Articolo 1 della Legge 3 gennaio 1960, n. 5
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1963
Art. 1.
Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di eta', stabilito dall'art. 9, sub 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 , purche', alla data di presentazione della domanda, si verifichino le Seguenti condizioni:
1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;
2) abbiano compiuto il 55° anno di eta';
3) siano stati addetti, complessivamente, anche se con discontinuita', per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo;
4) siano cessati definitivamente dall'occupazione n miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attivita' diversi da quelli predetti, con guadagno continuativo e normale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1963
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