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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/09/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2241/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2241/2024
tra
P.I. , corrente a Vercelli (VE), in corso Novara n. 42, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Danilo Griffo del Foro di Nola
ATTORE
e con sede legale in Milano (MI), Piazzetta Umberto Giordano n.4 e sedi Controparte_1 amministrative ed operative in Cassine (AL), , TE ID (AL), Controparte_2 Via Baudolino Giraudi n.97 e Basaluzzo (AL), Via Novi n.55 con l'Avv. Valerio G. Ferrari del Foro di Alessandria
CONVENUTO
Oggi 19 settembre 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi: in videocollegamento al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTVjOTg1ODItOGFhZS00OGE3LWI1NjMtOGRkZjE2NzI3NDUz%40thread.v2/0?c
[...]
Email_1
Per l'attore nessuno. Per il convenuto l'avv. Ferrari.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,38
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2241/2024 promossa da:
P.I. , corrente a Vercelli (VE), in corso Novara n. 42, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Danilo Griffo del Foro di Nola
ATTORE
e con sede legale in Milano (MI), Piazzetta Umberto Giordano n.4 e sedi Controparte_1 amministrative ed operative in Cassine (AL), , TE ID (AL), Controparte_2 Via Baudolino Giraudi n.97 e Basaluzzo (AL), Via Novi n.55 con l'Avv. Valerio G. Ferrari del Foro di Alessandria
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da prima memoria e note conclusive. Per l'attore opponente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
a) Per tutti i motivi di cui in narrativa, attesa la necessità di rimodulare il corretto rapporto di dare/avere tra le parti in forza della mancata dimostrazione delle prestazioni sottese alle fatture emesse, dichiarare la non debenza dell'importo di € 77.369,18 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 805/2024 del 07.08.24 del
Tribunale di Alessandria. b) Per l'effetto, rimodulare il corretto rapporto di dare/avere sulla scorta di quanto verrà concretamente provato e compiutamente documentato da controparte, anche all'esito della spiegata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
c) Conseguentemente, rimodulare il corretto rapporto di dare/avere tra le parti anche con riferimento alle spese legali, sia del procedimento monitorio che del presente procedimento, sulla scorta della corretta fascia di valore del procedimento che verrà individuata all'esito del presente giudizio a cognizione piena.
IN OGNI CASO:
Rigettare ogni avversa istanza di provvisoria esecutività, anche disponendo che parte opponente versi adeguata ed integrale cauzione su libretto o conto corrente intestato al procedimento instaurando.
Rigettare in ogni caso la richiesta di pagamento delle spese processuali ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., in quanto destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto per tutto quanto indicato e dedotto in narrativa. pagina 2 di 7 Con vittoria delle spese, dei diritti e degli emolumenti di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale se ne dichiara antistario, ex art. 93 c.p.c..
Per il convenuto opposto:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale: I – dichiarare tardiva e/o prescritta l'azione intentata da con l'opposizione di che Parte_1 trattasi e comunque respingerla integralmente poiché infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare tenuta e condannare al pagamento a Parte_1 favore di della somma ingiunta di € 77.369,18, oltre interessi e spese, o di quell'altra Controparte_1 diversamente risultante, sempre con gli interessi di cui all'art.1284, commi I e IV, c.c.; II - condannare la opponente al pagamento delle spese processuali, comprensive di quelle della fase monitoria, nonché ex art. 96, commi I e III, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 805/2024 del 07.08.24 il Tribunale ingiungeva a Parte_1 il pagamento, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, della somma di € 77.369,18 oltre “gli interessi
[...] di cui al D.Lg. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo”, spese di lite e successive occorrende;
2. Con atto di citazione in opposizione sosteneva in particolare che “si Parte_1 evince che la maggior parte dei D.D.T. risultano essere non sottoscritti, parzialmente sottoscritti da conduttore e/o vettore, oppure addirittura illeggibili (si allega, sub. doc. 3, uno schema dettagliato e riepilogativo dei vizi dei D.D.T. singolarmente esaminati, da intendersi parte integrante del presente atto).
Suddividendo pertanto, fattura per fattura, risulterebbero sottoscritti (e, in ogni caso, si rileva che la quasi totalità delle sottoscrizioni sono state effettuate mediante scarabocchi non evidentemente riconducibili ad alcun nominativo qualificato) unicamente i seguenti D.D.T.:
- Fattura n. 1223/B del 30.04.23, per € 18.907,22
Per un totale di € 3.205,77): 3853 del 20.04.23 (€ 18,48), 3976 del 24.04.23 (€ 928,34), 4116 del 26.04.23 (€ 684,88), 4120 del 27.04.23 (€ 105,68), 4158 del 28.04.23 (€ 970,51), 4159 del 28.04.23 (€ 19,71), e 4164 del 28.04.23 (€ 478,17);
- Fattura n. 1613/B del 31.05.23, per € 23.011,36
Per un totale di € 10.868,59): 3853 del 20.04.23 (€ 18,48); 4233 del 02.05.23 (€ 124,06), 4255 del 02.05.23 (€ 130,63), 4334 del 03.05.23 (€ 112,74), 4476 del 06.05.23 (€ 70,94), 4484 del 06.05.23 (€ 64,05), 4519 del 08.05.23 (€ 73,82), 4924 del 16.05.23 (€ 487,86), 4970 del 17.05.23 (€ 351,22), 5149 del 22.05.23 (€ 678,01), 5266 del 24.05.23 (€ 832,72), 5268 del 24.05.23 (€ 366,00), 5269 del 24.05.23 (€ 2.079,56), 5408 del 26.05.23 (€ 406,11), 5409 del 26.05.23 (€ 93,02), 5411 del 26.05.23 (€ 787,60), 5570 del 30.05.23 (€ 3.907,35), e 5666 del 31.05.23 (€ 302,90);
- Fattura n. 1962/B del 30.06.23, per € 35.622,58
Per un totale di € 4.075,15): 5727 del 01.06.23 (€ 366,29), 5756 del 03.06.23 (€ 248,88), 5757 del 03.06.23 (€ 650,87), 5823 del 05.06.23 (€ 622,20), 6065 del 09.06.23 (€ 46,97), 6118 del 12.06.23 (€ 418,58), 6209 del 13.06.23 (€ 221,23), 6364 del 15.06.23 (€ 341,20), 6433 del 16.06.23 (€ 407,17), 6491 del 17.06.23 (€ 148,15), e 6521 del 19.06.23 (€ 603,90).
Dalla lettura della tabella emergerebbe in definitiva un totale di almeno € 59.397,35 che la Controparte_1 avrebbe richiesto alla sulla base unicamente di fatture e D.D.T. non sottoscritti dal Parte_1 destinatario, l'effettuazione della cui prestazione, pertanto, ad oggi non risulta provata né nell'an, né nel quantum.” (pagg. 4-5) così chiedendo di revocare il decreto e di rimodulare l'importo dovuto;
3. con comparsa di costituzione e risposta ha in particolare replicato che “ Controparte_1 [...]
ha effettuato a le forniture di cui alle fatture n. 1223/B di € 18.907,22 del CP_1 Parte_1 30.4.2023, n. 1613/B di € 23.017,06 del 31.5.2023 e n. 1962/B del 30.6.2023 di € 35.622,58 per complessivi
pagina 3 di 7 € 77.369,18, forniture che sono state regolarmente consegnate e mai contestate. è stata Parte_1 sollecitata più volte al pagamento dovuto, da ultimo con lettera pec in data (vd.doc.5), ma non vi ha provveduto adducendo proprie difficoltà economiche senza mai contestare né la completa consegna del materiale né l'entità del debito. … Solo dopo il ricevimento del decreto ingiuntivo ha Parte_1 imbastito l'opposizione che pare dettata da palesi intenti dilatori. A ciò si aggiunge il fatto che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 10.10.2024 e quindi ben oltre un anno dalla consegna, per cui ogni azione è pure prescritta.” (pagg. 1-2), così chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opposizione fondata su alcuna prova tanto meno scritta o di pronta soluzione ed il rigetto dell'opposizione, con condanna ex art. 96 c.p.c.;
4. seguiva il deposito di tutte le memorie da parte di entrambi i difensori;
5. All'esito della discussione dell'udienza del 13.3.2025 il Giudice, con ordinanza in pari data, ordinava all'attrice opponente di depositare nel fascicolo telematico l'estratto autentico delle scritture contabili con riferimento al periodo delle fatture sottese al ricorso per decreto ingiuntivo, riservando all'esito la pronuncia sulla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
6. L'attore opponente provvedeva al deposito e dalle proprie scritture contabili risultava la regolare annotazione senza riserve delle fatture emesse da . Controparte_1
7. Con ordinanza 13.5.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ammettendo la capitolazione a prova dedotta dalla opposta così come indicato e fissando per l'audizione di tutti i testimoni l'udienza del 27.6.2025.
8. All'udienza del 27.6.2025 venivano ascoltati i testi ed Testimone_1 Tes_2 Tes_3 il difensore della creditrice opposta depositava le intimazioni ai testi non comparsi, rinunciando, a sentirli;
alla detta rinuncia nulla opponeva controparte. Il Giudice fissava, quindi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.9.2025 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
A seguito dell'istruttoria, il credito di è risultato provato documentalmente (cfr. docc. 3-6 Controparte_1 opposta), non risulta essere mai stato contestato prima dell'introduzione di questo giudizio, ed ha trovato conferma anche nella registrazione delle fatture (fatture n. 1223/B di € 18.907,22 del 30.4.2023, n. 1613/B di € 23.017,06 del 31.5.2023 e n. 1962/B del 30.6.2023 di € 35.622,58) poste alla base del decreto ingiuntivo n. 805/2024 del 07.08.24.
Infatti, come ha già evidenziato la Cassazione “Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1,
Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez.
6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n.
32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti” (Cass., Sez. II, Pres. DI VIRGILIO, Rel. Consigliere TRAPUZZANO, 08/02/2024, n. 3581).
Le prove testimoniali espletate lo hanno ulteriormente comprovato. Infatti, il teste ha Testimone_1 confermato, avendo vissuto in prima persona la vicenda, l'avvenuta fornitura dei materiali fatturati e la loro pagina 4 di 7 consegna e prima ancora il relativo ordinativo con le modalità descritte nel cap. 5) della memoria ed infine l'intervenuta proposta di pagamento attraverso la cessione di crediti. Il teste (autista) ha Tes_2 confermato la avvenuta consegna dei materiali per la parte di sua competenza. Il teste ha Tes_3 ulteriormente confermato la fornitura, gli ordinativi, le consegne e la proposta di pagamento attraverso la cessione di crediti fiscali.
In conclusione, pertanto, il credito di è stato provato documentalmente e per testimoni;
le Controparte_1 fatture emesse da sono state subito regolarmente annotate da nei propri Controparte_1 Parte_1 registri contabili;
la opponente non ha poi contestato alcunché e in questo giudizio non ha formulato alcuna istanza istruttoria, rendendo evidenti i propri intenti dilatori.
La convenuta opposta ha chiesto anche la condanna per responsabilità aggravata.
Come noto tale particolare fattispecie di r.c. è disciplinata dall'art. 96 c.p.c., che prevede due ipotesi di responsabilità aggravata da “lite temeraria”, ovvero di responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio. Il primo comma stabilisce che “se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni…”; in altri termini, è sanzionata la condotta di colui che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ovvero abusando del diritto di difesa ed impiegando il processo per fini che esulano dal suo scopo tipico.
L'art. 96 c.p.c., comma 1 e 2, dunque, sanziona l'esercizio del diritto di agire e di resistere in giudizio (art. 24 Cost.), solo quando questo è viziato da mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1), ovvero da colpa lieve
(art. 96, comma 2). In entrambi i casi, su istanza di parte, il giudice può condannare il soccombente al risarcimento alla controparte dei danni da “lite temeraria”.
I primi due commi sono riconducibili, secondo l'orientamento prevalente, alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente. Occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. App.
Napoli, sez. VIII, sentenza 13/02/2020 n. 679).
Al fine poi di rafforzare e valorizzare la condanna per lite temeraria, quale deterrente di tutte le domande giudiziali aventi un effetto distorsivo del processo (es. introdotte per fini meramente dilatori), il legislatore ha poi introdotto con la Legge 18 giugno 2009 n. 69, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., secondo cui:
“quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Come emerge dal dato letterale, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., consente al giudice di liquidare a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio;
tale disposizione, dunque, a differenza della responsabilità di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Da un'interpretazione letterale discenderebbe, dunque, la natura punitiva del terzo comma.
Tuttavia, sul punto sono ravvisabili due differenti orientamenti: secondo un primo filone dottrinale e giurisprudenziale, la condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. configura “una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ., Sentenza n. 3830 del 15/2/2021; Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 24125 del 30/10/2020; Cass. civ., Ordinanza n. 20018 del pagina 5 di 7 24/9/2020; Cass. civ., Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019). In altri termini, il terzo comma rappresenta una sanzione vera e propria, come tale estranea al modello della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. con finalità riparatoria, volta a punire la condotta di chi, abusando dello strumento processuale, provoca una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
Alla suddetta teoria della finalità sanzionatoria si contrappone un opposto filone dottrinale secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. deve essere ricondotta, come per i primi due commi, al modello della responsabilità extracontrattuale, con valenza risarcitoria, prevedendo dunque la sussistenza del danno, della condotta colposa e del nesso di causalità.
Tale contrasto dottrinale è stato superato da una recente pronuncia della Corte costituzionale (Sent. n. 139 del 2019. Cfr. anche Sent. n. 152 del 2016) che ha riconosciuto una funzione mista al terzo comma. Da un lato si afferma la “natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente”, dal momento che la norma si riferisce alla condanna al “pagamento di una somma” (segnando così una netta differenza terminologica rispetto al “risarcimento dei danni”), adottabile “anche d'ufficio” (confermando ulteriormente la “finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici”).Tuttavia, da un altro lato, è innegabile la concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa, dal momento che la condanna al “pagamento della somma” è prevista “a favore della controparte”.
Da ciò deriva che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., pur perseguendo una finalità punitiva, non identifica una sanzione in senso stretto;
infatti, sebbene non sia prevista la domanda di parte né la prova del danno, il terzo comma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, richiamando così i presupposti del primo comma.
Invero secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'elemento soggettivo deve essere individuato nel concetto di abuso del processo, quale manifesta infondatezza della domanda, della difesa o dell'eccezione proposta, quindi di un improprio utilizzo degli strumenti processuali. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione che, alla luce dei principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex plurimis, Cassazione civile, Sezioni
Unite, Sentenza n. 32001 del 28/10/2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 28448 del 12/10/2023).
In conclusione, dunque, ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cass. civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del
2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del
05/10/2020).
Nella fattispecie l'abuso del diritto dell'opponente risulta anche connotato dall'elemento soggettivo.
Potrà dunque essere condannato l'opponente per responsabilità aggravata di cui al terzo comma, in misura che si ritiene equa pari ad 1/3 del compenso complessivo liquidato (ossia già maggiorato).
L'opposizione dovrà, pertanto, essere rigettata con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo n. 805/2024 del 07.08.24 (n. 1643/2024 R.G.) e con condanna dell'attore opponente, in virtù del principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali nella misura congrua di cui alla allegata nota spese del difensore del convenuto opposto, come da dispositivo, tenendo conto di tutti i parametri anche di aumento del compenso (aumento del 33% per manifesta fondatezza delle difese ex art.4, pagina 6 di 7 c.8, D.M. n.55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione di erché infondata;
Parte_1
Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al pagamento di Parte_1
1/3 del compenso complessivo delle spese liquidate;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 18.756,99 per compenso e spese generali (15% ex art. 2 D.M.n.55/2014), oltre alle spese anticipate, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 19 settembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2241/2024
tra
P.I. , corrente a Vercelli (VE), in corso Novara n. 42, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Danilo Griffo del Foro di Nola
ATTORE
e con sede legale in Milano (MI), Piazzetta Umberto Giordano n.4 e sedi Controparte_1 amministrative ed operative in Cassine (AL), , TE ID (AL), Controparte_2 Via Baudolino Giraudi n.97 e Basaluzzo (AL), Via Novi n.55 con l'Avv. Valerio G. Ferrari del Foro di Alessandria
CONVENUTO
Oggi 19 settembre 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi: in videocollegamento al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_OTVjOTg1ODItOGFhZS00OGE3LWI1NjMtOGRkZjE2NzI3NDUz%40thread.v2/0?c
[...]
Email_1
Per l'attore nessuno. Per il convenuto l'avv. Ferrari.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 14,38
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2241/2024 promossa da:
P.I. , corrente a Vercelli (VE), in corso Novara n. 42, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Danilo Griffo del Foro di Nola
ATTORE
e con sede legale in Milano (MI), Piazzetta Umberto Giordano n.4 e sedi Controparte_1 amministrative ed operative in Cassine (AL), , TE ID (AL), Controparte_2 Via Baudolino Giraudi n.97 e Basaluzzo (AL), Via Novi n.55 con l'Avv. Valerio G. Ferrari del Foro di Alessandria
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da prima memoria e note conclusive. Per l'attore opponente: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Alessandria adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
a) Per tutti i motivi di cui in narrativa, attesa la necessità di rimodulare il corretto rapporto di dare/avere tra le parti in forza della mancata dimostrazione delle prestazioni sottese alle fatture emesse, dichiarare la non debenza dell'importo di € 77.369,18 e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, annullare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 805/2024 del 07.08.24 del
Tribunale di Alessandria. b) Per l'effetto, rimodulare il corretto rapporto di dare/avere sulla scorta di quanto verrà concretamente provato e compiutamente documentato da controparte, anche all'esito della spiegata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..
c) Conseguentemente, rimodulare il corretto rapporto di dare/avere tra le parti anche con riferimento alle spese legali, sia del procedimento monitorio che del presente procedimento, sulla scorta della corretta fascia di valore del procedimento che verrà individuata all'esito del presente giudizio a cognizione piena.
IN OGNI CASO:
Rigettare ogni avversa istanza di provvisoria esecutività, anche disponendo che parte opponente versi adeguata ed integrale cauzione su libretto o conto corrente intestato al procedimento instaurando.
Rigettare in ogni caso la richiesta di pagamento delle spese processuali ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c., in quanto destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto per tutto quanto indicato e dedotto in narrativa. pagina 2 di 7 Con vittoria delle spese, dei diritti e degli emolumenti di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale se ne dichiara antistario, ex art. 93 c.p.c..
Per il convenuto opposto:
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale: I – dichiarare tardiva e/o prescritta l'azione intentata da con l'opposizione di che Parte_1 trattasi e comunque respingerla integralmente poiché infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare tenuta e condannare al pagamento a Parte_1 favore di della somma ingiunta di € 77.369,18, oltre interessi e spese, o di quell'altra Controparte_1 diversamente risultante, sempre con gli interessi di cui all'art.1284, commi I e IV, c.c.; II - condannare la opponente al pagamento delle spese processuali, comprensive di quelle della fase monitoria, nonché ex art. 96, commi I e III, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 805/2024 del 07.08.24 il Tribunale ingiungeva a Parte_1 il pagamento, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, della somma di € 77.369,18 oltre “gli interessi
[...] di cui al D.Lg. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo”, spese di lite e successive occorrende;
2. Con atto di citazione in opposizione sosteneva in particolare che “si Parte_1 evince che la maggior parte dei D.D.T. risultano essere non sottoscritti, parzialmente sottoscritti da conduttore e/o vettore, oppure addirittura illeggibili (si allega, sub. doc. 3, uno schema dettagliato e riepilogativo dei vizi dei D.D.T. singolarmente esaminati, da intendersi parte integrante del presente atto).
Suddividendo pertanto, fattura per fattura, risulterebbero sottoscritti (e, in ogni caso, si rileva che la quasi totalità delle sottoscrizioni sono state effettuate mediante scarabocchi non evidentemente riconducibili ad alcun nominativo qualificato) unicamente i seguenti D.D.T.:
- Fattura n. 1223/B del 30.04.23, per € 18.907,22
Per un totale di € 3.205,77): 3853 del 20.04.23 (€ 18,48), 3976 del 24.04.23 (€ 928,34), 4116 del 26.04.23 (€ 684,88), 4120 del 27.04.23 (€ 105,68), 4158 del 28.04.23 (€ 970,51), 4159 del 28.04.23 (€ 19,71), e 4164 del 28.04.23 (€ 478,17);
- Fattura n. 1613/B del 31.05.23, per € 23.011,36
Per un totale di € 10.868,59): 3853 del 20.04.23 (€ 18,48); 4233 del 02.05.23 (€ 124,06), 4255 del 02.05.23 (€ 130,63), 4334 del 03.05.23 (€ 112,74), 4476 del 06.05.23 (€ 70,94), 4484 del 06.05.23 (€ 64,05), 4519 del 08.05.23 (€ 73,82), 4924 del 16.05.23 (€ 487,86), 4970 del 17.05.23 (€ 351,22), 5149 del 22.05.23 (€ 678,01), 5266 del 24.05.23 (€ 832,72), 5268 del 24.05.23 (€ 366,00), 5269 del 24.05.23 (€ 2.079,56), 5408 del 26.05.23 (€ 406,11), 5409 del 26.05.23 (€ 93,02), 5411 del 26.05.23 (€ 787,60), 5570 del 30.05.23 (€ 3.907,35), e 5666 del 31.05.23 (€ 302,90);
- Fattura n. 1962/B del 30.06.23, per € 35.622,58
Per un totale di € 4.075,15): 5727 del 01.06.23 (€ 366,29), 5756 del 03.06.23 (€ 248,88), 5757 del 03.06.23 (€ 650,87), 5823 del 05.06.23 (€ 622,20), 6065 del 09.06.23 (€ 46,97), 6118 del 12.06.23 (€ 418,58), 6209 del 13.06.23 (€ 221,23), 6364 del 15.06.23 (€ 341,20), 6433 del 16.06.23 (€ 407,17), 6491 del 17.06.23 (€ 148,15), e 6521 del 19.06.23 (€ 603,90).
Dalla lettura della tabella emergerebbe in definitiva un totale di almeno € 59.397,35 che la Controparte_1 avrebbe richiesto alla sulla base unicamente di fatture e D.D.T. non sottoscritti dal Parte_1 destinatario, l'effettuazione della cui prestazione, pertanto, ad oggi non risulta provata né nell'an, né nel quantum.” (pagg. 4-5) così chiedendo di revocare il decreto e di rimodulare l'importo dovuto;
3. con comparsa di costituzione e risposta ha in particolare replicato che “ Controparte_1 [...]
ha effettuato a le forniture di cui alle fatture n. 1223/B di € 18.907,22 del CP_1 Parte_1 30.4.2023, n. 1613/B di € 23.017,06 del 31.5.2023 e n. 1962/B del 30.6.2023 di € 35.622,58 per complessivi
pagina 3 di 7 € 77.369,18, forniture che sono state regolarmente consegnate e mai contestate. è stata Parte_1 sollecitata più volte al pagamento dovuto, da ultimo con lettera pec in data (vd.doc.5), ma non vi ha provveduto adducendo proprie difficoltà economiche senza mai contestare né la completa consegna del materiale né l'entità del debito. … Solo dopo il ricevimento del decreto ingiuntivo ha Parte_1 imbastito l'opposizione che pare dettata da palesi intenti dilatori. A ciò si aggiunge il fatto che l'atto di citazione in opposizione è stato notificato in data 10.10.2024 e quindi ben oltre un anno dalla consegna, per cui ogni azione è pure prescritta.” (pagg. 1-2), così chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opposizione fondata su alcuna prova tanto meno scritta o di pronta soluzione ed il rigetto dell'opposizione, con condanna ex art. 96 c.p.c.;
4. seguiva il deposito di tutte le memorie da parte di entrambi i difensori;
5. All'esito della discussione dell'udienza del 13.3.2025 il Giudice, con ordinanza in pari data, ordinava all'attrice opponente di depositare nel fascicolo telematico l'estratto autentico delle scritture contabili con riferimento al periodo delle fatture sottese al ricorso per decreto ingiuntivo, riservando all'esito la pronuncia sulla richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
6. L'attore opponente provvedeva al deposito e dalle proprie scritture contabili risultava la regolare annotazione senza riserve delle fatture emesse da . Controparte_1
7. Con ordinanza 13.5.2025 il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ammettendo la capitolazione a prova dedotta dalla opposta così come indicato e fissando per l'audizione di tutti i testimoni l'udienza del 27.6.2025.
8. All'udienza del 27.6.2025 venivano ascoltati i testi ed Testimone_1 Tes_2 Tes_3 il difensore della creditrice opposta depositava le intimazioni ai testi non comparsi, rinunciando, a sentirli;
alla detta rinuncia nulla opponeva controparte. Il Giudice fissava, quindi, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 19.9.2025 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
A seguito dell'istruttoria, il credito di è risultato provato documentalmente (cfr. docc. 3-6 Controparte_1 opposta), non risulta essere mai stato contestato prima dell'introduzione di questo giudizio, ed ha trovato conferma anche nella registrazione delle fatture (fatture n. 1223/B di € 18.907,22 del 30.4.2023, n. 1613/B di € 23.017,06 del 31.5.2023 e n. 1962/B del 30.6.2023 di € 35.622,58) poste alla base del decreto ingiuntivo n. 805/2024 del 07.08.24.
Infatti, come ha già evidenziato la Cassazione “Ora, la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1,
Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez.
6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n.
32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005). E ciò anche ai fini di corroborare gli altri elementi probatori in atti” (Cass., Sez. II, Pres. DI VIRGILIO, Rel. Consigliere TRAPUZZANO, 08/02/2024, n. 3581).
Le prove testimoniali espletate lo hanno ulteriormente comprovato. Infatti, il teste ha Testimone_1 confermato, avendo vissuto in prima persona la vicenda, l'avvenuta fornitura dei materiali fatturati e la loro pagina 4 di 7 consegna e prima ancora il relativo ordinativo con le modalità descritte nel cap. 5) della memoria ed infine l'intervenuta proposta di pagamento attraverso la cessione di crediti. Il teste (autista) ha Tes_2 confermato la avvenuta consegna dei materiali per la parte di sua competenza. Il teste ha Tes_3 ulteriormente confermato la fornitura, gli ordinativi, le consegne e la proposta di pagamento attraverso la cessione di crediti fiscali.
In conclusione, pertanto, il credito di è stato provato documentalmente e per testimoni;
le Controparte_1 fatture emesse da sono state subito regolarmente annotate da nei propri Controparte_1 Parte_1 registri contabili;
la opponente non ha poi contestato alcunché e in questo giudizio non ha formulato alcuna istanza istruttoria, rendendo evidenti i propri intenti dilatori.
La convenuta opposta ha chiesto anche la condanna per responsabilità aggravata.
Come noto tale particolare fattispecie di r.c. è disciplinata dall'art. 96 c.p.c., che prevede due ipotesi di responsabilità aggravata da “lite temeraria”, ovvero di responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio. Il primo comma stabilisce che “se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni…”; in altri termini, è sanzionata la condotta di colui che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, ovvero abusando del diritto di difesa ed impiegando il processo per fini che esulano dal suo scopo tipico.
L'art. 96 c.p.c., comma 1 e 2, dunque, sanziona l'esercizio del diritto di agire e di resistere in giudizio (art. 24 Cost.), solo quando questo è viziato da mala fede o colpa grave (art. 96, comma 1), ovvero da colpa lieve
(art. 96, comma 2). In entrambi i casi, su istanza di parte, il giudice può condannare il soccombente al risarcimento alla controparte dei danni da “lite temeraria”.
I primi due commi sono riconducibili, secondo l'orientamento prevalente, alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c., avente una funzione risarcitoria. Da ciò consegue che incombe sulla parte danneggiata il gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente. Occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. App.
Napoli, sez. VIII, sentenza 13/02/2020 n. 679).
Al fine poi di rafforzare e valorizzare la condanna per lite temeraria, quale deterrente di tutte le domande giudiziali aventi un effetto distorsivo del processo (es. introdotte per fini meramente dilatori), il legislatore ha poi introdotto con la Legge 18 giugno 2009 n. 69, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., secondo cui:
“quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Come emerge dal dato letterale, la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., consente al giudice di liquidare a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, una somma ulteriore rispetto alle spese del giudizio;
tale disposizione, dunque, a differenza della responsabilità di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. Da un'interpretazione letterale discenderebbe, dunque, la natura punitiva del terzo comma.
Tuttavia, sul punto sono ravvisabili due differenti orientamenti: secondo un primo filone dottrinale e giurisprudenziale, la condanna ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. configura “una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2 e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass. civ., Sentenza n. 3830 del 15/2/2021; Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 24125 del 30/10/2020; Cass. civ., Ordinanza n. 20018 del pagina 5 di 7 24/9/2020; Cass. civ., Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019). In altri termini, il terzo comma rappresenta una sanzione vera e propria, come tale estranea al modello della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c. con finalità riparatoria, volta a punire la condotta di chi, abusando dello strumento processuale, provoca una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.
Alla suddetta teoria della finalità sanzionatoria si contrappone un opposto filone dottrinale secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. deve essere ricondotta, come per i primi due commi, al modello della responsabilità extracontrattuale, con valenza risarcitoria, prevedendo dunque la sussistenza del danno, della condotta colposa e del nesso di causalità.
Tale contrasto dottrinale è stato superato da una recente pronuncia della Corte costituzionale (Sent. n. 139 del 2019. Cfr. anche Sent. n. 152 del 2016) che ha riconosciuto una funzione mista al terzo comma. Da un lato si afferma la “natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente”, dal momento che la norma si riferisce alla condanna al “pagamento di una somma” (segnando così una netta differenza terminologica rispetto al “risarcimento dei danni”), adottabile “anche d'ufficio” (confermando ulteriormente la “finalizzazione alla tutela di un interesse che trascende quello della parte stessa, e si colora di connotati innegabilmente pubblicistici”).Tuttavia, da un altro lato, è innegabile la concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa, dal momento che la condanna al “pagamento della somma” è prevista “a favore della controparte”.
Da ciò deriva che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., pur perseguendo una finalità punitiva, non identifica una sanzione in senso stretto;
infatti, sebbene non sia prevista la domanda di parte né la prova del danno, il terzo comma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, richiamando così i presupposti del primo comma.
Invero secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'elemento soggettivo deve essere individuato nel concetto di abuso del processo, quale manifesta infondatezza della domanda, della difesa o dell'eccezione proposta, quindi di un improprio utilizzo degli strumenti processuali. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione che, alla luce dei principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex plurimis, Cassazione civile, Sezioni
Unite, Sentenza n. 32001 del 28/10/2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 28448 del 12/10/2023).
In conclusione, dunque, ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3 c.p.c., “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cass. civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9912 del
2018; Trib. Napoli, Sez. II, Sentenza n. 8227 del 02/12/2020; Trib. Roma, Sentenza n. 13553 del
05/10/2020).
Nella fattispecie l'abuso del diritto dell'opponente risulta anche connotato dall'elemento soggettivo.
Potrà dunque essere condannato l'opponente per responsabilità aggravata di cui al terzo comma, in misura che si ritiene equa pari ad 1/3 del compenso complessivo liquidato (ossia già maggiorato).
L'opposizione dovrà, pertanto, essere rigettata con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto decreto ingiuntivo n. 805/2024 del 07.08.24 (n. 1643/2024 R.G.) e con condanna dell'attore opponente, in virtù del principio di soccombenza, al pagamento delle spese processuali nella misura congrua di cui alla allegata nota spese del difensore del convenuto opposto, come da dispositivo, tenendo conto di tutti i parametri anche di aumento del compenso (aumento del 33% per manifesta fondatezza delle difese ex art.4, pagina 6 di 7 c.8, D.M. n.55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione di erché infondata;
Parte_1
Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. al pagamento di Parte_1
1/3 del compenso complessivo delle spese liquidate;
Condanna altresì a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 18.756,99 per compenso e spese generali (15% ex art. 2 D.M.n.55/2014), oltre alle spese anticipate, CPA ed IVA se dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 19 settembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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