Art. 6.
I proprietari delle unita' immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unita' immobiliare per ciascun proprietario:
a) il pagamento dell'indennita' di espropriazione;
b) la cessione gratuita in proprieta' dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla commissione prevista dall' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 ;
c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.
I proprietari delle unita' immobiliari di cui al comma precedente potranno scegliere tra la definitiva sistemazione in localita' Villa Seta o in altra zona di sviluppo di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
I proprietari delle unita' immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente primo comma, nei limiti di una sola unita' immobiliare per ciascun proprietario.
Ai proprietari delle unita' immobiliari che esercitano la facolta' di scelta prevista dalla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprieta' delle unita' stesse.
Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.
La facolta' di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma.
La dichiarazione di scelta e' irrevocabile.
I proprietari delle unita' immobiliari comprese nel perimetro del rione Addolorata possono conseguire, a loro scelta, nei limiti di una sola unita' immobiliare per ciascun proprietario:
a) il pagamento dell'indennita' di espropriazione;
b) la cessione gratuita in proprieta' dell'alloggio o del locale ad essi assegnato dalla commissione prevista dall' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 ;
c) la concessione del contributo di cui all'articolo 7 e l'assegnazione gratuita dell'area ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 12.
I proprietari delle unita' immobiliari di cui al comma precedente potranno scegliere tra la definitiva sistemazione in localita' Villa Seta o in altra zona di sviluppo di Agrigento appositamente prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
I proprietari delle unita' immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso, non comprese nel perimetro del rione Addolorata, possono conseguire, a loro scelta, i benefici previsti dalle lettere b) e c) del precedente primo comma, nei limiti di una sola unita' immobiliare per ciascun proprietario.
Ai proprietari delle unita' immobiliari che esercitano la facolta' di scelta prevista dalla lettera b) del primo comma del presente articolo, sono restituiti i canoni di affitto versati dal giorno di entrata in possesso sino a quello del trasferimento in proprieta' delle unita' stesse.
Al rimborso previsto dal precedente comma si fa fronte con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della presente legge.
La facolta' di scelta deve essere esercitata mediante dichiarazione scritta ricevuta dal segretario del comune, entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3, nelle ipotesi previste dal precedente primo comma, e dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ipotesi prevista dal precedente terzo comma.
La dichiarazione di scelta e' irrevocabile.