TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.9.2025 , nella causa iscritta al n. 443 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato l' 11.05.1969 a San Nicola Manfredi (BN) rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luigi Guarino, domiciliato presso il suo studio sito in
Benevento al Viale Mellusi n. 168;
RICORRENTE
E
, in persona del procuratore speciale, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74, presso l'Avv. Giuseppe
Calabria che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
NONCHE'
n persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina MARINELLI, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.2.2023 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720229000540617/000 in relazione agli avvisi di addebito n.
31720120000641375000, n. 31720130001359478000, n. 31720150000036117000, n. 31720150000341191000, n. 31720160001701204000, n. 31720160001733144000, n.
31720170001771943000 e n. 31720180001989664000, per una complessiva somma di €.
64.209,76.
Con successivo ricorso riunito , il ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n.
01720229001481533000 in relazione agli avvisi di addebito n. 31720160001701204000, n.
31720160001733144000, n. 31720170001771943000, e n. 31720180001989664000.
In via preliminare parte ricorrente ha eccepito la illegittima dell'atto di intimazione alla luce del principio del divieto della doppia richiesta di pagamento relativo a presunti debiti previdenziali effettuato attraverso la notifica di due distinte intimazioni di pagamento, ma contenenti gli stessi avvisi di addebito.
Ha, in secondo luogo, eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali.
Ha inoltre eccepito la decadenza dal potere di riscossione nonché la nullità della intimazione per difetto di preventivo contraddittorio , per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione .
CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3 in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Preliminarmente si osserva che l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, pertanto, nella specie non vi è stata violazione del divieto di doppia imposizione considerato che l'Ente è legittimato a notificare più solleciti di pagamento dei medesimi contributi CP_4 laddove la parte non provveda al pagamento anche al fine di interrompere la prescrizione.
*
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
*
Parte ricorrente, in primo luogo, ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito richiamati nelle intimazioni impugnate.
CP_ L' ha provato si avere notificato l'avviso di addebito n. 31720120000641375000 in data
8.8.12, l'avviso di addebito n. 31720130001359478000 in data 13.1.2014, l'avviso di addebito n.
31720150000036117000 in data 1.4.2015, l'avviso di addebito n. 31720150000341191000 in data
11.6.2015, l'avviso di addebito n. 31720160001701204000 in data 22.11.2016, l'avviso di addebito n. 31720160001733144000 in data 22.11.2016, l'avviso di addebito n. 31720170001771943000 in data 2.1.2018 e l'avviso di addebito n. 31720180001989664000 in data 7.1.2019.
La parte nelle note depositate per la prima udienza ha disconosciuto le notifiche in quanto copie non conformi agli originali e ha eccepito la mancata ricezione della CAD.
L'eccezione è infondata.
Del tutto generico è il disconoscimento operato da parte ricorrente se si consideri che non è stato allegato alcunché che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità dei due atti (originale e copia). Infatti, conformemente al consolidato insegnamento della
Suprema Corte, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero
"contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 7775/2014).
L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità delle copie fotografiche o fotostatiche all'originale.
Quanto alla specificità del disconoscimento, la Suprema Corte è ferma nel ribadire che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633; di recente, Cass., sez. III, 20 dicembre
2021, n. 40750).
In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice è chiamato a valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (Cass., sez. trib., 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., sez. VI-3, 11 ottobre 2017, n.
23902).
Anche da questo punto di vista, trova conferma il requisito di specificità delle contestazioni che occorre formulare ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.
Nella specie non può che essere rilevata la genericità del disconoscimento non avendo la parte ricorrente indicato in quali specifiche parti i documenti prodotti non sarebbero conformi agli originali. Il disconoscimento è stato onnicomprensivo e generico e che non è corroborato dall'indicazione di specifiche difformità, come richiede la giurisprudenza della Corte di legittimità. Posta l'inammissibilità del disconoscimento operato, si deve affermare, in continuità con recenti pronunce della Suprema Corte che hanno deciso controversie in larga misura equiparabili a quella odierna, che «la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (vd. Cass. 20769 del 2021), legittima l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico;
così già Cassazione civile, sez. II, 27/04/2004, n. 8032, ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento;
in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 221 c.p.c. e ss. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962)» (Cass., sez. lav., 28 giugno
2022, n. 20698; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20451, n. 20450, n.
20448 e n. 20447) (di recente Ord.Corte di Cassazione n.30519/2022).
Nella specie parte ricorrente, come era suo onere, non ha proposto querela di falso.
Ancora va chiarito che le notifiche sono state correttamente eseguita presso la residenza del ricorrente a persone di famiglia. D'altronde è principio ormai consolidato che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”(cfr di recente Cass.33563/2018) .
Si osserva, in particolare, che “In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica” (vedi
Cass. civ. n. 30393/2018)..
In definitiva la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, come nella specie (vedi Cass. civ. n. 18989/2015).
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui é stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato ai quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed é superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29642, conforme
Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15315, nonché , più risalenti, Cass. sez. 5, 28 luglio 2010, n. 17598 e
Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111). CP_ In sostanza la notifica con lo strumento adottato dall' non é altro che la spedizione di una lettera raccomandata, con la conseguenza che non trovano applicazione le norme della L. n. 890 del
1982 che si applicano, invece, nel caso di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta .
Ne consegue che una relata di notifica non esiste laddove venga seguita tale procedura e che la prova della notifica si deve potere desumere dall'avviso di ricevimento.
Attesa la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, la parte risulta decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni di merito e di rito relative agli avvisi di addebito in quanto non proposte nel termine decadenziale di 20 e 40 giorni dalla notifica .
*
Resta, pertanto, da esaminare l'eccezione di prescrizione maturata in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Ebbene l' ha provato di avere notificato in data 13.6.2016 il preavviso di Controparte_1 ipoteca relativo agli avvisi di addebito n. 31720120000641375000 , n. 31720130001359478000, n.
31720150000036117000 e n. 31720150000341191000, mentre l'odierna intimazione è stata notificata in data 20.1.2023.
È evidente che, in assenza di ulteriori atti interruttivi, risulta decorso il termine di prescrizione tra la notifica dei due atti interruttivi (preavviso di ipoteca in data 13.6.2016 e intimazione in data
20.1.2023)
Nessuna efficacia interruttiva può essere attribuita all'atto di pignoramento verso terzi n.01784201800000379/000 in quanto non vi è prova della notifica al debitore (l' _1
. ha depositato unicamente la prova della notifica al terzo).
[...] _1 Tanto premesso risultano prescritti i contributi di cui agli avvisi di addebito n.
31720120000641375000 , n. 31720130001359478000, n. 31720150000036117000 e n.
31720150000341191000.
Risultano, altresì, prescritti i contributi di cui agli avvisi di addebito n. 31720160001701204000 e n. 31720160001733144000 in quanto l non ha prodotto idonei atti interruttivi Controparte_5
(gli avvisi di addebito sono stati notificati il 22.11.2016 ed il primo atto interruttivo stato notificato il 20.1.2023 , oltre il termine quinquennale di prescrizione).
L'opposizione deve essere, invece, rigettata in relazione agli avvisi di addebito n.
31720170001771943000 e n. 31720180001989664000 notificati rispettivamente in data 2.1.2018 e
7.1.2019 (la relata di notifica è stata allegata alla memoria) considerato che non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale al momento della notifica del primo atto interruttivo
(20.1.2023) tenuto conto del termine di sospensione corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e dal
31.12.2020 al 30.6.2021.
*
Le spese tra la parte ricorrente e l' vanno compensate nella Controparte_1 misura di 1/3 stante l'accoglimento parziale del ricorso con condanna dell' Controparte_1
al pagamento del residuo.
[...]
CP_ Sussistono gravi motivi per compensare le spese nei confronti dell in quanto estraneo ai motivi di accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara non dovuti i crediti di cui agli CP_2 avvisi di addebito n. 31720120000641375000 , n. 31720130001359478000, n.
31720150000036117000, n. 31720150000341191000, n. 31720160001701204000 e n.
31720160001733144000 per intervenuta prescrizione;
2. rigetta nel resto l'opposizione;
3. compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna l' al Controparte_1 pagamento di € 2.800,60 oltre C.U. €43,00 spese generali, iva e cpa con attribuzione . CP_
4. compensa le spese nei confronti dell
Così deciso in Benevento, il 22.9.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.9.2025 , nella causa iscritta al n. 443 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato l' 11.05.1969 a San Nicola Manfredi (BN) rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Luigi Guarino, domiciliato presso il suo studio sito in
Benevento al Viale Mellusi n. 168;
RICORRENTE
E
, in persona del procuratore speciale, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74, presso l'Avv. Giuseppe
Calabria che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
NONCHE'
n persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina MARINELLI, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.2.2023 il ricorrente in epigrafe identificato ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 01720229000540617/000 in relazione agli avvisi di addebito n.
31720120000641375000, n. 31720130001359478000, n. 31720150000036117000, n. 31720150000341191000, n. 31720160001701204000, n. 31720160001733144000, n.
31720170001771943000 e n. 31720180001989664000, per una complessiva somma di €.
64.209,76.
Con successivo ricorso riunito , il ricorrente ha impugnato l' intimazione di pagamento n.
01720229001481533000 in relazione agli avvisi di addebito n. 31720160001701204000, n.
31720160001733144000, n. 31720170001771943000, e n. 31720180001989664000.
In via preliminare parte ricorrente ha eccepito la illegittima dell'atto di intimazione alla luce del principio del divieto della doppia richiesta di pagamento relativo a presunti debiti previdenziali effettuato attraverso la notifica di due distinte intimazioni di pagamento, ma contenenti gli stessi avvisi di addebito.
Ha, in secondo luogo, eccepito la mancata notifica degli avvisi di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali.
Ha inoltre eccepito la decadenza dal potere di riscossione nonché la nullità della intimazione per difetto di preventivo contraddittorio , per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione .
CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3 in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Preliminarmente si osserva che l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, pertanto, nella specie non vi è stata violazione del divieto di doppia imposizione considerato che l'Ente è legittimato a notificare più solleciti di pagamento dei medesimi contributi CP_4 laddove la parte non provveda al pagamento anche al fine di interrompere la prescrizione.
*
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°
c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte
Cass. 16464/2002).
*
Parte ricorrente, in primo luogo, ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito richiamati nelle intimazioni impugnate.
CP_ L' ha provato si avere notificato l'avviso di addebito n. 31720120000641375000 in data
8.8.12, l'avviso di addebito n. 31720130001359478000 in data 13.1.2014, l'avviso di addebito n.
31720150000036117000 in data 1.4.2015, l'avviso di addebito n. 31720150000341191000 in data
11.6.2015, l'avviso di addebito n. 31720160001701204000 in data 22.11.2016, l'avviso di addebito n. 31720160001733144000 in data 22.11.2016, l'avviso di addebito n. 31720170001771943000 in data 2.1.2018 e l'avviso di addebito n. 31720180001989664000 in data 7.1.2019.
La parte nelle note depositate per la prima udienza ha disconosciuto le notifiche in quanto copie non conformi agli originali e ha eccepito la mancata ricezione della CAD.
L'eccezione è infondata.
Del tutto generico è il disconoscimento operato da parte ricorrente se si consideri che non è stato allegato alcunché che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità dei due atti (originale e copia). Infatti, conformemente al consolidato insegnamento della
Suprema Corte, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero
"contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 7775/2014).
L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità delle copie fotografiche o fotostatiche all'originale.
Quanto alla specificità del disconoscimento, la Suprema Corte è ferma nel ribadire che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633; di recente, Cass., sez. III, 20 dicembre
2021, n. 40750).
In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice è chiamato a valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (Cass., sez. trib., 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass., sez. VI-3, 11 ottobre 2017, n.
23902).
Anche da questo punto di vista, trova conferma il requisito di specificità delle contestazioni che occorre formulare ai sensi dell'art. 2719 cod. civ.
Nella specie non può che essere rilevata la genericità del disconoscimento non avendo la parte ricorrente indicato in quali specifiche parti i documenti prodotti non sarebbero conformi agli originali. Il disconoscimento è stato onnicomprensivo e generico e che non è corroborato dall'indicazione di specifiche difformità, come richiede la giurisprudenza della Corte di legittimità. Posta l'inammissibilità del disconoscimento operato, si deve affermare, in continuità con recenti pronunce della Suprema Corte che hanno deciso controversie in larga misura equiparabili a quella odierna, che «la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (vd. Cass. 20769 del 2021), legittima l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico;
così già Cassazione civile, sez. II, 27/04/2004, n. 8032, ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comune incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento;
in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli artt. 221 c.p.c. e ss. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962)» (Cass., sez. lav., 28 giugno
2022, n. 20698; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20451, n. 20450, n.
20448 e n. 20447) (di recente Ord.Corte di Cassazione n.30519/2022).
Nella specie parte ricorrente, come era suo onere, non ha proposto querela di falso.
Ancora va chiarito che le notifiche sono state correttamente eseguita presso la residenza del ricorrente a persone di famiglia. D'altronde è principio ormai consolidato che “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”(cfr di recente Cass.33563/2018) .
Si osserva, in particolare, che “In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell'atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l'esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica” (vedi
Cass. civ. n. 30393/2018)..
In definitiva la notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, come nella specie (vedi Cass. civ. n. 18989/2015).
In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui é stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato ai quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed é superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29642, conforme
Cass. sez. 5, 4 luglio 2014, n. 15315, nonché , più risalenti, Cass. sez. 5, 28 luglio 2010, n. 17598 e
Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111). CP_ In sostanza la notifica con lo strumento adottato dall' non é altro che la spedizione di una lettera raccomandata, con la conseguenza che non trovano applicazione le norme della L. n. 890 del
1982 che si applicano, invece, nel caso di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta .
Ne consegue che una relata di notifica non esiste laddove venga seguita tale procedura e che la prova della notifica si deve potere desumere dall'avviso di ricevimento.
Attesa la regolarità della notifica degli avvisi di addebito, la parte risulta decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni di merito e di rito relative agli avvisi di addebito in quanto non proposte nel termine decadenziale di 20 e 40 giorni dalla notifica .
*
Resta, pertanto, da esaminare l'eccezione di prescrizione maturata in data successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta
"actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Ebbene l' ha provato di avere notificato in data 13.6.2016 il preavviso di Controparte_1 ipoteca relativo agli avvisi di addebito n. 31720120000641375000 , n. 31720130001359478000, n.
31720150000036117000 e n. 31720150000341191000, mentre l'odierna intimazione è stata notificata in data 20.1.2023.
È evidente che, in assenza di ulteriori atti interruttivi, risulta decorso il termine di prescrizione tra la notifica dei due atti interruttivi (preavviso di ipoteca in data 13.6.2016 e intimazione in data
20.1.2023)
Nessuna efficacia interruttiva può essere attribuita all'atto di pignoramento verso terzi n.01784201800000379/000 in quanto non vi è prova della notifica al debitore (l' _1
. ha depositato unicamente la prova della notifica al terzo).
[...] _1 Tanto premesso risultano prescritti i contributi di cui agli avvisi di addebito n.
31720120000641375000 , n. 31720130001359478000, n. 31720150000036117000 e n.
31720150000341191000.
Risultano, altresì, prescritti i contributi di cui agli avvisi di addebito n. 31720160001701204000 e n. 31720160001733144000 in quanto l non ha prodotto idonei atti interruttivi Controparte_5
(gli avvisi di addebito sono stati notificati il 22.11.2016 ed il primo atto interruttivo stato notificato il 20.1.2023 , oltre il termine quinquennale di prescrizione).
L'opposizione deve essere, invece, rigettata in relazione agli avvisi di addebito n.
31720170001771943000 e n. 31720180001989664000 notificati rispettivamente in data 2.1.2018 e
7.1.2019 (la relata di notifica è stata allegata alla memoria) considerato che non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale al momento della notifica del primo atto interruttivo
(20.1.2023) tenuto conto del termine di sospensione corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e dal
31.12.2020 al 30.6.2021.
*
Le spese tra la parte ricorrente e l' vanno compensate nella Controparte_1 misura di 1/3 stante l'accoglimento parziale del ricorso con condanna dell' Controparte_1
al pagamento del residuo.
[...]
CP_ Sussistono gravi motivi per compensare le spese nei confronti dell in quanto estraneo ai motivi di accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto dichiara non dovuti i crediti di cui agli CP_2 avvisi di addebito n. 31720120000641375000 , n. 31720130001359478000, n.
31720150000036117000, n. 31720150000341191000, n. 31720160001701204000 e n.
31720160001733144000 per intervenuta prescrizione;
2. rigetta nel resto l'opposizione;
3. compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna l' al Controparte_1 pagamento di € 2.800,60 oltre C.U. €43,00 spese generali, iva e cpa con attribuzione . CP_
4. compensa le spese nei confronti dell
Così deciso in Benevento, il 22.9.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari