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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4716/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4716/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Porto Fuori, frazione di Ravenna, Via Staggi n. 58/A (avv. Raffaella Salsano)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Staggi n. 58/A (avv. Stefania Silvestroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 08.11.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , in data 15.09.2003; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 CP_1 C.F._2
concordatario in data 16.05.1998 in Ravenna, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune, anno 1998, n. 72, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Il Sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento ordinario direttamente al Parte_1
figlio , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma mensile di Euro 250,00, Per_1
le spese straordinarie verranno versate al 50% tra i genitori, ad eccezione delle spese universitarie
di (tasse universitari, libri, alloggio abitativo, utenze) di cui si farà completamente carico al Per_1
100% il Sig. ; Parte_1
2. Il Sig. rinuncia a richiedere alla Sig.ra il versamento della quota di Parte_1 CP_1
spettanza del 50% inerente alle spese straordinarie anticipate in via esclusiva dallo stesso per il figlio
e maturate fino al deposito del presente ricorso;
Per_1
3. La casa coniugale sita in Porto Fuori, Via Staggi 58/A, di proprietà del Sig. verrà Parte_1
assegnata in via provvisoria alla Sig.ra fino e non oltre al 31/12/2026 data in cui il Sig. CP_1
rientrerà nel pieno possesso del suddetto immobile;
la Sig.ra trasferirà Parte_1 CP_1
altrove la propria residenza, liberando l'immobile esclusivamente dai propri effetti personali, ivi
rimanendo tutti gli arredi presenti ed autorizza fin da ora il Sig. al cambio della serratura Parte_1
della casa familiare;
4. Durante la permanenza della Sig.ra all'interno della casa familiare saranno a carico della CP_1
stessa tutte le spese ordinarie relative all'immobile sito in Porto Fuori in Via Staggi n. 58/A; le spese
straordinarie saranno a carico del Sig. ; Parte_1
5. Il Sig. verserà a titolo di una tantum alla Sig.ra la somma di Euro Parte_1 CP_1
15.000,00 mediante le seguenti modalità:
- Euro 7.500,00 verranno versati al deposito del presente ricorso mediante bonifico bancario sul
conto corrente intestato alla Sig.ra presso la c/c n. 0662/000002987336; CP_1 CP_2
- Euro 7.500,00 il 31/12/2026 mediante consegna di assegno circolare al rilascio dell'immobile sito
in Via Staggi 58/A e previa verifica dello stato dello stesso e dell'esistenza o meno di danni;
6. Compensate fra le parti le spese della presente procedura.”
Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4716/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Porto Fuori, frazione di Ravenna, Via Staggi n. 58/A (avv. Raffaella Salsano)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Staggi n. 58/A (avv. Stefania Silvestroni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 08.11.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , in data 15.09.2003; Persona_1
ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), celebrato con rito C.F._1 CP_1 C.F._2
concordatario in data 16.05.1998 in Ravenna, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune, anno 1998, n. 72, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. Il Sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento ordinario direttamente al Parte_1
figlio , a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma mensile di Euro 250,00, Per_1
le spese straordinarie verranno versate al 50% tra i genitori, ad eccezione delle spese universitarie
di (tasse universitari, libri, alloggio abitativo, utenze) di cui si farà completamente carico al Per_1
100% il Sig. ; Parte_1
2. Il Sig. rinuncia a richiedere alla Sig.ra il versamento della quota di Parte_1 CP_1
spettanza del 50% inerente alle spese straordinarie anticipate in via esclusiva dallo stesso per il figlio
e maturate fino al deposito del presente ricorso;
Per_1
3. La casa coniugale sita in Porto Fuori, Via Staggi 58/A, di proprietà del Sig. verrà Parte_1
assegnata in via provvisoria alla Sig.ra fino e non oltre al 31/12/2026 data in cui il Sig. CP_1
rientrerà nel pieno possesso del suddetto immobile;
la Sig.ra trasferirà Parte_1 CP_1
altrove la propria residenza, liberando l'immobile esclusivamente dai propri effetti personali, ivi
rimanendo tutti gli arredi presenti ed autorizza fin da ora il Sig. al cambio della serratura Parte_1
della casa familiare;
4. Durante la permanenza della Sig.ra all'interno della casa familiare saranno a carico della CP_1
stessa tutte le spese ordinarie relative all'immobile sito in Porto Fuori in Via Staggi n. 58/A; le spese
straordinarie saranno a carico del Sig. ; Parte_1
5. Il Sig. verserà a titolo di una tantum alla Sig.ra la somma di Euro Parte_1 CP_1
15.000,00 mediante le seguenti modalità:
- Euro 7.500,00 verranno versati al deposito del presente ricorso mediante bonifico bancario sul
conto corrente intestato alla Sig.ra presso la c/c n. 0662/000002987336; CP_1 CP_2
- Euro 7.500,00 il 31/12/2026 mediante consegna di assegno circolare al rilascio dell'immobile sito
in Via Staggi 58/A e previa verifica dello stato dello stesso e dell'esistenza o meno di danni;
6. Compensate fra le parti le spese della presente procedura.”
Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi