TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6943 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Grazia Bisogni, sciogliendo la riserva dell'8.7.2025, pronuncia ex art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11650 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricongiungimento familiare TRA
, nato in [...] il [...]. Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to Gennario Ioimo, con lui elett.nte domiciliato presso il suo studio, sito a Napoli, Vico Vasto a Capuana n. 60, in virtù di procura depositata in calce al ricorso RICORRENTE
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 dom.t ttuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE NON COSTITUITO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 194 del 3.5.2024, notificato al ricorrente il 9.5.2024, il Questore della Provincia di Caserta rigettava la richiesta di rilascio di carta di soggiorno UE per motivi familiari avanzata dal medesimo, cittadino serbo, il 29.6.2022, a causa della ritenuta sua pericolosità sociale, che rilevava dalla sentenza emessa il 20.4.2023 dal Tribunale di Vallo della Lucania, divenuta definitiva con la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, con la quale l'istante era stato condannato per il reato di furto in abitazione, commesso in concorso con altre persone, p. e p. dagli artt. 110 e 624bis c.p., aggravato, ex artt. 625, nn. 2 e 5, c.p. e 61 n. 7 c.p., dal danno di rilevante gravità patrimoniale e dalla recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p.. Con ricorso ex art.281decies c.p.c., depositato il 31.5.2024, il ricorrente impugnava il diniego suddetto, innanzitutto sostenendo che con esso era stata respinta la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno ex art. 31 T.U.I. in permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE per motivi familiari, in quanto genitore di cittadino italiano, tale , nato il Persona_1
12/05/2004 ad Aversa, con il onvivere all'attualità e stabilmente a Mondragone, in via delle Palme n. 126. In secondo luogo, invocava la valutazione in concreto della pericolosità sociale, che gli era stata ingiustamente attribuita, non bastando la pronuncia di una sola sentenza di condanna, né potendosi procedere in base a meri automatismi, dovendo, invece, compiere una disamina all'attualità, che fosse basata su di un'adeguata ponderazione tra l'interesse pubblico ed il diritto all'unità familiare, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli di parentela, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine, della durata del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. Il medesimo, inoltre, ricordava che il suo stato anagrafico di famiglia era composto dalla compagna, dai figli , Persona_2 Persona_1
e , nonché da Persona_3 Controparte_2
. Persona_4 Persona_5 Persona_6 nta scuola dell'obbligo e che gli era stata rivolta una proposta di assunzione, che non si era potuta concretizzare, perché privo di permesso di soggiorno. Inoltre, asseriva di essere cardiopatico. Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di annullare il decreto del Questore della Provincia di Caserta per le ragioni esposte e contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno, per motivi familiari, in favore del ricorrente, sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'autorità amministrativa, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore. Integrato il contraddittorio nei riguardi del convenuto sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricondotta alla disciplina generale degli artt. 669bis e ss. e 700 c.p.c.., il convenuto non si costituiva in giudizio ed il giudice, con ordinanza del 17.7.2024, rigettava la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Fissata l'udienza di trattazione del merito della causa per il
- 2 - 2.4.2025, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., da depositare nel termine perentorio del 2.4.2025 ed ordinato all'attore di integrare il contraddittorio della causa con il convenuto nel rispetto dei termini di legge, l'istante si riportava alle proprie conclusioni con nota dell'1.4.2025. Scaduto il termine, con ordinanza dell'11.4.2025 il giudice fissava, quindi, l'udienza dell'8.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. A tale udienza il ricorrente concludeva come da verbale, da ritenere qui richiamato integralmente, ed il giudice si riservava di decidere nel termine di 30 giorni, a norma dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. Tanto premesso, la domanda è improcedibile. A tale conclusione si giunge sia se si riconduce la causa al combinato disposto degli artt. 20 d.lgs. 150\11 e 30, comma 6, t.u.i., sia se le si applicano l'art. 16 d.lgs. 150\11 e l'art. 8 d.lgs. 30\2007. Occorre ricordare, infatti, che mentre il Questore ha dichiarato di rigettare la domanda di rilascio della carta di soggiorno UE per motivi familiari, senza, tuttavia, indicare i soggetti in coesione con i quali l'istante ha promosso tale richiesta;
quest'ultimo, invece, ha sostenuto di avere conseguito tale rigetto dopo avere avanzato richiesta di conversione del permesso di soggiorno, goduto ai sensi dell'art. 31 t.u.i., in quello per motivi familiari, per coesione con il figlio convivente, cittadino italiano, , nato il Persona_1
12/05/2004 ad Aversa. In ogni caso, era onere del ricorrente, in base a tutte le citate disposizioni, integrare il contraddittorio verso la controparte, nel rispetto del termine a comparire, come disposto con il decreto emesso il 17.7.2024, con il quale è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, essendo applicabile la disciplina dettata dagli artt. 281 decies e undecies c.p.c.. Ciò, stando agli atti, invece, non è accaduto, non avendo l'attore non solo prodotto la prova della rituale notificazione del ricorso alla p.a., da individuare nel , di cui il Controparte_1
Questore è articolazione organica, priva della legittimazione a stare in giudizio in via diretta, ma neppure ha anche solo minimamente accennato al fatto di avere integrato il contraddittorio nei suoi confronti per l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione del
- 3 - merito della causa del 2.4.2025. Nè il ricorrente ha formulato al proposito alcuna richiesta di ulteriore termine per provvedervi. Pertanto, il giudice non può decidere nel merito la causa, né può adottare ulteriori provvedimenti protesi a raggiungere tale obiettivo, perchè il ricorrente ha ritenuto di non ottemperare minimamente alle disposizioni dettate con il decreto di fissazione dell'udienza, regolarmente comunicatogli dalla cancelleria, e di non avanzare alcuna istanza al proposito. La p.a., d'altra parte, non si è costituita in giudizio. In ordine alle spese processuali non si provvede, stante la mancata costituzione della controparte, conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
• Nulla sulle spese processuali Così deciso in Napoli, il 09/07/2025.
Il giudice dott.ssa Grazia Bisogni
- 4 -
, nato in [...] il [...]. Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to Gennario Ioimo, con lui elett.nte domiciliato presso il suo studio, sito a Napoli, Vico Vasto a Capuana n. 60, in virtù di procura depositata in calce al ricorso RICORRENTE
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 dom.t ttuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE NON COSTITUITO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 194 del 3.5.2024, notificato al ricorrente il 9.5.2024, il Questore della Provincia di Caserta rigettava la richiesta di rilascio di carta di soggiorno UE per motivi familiari avanzata dal medesimo, cittadino serbo, il 29.6.2022, a causa della ritenuta sua pericolosità sociale, che rilevava dalla sentenza emessa il 20.4.2023 dal Tribunale di Vallo della Lucania, divenuta definitiva con la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, con la quale l'istante era stato condannato per il reato di furto in abitazione, commesso in concorso con altre persone, p. e p. dagli artt. 110 e 624bis c.p., aggravato, ex artt. 625, nn. 2 e 5, c.p. e 61 n. 7 c.p., dal danno di rilevante gravità patrimoniale e dalla recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p.. Con ricorso ex art.281decies c.p.c., depositato il 31.5.2024, il ricorrente impugnava il diniego suddetto, innanzitutto sostenendo che con esso era stata respinta la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno ex art. 31 T.U.I. in permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE per motivi familiari, in quanto genitore di cittadino italiano, tale , nato il Persona_1
12/05/2004 ad Aversa, con il onvivere all'attualità e stabilmente a Mondragone, in via delle Palme n. 126. In secondo luogo, invocava la valutazione in concreto della pericolosità sociale, che gli era stata ingiustamente attribuita, non bastando la pronuncia di una sola sentenza di condanna, né potendosi procedere in base a meri automatismi, dovendo, invece, compiere una disamina all'attualità, che fosse basata su di un'adeguata ponderazione tra l'interesse pubblico ed il diritto all'unità familiare, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli di parentela, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine, della durata del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. Il medesimo, inoltre, ricordava che il suo stato anagrafico di famiglia era composto dalla compagna, dai figli , Persona_2 Persona_1
e , nonché da Persona_3 Controparte_2
. Persona_4 Persona_5 Persona_6 nta scuola dell'obbligo e che gli era stata rivolta una proposta di assunzione, che non si era potuta concretizzare, perché privo di permesso di soggiorno. Inoltre, asseriva di essere cardiopatico. Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di annullare il decreto del Questore della Provincia di Caserta per le ragioni esposte e contestualmente disporsi il rilascio del permesso di soggiorno, per motivi familiari, in favore del ricorrente, sussistendone i presupposti, ordinando l'emissione del medesimo all'autorità amministrativa, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore. Integrato il contraddittorio nei riguardi del convenuto sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricondotta alla disciplina generale degli artt. 669bis e ss. e 700 c.p.c.., il convenuto non si costituiva in giudizio ed il giudice, con ordinanza del 17.7.2024, rigettava la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Fissata l'udienza di trattazione del merito della causa per il
- 2 - 2.4.2025, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., da depositare nel termine perentorio del 2.4.2025 ed ordinato all'attore di integrare il contraddittorio della causa con il convenuto nel rispetto dei termini di legge, l'istante si riportava alle proprie conclusioni con nota dell'1.4.2025. Scaduto il termine, con ordinanza dell'11.4.2025 il giudice fissava, quindi, l'udienza dell'8.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. A tale udienza il ricorrente concludeva come da verbale, da ritenere qui richiamato integralmente, ed il giudice si riservava di decidere nel termine di 30 giorni, a norma dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. Tanto premesso, la domanda è improcedibile. A tale conclusione si giunge sia se si riconduce la causa al combinato disposto degli artt. 20 d.lgs. 150\11 e 30, comma 6, t.u.i., sia se le si applicano l'art. 16 d.lgs. 150\11 e l'art. 8 d.lgs. 30\2007. Occorre ricordare, infatti, che mentre il Questore ha dichiarato di rigettare la domanda di rilascio della carta di soggiorno UE per motivi familiari, senza, tuttavia, indicare i soggetti in coesione con i quali l'istante ha promosso tale richiesta;
quest'ultimo, invece, ha sostenuto di avere conseguito tale rigetto dopo avere avanzato richiesta di conversione del permesso di soggiorno, goduto ai sensi dell'art. 31 t.u.i., in quello per motivi familiari, per coesione con il figlio convivente, cittadino italiano, , nato il Persona_1
12/05/2004 ad Aversa. In ogni caso, era onere del ricorrente, in base a tutte le citate disposizioni, integrare il contraddittorio verso la controparte, nel rispetto del termine a comparire, come disposto con il decreto emesso il 17.7.2024, con il quale è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, essendo applicabile la disciplina dettata dagli artt. 281 decies e undecies c.p.c.. Ciò, stando agli atti, invece, non è accaduto, non avendo l'attore non solo prodotto la prova della rituale notificazione del ricorso alla p.a., da individuare nel , di cui il Controparte_1
Questore è articolazione organica, priva della legittimazione a stare in giudizio in via diretta, ma neppure ha anche solo minimamente accennato al fatto di avere integrato il contraddittorio nei suoi confronti per l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione del
- 3 - merito della causa del 2.4.2025. Nè il ricorrente ha formulato al proposito alcuna richiesta di ulteriore termine per provvedervi. Pertanto, il giudice non può decidere nel merito la causa, né può adottare ulteriori provvedimenti protesi a raggiungere tale obiettivo, perchè il ricorrente ha ritenuto di non ottemperare minimamente alle disposizioni dettate con il decreto di fissazione dell'udienza, regolarmente comunicatogli dalla cancelleria, e di non avanzare alcuna istanza al proposito. La p.a., d'altra parte, non si è costituita in giudizio. In ordine alle spese processuali non si provvede, stante la mancata costituzione della controparte, conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
• Nulla sulle spese processuali Così deciso in Napoli, il 09/07/2025.
Il giudice dott.ssa Grazia Bisogni
- 4 -