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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3403/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14542/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901882055396585 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7925/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò la comunicazione preventiva di preventiva di iscrizione di fermo n. 202374051901882055396585 del 14 settembre 2023, notificata il 6 novembre 2023, emessa a seguito dell'omesso versamento dell'Imu dovuta al Comune di luogo_1 negli anni 2013 e 2014 richiesta con gli avvisi di accertamento n.1796 del 5 novembre 2018 e 1703 del 6 dicembre 2019 per un importo di euro
5.258,88.
Il Ricorrente_1 dedusse che, non essendogli stati notificati gli avvisi di accertamento la pretesa era prescritta.
Non si costituirono né il Comune di luogo_1, né la spa Municipia, concessionaria per la riscossione di quel Comune.
La Corte con sentenza n.14542 emessa all'udienza del 23.10.2024 e depositata il 25.10.2024 dichiarò
l'inammissibilità del ricorso, compensando le spese in quanto non era stata depositata la notifica del ricorso al Comune e, quanto a Municipia, era stata depositata la notifica in formato .pdf e non .eml.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale.
E' intervenuta Municipia la quale ha concluso per la conferma della sentenza.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che i primi giudici avrebbero violato i fondamentali principi eurounitari, costituzionali e del nostro ordinamento processuale, nel tentativo di imporre la prevalenza di un preteso formalismo giuridico – peraltro contra legem, perché frutto di norme interpretate al contrario – sulla sostanza.
Avrebbero violato:
il principio fondamentale della principale norma eurounitaria in tema di telematica - il Regolamento eIDAS
-, cioè il principio di non discriminazione dei documenti elettronici rispetto ai documenti cartacei;
il principio del giusto processo ed il corollario equilibrio tra l'esigenza di porre regole di accesso alle impugnazioni e l'esigenza di un equo processo: art. 6 CEDU, artt. 47 e 54 della Carta di Nizza, art. 111 Cost.;
il diritto di difesa;
il diritto al contraddittorio.
La decisione sarebbe nulla perché violerebbe il secondo comma dell'art. 101 c.p.c. perché sarebbe una decisione "a sorpresa", definita anche decisione "della terza via". Tale situazione si verifica ogni qualvolta il giudice rilevi ex officio una questione ritenuta decisiva ai fini della deliberazione ma non discussa dalle parti.
In tali casi il giudice non è libero di decidere la questione direttamente in sentenza ma, al contrario, ha l'obbligo di riconoscere alle parti un termine, tra i venti ed i quaranta giorni, affinché queste possano esercitare le proprie difese con il deposito in cancelleria di eventuali memorie difensive. Contravvenire ad un tale adempimento comporterebbe, secondo l'appellante, la nullità della sentenza.
La decisione sarebbe erronea perché, sostiene, il formato.eml non è contemplato dalle norme tecniche PTT, ma solo dalla Circolare 1/DF del 4 luglio 2019 (al par. 4.3), dalle istruzioni contenute nel Portale della Giustizia
Tributaria e nelle pubblicazioni varie della Direzione della Giustizia Tributaria del MEF.
Il formato.eml è stato (successivamente) “ammesso” dal portale del sigit e dalla prassi, ma non sarebbe stato recepito nella normativa sul processo tributario telematico. dunque non sarebbe legittimo, come nel caso de quo, pretendere nel ptt che sia fornita con modalità telematiche - ovverossia con la produzione di files in formato.eml - la prova della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Ricorrente_1 sostiene di aver depositato le copie informatiche delle copie analogiche delle originali ricevute informatiche nel pieno rispetto delle linee guide e conformemente alle vigenti regole tecniche. Quindi, la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico realizzata mediante scansione in pdf di un foglio stampato sarebbe in grado di assicurare che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.
L'omessa chiamata in causa dell'ente impositore, essendo stato il giudizio introdotto prima del 4 gennaio
2024, non comporterebbe conseguenze sul piano processuale in quanto il contribuente era libero di citare anche solo una delle parti.
Nel merito, ribadisce che gli atti presupposti non erano stati notificati.
L'appello va respinto.
In punto di fatto, come ammesso dallo stesso appellante, nel giudizio di primo grado era stata depositata la prova di notifica del ricorso in formato .pdf.
Il motivo di appello non è fondato.
Ed invero, richiamata la normativa e la giurisprudenza indicate dai primi giudici, va ribadito che la prova della notifica a mezzo PEC è data solo dal file “.eml” o “.msg”. Infatti solo da tale file è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l'atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata,
e non invece un altro.
Al deposito del file in quel formato non ostano motivi tecnici, potendo essi essere caricati nel portale.
Il Ricorrente_1 ribadisce nell'atto di appello che mancherebbe la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento e delle successive ingiunzioni di pagamento presso la sua residenza .
Municipia, intervenuta in questo grado di giudizio ha prodotto prova delle notifiche delle seguenti ingiunzioni di pagamento, relative ai due avvisi di accertamento nn. 1703 e 1796:
n. 202274051541841956458424 – IMU anno 2014 - notificato a mezzo PEC al contribuente in data 5 luglio
2022;
n. 202174051322671868505939 – IMU anno 2013 - notificato a mezzo PEC al contribuente in data 2 agosto
2021 – in allegato -.
La documentazione può essere esaminata per la decisione.
L'articolo 58 del decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 30.12.2023 n. 220 e nell'attuale formulazione prevede che:
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis".
La norma nella nuova formulazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.12.2023 n. 220, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto – 4 gennaio 2024 ndr -.
Essendo stato questo giudizio introdotto in epoca antecedente il 4 gennaio 2024, la documentazione può essere valutata, non trovando applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo
546/92.
Infatti la Corte costituzionale con sentenza 3672025 2) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma |, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
La documentazione prodotta in grado di appello può essere valutata.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 546/92, -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima – non trova applicazione la preclusione, dì cui all'art. 345, co. 3 c.p.c., alla produzione di documenti nel secondo grado del giudizio. La materia è – per vero – regolata in via speciale dall'art. 58, co.
2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. 18907/11), ed a nulla rilevando neppure l'eventuale irritualità della loro produzione in prime cure (Cass. 23616/11, 2019/12, Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
22776 del 06/11/2015, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8927 del
11/04/2018).
Dalla documentazione prodotta si ricava la notifica delle ingiunzioni, che non sono state impugnate, sicché
l'eventuale vizio per omessa notifica degli avvisi di accertamento doveva essere sollevata impugnando le ingiunzioni.
Con la notifica delle ingiunzioni doveva essere fatta valere l'estinzione della pretesa per decorso del termine quinquennale di prescrizione maturato fino a quella data, eccezione che in questo giudizio può essere sollevata solo in relazione al termine trascorso tra la notifica delle ingiunzioni e quella dell'atto impugnato, termine che non è decorso.
L'appello va respinto. Le spese, essendo stato il giudizio deciso sulla base di documentazione prodotta solo in questo grado, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3403/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14542/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202374051901882055396585 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7925/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò la comunicazione preventiva di preventiva di iscrizione di fermo n. 202374051901882055396585 del 14 settembre 2023, notificata il 6 novembre 2023, emessa a seguito dell'omesso versamento dell'Imu dovuta al Comune di luogo_1 negli anni 2013 e 2014 richiesta con gli avvisi di accertamento n.1796 del 5 novembre 2018 e 1703 del 6 dicembre 2019 per un importo di euro
5.258,88.
Il Ricorrente_1 dedusse che, non essendogli stati notificati gli avvisi di accertamento la pretesa era prescritta.
Non si costituirono né il Comune di luogo_1, né la spa Municipia, concessionaria per la riscossione di quel Comune.
La Corte con sentenza n.14542 emessa all'udienza del 23.10.2024 e depositata il 25.10.2024 dichiarò
l'inammissibilità del ricorso, compensando le spese in quanto non era stata depositata la notifica del ricorso al Comune e, quanto a Municipia, era stata depositata la notifica in formato .pdf e non .eml.
Il Ricorrente_1 ha impugnato la decisione della quale ha chiesto la riforma integrale.
E' intervenuta Municipia la quale ha concluso per la conferma della sentenza.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che i primi giudici avrebbero violato i fondamentali principi eurounitari, costituzionali e del nostro ordinamento processuale, nel tentativo di imporre la prevalenza di un preteso formalismo giuridico – peraltro contra legem, perché frutto di norme interpretate al contrario – sulla sostanza.
Avrebbero violato:
il principio fondamentale della principale norma eurounitaria in tema di telematica - il Regolamento eIDAS
-, cioè il principio di non discriminazione dei documenti elettronici rispetto ai documenti cartacei;
il principio del giusto processo ed il corollario equilibrio tra l'esigenza di porre regole di accesso alle impugnazioni e l'esigenza di un equo processo: art. 6 CEDU, artt. 47 e 54 della Carta di Nizza, art. 111 Cost.;
il diritto di difesa;
il diritto al contraddittorio.
La decisione sarebbe nulla perché violerebbe il secondo comma dell'art. 101 c.p.c. perché sarebbe una decisione "a sorpresa", definita anche decisione "della terza via". Tale situazione si verifica ogni qualvolta il giudice rilevi ex officio una questione ritenuta decisiva ai fini della deliberazione ma non discussa dalle parti.
In tali casi il giudice non è libero di decidere la questione direttamente in sentenza ma, al contrario, ha l'obbligo di riconoscere alle parti un termine, tra i venti ed i quaranta giorni, affinché queste possano esercitare le proprie difese con il deposito in cancelleria di eventuali memorie difensive. Contravvenire ad un tale adempimento comporterebbe, secondo l'appellante, la nullità della sentenza.
La decisione sarebbe erronea perché, sostiene, il formato.eml non è contemplato dalle norme tecniche PTT, ma solo dalla Circolare 1/DF del 4 luglio 2019 (al par. 4.3), dalle istruzioni contenute nel Portale della Giustizia
Tributaria e nelle pubblicazioni varie della Direzione della Giustizia Tributaria del MEF.
Il formato.eml è stato (successivamente) “ammesso” dal portale del sigit e dalla prassi, ma non sarebbe stato recepito nella normativa sul processo tributario telematico. dunque non sarebbe legittimo, come nel caso de quo, pretendere nel ptt che sia fornita con modalità telematiche - ovverossia con la produzione di files in formato.eml - la prova della notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.
Ricorrente_1 sostiene di aver depositato le copie informatiche delle copie analogiche delle originali ricevute informatiche nel pieno rispetto delle linee guide e conformemente alle vigenti regole tecniche. Quindi, la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico realizzata mediante scansione in pdf di un foglio stampato sarebbe in grado di assicurare che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.
L'omessa chiamata in causa dell'ente impositore, essendo stato il giudizio introdotto prima del 4 gennaio
2024, non comporterebbe conseguenze sul piano processuale in quanto il contribuente era libero di citare anche solo una delle parti.
Nel merito, ribadisce che gli atti presupposti non erano stati notificati.
L'appello va respinto.
In punto di fatto, come ammesso dallo stesso appellante, nel giudizio di primo grado era stata depositata la prova di notifica del ricorso in formato .pdf.
Il motivo di appello non è fondato.
Ed invero, richiamata la normativa e la giurisprudenza indicate dai primi giudici, va ribadito che la prova della notifica a mezzo PEC è data solo dal file “.eml” o “.msg”. Infatti solo da tale file è possibile accertare che la notifica ha avuto a oggetto proprio l'atto avente “quel” contenuto che risulta dalla copia pdf depositata,
e non invece un altro.
Al deposito del file in quel formato non ostano motivi tecnici, potendo essi essere caricati nel portale.
Il Ricorrente_1 ribadisce nell'atto di appello che mancherebbe la prova dell'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento e delle successive ingiunzioni di pagamento presso la sua residenza .
Municipia, intervenuta in questo grado di giudizio ha prodotto prova delle notifiche delle seguenti ingiunzioni di pagamento, relative ai due avvisi di accertamento nn. 1703 e 1796:
n. 202274051541841956458424 – IMU anno 2014 - notificato a mezzo PEC al contribuente in data 5 luglio
2022;
n. 202174051322671868505939 – IMU anno 2013 - notificato a mezzo PEC al contribuente in data 2 agosto
2021 – in allegato -.
La documentazione può essere esaminata per la decisione.
L'articolo 58 del decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 30.12.2023 n. 220 e nell'attuale formulazione prevede che:
1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis".
La norma nella nuova formulazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.12.2023 n. 220, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto – 4 gennaio 2024 ndr -.
Essendo stato questo giudizio introdotto in epoca antecedente il 4 gennaio 2024, la documentazione può essere valutata, non trovando applicazione la nuova formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo
546/92.
Infatti la Corte costituzionale con sentenza 3672025 2) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma |, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
La documentazione prodotta in grado di appello può essere valutata.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, co. 2, del d.lgs. 546/92, -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima – non trova applicazione la preclusione, dì cui all'art. 345, co. 3 c.p.c., alla produzione di documenti nel secondo grado del giudizio. La materia è – per vero – regolata in via speciale dall'art. 58, co.
2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (Cass. 18907/11), ed a nulla rilevando neppure l'eventuale irritualità della loro produzione in prime cure (Cass. 23616/11, 2019/12, Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
22776 del 06/11/2015, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8927 del
11/04/2018).
Dalla documentazione prodotta si ricava la notifica delle ingiunzioni, che non sono state impugnate, sicché
l'eventuale vizio per omessa notifica degli avvisi di accertamento doveva essere sollevata impugnando le ingiunzioni.
Con la notifica delle ingiunzioni doveva essere fatta valere l'estinzione della pretesa per decorso del termine quinquennale di prescrizione maturato fino a quella data, eccezione che in questo giudizio può essere sollevata solo in relazione al termine trascorso tra la notifica delle ingiunzioni e quella dell'atto impugnato, termine che non è decorso.
L'appello va respinto. Le spese, essendo stato il giudizio deciso sulla base di documentazione prodotta solo in questo grado, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado