TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.247/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GAVONI ELEONORA P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DOSSENA CP_1 C.F._1
STEFANO
PARTE RESISTENTE
UTO
Oggi 05/06/2025 ad ore 12.35 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GAVONI ELEONORA per parte resistente l'avv. DOSSENA STEFANO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni altra contraria istanza: Accertare l'inadempimento del SI. , residente a [...]CP_1
(PV), Via Emilia nr. 96 al rapporto di lavoro già in essere con la
[...]
per la violazione degli obblighi di Parte_1
diligenza posti a suo carico quale dipendente della ditta ricorrente, e, quindi, l'obbligo del resistente di risarcire alla stessa Parte_1
i danni, patrimoniali e non, da essa subiti per effetto del suo
[...]
inadempimento contrattuale, conseguente ai fatti da esso commessi, meglio descritti in parte espositiva. Dichiarare tenuto e condannare il SI. al pagamento in favore CP_1
della ricorrente Parte_1 della somma dovuta a tale titolo, nella misura pari a euro 3.220,00 per
[...]
danni occorsi alla per effetto delle lavorazioni errate ed euro 17.000,00 a causa CP_2
di lucro cessante, occorso per la perdita della commessa nei confronti di (pari al CP_2
10 % del valore dell'appalto) e comunque a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'assenza ingiustificata, che ha portato rallentamenti e ritardi nelle lavorazioni, ovverossia in quell'altra, anche maggiore, che verrà determinata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi di mora sino al saldo. Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario nella misura del 15% sulle competenze. In via istruttoria:
1. Disporsi l'ammissione dell'interrogatorio formale della controparte e prova testimoniale sulle circostanze di fatto articolate nella narrativa del presente atto che si abbiano qui per riportati e capitolati preceduti dalla formula “vero che” ed epurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive e sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il SI. , durante l'attività lavorativa, danneggiava una gru a CP_1 bandiera, del valore di euro 300,00? 2) Vero che SI. , durante l'attività lavorativa, CP_1
danneggiava una torcia, del valore di 295,00? 3) Vero che, nel mese di luglio 2022, la ricorrente stava eseguendo le lavorazioni su preciso incarico della avente Controparte_3
sede legale in Milano (MI), Corso XXII Marzo 8 e Sede Operativa in Zinasco (PV), Località
Cà Bianca (P.IVA e Cod. Fisc. - R.E.A. MI- 18511940)? 4) Vero che la P.IVA_2
commessa fruttava un fatturato di circa 170.000,00 euro annui? 5) Vero che la CP_3
nella persona del SI. in data 22 luglio 2022, convocava il SI.
[...] Pt_2
(legale rappresentante di parte ricorrente) per rappresentargli che i lavori di CP_4
saldatura e molatura, erano stati eseguiti dal dipendente di SI. Controparte_5 CP_1
, diversamente rispetto alle direttive e alle istruzioni impartite? 6) Vero che il SI.
[...]
e l'altro dipendente di SI. BECERRI Herald, constatavano i CP_4 Controparte_6
vizi in punto lavori di saldatura, come da fotografie che mi vengono mostrate (doc. 11)? 7)
Vero che il SI. , si assentava dal cantiere, comunicando solo oralmente (e CP_1
senza preavviso) la propria intenzione di non lavorare più alle dipendenze della ditta? 8) Vero che il SI. si rendeva assente, senza giustificazione, dal 22 luglio al 25 CP_1
luglio 2022? 9) Vero che ha dovuto accordarsi con compensando Pt_1 CP_2
i danni, con alcune lavorazioni che dovevano ancora essere fatturate? 10) Vero che i danni venivano quantificati dalla committente in euro 3.220? 11) Vero che la Controparte_3
riteneva di incaricare altre ditte per effettuare le lavorazioni in carico Pt_1
PARTE RESISTENTE Voglia l'adito Ill.mo Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 418 c.p.c. fissare nuova udienza di discussione per ivi contrariis reiectis: - in via principale, respingere le domande della
Ricorrente siccome infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla busta paga di luglio 2022 a titolo di risarcimento danno per un totale di euro 1.295,00 e, per l'effetto, condannare in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al sig. la CP_1
somma di euro 1.295,00 indebitamente trattenuta o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte, in quanto vertenti su circostanze risultanti documentalmente, valutativi e comunque generici, oppure inconferenti ai fini del giudizio. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria. Si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi qui ritrascritte ed emendate da espressioni valutative e precedute dalla locuzione “vero che”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2023 promossa da:
(cf. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GAVONI ELEONORA P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DOSSENA CP_1 C.F._1
STEFANO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio allegando e deducendo a CP_1
sostegno delle conclusioni dianzi rassegnate:
- di aver assunto il resistente con contratto del 5 maggio 2022 come operaio di quinto livello CCNL Meccanica assegnandogli mansioni di carpentiere specializzato nella lavorazione del ferro;
- che il convenuto si era presentato come operaio specializzato con una pregressa esperienza nell'eseguire lavori di saldatura;
- che ha distrutto una gru a bandiera dal valore di 300 euro ed una CP_1
torcia dal valore di 295 euro;
- che il resistente era stato incaricato di eseguire lavorazioni di saldatura e molatura nell'ambito di una commissione della cliente della ricorrente;
Controparte_3
- che dette lavorazioni sono state svolte con modalità non conformi alle direttive ed alle istruzioni impartite;
- che il resistente si rendeva assente senza giustificazione dal 25 luglio 2022;
- di aver subito un addebito di 3.220 euro per le prestazioni non conformi del resistente e di aver perso l'incarico della che avrebbe generato un fatturato di 170.000 Controparte_3
euro.
1.1. Si è costituito in giudizio la parte resistente contestando l'esistenza di una propria responsabilità per i danni dedotti in giudizio e ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione di quanto ad egli addebitato per i danni dedotti in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare il danno subito e la sua derivazione causale da una condotta del lavoratore espletata nel corso delle sue mansioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18375 del 23/08/2006); inoltre, il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare in modo specifico l'inadempimento contestato al lavoratore.
Nel caso di specie la prova del danno e la sua derivazione causale dall'inadempimento del resistente non avrebbero potuti essere in alcun modo raggiunta tanto per la genericità delle allegazioni quanto di quella delle istanze istruttorie.
Per quanto riguarda il danneggiamento della gru a bandiera e della torcia le modalità e di verificazione dell'evento sono state genericamente allegate di modo che non risulta in alcun modo verificabile se l'evento sia dipeso o meno da una condotta non diligente del resistente;
invero gli elementi costitutivi di quest'ultima non sono stati nemmeno allegati essendosi limitata parte ricorrente ad allegare che ha danneggiato detti beni senza CP_1
minimamente specificare in che modo e quando ciò sia avvento.
Allo stesso modo i capitoli di prova orale articolati non contengono alcuna circostanza di fatto atta a dimostrare modalità ed epoca della condotta.
Quanto al valore assegnato a detti beni si tratta di una circostanza parimenti indimostrata.
In relazione alla gru a bandiera non è stato in alcun modo documentato il suo prezzo di acquisto né il suo stato di conservazione, né sono stati forniti elementi atti a consentirne la valutazione anche a mezzo di una ctu.
Stesse considerazioni valgono per la torcia. In relazione a quest'ultima la parte si è limitata a produrre un documento con la descrizione di una tipologia di torcia la cui corrispondenza con quella indicata nel ricorso non è in alcun modo dimostrata (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente).
In relazioni ad entrambi la valutazione è stata demandata ai testimoni senza che i capitoli di prova articolati contenessero elementi di fatto idonei a non far risultare l'attribuzione di valore come una mera manifestazione di opinione, inammissibile nella prova testimoniale.
2.1. In relazione ai danni verificatisi in occasione delle prestazioni lavorative eseguite in favore della il ricorso è parimenti generico. Controparte_3
In particolare, non sono state allegate in modo specifico le istruzioni che sarebbero state dapprima impartite al lavoratore e poi da quest'ultimo disattese;
non è stata fornita alcuna allegazione in ordine alle modalità con le quali avrebbero dovute essere eseguite le saldature e le molature ed anche sulle ragioni della loro inadeguatezza.
La stessa genericità pervade le contestazioni disciplinari articolate dalla parte datoriale
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente). Si ritiene che in mancanza di un'allegazione specifica non possa invocarsi l'assolvimento del proprio onere probatorio da parte del lavoratore sulla corretta esecuzione delle sue mansioni;
infatti, detta prova sarebbe impossibile da assolvere non essendo stato specificato l'inadempimento attribuito.
Pertanto, non può essere accertata alcuna responsabilità risarcitoria del convenuto.
2.2. Per le stesse ragioni l'addebito operato dal ricorrente per i danni in tesi subiti risulta illecito e, pertanto, va restituito al lavoratore, oltre a rivalutazione ed interessi a decorrere dal 26/7/2022.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda principale ed accoglie la domanda riconvenzionale:
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente della somma di euro
1.295 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 26/7/2022;
3. condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GAVONI ELEONORA P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DOSSENA CP_1 C.F._1
STEFANO
PARTE RESISTENTE
UTO
Oggi 05/06/2025 ad ore 12.35 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. GAVONI ELEONORA per parte resistente l'avv. DOSSENA STEFANO
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni altra contraria istanza: Accertare l'inadempimento del SI. , residente a [...]CP_1
(PV), Via Emilia nr. 96 al rapporto di lavoro già in essere con la
[...]
per la violazione degli obblighi di Parte_1
diligenza posti a suo carico quale dipendente della ditta ricorrente, e, quindi, l'obbligo del resistente di risarcire alla stessa Parte_1
i danni, patrimoniali e non, da essa subiti per effetto del suo
[...]
inadempimento contrattuale, conseguente ai fatti da esso commessi, meglio descritti in parte espositiva. Dichiarare tenuto e condannare il SI. al pagamento in favore CP_1
della ricorrente Parte_1 della somma dovuta a tale titolo, nella misura pari a euro 3.220,00 per
[...]
danni occorsi alla per effetto delle lavorazioni errate ed euro 17.000,00 a causa CP_2
di lucro cessante, occorso per la perdita della commessa nei confronti di (pari al CP_2
10 % del valore dell'appalto) e comunque a titolo di risarcimento dei danni subiti per l'assenza ingiustificata, che ha portato rallentamenti e ritardi nelle lavorazioni, ovverossia in quell'altra, anche maggiore, che verrà determinata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi di mora sino al saldo. Condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario nella misura del 15% sulle competenze. In via istruttoria:
1. Disporsi l'ammissione dell'interrogatorio formale della controparte e prova testimoniale sulle circostanze di fatto articolate nella narrativa del presente atto che si abbiano qui per riportati e capitolati preceduti dalla formula “vero che” ed epurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze espositive e sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il SI. , durante l'attività lavorativa, danneggiava una gru a CP_1 bandiera, del valore di euro 300,00? 2) Vero che SI. , durante l'attività lavorativa, CP_1
danneggiava una torcia, del valore di 295,00? 3) Vero che, nel mese di luglio 2022, la ricorrente stava eseguendo le lavorazioni su preciso incarico della avente Controparte_3
sede legale in Milano (MI), Corso XXII Marzo 8 e Sede Operativa in Zinasco (PV), Località
Cà Bianca (P.IVA e Cod. Fisc. - R.E.A. MI- 18511940)? 4) Vero che la P.IVA_2
commessa fruttava un fatturato di circa 170.000,00 euro annui? 5) Vero che la CP_3
nella persona del SI. in data 22 luglio 2022, convocava il SI.
[...] Pt_2
(legale rappresentante di parte ricorrente) per rappresentargli che i lavori di CP_4
saldatura e molatura, erano stati eseguiti dal dipendente di SI. Controparte_5 CP_1
, diversamente rispetto alle direttive e alle istruzioni impartite? 6) Vero che il SI.
[...]
e l'altro dipendente di SI. BECERRI Herald, constatavano i CP_4 Controparte_6
vizi in punto lavori di saldatura, come da fotografie che mi vengono mostrate (doc. 11)? 7)
Vero che il SI. , si assentava dal cantiere, comunicando solo oralmente (e CP_1
senza preavviso) la propria intenzione di non lavorare più alle dipendenze della ditta? 8) Vero che il SI. si rendeva assente, senza giustificazione, dal 22 luglio al 25 CP_1
luglio 2022? 9) Vero che ha dovuto accordarsi con compensando Pt_1 CP_2
i danni, con alcune lavorazioni che dovevano ancora essere fatturate? 10) Vero che i danni venivano quantificati dalla committente in euro 3.220? 11) Vero che la Controparte_3
riteneva di incaricare altre ditte per effettuare le lavorazioni in carico Pt_1
PARTE RESISTENTE Voglia l'adito Ill.mo Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 418 c.p.c. fissare nuova udienza di discussione per ivi contrariis reiectis: - in via principale, respingere le domande della
Ricorrente siccome infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta operata sulla busta paga di luglio 2022 a titolo di risarcimento danno per un totale di euro 1.295,00 e, per l'effetto, condannare in Controparte_5
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al sig. la CP_1
somma di euro 1.295,00 indebitamente trattenuta o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova richiesti da controparte, in quanto vertenti su circostanze risultanti documentalmente, valutativi e comunque generici, oppure inconferenti ai fini del giudizio. Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria. Si chiede di essere ammessi a prova per interpello e testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi qui ritrascritte ed emendate da espressioni valutative e precedute dalla locuzione “vero che”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2023 promossa da:
(cf. Parte_1
con il patrocinio dell'avv. GAVONI ELEONORA P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
E (c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DOSSENA CP_1 C.F._1
STEFANO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio allegando e deducendo a CP_1
sostegno delle conclusioni dianzi rassegnate:
- di aver assunto il resistente con contratto del 5 maggio 2022 come operaio di quinto livello CCNL Meccanica assegnandogli mansioni di carpentiere specializzato nella lavorazione del ferro;
- che il convenuto si era presentato come operaio specializzato con una pregressa esperienza nell'eseguire lavori di saldatura;
- che ha distrutto una gru a bandiera dal valore di 300 euro ed una CP_1
torcia dal valore di 295 euro;
- che il resistente era stato incaricato di eseguire lavorazioni di saldatura e molatura nell'ambito di una commissione della cliente della ricorrente;
Controparte_3
- che dette lavorazioni sono state svolte con modalità non conformi alle direttive ed alle istruzioni impartite;
- che il resistente si rendeva assente senza giustificazione dal 25 luglio 2022;
- di aver subito un addebito di 3.220 euro per le prestazioni non conformi del resistente e di aver perso l'incarico della che avrebbe generato un fatturato di 170.000 Controparte_3
euro.
1.1. Si è costituito in giudizio la parte resistente contestando l'esistenza di una propria responsabilità per i danni dedotti in giudizio e ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione di quanto ad egli addebitato per i danni dedotti in giudizio.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare il danno subito e la sua derivazione causale da una condotta del lavoratore espletata nel corso delle sue mansioni (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18375 del 23/08/2006); inoltre, il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare in modo specifico l'inadempimento contestato al lavoratore.
Nel caso di specie la prova del danno e la sua derivazione causale dall'inadempimento del resistente non avrebbero potuti essere in alcun modo raggiunta tanto per la genericità delle allegazioni quanto di quella delle istanze istruttorie.
Per quanto riguarda il danneggiamento della gru a bandiera e della torcia le modalità e di verificazione dell'evento sono state genericamente allegate di modo che non risulta in alcun modo verificabile se l'evento sia dipeso o meno da una condotta non diligente del resistente;
invero gli elementi costitutivi di quest'ultima non sono stati nemmeno allegati essendosi limitata parte ricorrente ad allegare che ha danneggiato detti beni senza CP_1
minimamente specificare in che modo e quando ciò sia avvento.
Allo stesso modo i capitoli di prova orale articolati non contengono alcuna circostanza di fatto atta a dimostrare modalità ed epoca della condotta.
Quanto al valore assegnato a detti beni si tratta di una circostanza parimenti indimostrata.
In relazione alla gru a bandiera non è stato in alcun modo documentato il suo prezzo di acquisto né il suo stato di conservazione, né sono stati forniti elementi atti a consentirne la valutazione anche a mezzo di una ctu.
Stesse considerazioni valgono per la torcia. In relazione a quest'ultima la parte si è limitata a produrre un documento con la descrizione di una tipologia di torcia la cui corrispondenza con quella indicata nel ricorso non è in alcun modo dimostrata (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente).
In relazioni ad entrambi la valutazione è stata demandata ai testimoni senza che i capitoli di prova articolati contenessero elementi di fatto idonei a non far risultare l'attribuzione di valore come una mera manifestazione di opinione, inammissibile nella prova testimoniale.
2.1. In relazione ai danni verificatisi in occasione delle prestazioni lavorative eseguite in favore della il ricorso è parimenti generico. Controparte_3
In particolare, non sono state allegate in modo specifico le istruzioni che sarebbero state dapprima impartite al lavoratore e poi da quest'ultimo disattese;
non è stata fornita alcuna allegazione in ordine alle modalità con le quali avrebbero dovute essere eseguite le saldature e le molature ed anche sulle ragioni della loro inadeguatezza.
La stessa genericità pervade le contestazioni disciplinari articolate dalla parte datoriale
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente). Si ritiene che in mancanza di un'allegazione specifica non possa invocarsi l'assolvimento del proprio onere probatorio da parte del lavoratore sulla corretta esecuzione delle sue mansioni;
infatti, detta prova sarebbe impossibile da assolvere non essendo stato specificato l'inadempimento attribuito.
Pertanto, non può essere accertata alcuna responsabilità risarcitoria del convenuto.
2.2. Per le stesse ragioni l'addebito operato dal ricorrente per i danni in tesi subiti risulta illecito e, pertanto, va restituito al lavoratore, oltre a rivalutazione ed interessi a decorrere dal 26/7/2022.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda principale ed accoglie la domanda riconvenzionale:
2. condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente della somma di euro
1.295 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 26/7/2022;
3. condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina