di CP_3 pagamento n. 071/2021/0031814146/000, limitatamente al ruolo n. 2021/003099, dell'importo di euro 751,13, di competenza dell'ente creditore Controparte_1 dichiarando estinta la portante pretesa creditoria;
c) assegna termine di tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio innanzi alle sopraindicate autorità giudiziarie competenti per la parte residua;
d) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
12
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12995/2024
Oggi 25.11.2025, innanzi al Giudice, dott.ssa Manuela Granata:
È presente, per , l'avv.to Francesco Di Stazio che dichiara di Parte_1 essere presente per delega orale dell'avv.to Danila De Santis.
È altresì presente l'avv.to FA SA, in proprio e quale procuratrice di se stessa.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv.to Di Stazio impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, chiesto, esibito e prodotto e riportandosi all'atto di appello insiste per l'invocata riforma della sentenza impugnata.
L'avv.to SA insiste nell'eccezione di inammissibilità del gravame già articolata in comparsa, in subordine, per l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello, ribadendo in particolare, la tempestività dell'azione (CF , l'infondatezza dell'eccezione di mutatio libelli, C.F._1 imputata all'appellata, e di converso, eccependo l'incoerenza tra le difese spese dalla controparte nella presente sede processuale in rapporto a quelle articolate in primo grado, modus procedendi implicante la trasgressione del divieto di novena in appello;
quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, ribadisce che l'eccezione non è stata coltivata, dal momento che la controparte non ha svolto attività difensiva ulteriore in rapporto al deposito della comparsa di costituzione, non prendendo parte a nessuna delle quattro udienze del giudizio di primo grado e non depositando memoria conclusionale;
ancora con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale, deduce che è contraddittoria in rapporto a quella di non integrità del contraddittorio, articolata in via concorrente e, quindi, senza vincolo di subordinazione, con conseguente reciproca elisione (CF
Cass. 588/2001); chiede il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente grado, tenendo in considerazione l'impiego dello strumento del collegamento ipertestuale;
in subordine chiede la conferma della sentenza relativamente alle pretese azionate dalla concedendo termine per la Controparte_1 riassunzione del giudizio innanzi all'autorità giudiziaria competente per le altre.
1 Dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12995/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Danila de Santis, presso il cui studio in Salerno alla Via Gen. Adalgiso Amendola n. 36 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
IA SA ), in proprio ed in qualità di procuratrice di se CodiceFiscale_2 medesima, elettivamente domiciliata presso il suo in alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice CP_1
n. 38;
Appellata costituita
E
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. FA SA proponeva, innanzi al G.D.P. di Napoli, opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000 per l'importo complessivo di € 5.930,30, ad essa notificata a mezzo pec dall' in data Controparte_4
22/03/2022, ed emessa a fronte del mancato pagamento dei seguenti verbali di contravvenzione al
Codice della Strada:
1) Ente creditore: - ruolo n. 2021/003099 - per l'importo di euro 751,13; Controparte_1
2) Ente creditore: - ruolo n. 2021/003076 e n. 2021/003072 - per Controparte_2
l'importo complessivo di euro 2.297,20;
3) Ente creditore: - ruolo n. 2021/003881 e n. 2021/003789 - per l'importo Controparte_3 complessivo di euro 2.703,54.
3 Nella fase introduttiva, SA circoscriveva l'opposizione alla pretesa creditoria avanzata dalla evocando in giudizio solo quest'ultima, eccependo il difetto di notifica del Controparte_1 sotteso verbale di contravvenzione di sua competenza.
Nelle more del giudizio, l'opponente ampliava il petitum della domanda anche in riferimento ai restanti ruoli esecutivi della medesima cartella di pagamento, iscritti dalla e Controparte_2 di sollevando la stessa eccezione di inesistenza della notificazione delle sanzioni CP_3 amministrative di rispettiva competenza, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria, portata dalla cartella esattoriale impugnata, per violazione del procedimento esattoriale ed intervenuta prescrizione/decadenza di tutti i sottostanti titoli esecutivi.
Sempre nella fase introduttiva, si costituiva l eccependo: 1) Controparte_4
l'incompetenza territoriale del GDP di in favore del GDP di e di in relazione CP_1 CP_3 CP_2 alla disamina dei vizi attinenti ai verbali di contravvenzione elevati rispettivamente dalla
[...]
; 2) la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla notifica dei Controparte_5 verbali presupposti di responsabilità esclusiva degli Enti impositori;
3) l'inammissibilità per tardività dei motivi di opposizione inerenti l'inesistenza/difetto di notifica dei verbali di contravvenzione iscritti al ruolo esattoriale, poiché l'opponente avrebbe dovuto proporre impugnazione in funzione c.d. "recuperatoria'' entro il termine perentorio di 30 giorni, prescritto dall' art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, decorrente dalla data di notifica della predetta cartella esattoriale;
4) l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, o in via subordinata, con manleva dall'eventuale condanna alle spese.
La non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 11412/2024, pubblicata in data 02/05/2024, il Giudice di Pace di CP_1 ammetteva la domanda che qualificava, sebbene non in modo esplicito, come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, rilevando che la citazione era stata tempestivamente notificata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento impugnata.
Nelle more del giudizio e su richiesta dell'opponente, il GDP ammetteva l'ampliamento della domanda con riferimento all'intera cartella di pagamento contestata, autorizzando l'avv. SA ad integrare il contraddittorio anche nei confronti della . Controparte_5
Difatti, si costituiva la mentre quella di rimaneva contumace. Controparte_2 CP_3
Accertata la totale assenza di prove circa l'esistenza nonché la notifica dei titoli esecutivi di tutti gli
Enti impositori, il GDP di accoglieva, poi, l'opposizione, annullando l'intera cartella CP_1 esattoriale n. 071/2021/0031814146/000, per l'importo complessivo di € 5.930,30, e condannava i convenuti al pagamento, in solido, delle spese di lite.
L' ha proposto appello avverso la predetta sentenza sollevando Controparte_4 sei motivi di gravame.
4 Come il primo motivo, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento giurisdizionale, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'opposizione inammissibile per tardività, in quanto l'opponente, al fine di far valere vizi inerenti l'inesistenza/difetto di notifica dei verbali di contravvenzione iscritti al ruolo esattoriale, avrebbe dovuto proporre impugnazione in funzione c.d.
"recuperatoria'' entro il termine perentorio di 30 giorni, prescritto dall' art. 7 del decreto legislativo
1 settembre 2011, n. 150, decorrente dalla data di notifica della predetta cartella esattoriale.
Nello specifico, la citazione a comparire dinanzi all'ufficio del GDP di era databile CP_1
22.4.2024, mentre l'iscrizione a ruolo è stata effettuata solo in data 19.9.2022, ovvero ben oltre il termine decadenziale di 30 giorni prescritto dalla legge.
Come secondo motivo, l'appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per parziale difetto di competenza territoriale del giudice di prime cure, in relazione ai verbali di contravvenzione elevati rispettivamente dalla e di tenuto conto che, a Controparte_2 CP_3 tenore di quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il GDP di
Napoli avrebbe dovuto dichiarare la propria parziale incompetenza territoriale rispettivamente in favore del GDP di e GDP di quali giudici di pace dei luoghi in cui sarebbero state CP_2 CP_3 commesse le relative infrazioni al codice della strada.
Come terzo motivo di gravame, l'odierno appellante ha eccepito l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione del principio del divieto della c.d. mutatio libelli ed illegittimo ampliamento del petitum da parte del giudice di prime cure, in spregio al combinato disposto degli art. 163 e 318 c.p.c.
In particolare, partendo dal presupposto che l'originaria opposizione era finalizzata solo ed esclusivamente ad eccepire vizi attinenti la pretesa creditoria avanzata dalla ha Controparte_1 dedotto che il GDP di non avrebbe potuto e dovuto consentire, nelle more del giudizio, CP_1
l'estensione della domanda all'intera cartella di pagamento, anche se apparentemente giustificata da un'integrazione del contraddittorio nei confronti dei rispettivi enti impositori, in quanto il principio della mutatio libelli prescrive il divieto assoluto ovvero l'impossibilità per una delle parti del giudizio di modificare in modo sostanziale la propria domanda o di inserire domande nuove in aggiunta a quelle già proposte.
A dire del Concessionario, il giudice di prime cure avrebbe agito contra legem anche per aver omesso ogni pronuncia in ordine al percorso motivazionale che lo avrebbe determinato a
“legittimare” la “domanda nuova” proposta nei confronti della , Controparte_5 dato che solo la motivazione fornisce le ragioni poste a fondamento delle scelte operate dal giudice, la quale rappresenta la condizione necessaria per l'esercizio della funzione giurisdizionale e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Come quarto motivo di gravame ed in contrapposizione all'asserita carenza di motivazione dell'atto esattoriale, il Concessionario ha dedotto la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento n.
071/2021/0031814146/000, deducendo che la stessa non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, e che l'obbligo di motivazione degli atti
5 tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, risultando dai dati e dagli elementi già descritti nei presupposti titoli esecutivi iscritti al ruolo esattoriale dagli Enti impositori.
Come quinto motivo di appello, l'Agente per la riscossione ha sollevato la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale in ordine ai vizi e alle eccezioni attinenti i sottostanti verbali di contravvenzione di competenza esclusiva degli Enti impositori.
Come sesto ed ultimo motivo di gravame, il ha contestato l'illegittimo accoglimento Parte_3 della domanda da parte del giudice di prime cure e la conseguente ingiusta condanna di alle CP_6 spese del giudizio.
L ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello, con Controparte_4 vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, nonché la condanna di parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente già corrisposto da in forza dell'esecutività della CP_6 sentenza di prime cure.
Si è costituita l'avv. FA SA chiedendo, in via principale, di rigettare l'appello e per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di gravame, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, ha chiesto la conferma della sentenza appellata, per quanto concerne la pretesa riferita alla e la concessione del termine di legge per la riassunzione del giudizio Controparte_1 dinanzi all'autorità giudiziale ritenuta compente per la restante parte, con compensazione delle spese di giudizio.
Gli appellati e sebbene Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato solo in parte e, dunque, deve essere accolto nei limiti della seguente motivazione.
Preliminarmente, occorre precisare che la domanda proposta nel primo grado di giudizio da
SA FA, con cui è stata sollevata l'eccezione del difetto di notifica dei sottesi verbali di contravvenzione, di cui la contribuente dichiara di aver avuto conoscenza, per la prima volta, con la ricezione della cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000, comporta la qualificazione della domanda come opposizione in funzione c.d. "recuperatoria'' ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, da proporre secondo le forme del rito del lavoro, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento.
Ebbene, nella fattispecie, dalla documentazione in atti, emerge che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 22.3.2022, mentre la citazione in opposizione è stata notificata a mezzo pec in data 21.4.2022 e, dunque entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla data di notifica della predetta cartella di pagamento, a nulla rilevando la data di deposito dell'atto introduttivo avvenuto in data 19.9.2022 presso l'ufficio del GDP di CP_1
Sul punto, con sentenza del 12 gennaio 2022, n. 758, la Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ha formulato il seguente principio di diritto: “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal d.lgs. n.
6 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 -
è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso avrebbe dovuto avere, dovendosi avere riguardo alla data di notifica della citazione effettuata quando la legge prescrive il ricorso o, viceversa, alla data di deposito del ricorso quando la legge prescrive
l'atto di citazione (fattispecie in tema di riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada, in cui l'opposizione c.d. recuperatoria era stata proposta con citazione tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011).”
Pertanto, alla luce del suesposto orientamento giurisprudenziale, l'opposizione proposta dalla
SA nel primo grado di giudizio è da ritenersi tempestiva nonché ammissibile.
È, al contrario, infondato e deve essere respinto il primo motivo di gravame.
Il secondo motivo di appello merita, invece, accoglimento, e tale questione riveste carattere pregiudiziale, nonché potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame che concernono il merito della pretesa creditoria.
Invero, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione/verbale di accertamento di cui all'art. 22, 1 comma della Legge 689/81, oggi regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, attribuisce la competenza per territorio al Giudice del luogo ove è stata commessa la violazione.
Con sentenza 20.4.2005, n. 8294, la Cassazione ha precisato che si tratta di competenza per territorio funzionale e inderogabile, rilevabile anche d'ufficio ma solo entro la prima udienza di trattazione (vedi succ. Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n. 14828).
Dunque, il Giudice di Pace di investito (in parte) di ricorso avverso violazioni al Codice CP_1 della Strada commesse in territorio appartenente alla competenza di altro Giudice, avrebbe dovuto rilevare tale incompetenza territoriale alla prima udienza e pronunciare sentenza con la quale dichiarare la propria incompetenza funzionale ex 7 articolo del decreto legislativo 1 settembre 2011,
n. 150, indicando rispettivamente:
1) il GDP di Avellino quale giudice territorialmente e funzionalmente competente a decidere limitatamente ai ruoli esecutivi n. 2021/003076 e n. 2021/003072 - per l'importo complessivo di euro 2.297,20, - Ente creditore: , dato che le infrazioni Controparte_2 sarebbero state commesse nel “locus commissi illiciti” del . Controparte_7
2) il GDP di quale giudice territorialmente e funzionalmente competente a decidere CP_3 limitatamente ai ruoli esecutivi n. 2021/003881 e n. 2021/003789 - per l'importo
7 complessivo di euro 2.703,54, - Ente creditore: , dato che le infrazioni Controparte_3 sarebbero state commesse nel “locus commissi illiciti” del CP_8
Il Giudice di Pace di dunque, avrebbe dovuto rilevare e dichiarare la propria parziale CP_1 incompetenza territoriale inderogabile, separando doverosamente i processi, trattenendo dinanzi a sé la domanda ritenuta di propria competenza, ovvero limitatamente al ruolo n. 2021/003099, per l'importo di euro 751,13 - Ente creditore: rimettendo le parti dinanzi ai giudici Controparte_1 di pace funzionalmente e territorialmente competenti a decidere sulle rispettive sanzioni amministrative commesse nei luoghi di propria competenza.
Una volta chiarita la natura della competenza del Giudice di Pace in tema di sanzioni amministrative connesse al Codice della Strada, si è posto il quesito se tale competenza, funzionale e inderogabile, possa subire modifiche in forza di ragioni di connessione soggettive ed oggettive, disciplinate dall'art. 40 c.p.c., nonché dagli artt. da 33 e 36 c.p.c.
Ebbene, in tali casi, la competenza funzionale e inderogabile per territorio appare del tutto analoga alla competenza per materia, altrettanto funzionale e inderogabile;
in simili condizioni le disposizioni attinenti le modifiche della competenza per ragioni di connessione non possono trovare applicazione. Ove il Giudice di Pace, venga investito di una controversia che, pur presentando identità soggettiva ed oggettiva, faccia riferimento a fatti accaduti in luoghi diversi, che comportino la competenza (per materia o per territorio) funzionale e inderogabile di Giudici di Pace diversi, non potrà dare corso ad un simultaneus processus dinanzi a sé, ma dovrà da un lato trattenere la causa relativa al fatto accaduto nell'ambito territoriale di sua competenza, e ciò sia per ragioni di materia che per ragioni di territorio, e dall'altro lato dichiararsi orizzontalmente incompetente per la causa avente ad oggetto il fatto accaduto fuori dalla sua giurisdizione, rimettendo le parti al Giudice altrettanto, territorialmente e funzionalmente, competente.
Par tali ragioni, in riforma della sentenza gravata, va dichiarata la parziale incompetenza territoriale inderogabile del GDP di CP_1
1) in relazione e limitatamente ai ruoli esecutivi n. 2021/003076 e n. 2021/003072 - per l'importo complessivo di euro 2.297,20, - Ente creditore: , devolvendo la Controparte_2 competenza funzionale e per territorio inderogabile a decidere su tali sanzioni amministrative in capo al GDP di . CP_2
2) in relazione e limitatamente ai ruoli esecutivi n. 2021/003881 e n. 2021/003789 - per l'importo complessivo di euro 2.703,54, - Ente creditore: , devolvendo la competenza Controparte_3 funzionale e per territorio inderogabile a decidere su tali sanzioni amministrative in capo al
GDP di CP_3
Per converso, il GDP di ha competenza funzionale e territoriale in merito alla pretesa CP_1 creditoria avanzata dalla ovvero limitatamente al ruolo n. 2021/003099, per Controparte_1
l'importo di euro 751,13, dato che il relativo verbale di contravvenzione sarebbe stato accertato nel
Controparte_9
A questo punto, è necessario accertare se le sanzioni amministrative sottese all'atto esattoriale di competenza della siano state o meno validamente notificate all'opponente. Controparte_1
8 E ciò perché, se i verbali di contravvenzione sono stati regolarmente notificati, e non opposti illo tempore nei 30 giorni, i titoli esecutivi si sono formati e cristallizzati, escludendo ogni forma di contestazione nel merito e nella forma, implicando il rigetto della domanda;
d'altro canto, qualora i verbali di accertamento non siano stati validamente notificati, la pretesa sanzionatoria è da estinguersi, determinando quale effetto collaterale la nullità ex tunc dell'intero procedimento attivato in executivis dal Concessionario delegittimato ab origine a procedere con l'esecuzione forzata in assenza di valido titolo esecutivo.
Sul punto, granitico è l'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel quale, con sentenza n. 22080 depositata il 22 settembre 2017, è stato stabilito: “Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte”.
“S'impone tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione “recuperatoria” in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
150 del 2011, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può “recuperare” tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza- ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti, perciò, il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti, perciò, la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene
“recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art.
7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. Questa considerazione consente di superare la perplessità, fatta propria dall'ordinanza di rimessione, dell'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al “recupero” di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi. Infatti, se, per contro, l'amministrazione
9 dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: «L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento»”.
Orbene, nel caso de quo, è incontestabile il fatto che la in qualità di Ente Controparte_1 impositore, sebbene regolarmente citata in primo grado, ha scelto di non costituirsi, rimanendo contumace, con tutte le conseguenziali decadenze, effetti e responsabilità, e che, pertanto, nulla ha prodotto, provato e dimostrato in merito alla legittimità o meno della propria pretesa creditoria ovvero alla esistenza e relativa notifica dei verbali di contravvenzione di propria competenza sottesi alla cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000, tempestivamente impugnata. Pertanto, in difetto di prova di tali atti esecutivi, l'ente impositore non poteva recuperare, mediante procedimento esattoriale, un credito erariale inesistente, e, in ogni caso, mai provato.
Va da sé, dunque, che la nullità dell'atto prodromico comporta la conseguenziale nullità, seppur parziale, degli atti immediatamente successivi ad esso correlati, in tal caso la cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000, per insanabile vizio della procedura azionata in executivis dall' . Controparte_10
Tal' è il principio di diritto contenuto nella sentenza del 25 luglio 2007, n. 16412, resa dalla
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: "La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli
10 abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione.
L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa
l'ente creditore".
A completamento del suddetto filo logico-giuridico, va, infine, osservato che il motivo di appello circa la carenza di legittimazione passiva eccepita dal non è condivisibile. Parte_3
Non è pleonastico ricordare che, in tema di legittimazione passiva dell' , Controparte_10 con l'ordinanza n. 23627 del 28 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “L'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali
(come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio
l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999”.
Pertanto, il soggetto passivo di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di una cartella di pagamento, anche quando si contestano vizi non riguardanti la medesima, è unicamente l'agente della riscossione, sul quale grava l'onere di estendere il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112 - Chiamata in causa dell'ente creditore: “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Dunque, alla luce di tutta la suesposta argomentazione, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione passiva dell in ordine alla opposizione formulata Controparte_4 dalla SA nel primo grado di giudizio.
In conclusione, la sentenza gravata va integralmente riformata come in dispositivo, dichiarando l'annullamento della cartella di pagamento n. 071/2021/0031814146/000, limitatamente al ruolo n.
2021/003099 - per l'importo di euro 751,13, di competenza della per Controparte_1 inesistenza di un sottostante valido titolo esecutivo. Per i restanti ruoli esecutivi, rispettivamente emessi dalla e dalla deve invece, essere dichiarata Controparte_2 Controparte_3
l'incompetenza territoriale inderogabile del giudice di prime cure, come sopra già chiaramente argomentato.
Il parziale accoglimento dell'appello e la relativa parziale fondatezza della domanda di primo grado costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di SA Parte_2
FA, e , avverso la sentenza del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Giudice di Pace di n. 11412/2024, così provvede: CP_1
a) dichiara la contumacia della della e della Controparte_1 Controparte_2
; Controparte_3
b) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'incompetenza territoriale inderogabile del
Giudice di Pace di limitatamente ai ruoli esecutivi nn. 2021/003076 e 2021/003072, CP_1 in favore del Giudice di Pace di , ed ai ruoli esecutivi nn. 2021/003881 e CP_2
2021/003789, in favore del Giudice di Pace di e annulla parzialmente la cartella di CP_3 pagamento n. 071/2021/0031814146/000, limitatamente al ruolo n. 2021/003099, dell'importo di euro 751,13, di competenza dell'ente creditore Controparte_1 dichiarando estinta la portante pretesa creditoria;
c) assegna termine di tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio innanzi alle sopraindicate autorità giudiziarie competenti per la parte residua;
d) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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