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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 13/02/2026, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1470/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4861/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 18700/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402300000246 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 368/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa nella persona del suo legale rappresentante dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 presenta ricorso in appello contro il Comune di Torre Annunziata per ottenere la riforma della sentanza depositata in data 18 dicembre 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. La società in primo grado richiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 8/11/2023 con il quale il Comune di Torre Annunziata richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2018 per un importo complessivo pari ad euro 4.415,00 comprensivo di sanzioni ed interessi. La società ricorrente richiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per erronea applicazione della categoria catastale in quanto trattasi di fabbricati identificati in categoria E quali "stazioni di trasporto autostradale di Torre Annunziata sud" che sono per legge esenti dal tributo. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso con un dispositivo, a parere dell'odierna appellante, privo di valida motivazione e sulla base di succinte argomentazioni. Parte appellante con l'odierno appello ritiene pertanto che la sentenza di primo grado sia errata in quanto i fabbricati individuati in categoria E sono esenti ai sensi dell'art. 9, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011. Parte appellante riconosce che all'epoca, anno
2018, il fabbricato era indicato in categoria D ma ribadisce la necessità che si valuti non il dato formale iscritto in catasto ma bensì il dato reale e sostanziale in quanto trattasi di fabbricato industriale destinato ad esigenze pubbliche. Sostiene che anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6828 e 6829 del
2020 ha definitivamente riconosciuto la categoria E per gli immobili incommerciabili destinati al servizio pubblico senza possibilità reddituali. Conclude con la richiesta che il presente appello venga accolto. Non si costituisce il Comune di Torre Annunziata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello è infondato e pertanto viene rigettato. L'intera memoria difensiva esposta dalla parte appellante è tesa a dimostrare che il manufatto per il quale viene richiesto il tributo sia di categoria E esente da IMU e non di categoria D soggetto al tributo. Tale eccezione, che a lume di logica è condivisibile, non può nel caso in oggetto essere accettata in quanto la Corte non è tenuta a stabilire la peculiarità edilizia del manufatto, non ne avrebbe nemmeno le competenze professionali, ma si limita sulla base delle visure catastali a verificare se il Comune abbia agito secondo legge o meno. In effetti il
Comune ha prelevato i dati dal Catasto Fabbricati ed ha accertato che l'immobile identificato al foglio Dati Catastali_1 era identificato in categoria D8 e pertanto lo ha logicamente sottoposto al tributo IMU. Giustamente i giudici di primo grado hanno sottolineato nella sentenza impugnata che "qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale è onere del contribuente che pretenda l'esenzione impugnare l'atto di classamento". Nel caso in esame l'immobile all'epoca dei fatti di causa era classificato nella categoria D e competeva alla società avviare l'iter burocratico per modificare quanto risultante in
Catasto. Concludendo, essendo nell'anno 2018 l'immobile identificato catastalmente in categoria D lo stesso è soggetto alla tassazione IMU e l'avviso di accertamento è valido e legittimo così come va confermata la sentenza di primo grado. Nulla per le spese non essendosi costituita parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
DEL BENE ADRIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4861/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 18700/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402300000246 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 368/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 spa nella persona del suo legale rappresentante dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1 presenta ricorso in appello contro il Comune di Torre Annunziata per ottenere la riforma della sentanza depositata in data 18 dicembre 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli. La società in primo grado richiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 8/11/2023 con il quale il Comune di Torre Annunziata richiedeva il pagamento dell'IMU per l'anno 2018 per un importo complessivo pari ad euro 4.415,00 comprensivo di sanzioni ed interessi. La società ricorrente richiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per erronea applicazione della categoria catastale in quanto trattasi di fabbricati identificati in categoria E quali "stazioni di trasporto autostradale di Torre Annunziata sud" che sono per legge esenti dal tributo. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso con un dispositivo, a parere dell'odierna appellante, privo di valida motivazione e sulla base di succinte argomentazioni. Parte appellante con l'odierno appello ritiene pertanto che la sentenza di primo grado sia errata in quanto i fabbricati individuati in categoria E sono esenti ai sensi dell'art. 9, comma 8 del d.lgs. n. 23/2011. Parte appellante riconosce che all'epoca, anno
2018, il fabbricato era indicato in categoria D ma ribadisce la necessità che si valuti non il dato formale iscritto in catasto ma bensì il dato reale e sostanziale in quanto trattasi di fabbricato industriale destinato ad esigenze pubbliche. Sostiene che anche la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6828 e 6829 del
2020 ha definitivamente riconosciuto la categoria E per gli immobili incommerciabili destinati al servizio pubblico senza possibilità reddituali. Conclude con la richiesta che il presente appello venga accolto. Non si costituisce il Comune di Torre Annunziata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello è infondato e pertanto viene rigettato. L'intera memoria difensiva esposta dalla parte appellante è tesa a dimostrare che il manufatto per il quale viene richiesto il tributo sia di categoria E esente da IMU e non di categoria D soggetto al tributo. Tale eccezione, che a lume di logica è condivisibile, non può nel caso in oggetto essere accettata in quanto la Corte non è tenuta a stabilire la peculiarità edilizia del manufatto, non ne avrebbe nemmeno le competenze professionali, ma si limita sulla base delle visure catastali a verificare se il Comune abbia agito secondo legge o meno. In effetti il
Comune ha prelevato i dati dal Catasto Fabbricati ed ha accertato che l'immobile identificato al foglio Dati Catastali_1 era identificato in categoria D8 e pertanto lo ha logicamente sottoposto al tributo IMU. Giustamente i giudici di primo grado hanno sottolineato nella sentenza impugnata che "qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale è onere del contribuente che pretenda l'esenzione impugnare l'atto di classamento". Nel caso in esame l'immobile all'epoca dei fatti di causa era classificato nella categoria D e competeva alla società avviare l'iter burocratico per modificare quanto risultante in
Catasto. Concludendo, essendo nell'anno 2018 l'immobile identificato catastalmente in categoria D lo stesso è soggetto alla tassazione IMU e l'avviso di accertamento è valido e legittimo così come va confermata la sentenza di primo grado. Nulla per le spese non essendosi costituita parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Nulla per le spese.