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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/04/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile originariamente promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. AJESE DANIELA e, a seguito del decesso del primo, C.F._2
riassunto da (C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, in proprio e/o in qualità di eredi, con l'avv. AJESE DANIELA C.F._3
Contro
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con l'avv. GRILLO
[...] Controparte_3 P.IVA_1
GIUSEPPE
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 18.09.2024
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.09.2021, e hanno Parte_2 Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1271/2021, con cui il Tribunale di
Venezia aveva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 6.390,00 in favore di
[...]
, in forza della garanzia dai predetti prestata per le obbligazioni Controparte_1
nascenti dal contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 727, originariamente stipulato dall'ormai cessata con Parte_4
. CP_4
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito: l'inesistenza della fideiussione omnibus da essi asseritamente rilasciata e, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo i medesimi sottoscritto alcuna garanzia, oltretutto nemmeno prodotta da controparte;
la carenza di interesse ad agire della banca opposta per violazione dell'art. 2304 c.c, nel caso la stessa avesse inteso agire nei confronti degli opponenti il qualità di soci illimitatamente responsabili della società , in quanto Parte_4
non cessata ma attualmente in liquidazione;
la carenza di valida prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo controparte prodotto un mero saldaconto anziché un estratto conto riportante tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data;
la nullità del contratto di affidamento del 15.03.2006, collegato al conto corrente n. 3746497, per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. e 117 TUB, in mancanza di sottoscrizione della e della consegna di copia al cliente, e la conseguente illegittimità di tutti gli addebiti CP_5 effettuati da controparte a titolo di interessi, CMS, commissioni e spese;
l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e usurari;
la nullità della Commissione di MA
PE in quanto indeterminata nell'oggetto, nel criterio di calcolo e nella periodicità.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di accertarsi la nullità delle condizioni economiche relative al contratto di conto corrente e del correlato affidamento, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. delle
2 clausole relative ai tassi debitori e/o moratori e delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle Commissioni di MA
PE e/o sostitutive, omnicomprensive, sull'accordato, di Disponibilità Fondi e delle ulteriori spese e di rideterminarsi il saldo finale, previa eliminazione delle somme addebitate sine titulo, decurtandole dal dovuto o condannando la banca alla restituzione.
La controparte, dichiarata contumace all'udienza del 13.07.2022 dopo una serie di rinvii richiesti dall'opponente in pendenza di trattative, si è costituita in giudizio solo in data
24.08.2022, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 6390,00 e deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie in punto di: difetto di legittimazione passiva degli opponenti, a fronte della sottoscrizione in data 15.03.2004 di una limitazione della fideiussione rilasciata il
27.01.2024; di carenza di prova scritta del debito, a fronte della produzione del contratto di apertura di credito su conto corrente n. 727 e dell'estratto conto analitico con la certificazione ex art. 50 TUB;
di nullità della CMS, in quanto indimostrata e, in ogni caso, in ragione della chiara indicazione della base di calcolo e del tasso pattuito;
di difetto di forma scritta del contratto, alla luce della mancata accettazione della ricezione del contratto da parte dei due garanti;
di indebita applicazione di interessi anatocistici e di superamento del tasso soglia, in quanto fondate su assunti vaghi e generici, prive di supporto probatorio e, comunque, infondate nel merito.
L'opposta ha, infine, invocato il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le domande risarcitorie e/o ripetitorie vantate da controparte, essendo divenuta titolare del solo credito, e non del rapporto contrattuale, a fronte della cessione pro soluto conclusa con
. CP_4
La causa, riassunta a seguito di interruzione da e in proprio e/o Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di e ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in Parte_1 decisione all'udienza del 18.09.2024.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Agli opponenti, infatti, è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 6390,00, in qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società Parte_5
3
[...] con e, in particolare, di fideiussori, così come chiarito da CP_4 [...]
nel costituirsi nel presente giudizio. CP_1
Tuttavia, come eccepito con l'atto di citazione in opposizione, deve ritenersi non dimostrato il rilascio da parte di e di una fideiussione omnibus a garanzia Parte_2 Parte_1
delle obbligazioni della società posto che la predetta Parte_4
garanzia non è stata allegata al ricorso monitorio, né può desumersi implicitamente e in forza del principio di non contestazione sulla scorta delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti nel documento 3 allegato al ricorso monitorio, nel quale gli stessi – entrambi soci della predetta società - vengono indistintamente indicati come soci/garanti/legali rappresentanti, senza che sia specificata la loro effettiva qualità.
Irrilevante in quanto intempestiva deve, poi, ritenersi la documentazione prodotta da
[...]
solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
22.08.2022, ossia dopo il provvedimento con cui l'allora giudice istruttore del presente giudizio aveva disposto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo implicitamente conclusa la fase istruttoria (cfr. verbale d'udienza del
13.07.2022).
È vero, infatti, che l'art. 293 cpc prevede che la parte che sia stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò nondimeno, tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
In altre parole, l'intervento in giudizio implica l'accettazione dello stesso nello stato in cui si trova, salvo che non ricorrano i presupposti per la rimessione in termini.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività processuale effettivamente compiuta dalle parti.
PQM
4 Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, revoca il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1271/2021; condanna al pagamento in favore degli opponenti delle spese Controparte_1
di lite, che liquida in euro 3.092,00, di cui euro 545,00 per spese ed euro 2547,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Ivana Morandin
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile originariamente promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. AJESE DANIELA e, a seguito del decesso del primo, C.F._2
riassunto da (C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, in proprio e/o in qualità di eredi, con l'avv. AJESE DANIELA C.F._3
Contro
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con l'avv. GRILLO
[...] Controparte_3 P.IVA_1
GIUSEPPE
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 18.09.2024
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.09.2021, e hanno Parte_2 Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1271/2021, con cui il Tribunale di
Venezia aveva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 6.390,00 in favore di
[...]
, in forza della garanzia dai predetti prestata per le obbligazioni Controparte_1
nascenti dal contratto di apertura di credito su conto corrente bancario n. 727, originariamente stipulato dall'ormai cessata con Parte_4
. CP_4
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno eccepito: l'inesistenza della fideiussione omnibus da essi asseritamente rilasciata e, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo i medesimi sottoscritto alcuna garanzia, oltretutto nemmeno prodotta da controparte;
la carenza di interesse ad agire della banca opposta per violazione dell'art. 2304 c.c, nel caso la stessa avesse inteso agire nei confronti degli opponenti il qualità di soci illimitatamente responsabili della società , in quanto Parte_4
non cessata ma attualmente in liquidazione;
la carenza di valida prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo controparte prodotto un mero saldaconto anziché un estratto conto riportante tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data;
la nullità del contratto di affidamento del 15.03.2006, collegato al conto corrente n. 3746497, per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. e 117 TUB, in mancanza di sottoscrizione della e della consegna di copia al cliente, e la conseguente illegittimità di tutti gli addebiti CP_5 effettuati da controparte a titolo di interessi, CMS, commissioni e spese;
l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e usurari;
la nullità della Commissione di MA
PE in quanto indeterminata nell'oggetto, nel criterio di calcolo e nella periodicità.
Hanno, pertanto, concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, di accertarsi la nullità delle condizioni economiche relative al contratto di conto corrente e del correlato affidamento, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. delle
2 clausole relative ai tassi debitori e/o moratori e delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle Commissioni di MA
PE e/o sostitutive, omnicomprensive, sull'accordato, di Disponibilità Fondi e delle ulteriori spese e di rideterminarsi il saldo finale, previa eliminazione delle somme addebitate sine titulo, decurtandole dal dovuto o condannando la banca alla restituzione.
La controparte, dichiarata contumace all'udienza del 13.07.2022 dopo una serie di rinvii richiesti dall'opponente in pendenza di trattative, si è costituita in giudizio solo in data
24.08.2022, chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento della somma di euro 6390,00 e deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie in punto di: difetto di legittimazione passiva degli opponenti, a fronte della sottoscrizione in data 15.03.2004 di una limitazione della fideiussione rilasciata il
27.01.2024; di carenza di prova scritta del debito, a fronte della produzione del contratto di apertura di credito su conto corrente n. 727 e dell'estratto conto analitico con la certificazione ex art. 50 TUB;
di nullità della CMS, in quanto indimostrata e, in ogni caso, in ragione della chiara indicazione della base di calcolo e del tasso pattuito;
di difetto di forma scritta del contratto, alla luce della mancata accettazione della ricezione del contratto da parte dei due garanti;
di indebita applicazione di interessi anatocistici e di superamento del tasso soglia, in quanto fondate su assunti vaghi e generici, prive di supporto probatorio e, comunque, infondate nel merito.
L'opposta ha, infine, invocato il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le domande risarcitorie e/o ripetitorie vantate da controparte, essendo divenuta titolare del solo credito, e non del rapporto contrattuale, a fronte della cessione pro soluto conclusa con
. CP_4
La causa, riassunta a seguito di interruzione da e in proprio e/o Parte_2 Parte_3
in qualità di eredi di e ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in Parte_1 decisione all'udienza del 18.09.2024.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Agli opponenti, infatti, è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 6390,00, in qualità di garanti delle obbligazioni assunte dalla società Parte_5
3
[...] con e, in particolare, di fideiussori, così come chiarito da CP_4 [...]
nel costituirsi nel presente giudizio. CP_1
Tuttavia, come eccepito con l'atto di citazione in opposizione, deve ritenersi non dimostrato il rilascio da parte di e di una fideiussione omnibus a garanzia Parte_2 Parte_1
delle obbligazioni della società posto che la predetta Parte_4
garanzia non è stata allegata al ricorso monitorio, né può desumersi implicitamente e in forza del principio di non contestazione sulla scorta delle sottoscrizioni apposte dagli opponenti nel documento 3 allegato al ricorso monitorio, nel quale gli stessi – entrambi soci della predetta società - vengono indistintamente indicati come soci/garanti/legali rappresentanti, senza che sia specificata la loro effettiva qualità.
Irrilevante in quanto intempestiva deve, poi, ritenersi la documentazione prodotta da
[...]
solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
22.08.2022, ossia dopo il provvedimento con cui l'allora giudice istruttore del presente giudizio aveva disposto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo implicitamente conclusa la fase istruttoria (cfr. verbale d'udienza del
13.07.2022).
È vero, infatti, che l'art. 293 cpc prevede che la parte che sia stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ciò nondimeno, tale previsione deve essere coordinata con il sistema di rigide preclusioni sulle quali si basa il sistema processualcivilistico nel nostro ordinamento, sicché il contumace che si costituisce subentra nel processo nello stato in cui questo si trova al momento della costituzione, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.
In altre parole, l'intervento in giudizio implica l'accettazione dello stesso nello stato in cui si trova, salvo che non ricorrano i presupposti per la rimessione in termini.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività processuale effettivamente compiuta dalle parti.
PQM
4 Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: accoglie l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, revoca il Parte_2 Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1271/2021; condanna al pagamento in favore degli opponenti delle spese Controparte_1
di lite, che liquida in euro 3.092,00, di cui euro 545,00 per spese ed euro 2547,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 4 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Ivana Morandin
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