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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 1944/2024, promosso con ricorso depositato in data 24.4.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Miotti giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, via Roma n. 22;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.2.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
In via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi sig. e Parte_1 CP_1
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegnare la casa di residenza coniugale sita in Vedelago (TV), via Stazione n. 132 al ricorrente sig.
[...]
Parte_1
- in ogni caso, rigettarsi qualsivoglia domanda titolo di mantenimento della sig.ra in quanto persona abile al CP_1
lavoro.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere Pt_1
una pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio in data 8.2.2017 avanti il Tribunale di prima istanza di Kenitra – Marocco (matrimonio poi trascritto in Italia).
Dalla loro unione non erano nati figli.
Nel ricorso, il signor dava atto che l'affectio coniugalis era definitivamente venuta meno pochi mesi Pt_1
dopo il matrimonio, tanto che la resistente aveva abbandonato il tetto coniugale senza più farvi rientro o prendere contatti col marito;
pertanto chiedeva la pronuncia di separazione con addebito alla moglie a fronte delle ripetute gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
Con decreto del 26.4.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente e il ricorrente non depositava memorie integrative ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
2 All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 cod. proc. civ. del 10.9.2024, compariva il solo ricorrente ed il Giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notifica nei confronti della resistente, ne ordinava la rinnovazione.
Alla successiva udienza del 14.1.2025, previa dichiarazione di contumacia della resistente, il G.I. procedeva all'ascolto del ricorrente.
All'esito, dato atto dell'insussistenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, il procuratore del signor precisava le proprie conclusioni. Pt_1
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
1) Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Va preliminarmente rilevato che la resistente è cittadina marocchina ed il ricorrente cittadino bengalese;
pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
3 vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, il ricorrente risiede stabilmente in Italia a Vedelago, presso quella che era la residenza coniugale;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), secondo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve rienersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera d), nell'impossibilità di applicare uno dei criteri alternativi di cui alle lettere a), b) e c).
2) Sulla domanda di separazione
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dal ricorrente ed il comportamento processuale della resistente, non costituitasi né mai comparsa, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151
4 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
2.1) Sulla domanda di addebito
Il ricorrente ha formulato richiesta di addebito della separazione alla resistente nelle originarie conclusioni del ricorso introduttivo, reiterate in sede di prima precisazione delle conclusioni (avvenuta nel corso dell'udienza del 14.1.2025).
Tuttavia, nella nota scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositata in sostituzione dell'udienza del
25.2.2025, egli – nel precisare nuovamente le conclusioni dopo la rimessione della causa in istruttoria – non ha riformulato la domanda di addebito, da ritenersi dunque rinunciata.
In ogni caso, la domanda di addebito sarebbe stata infondata. A tal proposito, il Collegio osserva come la giurisprudenza ritenga presupposto dell'addebito quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis: Cass. civ., sez. I,
8 giugno 2009, n. 13185).
Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, mentre risulta certamente evidente una progressiva disaffezione tra i coniugi.
In questo quadro, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per addebitare a una o all'altra parte, o ad entrambe, la separazione. Pur senza svilire le sofferenze che l'allontanamento fisico e morale della moglie ha comportato in capo al signor ciò non può essere valorizzato – di per sé solo – Pt_1
quale causa esclusiva della crisi familiare, ed anzi pare più essere una inevitabile conseguenza del definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
3) Sulla domanda di assegnazione della casa familiare
5 Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Il signor ha richiesto l'assegnazione della casa familiare, tuttavia la coppia non ha avuto figli il cui Pt_1
habitat familiare deve essere preservato mediante il provvedimento di assegnazione.
Non è dunque possibile prevedere in questa sede l'assegnazione dell'immobile.
4) Sulle spese di lite
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese, non sussistendo profili di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], coniugatisi a Kenitra (Marocco) l'8.2.2017, atto CP_1
trascritto al n. 29, p. II, s. C, anno 2025 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vedelago;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente;
- nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione giudiziale R.G. n. 1944/2024, promosso con ricorso depositato in data 24.4.2024 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Miotti giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Castelfranco Veneto, via Roma n. 22;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente contumace - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.2.2025 sulle seguenti conclusioni: Per parte ricorrente:
In via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi sig. e Parte_1 CP_1
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
- assegnare la casa di residenza coniugale sita in Vedelago (TV), via Stazione n. 132 al ricorrente sig.
[...]
Parte_1
- in ogni caso, rigettarsi qualsivoglia domanda titolo di mantenimento della sig.ra in quanto persona abile al CP_1
lavoro.
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.4.2024, il signor adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere Pt_1
una pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio in data 8.2.2017 avanti il Tribunale di prima istanza di Kenitra – Marocco (matrimonio poi trascritto in Italia).
Dalla loro unione non erano nati figli.
Nel ricorso, il signor dava atto che l'affectio coniugalis era definitivamente venuta meno pochi mesi Pt_1
dopo il matrimonio, tanto che la resistente aveva abbandonato il tetto coniugale senza più farvi rientro o prendere contatti col marito;
pertanto chiedeva la pronuncia di separazione con addebito alla moglie a fronte delle ripetute gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
Con decreto del 26.4.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Nessuno si costituiva in giudizio per la resistente e il ricorrente non depositava memorie integrative ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
2 All'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis.21 cod. proc. civ. del 10.9.2024, compariva il solo ricorrente ed il Giudice, rilevato il mancato perfezionamento della notifica nei confronti della resistente, ne ordinava la rinnovazione.
Alla successiva udienza del 14.1.2025, previa dichiarazione di contumacia della resistente, il G.I. procedeva all'ascolto del ricorrente.
All'esito, dato atto dell'insussistenza di provvedimenti temporanei ed urgenti da assumere, il procuratore del signor precisava le proprie conclusioni. Pt_1
Il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
* * *
1) Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Va preliminarmente rilevato che la resistente è cittadina marocchina ed il ricorrente cittadino bengalese;
pertanto si ritiene che la controversia presenti profili di estraneità all'ordinamento giuridico italiano e, quindi, sarà necessario analizzare preliminarmente se sussiste giurisdizione del Giudice adìto e quale sia la legge applicabile ai rapporti in questa sede disciplinati.
La giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di separazione personale è radicata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Regolamento (CE) 1111/2019. In particolare, tale norma prevede che sia competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi,
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,
iii) la residenza abituale del convenuto, iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
3 vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini.
Nel caso di specie, il ricorrente risiede stabilmente in Italia a Vedelago, presso quella che era la residenza coniugale;
la giurisdizione del giudice adìto sussiste ai sensi della lett. a), secondo punto, della norma sopra citata.
Quanto alla legge applicabile alla presente controversia sotto il profilo della domanda di separazione personale, devono utilizzarsi per tale domanda i criteri di collegamento individuati dal Regolamento UE
n. 1259/2010, applicabile ratione temporis alla presente controversia ex art. 18 del Regolamento stesso.
Ai sensi dell'art. 8 del suddetto Regolamento, in mancanza di scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie deve rienersi applicabile la legge italiana ai sensi della lettera d), nell'impossibilità di applicare uno dei criteri alternativi di cui alle lettere a), b) e c).
2) Sulla domanda di separazione
Con riferimento alla domanda di separazione, essa è fondata e deve essere accolta.
Le dichiarazioni rese dal ricorrente ed il comportamento processuale della resistente, non costituitasi né mai comparsa, consentono a questo Collegio di ritenere integrate le condizioni richieste dall'art. 151
4 cod. civ. per la pronunzia di separazione tra i coniugi, tra i quali appare definitivamente venuta meno quell'affectio che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
2.1) Sulla domanda di addebito
Il ricorrente ha formulato richiesta di addebito della separazione alla resistente nelle originarie conclusioni del ricorso introduttivo, reiterate in sede di prima precisazione delle conclusioni (avvenuta nel corso dell'udienza del 14.1.2025).
Tuttavia, nella nota scritta ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositata in sostituzione dell'udienza del
25.2.2025, egli – nel precisare nuovamente le conclusioni dopo la rimessione della causa in istruttoria – non ha riformulato la domanda di addebito, da ritenersi dunque rinunciata.
In ogni caso, la domanda di addebito sarebbe stata infondata. A tal proposito, il Collegio osserva come la giurisprudenza ritenga presupposto dell'addebito quel comportamento del coniuge che determina la crisi del rapporto coniugale e che è tale da rendere intollerabile la convivenza (ex multis: Cass. civ., sez. I,
8 giugno 2009, n. 13185).
Onere di fornire la prova dei fatti o dei comportamenti che hanno comportato la crisi coniugale incombe sulla parte che ha formulato la domanda di addebito, in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onus probandi.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio su di esso gravante, mentre risulta certamente evidente una progressiva disaffezione tra i coniugi.
In questo quadro, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per addebitare a una o all'altra parte, o ad entrambe, la separazione. Pur senza svilire le sofferenze che l'allontanamento fisico e morale della moglie ha comportato in capo al signor ciò non può essere valorizzato – di per sé solo – Pt_1
quale causa esclusiva della crisi familiare, ed anzi pare più essere una inevitabile conseguenza del definitivo deterioramento del rapporto coniugale.
3) Sulla domanda di assegnazione della casa familiare
5 Le previsioni di cui agli artt. 337 sexies cod. civ. e 6, sesto comma, l. div. specificano che nell'assegnazione della casa coniugale il giudice deve tenere prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Da ciò si evince che il provvedimento di assegnazione è finalizzato a preservare la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare, proteggendo così i figli – minori o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti – dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo in cui, fino a quel momento, hanno condotto la loro esistenza.
Il signor ha richiesto l'assegnazione della casa familiare, tuttavia la coppia non ha avuto figli il cui Pt_1
habitat familiare deve essere preservato mediante il provvedimento di assegnazione.
Non è dunque possibile prevedere in questa sede l'assegnazione dell'immobile.
4) Sulle spese di lite
Nulla deve essere pronunciato con riferimento alle spese, non sussistendo profili di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] il [...], e Parte_1
nata in [...] il [...], coniugatisi a Kenitra (Marocco) l'8.2.2017, atto CP_1
trascritto al n. 29, p. II, s. C, anno 2025 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Vedelago;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dal ricorrente;
- nulla sulle spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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