Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 395/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Simona Figliucci
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/05/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
[...]
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 7/06/2003 in ER
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 8 part II, serie A anno 2003)
e che dall'unione sono nate le figlie (22/07/2005) e (29/06/2010), hanno Per_1 Per_2 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La figlia è collocata presso la madre. Gli incontri con il padre saranno il Per_2 lunedì ed il venerdì previo accordo tra le parti.
Nello specifico: la figlia trascorreranno ogni lunedì dalle ore 13:00 con pernottamento presso l'abitazione del padre, previo accordo tra le parti. Il martedì
Scolastico “Liceo Scientifico R.Piria ” sito in Rosarno. La figlia trascorrerà ogni venerdì con il padre dalle ore 13:00 alle ore 21:00, previo accordio tra le parti.
3. Il padre accompagnerà tutte le mattine la figlia minore presso l'Istituto Per_2
Scolastico Liceo Scientifico R.Piria ” sito in Rosarno, previo accordo tra le parti.
4. La figlia minore trascorrerà Pasqua con la madre e con il padre ad Persona_3 anni alterni, previo accordo tra le parti;
durante il periodo estivo il padre trascorrerà una settima del mese di agosto con la figlia da concordare con le parti;
il Natale lo trascorrerà con la madre, Capodanno con il padre ad anni alterni, previo accordo tra le parti;
il compleanno di e verrà trascorso Per_2 Per_1 con la madre, il giorno dopo con il padre ad anni alterni, previo accordo tra le parti.
5. La casa coniugale è assegnata (contratto di locazione) alla IG.ra , Parte_1 fin tanto che ella non troverà altra abitazione consona alla di lei persona e soprattutto alle di lei figlie.
6. E' posto a carico del IG. un assegno mensile di € Parte_2
300,00 (€ 150,00 per ciascuna di esse) a titolo di concorso di mantenimento delle proprie figlie, compresa la figlia da poco maggiorenne ma non Persona_4 economicamente autosufficiente, somma che verrà versata direttamente alle figlie anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
7. Il padre verserà il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie, secondo il
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia emesse dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, secondo cui vi sono le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre--scuola, doposcuola. Spese di Spese di natura ludica o parascolasticastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente corsi di informatica, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto). Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite strutture pubbliche o private convenzionate, cicli di psicoterapia e logopedia. specialistiche. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il tutto con preventivi e ricevute fiscali. Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesto la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, il tutto con ricevute fiscali.
8. Il beneficio economico dell'assegno unico verrà conferito totalmente alla madre.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 7/06/2003 in ER (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 8, part II, serie A anno 2003) e che dall'unione sono nate le figlie (22/07/2005) e Per_1 Per_2
(29/06/2010).
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La figlia è collocata presso la madre. Gli incontri con il padre saranno il Per_2 lunedì ed il venerdì previo accordo tra le parti.
Nello specifico: la figlia trascorreranno ogni lunedì dalle ore 13:00 con pernottamento presso l'abitazione del padre, previo accordo tra le parti. Il martedì mattina, la figlia minore sarà accompagnata dallo stesso presso l'Istituto Per_2
Scolastico “Liceo Scientifico R.Piria ” sito in Rosarno. La figlia trascorrerà ogni venerdì con il padre dalle ore 13:00 alle ore 21:00, previo accordio tra le parti.
3. Il padre accompagnerà tutte le mattine la figlia minore presso l'Istituto Per_2
Scolastico Liceo Scientifico R.Piria ” sito in Rosarno, previo accordo tra le parti.
4. La figlia minore trascorrerà Pasqua con la madre e con il padre ad Persona_3 anni alterni, previo accordo tra le parti;
durante il periodo estivo il padre trascorrerà una settima del mese di agosto con la figlia da concordare con le parti;
il Natale lo trascorrerà con la madre, Capodanno con il padre ad anni alterni, previo accordo tra le parti;
il compleanno di e verrà trascorso Per_2 Per_1 con la madre, il giorno dopo con il padre ad anni alterni, previo accordo tra le parti.
5. La casa coniugale è assegnata (contratto di locazione) alla IG.ra , Parte_1 fin tanto che ella non troverà altra abitazione consona alla di lei persona e soprattutto alle di lei figlie.
6. E' posto a carico del IG. un assegno mensile di € Parte_2
300,00 (€ 150,00 per ciascuna di esse) a titolo di concorso di mantenimento delle proprie figlie, compresa la figlia da poco maggiorenne ma non Persona_4 economicamente autosufficiente, somma che verrà versata direttamente alle figlie anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
7. Il padre verserà il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie, secondo il
Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia emesse dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, secondo cui vi sono le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre--scuola, doposcuola. Spese di Spese di natura ludica o parascolasticastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente corsi di informatica, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto). Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite strutture pubbliche o private convenzionate, cicli di psicoterapia e logopedia. specialistiche. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Il tutto con preventivi e ricevute fiscali. Spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesto la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, il tutto con ricevute fiscali.
8. Il beneficio economico dell'assegno unico verrà conferito totalmente alla madre.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conIGlio del 25 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola