Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/11/2025, n. 21241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21241 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12170/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12170 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da AU MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, OR Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del questionario sottoposto alla ricorrente in occasione della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti, di cui n. 281 unità con il profilo di assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC), sostenuta alla data del 22/7/2024, limitatamente ai quesiti n. 21 e 36 ed alle alternative di risposta individuate quali corrette e più efficaci dalla Commissione esaminatrice;
- del verbale, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti di dettaglio, con il quale, in riferimento al quesito n. 21 posto alla ricorrente in occasione della prova scritta sostenuta in data 22/7/2024, la Commissione esaminatrice ha individuato quale unica opzione di risposta corretta “Bring off”;
- del verbale, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti di dettaglio, con il quale, in riferimento al quesito n. 36 posto alla ricorrente in occasione della prova scritta sostenuta in data 22/7/2024, la Commissione esaminatrice ha individuato quale risposta ritenuta “più efficace” l’opzione “lo interrompo e chiedo chiarimenti”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso l’avviso recante gli esiti delle prove scritte e, in ogni caso, l’elenco degli ammessi alla prova orale, per quanto lesivo degli interessi della medesima ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 1 luglio 2025 :
- della graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti, relativa al profilo di assistente amministrativo contabile e consolare (Codice ACC), validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 24/4/2025 e pubblicata il 30/4/2025, nella parte in cui la ricorrente risulta inserita con riserva;
- del verbale del 24/4/2025, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti di dettaglio, con il quale la Commissione RIPAM ha validato la graduatoria di merito relativa al profilo di assistente amministrativo contabile e consolare (Codice ACC), nella parte in cui la ricorrente risulta inserita con riserva.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di OR Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. NO AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in oggetto, nella quale è risultata inidonea - avendo conseguito un punteggio pari a 20,375, a fronte della soglia di idoneità fissata dal bando a 21/30 - lamentando l’illegittimità di un quesito di lingua inglese (per la presenza di una pluralità di risposte corrette, tra le quali quella prescelta dalla candidata, ritenuta erronea dalla commissione di concorso) e di un quesito c.d. situazionale (al quale la ricorrente avrebbe, a suo dire, fornito una risposta “corretta”, vale a dire “più efficace” e non già “neutra”, come ritenuto dalla commissione, con conseguente attribuzione di un minor punteggio);
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto nel merito del ricorso riportandosi al contenuto della relazione informativa di OR Pa n. 48586/2024 del 5 novembre 2014 e alla nota del MAECI n. 48586/2024 del 31 ottobre 2024;
- con ordinanza n. 653 del 29 gennaio 2025 è stata accolta la domanda cautelare limitatamente al quesito di lingua inglese e fissata l’udienza pubblica alla data dell’8 luglio 2025;
- in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la ricorrente è stata ammessa con riserva alle prove orali del concorso, risultando idonea;
- con motivi aggiunti dell’1 luglio 2025 la ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso, nella quale risulta inserita, reiterando le censure poste a sostegno del ricorso introduttivo;
- all’esito dell’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, con ordinanza n. 13660 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e rinviata la discussione all’udienza del 4 novembre 2025;
- con memoria del 22 settembre 2025, le Amministrazioni resistenti hanno insistito per il rigetto del gravame, evidenziando che l’ammissione della ricorrente nell’elenco degli idonei sarebbe avvenuta con riserva;
- con memoria del 13 ottobre 2025, la ricorrente ha rappresentato di essere stata convocata per la sottoscrizione del contratto di lavoro presso la sede del Ministero resistente, senza l’apposizione di riserve;
Ritenuto che:
- il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle statuizioni cautelari di cui alla citata ordinanza n. 653/2025;
- quanto al quesito c.d. situazionale o attitudinale (n. 36 della scheda agli atti), la relativa censura è infondata, non presentando né la formulazione, né la risposta indicata come più efficace dalla commissione elementi di manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza, che circoscrivono il sindacato del giudice amministrativo con riguardo a tale tipologia di quiz, connotata da un ampio margine di discrezionalità tecnica della commissione di concorso;
- diversamente, per quanto concerne il quesito di lingua inglese (n. 21 della scheda agli atti), la ricorrente ha adeguatamente dimostrato, allegando in atti un estratto dell’ Oxford Learner’s Dictionaries (tratto dal medesimo dizionario menzionato nel parere redatto dal componente aggiunto esperto di lingua inglese della Commissione esaminatrice e depositato in atti dalla difesa erariale), la correttezza sia della risposta indicata dall’Amministrazione che di quella dalla stessa fornita (cfr. sul medesimo quesito, T.a.r. Lazio, IV ter , 26 novembre 2024, n. 21113);
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso va parzialmente accolto, con onere a carico delle Amministrazioni di rivalutare la posizione della ricorrente, assegnandole 0,75 punti per la risposta corretta data al quesito n. 21 con contestuale elisione della decurtazione di 0,25 punti;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AR, Presidente
Monica Gallo, Referendario
NO AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO AT | RI AR |
IL SEGRETARIO