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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...], C.da Macchie n.27, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Antonella Capretti, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], C.da Macchie n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Peppino Polidori, in virtù di delega posta depositata in data 6 maggio 2025,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 21 maggio 2025, celebrata nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con il 15 luglio 2001, rappresentando che tra i coniugi, CP_1
separati consensualmente con provvedimento omologato dal Tribunale di Chieti in data 2 dicembre 2019, non vi è stata ripresa della convivenza e sono decorsi i termini di legge. Il ricorrente ha altresì chiesto che vengano adottati provvedimenti in ordine all'affidamento condiviso dei figli, al collocamento del minore con la madre presso l'immobile di via Mazzini, alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, nonché in merito al mantenimento e alla regolazione delle spese straordinarie. Ha infine domandato che non venga riconosciuto alcun assegno divorzile in favore dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
Costituendosi in giudizio, la resistente pur aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal coniuge ha Parte_1
contestato le condizioni richieste dal ricorrente, in particolare con riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. La resistente ha sostenuto di convivere stabilmente con i figli nell'abitazione assegnatale in sede di separazione, deducendo l'infondatezza della prospettazione avversaria circa un trasferimento nell'immobile di via Mazzini, e ha chiesto la conferma del collocamento dei figli con sé, nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore degli stessi, anche in considerazione della sua precaria situazione reddituale rispetto a quella del ricorrente. Ha inoltre chiesto la conferma della ripartizione delle spese straordinarie al 50% e il riconoscimento del diritto a permanere nella casa familiare anche quale misura compensativa per l'impegno profuso nell'accudimento della prole.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett.
b) legge n. 898/70 a partire dal deposito del decreto di omologa della separazione su ricorso
2 consensuale, emesso da questo Tribunale di Chieti in data 2 dicembre 2019, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._2
celebrato in Canosa Sannita il 15 luglio 2001 e trascritto nei registri dello stato civile
degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 3, parte II, serie A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
3 Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...], C.da Macchie n.27, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Antonella Capretti, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...], C.da Macchie n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Peppino Polidori, in virtù di delega posta depositata in data 6 maggio 2025,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 21 maggio 2025, celebrata nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con il 15 luglio 2001, rappresentando che tra i coniugi, CP_1
separati consensualmente con provvedimento omologato dal Tribunale di Chieti in data 2 dicembre 2019, non vi è stata ripresa della convivenza e sono decorsi i termini di legge. Il ricorrente ha altresì chiesto che vengano adottati provvedimenti in ordine all'affidamento condiviso dei figli, al collocamento del minore con la madre presso l'immobile di via Mazzini, alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, nonché in merito al mantenimento e alla regolazione delle spese straordinarie. Ha infine domandato che non venga riconosciuto alcun assegno divorzile in favore dei coniugi, entrambi economicamente autosufficienti.
Costituendosi in giudizio, la resistente pur aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal coniuge ha Parte_1
contestato le condizioni richieste dal ricorrente, in particolare con riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale. La resistente ha sostenuto di convivere stabilmente con i figli nell'abitazione assegnatale in sede di separazione, deducendo l'infondatezza della prospettazione avversaria circa un trasferimento nell'immobile di via Mazzini, e ha chiesto la conferma del collocamento dei figli con sé, nonché l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore degli stessi, anche in considerazione della sua precaria situazione reddituale rispetto a quella del ricorrente. Ha inoltre chiesto la conferma della ripartizione delle spese straordinarie al 50% e il riconoscimento del diritto a permanere nella casa familiare anche quale misura compensativa per l'impegno profuso nell'accudimento della prole.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett.
b) legge n. 898/70 a partire dal deposito del decreto di omologa della separazione su ricorso
2 consensuale, emesso da questo Tribunale di Chieti in data 2 dicembre 2019, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi
[...]
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._2
celebrato in Canosa Sannita il 15 luglio 2001 e trascritto nei registri dello stato civile
degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 3, parte II, serie A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
3 Il Giudice est.
dott. Alessandro Chiauzzi
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