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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di contestazione di sanzione amministrativa n. 16057 del 30.10.2023 emesso dall'Ufficio delle dogane di AN, riferito al verbale di constatazione del 7.10.2022 con il quale detto ufficio, irrogava alla ricorrente la sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa per un importo pari ad € 1.613,88.
A sostegno del proposto ricorso ha dedotto ed eccepito:
a) L'intervenuto pagamento della fornitura;
b) La pregiudiziale penale;
c) Il difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio delle Dogane di AN che ha respinto, argomentando, ogni eccezione mossa dalla controparte chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto oggetto di impugnazione trova infatti ragione e fondamento nell'art. 59 del D. Lvo 504/95 secondo il quale, “indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che… omissis… b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita… omissis… È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta… omissis… La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo,
l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta”.
In punto di ricostruzione fattuale, la riconducibilità della condotta sottrattiva all'azione del ricorrente si ricava agevolmente proprio dalla lettura del verbale di verifica redatto da funzionari Società_1, alla presenza dei Carabinieri di Rossano, in esito al quale è stata accertata una irregolare sottrazione di energia elettrica attraverso un allaccio diretto alla rete Società_1.
Al contrario di quanto dedotto, pertanto, non solo non è stata fornita alcuna prova di estraneità rispetto alle operazioni di irregolare prelievo di energia elettrica, quanto dalla lettura degli atti, peraltro posti a fondamento anche di un processo penale per furto di energia elettrica, emergono evidenti ed inequivoci elementi per ricondurre alla persona del ricorrente i fatti in contestazione.
Se è vero che la pendenza del processo penale volto all'accertamento di profili di responsabilità del ricorrente rispetto all'ipotesi di furto di energia elettrica non ha alcuna natura pregiudiziale sull'accertamento in corso, nondimeno le risultanze accertato in corso di istruttoria, corroborano gli accertamenti compiuti in sede amministrativa.
Nel caso di specie, peraltro, è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, ed il successivo proscioglimento in secondo grado è conseguenza della mancata presentazione della querela, oggi necessaria anche per i furti aggravati a seguito della cd. “riforma Cartabia”.
Deve, inoltre, sottolinearsi come la sanzione irrogata, oggetto della presente impugnazione, si fondi sulla violazione, da parte del contribuente, dell'obbligo di controllo e vigilanza dei congegni di misurazione della energia elettrica nella sua disponibilità. Deve, a tal proposito, porsi in luce il disposto dell'art. 59 del Testo
Unico sulle Accise, il quale prevede la sanzione amministrativa per i soggetti che " manomettono o lasciano manomettere i congegni, atteso che a carico dell'intestatario di un'utenza fiscalmente sensibile incombono oltre i normali obblighi di diligenza, anche quelli specifici dettati dalla normativa di riferimento".
Pertanto anche se la Ricorrente_1 non avesse direttamente manomesso il contatore, ha, in ogni caso, violato l' obbligo di diligenza, ex art. 1768 e ss c.c., declinato nell'obbligo di impedire manomissioni da parte di terzi di contatori e congegni di misurazione della energia elettrica.
Si delinea, dunque, una responsabilità amministrativa del ricorrente, autonoma da quella penale e civile, e punita con la sanzione irrogata.
Infondato è anche l'unico motivo di ricorso, atteso che i presupposti di fatto e di diritto sono stati dettagliatamente descritti nel verbale di constatazione regolarmente notificato alla ricorrente in data
3.12.2022.
Sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Ufficio delle Dogane di AN che liquida in complessive € 450,00, oltre iva ed accessori di legge.
AN 18.12.2025
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 685/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 214 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di contestazione di sanzione amministrativa n. 16057 del 30.10.2023 emesso dall'Ufficio delle dogane di AN, riferito al verbale di constatazione del 7.10.2022 con il quale detto ufficio, irrogava alla ricorrente la sanzione amministrativa pari al pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa per un importo pari ad € 1.613,88.
A sostegno del proposto ricorso ha dedotto ed eccepito:
a) L'intervenuto pagamento della fornitura;
b) La pregiudiziale penale;
c) Il difetto di motivazione.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio delle Dogane di AN che ha respinto, argomentando, ogni eccezione mossa dalla controparte chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'atto oggetto di impugnazione trova infatti ragione e fondamento nell'art. 59 del D. Lvo 504/95 secondo il quale, “indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a euro 258, i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che… omissis… b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente Ufficio dell'agenzia delle dogane e monopoli e monopoli, nonché i contrassegni, bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita… omissis… È punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente che altera il funzionamento dei congegni o manomette i suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta… omissis… La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo,
l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta”.
In punto di ricostruzione fattuale, la riconducibilità della condotta sottrattiva all'azione del ricorrente si ricava agevolmente proprio dalla lettura del verbale di verifica redatto da funzionari Società_1, alla presenza dei Carabinieri di Rossano, in esito al quale è stata accertata una irregolare sottrazione di energia elettrica attraverso un allaccio diretto alla rete Società_1.
Al contrario di quanto dedotto, pertanto, non solo non è stata fornita alcuna prova di estraneità rispetto alle operazioni di irregolare prelievo di energia elettrica, quanto dalla lettura degli atti, peraltro posti a fondamento anche di un processo penale per furto di energia elettrica, emergono evidenti ed inequivoci elementi per ricondurre alla persona del ricorrente i fatti in contestazione.
Se è vero che la pendenza del processo penale volto all'accertamento di profili di responsabilità del ricorrente rispetto all'ipotesi di furto di energia elettrica non ha alcuna natura pregiudiziale sull'accertamento in corso, nondimeno le risultanze accertato in corso di istruttoria, corroborano gli accertamenti compiuti in sede amministrativa.
Nel caso di specie, peraltro, è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, ed il successivo proscioglimento in secondo grado è conseguenza della mancata presentazione della querela, oggi necessaria anche per i furti aggravati a seguito della cd. “riforma Cartabia”.
Deve, inoltre, sottolinearsi come la sanzione irrogata, oggetto della presente impugnazione, si fondi sulla violazione, da parte del contribuente, dell'obbligo di controllo e vigilanza dei congegni di misurazione della energia elettrica nella sua disponibilità. Deve, a tal proposito, porsi in luce il disposto dell'art. 59 del Testo
Unico sulle Accise, il quale prevede la sanzione amministrativa per i soggetti che " manomettono o lasciano manomettere i congegni, atteso che a carico dell'intestatario di un'utenza fiscalmente sensibile incombono oltre i normali obblighi di diligenza, anche quelli specifici dettati dalla normativa di riferimento".
Pertanto anche se la Ricorrente_1 non avesse direttamente manomesso il contatore, ha, in ogni caso, violato l' obbligo di diligenza, ex art. 1768 e ss c.c., declinato nell'obbligo di impedire manomissioni da parte di terzi di contatori e congegni di misurazione della energia elettrica.
Si delinea, dunque, una responsabilità amministrativa del ricorrente, autonoma da quella penale e civile, e punita con la sanzione irrogata.
Infondato è anche l'unico motivo di ricorso, atteso che i presupposti di fatto e di diritto sono stati dettagliatamente descritti nel verbale di constatazione regolarmente notificato alla ricorrente in data
3.12.2022.
Sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Ufficio delle Dogane di AN che liquida in complessive € 450,00, oltre iva ed accessori di legge.
AN 18.12.2025