CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 2.04.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1627/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
- in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. M.
S. Lizzi
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03.04.2019 il adiva in primo grado il Tribunale di Napoli Nord CP_1
deducendo di aver prestato, nel periodo dal 1/10/1979 sino al 1/02/2004, attività lavorativa presso lo stabilimento SOFER (Società Officine Ferroviarie) di Pozzuoli, il quale, provvedendo alla costruzione e alla manutenzione di vagoni e locomotive ferroviarie nonché autobus, ha utilizzato amianto. Esponeva in particolare di aver lavorato per il periodo indicato nel ricorso introduttivo di primo grado nel settore della costruzione di materiali rotabili/ferroviari alle dipendenze;
che l' Pt_1
rigettava la domanda amministrativa che egli aveva presentato in data 27.2.2018, rivolta al riconoscimento dei benefici contributivi di cui all'art 1, comma 277 L 208 del 28.12.2015 (come modificato dall'art 1 comma 246 L 205 del 27.12.2017).
Chiedeva pertanto in primo grado il riconoscimento dei benefici in favore dei dipendenti esposti ai
1 rischi dell'amianto, per il periodo in cui sarebbe stato esposto ai lavori di bonifica (1994) e per il decennio successivo.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto della domanda nel merito non essendovi prova concreta della Pt_1
sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto, ed in via gradata precisava che l'eventuale accertamento giudiziale del diritto prevede che la rivalutazione è riconosciuta dall' in ragion nello stato di Pt_1 previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” di cui al comma 277 L 208 del 28.1.2015.
L' depositava, inoltre, estratto contributivo dal quale emergeva il riconoscimento già di 1095 Pt_1 settimane di esposizione all'amianto per il periodo 01.10.79- 31.10.2000.
Il Giudice di primo grado con sentenza n. 2501 depositata in data 4.05.2023 “accoglieva il ricorso e, per l'effetto accertava il diritto di al beneficio della rivalutazione dell'1,5% delle CP_1
settimane di contribuzione relative al periodo dal 1.7.1994 al 1/7/2004 di esposizione all'amianto; condannava l' in persona del legale rappresentante p.t., al riconoscimento in favore di Pt_1 CP_1
dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
[...]
successive modifiche, per il periodo corrispondente alla bonifica, e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica- giugno 2006, nonchè alle spese processuali”.
Avverso tale sentenza propone gravame l' censurando la stessa nella parte in cui ritiene provati Pt_1
i fatti costitutivi del diritto – ed in particolare l'assegnazione del al sito oggetto di bonifica e CP_1
l'assenza di adeguati strumenti di protezione;
nonché la carenza di interesse ad agire per il periodo compreso dall' 1.07.94 al 31.10.2000, in quanto al era stato già stato riconosciuto, per il periodo CP_1
01.10.79- 31.10.2000, il beneficio della esposizione qualificata ad amianto, per un totale di 1095 settimane, come da estratto contributivo prodotto in sede di prime cure;
ed, infine, la erroneità della statuizione nella parte in cui non tiene conto dei limiti di bilancio stabiliti per gli anni successivi al
2016.
Ha concluso per la integrale riforma della gravata sentenza, con rigetto della domanda proposta in sede di prime cure;
vinte le spese di lite.
Il , cui il ricorso è stato notificato telematicamente in data 3.03.2025 presso il procuratore CP_1
costituito in primo grado, non si è costituito nel presente giudizio, sì rimanendo contumace.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
******
Ritiene il Collegio che l'appello possa trovare solo parziale accoglimento.
Infondato è il primo motivo di gravame con cui l'appellante censura la mancanza, nel caso in esame, dei fatti costitutivi del diritto.
Sul punto è opportuno richiamare la motivazione del giudice di prime cure che premessa la normativa di riferimento ha operato una corretta valutazione del materiale probatorio in atti, tali la
2 dichiarazione datoriale sulla presenza del sul sito oggetto di bonifica e gli altri documenti, di CP_1 cui infra, attestanti l'esecuzione, nel luglio 1994, di lavori di rimozione di amianto.
Si legge in sentenza “ L'art. 1, co. 277 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, così come modificato dall'art.
1, comma 246 della l. 205/2017, prevede che “Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attivita' nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuita' del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Pt_1
presente legge, corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto”.
Nel caso di specie, costituisce fatto notorio che la Ansaldobreda operasse nel settore del materiale rotabile ferroviario, come da visura camerale in atti.
Inoltre, la domanda amministrativa inoltrata dal ricorrente all' è corredata dalla Pt_1 dichiarazione AP130 dell'azienda attestante sia lo svolgimento dell'attività lavorativa del CP_1
presso lo stabilimento di Pozzuoli dal 1.10.1979 al 1.02.2004.
Agli atti è presente una nota della società denominata “Piano di lavoro per la rimozione Parte_2 di lastre in cemento amianto” datata 30.07.1993 indirizzata anche alla Controparte_2
e avente ad oggetto: “Piano di lavoro per la sicurezza fisica dei lavoratori e la protezione
[...] dell'ambiente esterno relativo all'attività di rimozione lastra in cemento amianto, come da art. 34
D.L. n. 277/91”, nella quale, tra l'altro, si riportano i lavori di “ smontaggio delle lastre costituenti la controsoffittatura in lastre di truciolato ligneo tipo Eraclit e successiva asportazione delle lastre di copertura in cemento amianto” e che riporta quale data di inizio lavori 16/20 settembre 1993 e che i lavori sarebbero durati 90 giorni. (cfr. all. 5).
È inoltre presente una nota del 13.4.2018 dell'Ing. , qualificatosi “datore di lavoro Persona_1 ai fini e per gli effetti del Dlgs 81/2008”, premesso che, considerato il tempo trascorso e le molteplici vicende di trasformazione societaria, l'azienda aveva rinvenuto, in copia, solo pochi documenti dai quali si evinceva con certezza che nell'anno 1994, presumibilmente nel periodo estivo, era stata effettuata una operazione di bonifica dell'amianto, posta in essere mediante la sostituzione del tetto del Capannone B “ ”. Parte_3
3 Sono inoltre presenti altri documenti, quali la nota della società denominata CP_3
“certificazione analisi cemento amianto (25.05.1994)” nella quale viene certificato che i campioni consegnati dalla Sofer in data 10.05.94 denominati tetto e grondaia sono costituiti da cemento amianto.
Orbene le conclusioni del giudice di prime cure non sono oggetto di specifica censura da parte dell' che in sede di gravame – incontestata l'appartenenza dell'azienda al settore della Pt_1
produzione di materiale rotabile - ritiene non provata la presenza del nel cantiere oggetto di CP_1 bonifica e l'assenza di adeguati mezzi di protezione.
Ma, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, le dichiarazioni datoriali versate in atti costituiscono, al fine che ci occupa, prova sufficiente dei lavori di bonifica del sito e della presenza sul cantiere del in uno alla continuità della prestazione sino all'1.02.2004 (periodo di lavoro CP_1
alla Sofer dedotto in giudizio).
Irrilevante essendo la presenza, nell'anno 1994, di 2 settimane di cigs, essendo onere dell' , Pt_1
erogatore del trattamento previdenziale, dimostrare che la stessa era a 0 ore e cadente nel periodo di bonifica.
Il secondo motivo di appello con cui si contesta l'assenza di prova sulla messa a disposizione dei mezzi di protezione è infondato alla luce della stessa allegazione difensiva dell' con cui si Pt_1
deduce e prova il riconoscimento, in epoca antecedente al giudizio, del beneficio della esposizione qualificata ad amianto, per un totale di 1095 settimane per il periodo 01.10.79- 31.10.2000, considerato che lo stesso presuppone una esposizione qualificata, ovvero, “esposizione continuativa all'amianto in misura superiore alle 100 fibre /litro come valore medio su n. 8 ore giornaliere”, e dà implicitamente conto dell'assenza di adeguati mezzi di protezione.
Il riconoscimento in epoca anteriore al giudizio del beneficio per il periodo su indicato impone il rigetto della per il periodo 1.07.1994- 31.10.2000, oggetto di gravame, non essendo stata formulata nessuna censura sul dies ad quem.
Infondata infine è l'ultima censura sul limite di spesa previsto dalla normativa in materia che viene in rilievo, all'evidenza, al momento della liquidazione del beneficio pensionistico conseguente all'accredito contributivo di cui è causa, ed è quindi estraneo al presente giudizio.
L'appello va, pertanto, parzialmente accolto.
Considerato il parziale accoglimento della domanda introdotta dal le spese del primo grado CP_1
possono compensarsi per due terzi.
Il residuo terzo, liquidato in dispositivo, segue la parziale soccombenza dell' . Pt_1
Nulla per le spese del presente grado non avendo l'appellato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
4 la Corte così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per lo effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, accerta il diritto di al beneficio della rivalutazione dell'1,5% delle CP_1
settimane di contribuzione per il minor periodo compreso dall'1.10.2000 all'1.7.2004 ai sensi dell'art. 1, co. 277 dell'art. 1 della l. n. 208.2015, così come modificato dall'art. 1, comma 246 della l. 205.2017;
b) compensa per due terzi le spese del primo grado di giudizio;
c) condanna l' al pagamento del residuo terzo che liquida in euro 1100,00 oltre accessori Pt_1
se dovuti, con attribuzione al procuratore avv. Alfonso Menichini per dichiarato anticipo;
d) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
5