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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 498/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Saverio Rossi contro
- appellata – Controparte_1
Avv. Marisa Petrillo Avv. Daniela Benucci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 258/2023 del Tribunale di Livorno Sezione Lavoro, pubblicata il 05.07.2023 non notificata.
All'udienza del 07.11.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Livorno ha rigettato il ricorso di Pt_1
vedova di diretto, previo accertamento dell'origine
[...] Persona_1 professionale della malattia che ha condotto al decesso il coniuge, in ragione della esposizione ad amianto per tutto il periodo lavorativo alle dipendenze della
[...]
, al riconoscimento della rendita in reversibilità ex art. 85 DPR n. Controparte_2
1124/1965 dal 01.07.1979 (decesso del 30.06.1979) ed ogni altra prestazione dovuta dal Fondo Vittime dell'amianto ex art. 1 commi 241-246 L. n. 244/2007. In primo grado deduceva le seguenti circostanze: Parte_1 il coniuge ha lavorato dal 1946 al 1979 presso il sito della Controparte_2
(alle dipendenze delle società subentrate nel tempo), è deceduto il 30.06.1979, a seguito della diagnosi di “metastasi epidurale di carcinoma a grandi cellule anaplastico”; ha svolto attività di operaio manutentore, aggiustatore e magazziniere presso il reparto UE – Aniene e magazziniere presso il magazzino generale;
pagina 1 di 10 la contaminazione dell'ambiente lavorativo e l'esposizione alle fibre di amianto, in difetto di maschera protettiva e formazione, potenziata anche dalla esposizione ad altri agenti patogeni e cancerogeni (fumi di saldatura, benzene, mercurio), ha determinato il “tumore polmonare che ha avuto la sua iniziale origine nella pleura”; la domanda amministrativa di malattia professionale presentata il 28.12.2018 era stata rigettata dall' per difetto del nesso causale tra la morte e l'attività CP_1 lavorativa.
in via preliminare ha eccepito: 1) la mancata prova della attualità dello stato di CP_1 vedovanza, eccezione poi rinunciata a seguito di produzione di certificato;
2) la prescrizione triennale ai sensi dell'art. 112 TU n. 112/1965, essendo il de cuius deceduto da 40 anni, mentre la domanda amministrativa da parte della ricorrente è stata presentata il 28.12.2018, in via subordinata, la prescrizione quinquennale dei ratei, ex art. 47bis DPR n. 639/1970; 3) la nullità del ricorso, per genericità, la nullità parziale del ricorso, relativamente all'ultima domanda: “d) Accogliere ogni altra domanda di parte ricorrente, così come formulata nelle premesse in fatto e in diritto del presente ricorso, il tutto per i motivi in fatto e in diritto come in premessa articolati, che si intendono qui riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni”; 4) l'inammissibilità della domanda relativa alle prestazione aggiuntive del fondo vittime Amianto, automaticamente derivate dal riconoscimento del diritto alla rendita, anche a favore dei superstiti. Nel merito ha contestato le mansioni dedotte, risultando dai documenti prodotti che avesse qualifica di operaio fino al 1968, successivamente di impiegato. E' Per_1 richiamata la Consulenza Medica della Sede posta a fondamento del diniego CP_1 dell' , che contesta che sia provata la presunta neoplasia polmonare indicata Pt_2 nel ricorso: nessun referto indica la presenza di una patologia polmonare in atto;
vi è diagnosi di metastasi di neoplasia maligna epiteliale con sede primitiva ignota, patologia di origine multifattoriale;
la cartella clinica indica “neoplasia primitiva sconosciuta”.
Il Tribunale di Livorno, superate le eccezioni di prescrizione e nullità delle domande, formulate dall'Istituto, espletata l'istruttoria orale, svolta ai fini della prescrizione e delle mansioni, ha deciso la causa secondo la ragione più liquida, costituita dall'esito della CTU medico-legale del Prof. ordinario di istologia in Persona_2 pensione, già di ruolo all'Università di Firenze e specialista in medicina legale. Il CTU, premessa la lacunosità delle informazioni cliniche a disposizione, ha concluso:
“1) Il signor nato il [...], operaio in dal 01.06.1946, Persona_1 CP_2 dalla secon ni '60 ivi impiegato fino al 30. 9, fumatore, con segni di vasculopatia periferica e con velatura del seno costofrenico destro dal marzo 1977 e dolenzia emitorace destro dal maggio 1977 e più precisamente all'ipocondrio destro dall'ottobre 1978, con epatomegalia e disomogeneità scintigrafica del lobo epatico sinistro dimostrate nel dicembre 1978, nell'aprile 1979 (a 50 anni di età) fu riscontrato affetto da metastasi epidurale dorsale da carcinoma anaplastico a sede primitiva sconosciuta e decedette il 30.6.1979 per riferita progressione della malattia neoplastica. 2) Dai dati a disposizione e da tutto quanto sin qui considerato è da concludere che il signor fu affetto da un carcinoma anaplastico a sede Persona_1 di origine imprecisabile, complicato da metastatizzazione al rachide dorsale che ne fu pagina 2 di 10 la prima manifestazione clinica, e con evoluzione infausta. È da escludere un'origine polmonare o pleurica del tumore, in base alla diagnostica per immagini e alle consulenze cliniche a suo tempo eseguite. Non esistono elementi che consentano di collegare patogeneticamente il tumore riscontrato con il lavoro svolto dal signor al di là di mere ipotesi non suffragate da dati.” Per_1
il CTU, il sig. è deceduto per carcinoma anaplastico a sede di Per_3 origine imprecisabile, complicato da metastasi vertebrali, che furono la prima evidenza clinica della patologia, mentre la sede primitiva del tumore è rimasta sconosciuta. Il Prof. ha evidenziato che la diagnostica per immagine Per_2
(all'epoca solo indagini radiologiche) e la documentazione medica prodotta nella causa, escludono l'origine, dedotta nel ricorso, polmonare (tumore al polmone) o pleurica (mesotelioma). La valutazione medico-legale, è approfondita e supportata dalla citazione di studi scientifici sul nesso tra esposizione all'amianto e tumore al polmone e mesotelioma (efficienza lesiva) e sul difetto di nesso tra mesotelioma e metastasi vertebrale di esordio clinico. Il CTU ha indagato l'ipotesi di un tumore polmonare, che ha escluso, perché priva di riscontro, risultando negative le radiografie precedenti la comparsa della metastasi vertebrale. Ha valutato anche l'ipotesi che il tumore primario fosse al fegato (quale mera ipotesi), unico organo che dagli accertamenti, con referti non univoci, risulta affetto da patologia (il tumore al fegato è la seconda causa di metastasi vertebrali e che può assumere effetti anaplastici, così da non essere più riconoscibili come tessuto di origine), ma gli studi sul ruolo patogeno dell'amianto sono contradditori. Ha quindi concluso che il tumore non sia riconducibile al lavoro svolto. In particolare si legge nella relazione del CTU:
“È da sottolineare la ampia lacunosità delle informazioni cliniche a disposizione. Mancano addirittura notizie sull'ultimo periodo della vita, il dante causa è detto essere deceduto per la progressione della malattia neoplastica un paio di mesi dopo la diagnosi senza che di ciò si abbia documentazione: si sa che è stato trattato con radioterapia sul rachide dorsolombare a scopo antalgico un mese prima del decesso, senza notizie aggiuntive circa ulteriori localizzazioni, né sulle condizioni generali (non si sa se fosse insorta cachessia), né su altre possibili patologie che potevano essere sopravvenute in un paziente vasculopatico (come dimostrato dal reperto oscillografico del 6.9.1977). È per contro da notare che l' non ha avanzato riserve al nesso tra CP_1 malattia neoplastica e decesso, ma solo tra lavoro svolto e tale malattia. Parimenti da segnalare è la mancanza di riscontri delle mansioni e delle attività riferite per il dante causa nel ricorso alla Magistratura. Assumendo per buono quanto riferito nel ricorso circa lo svolgimento di attività di manutentore ed aggiustatore nel reparto UE-Aniene e di magazziniere nel medesimo reparto e nel magazzino generale, coerentemente con quanto stimato dall' secondo documenti in atti, è da ammettere una esposizione CP_1 ad amianto, sia pu za poterne precisare l'entità. Da quanto risulta al CTU per precedenti consulenze è da confermare la descrizione offerta nel ricorso dell'attività del reparto UE elettrolisi. L'esposizione ad amianto è dotata di efficienza lesiva nei confronti di tutti i tipi di tumore polmonare e del mesotelioma (WHO, 2000). Con i limiti già segnalati dall' e nel secondo paragrafo di questo considerazioni è da CP_1 ammettere una es ne ad amianto del signor durante e a causa del suo Per_1 lavoro in , senza poter precisare l'entità di osizione. Da quanto il CTU CP_2 capisce delle lavorazioni nelle quali era coinvolto il dante causa non risultano invece esposizioni a sostanze organiche (vide infra sulla possibile rilevanza di queste pagina 3 di 10 sostanze). Lo stesso ricorso, pur contenendo una frase sulla possibile sinergia dell'amianto "con PVC e CVM, fumi di saldatura, benzene, mercurio e tutti gli altri agenti patogeni e cancerogeni, presenti e utilizzati nel ciclo " fornisce CP_2 un'informazione circostanziata solo sulla esposizione all'amianto. plasia del signor si è manifestata inizialmente con una metastasi vertebrale. Non vi è Per_1 alcuna ntazione che provi la sede di origine e anche chi curò il paziente sotto il profilo oncologico definì il primario non individuabile: "Neoplasia primitiva sconosciuta", ricovero per radioterapia dal 30.4 al 16.5.1979. Nessuna delle informazioni a disposizione consente di derogare da questa diagnosi. La dizione usata nel ricorso, "tumore polmonare che ha avuto la sua iniziale origine nella pleura", appare incongrua e non motivata. Di tumore primitivo polmonare non si ha prova e anzi è da considerare escluso dai reperti radiologici precedenti la comparsa della metastasi vertebrale. Un tumore che abbia origine nella pleura è un mesotelioma e non un tumore "polmonare", termine usato per i tumori che originano dal tessuto del polmone incluse le vie aeree intrapolmonari. Di mesotelioma non vi è prova dalle indagini prodotte in atti né dalla ipotesi diagnostica degli specialisti curanti (si ribadisce, "Neoplasia primitiva sconosciuta"). La pleura non è una riconosciuta causa di metastasi vertebrali (occasionalmente lo è al midollo spinale) e comunque ha una evoluzione locale rilevante e dimostrabile dalla diagnostica radiologica prima di diffondersi al di fuori della cavità toracica, a partire dai tessuti contigui della parete toracica. L'opinione della Dott.ssa che i radiologi che esaminarono il paziente si Per_4 possano essere sbagliati non fragio in alcun documento;
si trattava di radiogrammi del torace, visti da più specialisti compresi radiologi di un qualificato Centro oncologico e per i quali nessuno specialista né altro clinico ha mai lamentato una scadente qualità o una difficile leggibilità. La Dott.ssa ha aggiunto che il Per_4 referto enigmatico del 3.5.1979 possa significare che c'era qualcosa di individuabile nel polmone nei radiogrammi precedenti, che avrebbe acquistato un senso alla luce di quello del 3.5.1979; al riguardo va fatto presente innanzitutto che quel referto è tecnicamente difettoso o quanto meno è riportato in modo incompleto, perché il primo compito del radiologo è descrivere quel che vede e solo dopo fare confronti e dare suggerimenti al clinico per contribuire all'interpretazione diagnostica, inoltre se anche fossero state visibili una o più immagini suggestive di lesioni neoplastiche si sarebbe trattato di lesioni nuove comparse, successivamente alla spondilolisi da metastasi vertebrale, sarebbero quindi da interpretare come ulteriori metastasi e non come il tumore primitivo. Per completezza di disamina, l'unico organo che negli accertamenti eseguiti aveva dato segno di patologia è il fegato, ancorché con reperti non univoci. Dal punto di vista clinico è registrata una dolenzia all'emitorace destro, per cui fu inutilmente cercata una causa polmonare e che fu interpretata come sequela di una pleurite misconosciuta: un tale tipo di dolore è compatibile anche con una patologia epatica, e così potrebbe essere interpretato il risentimento pleurico transdiaframmatico, il che però è una ipotesi non confortata da altri dati. Dal punto di vista della diagnosi per immagine (all'epoca non erano disponibili né ecografia né tomografia computerizzata) vi è un reperto scintigrafico anomalo, con ingrossamento dell'organo e disomogeneità della captazione nel lobo sinistro: un reperto che non ebbe seguito nelle indagini dell'epoca e che potrebbe essere suggestivo di noduli neoplastici di un tessuto non captante l'oro colloidale quale è anche l'epatocarcinoma ( Per_5 et al., 1984). Dal punto di vista laboratoristico nel 1978 e 1979 si manifestò un aumento della fosfatasi alcalina, della gamma-glutamiltransferasi (gamma GT) e delle pagina 4 di 10 gammaglobuline: i primi due reperti sono compatibili con una manifestazione tardiva di una neoplasia primitiva del fegato fino ad allora silente (Rubin & Lichtenstein, 1993), mentre il reperto di aumento delle gamma globuline è di incerto significato, non appare probabile una interpretazione nel senso di una cirrosi epatica data la manifestazione assai tardiva, precedente solo di pochi mesi il riscontro della metastasi vertebrale. Benché metastasi vertebrali abbiano origine più frequentemente dal polmone, possono derivare anche da tumori epatici, anzi secondo alcuni studi il fegato è il secondo per origine di tali metastasi;
altre sedi relativamente frequenti sono la tiroide, la mammella, la prostata, comunque molti tipi di tumore epiteliale possono metastatizzare in questa sede (Tsai et al., 2020). Una metastasi vertebrale può essere la prima manifestazione di un tumore epatico (Lauzon & Lefebvre, 1973; Liaw et al., 1989; et al., 2015; et al., 2015; et al., 2021). Una parte Per_6 Persona_7 Per_8 non trascurabile di metastasi vertebrali proviene da tumori primari non identificati (Paholpak et al., 2012). La comparsa di metastasi vertebrali comporta una prognosi infausta nel giro di mesi ((Paholpak et al., 2012), IN et al., 2016; Sangsin et al., 2018). I tumori epatici possono assumere caratteri anaplastici, così da non essere più riconoscibili quanto a tessuto di origine;
questo vale sia per carcinomi epatocellulari (D'RR et al., 1996; Kim et al., 2020; SD et al., 2022) che per i colangiocarcinomi (Parikh & Johns, 2012; et al., 2020; Liu et al., 2021). Epatite virale e Per_9 cirrosi sono comuni pr i pazienti con carcinoma epatocellulare con coinvolgimento vertebrale (LI C.H. et al., 2009). Di seguito alle considerazioni sopra svolte e al sospetto di una origine epatica del tumore del signor – peraltro non Per_1 proponibile altro che come ipotesi – è opportuno accennare a risulta dalla letteratura scientifica circa un possibile ruolo patogenetico dell'asbesto verso tumori epatici. Asbesto e tumori epatici Tumori epatici possono essere di origine professionale soprattutto per esposizione a molecole organiche, in primis cloruro di vinile monomero epolimero, che causa sia angiosarcomi sia carcinomi epatici ( et al., 1990; CP_3
Mundt et al., 2000; et al., 2003; Carreón et al., 2014; et al., 2017). CP_3 Per_10
Altre esposizioni correlate con un aumento del rischio di tumori epatici sono quelle ad SI (Olsen et al., 1988; Kim & Park, 2020), IN (Sayner et al., 1993), cloroprene (UL et al., 1998), solventi organici e vapori di gasolio (LIdbohm et al., 2009), RO ( et al., 2019). È anche probabile un nesso causale con Per_11 inquinanti ambientali, i luogo arsenico nell'acqua potabile (Morris, 1995). È stato proposto anche un ruolo patogeno dell'amianto, ma con risultati contraddittori (Armstrong et al., 1988; et al., 1999; Tulchinsky et al., 1999; Berry et al., Per_12 Pers 2000; EL et al., 200 et al., 2014; et al., 2015; t al., 2015; Per_13
Seeherunwong et al., 2022) e, almeno in alcune coorti, dissociati da quelli del mesotelioma (il che è in antitesi ad una esposizione da amianto nelle coorti considerate) oppure coesistenti con un aumento della cirrosi epatica, condizione di per sé cancerogena per il fegato (UN et al., 1979, 2001) e la cui causa è da identificare nelle abitudini di vita (consumo di alcool e squilibri dietetici) e in infezioni da epatite B ed epatite C (Omer et al., 2001; UA et al., 2014). L'alcool è di per sé un cancerogeno per il fegato (KK et al., 2009), e tale è da considerare anche il fumo (Nguyen et al., 2019). Di particolare rilievo contro un nesso causale tra esposizione ad amianto e tumori epatici sono numerosi studi eseguiti su minatori di amianto e su operai addetti alla produzione di manufatti in amianto, nei quali l'esposizione è certa e cospicua, con conseguente scarso rilievo di fattori confondenti ( et al., 1988; Per_15
et al., 1999; EL et al., 2007; LI S. et al., 2 oposito della Per_16
pagina 5 di 10 possibile relazione tra esposizione ad amianto e tumore epatico meritano attenzione le seguenti pubblicazioni. UN et al., 1979, fra i lavoratori portuali di Genova hanno riscontrato un significativo rischio di tumore polmonare (rischio relativo 2,24, pdi mesotelioma, è riportato un aumento non significativo di tumori epatici (rischio standardizzato di incidenza e limiti fiduciari al 95%, 294, 76-511), per i quali inoltre non vi era decisa proporzionalità con l'entità della esposizione. Non sono forniti dati per malattie epatiche non neoplastiche (cirrosi, infezioni virali croniche) né per alcolismo. Berry et al., 2000, in un gruppo di addetti alla produzione di manufatti di cemento amianto di Londra hanno riscontrato, oltre ad un – prevedibile – eccesso di mesotelioma e di tumore polmonare, anche un eccesso di mortalità per tumore epatico (rischio relativo e limiti fiduciari al 95%, 2,66, 1,28-4,89). Non sono forniti dati per malattie non neoplastiche del fegato (cirrosi, epatiti virali croniche) né per il consumo di alcool. EL et al., 2007, in uno studio sulla mortalità dei lavoratori di una azienda di manufatti in cemento-amianto, a fronte di un elevatissimo rischio di pneumoconiosi e specificamente asbestosi (rischio di mortalità standardizzato e limiti fiduciari al 95% rispettivamente 1800 [856,9-3300] e 120000 [37000-270000]), di mesotelioma (rischio 2500 [676,7-6400]) e di tumore polmonare (rischio 114,2 [54,8-209,9), hanno registrato un solo caso di tumore epatico con rischio 61,5 [1,6-342,8], cioè minore della media della popolazione di controllo che è fatto pari a 100. LI S. et al., 2014, hanno valutato la mortalità per tumori dell'apparato digerente in una coorte di minatori e addetti alla macinazione di crisotilo. Per il fegato il rischio di mortalità è risultato 1,15 con limiti fiduciari al 95% . Nell'analisi suddivisa per livelli di esposizione (definiti in 1, Numero_1
2 e 3 dal più b iù alto, non meglio precisati) i risultati sono stati: livello 1, 0,500,23-1,10); livello 2, 5,59 (1,48-14,57); livello 3, 1,95 (0,89-4,25). Insomma, nel complesso della casistica non risulta un aumento di rischio significativo e nella suddivisione per livelli di esposizione non vi è una relazione proporzionale tra tale livello e il rischio, che risulta massimo per un livello intermedio e assai inferiore, addirittura non significativo, per un livello massimo di esposizione. et al, Per_13
2015, in una coorte di lavoratori addetti alla produzione di manufatti in amianto (tessuti e ferodi) hanno riscontrato un aumento dell'incidenza di tumori epatici limitatamente agli uomini, con un ischio relativo rispetto alla popolazione locale non esposta di 1,85 con limiti fiduciari al 95% 1,09-2,92 (le donne rappresentavano circa un quinto della popolazione studiata, con un solo caso di mesotelioma); tra gli uomini il rischio appariva significativo (limite fiduciario inferiore >1) nei soggetti con esposizione cumulativa >80 fibre•anno, in quelli con più elevata esposizione media (>4 fibre•anno; questo dato è sintonico con il precedente, è da attendersi che a una maggiore esposizione media si accompagni una maggiore esposizione cumulativa) e in coloro che avevano avuto una esposizione per meno di 25 anni (dato apparentemente in contrasto con i precedenti). Gli autori hanno precisato di non avere riscontrato alcuna correlazione che potesse spiegare questa discrepanza, come avrebbe potuto essere una correlazione tra esposizione di breve durata e alta intensità dell'esposizione stessa. Dopo aver segnalato la contraddittorietà di lavori precedenti e pregi e limiti del loro studio (in particolare menzionano la mancata valutazione del consumo di alcool), gli autori concludono che i loro risultati "devono essere considerati con cautela, e potenziali legami tra tumore epatico e esposizione ad asbesto deve essere indagata con studi appropriatamente disegnati" a tal fine. IB et al., 2022, in una revisione mirata della letteratura su alcuni tipi di tumori occupazionali, hanno riferito di due lavori riguardo ai tumori primitivi del fegato, nessuno dei quali aveva pagina 6 di 10 preso in considerazione l'asbesto. Insomma, dal complesso della letteratura scientifica fino ad oggi non è da stimare probabile un rischio di tumore primitivo del fegato a seguito di esposizione professionale ad amianto. Considerazioni conclusive per il presente caso. Dai dati a disposizione e da tutto quanto sin qui considerato è da concludere che il signor fu affetto da un carcinoma anaplastico a sede Persona_1 di origine imprecisabile, etastatizzazione al rachide dorsale che ne fu la prima manifestazione clinica, e con evoluzione infausta. È da escludere un'origine polmonare o pleurica del tumore, in base alla diagnostica per immagini e alle consulenze cliniche a suo tempo eseguite. Non può essere esclusa un'origine epatica, che comunque non potrebbe essere attribuita a una esposizione professionale ad amianto allo stato attuale delle conoscenze scientifiche né ad altri agenti patogeni professionali dato l'effettivo lavoro svolto. Il quadro morboso del signor i Per_1 precedenti e la evoluzione fino al decesso, per quanto desumibile dai documenti a disposizione, è riassunto nella epicrisi.” (p. 23 e ss. elaborato peritale).
L'appello censura la parte della sentenza che, all'esito della CTU, ha escluso la patogenesi del tumore al lavoro svolto. Secondo l'appellante la relazione del CTU avrebbe omesso di considerare due dati certi, il primo dei quali era l'esposizione professionale certa all'amianto per contaminazione ambientale, che desume, valutati congiuntamente, dai documenti (libretti di lavoro), dal parere Contarp del 15.05.2020 e dall'esito della istruttoria orale. La Corte ritiene la censura infondata. E' dubbia l'esposizione all'amianto del lavoratore in relazione alle specifiche mansioni dedotte e non puntualmente provate, di operaio manutentore, aggiustatore e magazziniere nel reparto UE poi magazziniere nel magazzino generale. Dai Per_17 libretti del lavoro in atti si desume solo la categoria operai negli anni 1948 e 1950, sulla base dell'intestazione Tessera per Operai, senza indicazione della mansione e del reparto, intestazione che viene meno dal 1952, mentre dal 1969 risulta la categoria impiegato di concetto. Proprio il parere Contarp richiamato dall'appellante, che in un passaggio afferma “Per quanto riguarda la presenza di amianto e di CP_4 nello stabilimento della negli anni di interesse, questa può essere dic CP_2 come certa. In quel pe oprattutto negli anni '60 e '70 le coibentazioni erano spesso realizzate con Materiale Contenente Amianto così come gli isolamenti e le guarnizioni, soprattutto negli impianti che operavano a caldo. Più difficile era, invece, il diffuso utilizzo di DPI a base di amianto che, normalmente, erano riservati a chi era a diretto contatto con fonti di calore (addetti a forni ad alta temperatura per esempio). Poco diffuso era, invece, l'utilizzo di tali tipologie di DPI da parte degli addetti alla manutenzione. E' pacifico che l'attività manutentiva di reparto, come quella che si dichiara essere stata svolta dal sig. , avrebbe determinato la necessità Persona_1 di manipolare rie forme. Anche la distribuzione Parte_3 di tali materiali in qualità di magazziniere avrebbe potuto esporlo a fibre di amianto, anche se con livelli espositivi più contenuti, poiché in quegli anni era molto frequente la necessità di tagliare i M.C.A. richiesti (ferodi, corde ecc...)”, evidenzia che dal 1968 risulta essere impiegato, che le mansioni riferite dalla vedova, (manutentore di reparto prima, magazziniere dopo), non sono confermate dai documenti e come, la mancata conferma sulle mansioni svolte, impedisca la valutazione dell'esposizione. Nessuno dei testi ha riferito del periodo nel quale il lavoratore ha svolto mansioni di pagina 7 di 10 operaio, né risulta accertato che effettuasse la consegna o manipolazione dei materiali contenenti amianto (secondo il teste capo mantenimento celle, dal Tes_1
1966 svolgeva lavoro d'ufficio nel magazzino ex non andava al Per_1 Per_17 bancone a fornire il materiale, forse prendeva i buoni dagli operai per trascriverli, senza saper precisarne meglio le mansioni, in detto magazzino non c'era amianto, che era presente negli hangar dove anche si recava, senza precisare con Per_1 quale frequenza;
secondo il teste , manutentore di impianti, assunto dal Tes_2
1970, lavorava nel magazzino, ritirava i buoni e a volta veniva a vedere il Per_1 materiale, se corrispondeva alle esigenze, ma non andava sugli impianti). In ogni caso è decisiva la circostanza che il CTU, pur in assenza di riscontri circa le mansioni e attività svolte, ha svolto l'incarico “Assumendo per buono quanto riferito nel ricorso circa lo svolgimento di attività di manutentore ed aggiustatore nel reparto UE-Aniene e di magazziniere nel medesimo reparto e nel magazzino generale, coerentemente con quanto stimato dall' secondo documenti in atti, è da CP_1 ammettere una esposizione ad amianto, re senza poterne precisare l'entità”. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, l'indagine del CTU è stata sviluppata sul presupposto dello svolgimento effettivo delle mansioni di manutentore ed aggiustatore nel reparto UE-Aniene e di magazziniere nel medesimo reparto e nel magazzino generale e dell'effettiva esposizione all'amianto, seppure senza poterne precisare l'entità. 2 Secondo l'appellante il CTU avrebbe ignorato il secondo dato certo costituito dal referto istologico “metastasi epidurale di carcinoma a grandi cellule anaplastiche”, mai citato nella relazione, che sarebbe “proprio una classificazione del tumore al polmone”. In conseguenza sarebbe quindi incorso in un vizio procedurale e metodologico. Il collegio ritiene anche detta censua infondata. Il referto istologico dell'aprile del 1979 è citato a p. 13 della relazione, è assunto come un dato del giudizio nella epicresi a p. 23 della relazione (“fu riscontrato affetto da metastasi epidurale dorsale da carcinoma anaplastico a sede primaria sconosciuta”) ed è stato oggetto di ampia valutazione da parte del CTU, che ha evidenziato come la neoplasia si è manifestata inizialmente con una metastasi vertebrale, senza che alcuna documentazione provi la sede di origine, risultata sotto il profilo oncologico non individuabile, così attestata la “Neoplasia primitiva sconosciuta” nell'ambito del ricovero per radioterapia dal 30.04.1979 al 16.05.1979 (cfr. p. 24 ss. della relazione). L'appellante omette di indicare che l'esame istologico è stato effettuato nell'intervento chirurgico di laminectonia vertebre dorsali D10 D11, su prelievo dal sacco durale del midollo spinale, all'esito del quale vi è stata la diagnosi, evidentemente diversa, di
“metastasi epidurale dorsale da carcinoma anaplastico” e non di tumore polmonare, come preteso dall'appellante. Mentre non è sviluppata nessuna osservazione sulla valutazione oncologica di “Neoplasia primitiva sconosciuta”, il cui significato è univoco nell'indicare un tumore a partenza sconosciuta, diagnosticato quanto le cellule tumorali maligne vengono trovate in parti del corpo, senza individuare il tumore primario che ne è all'origine. L'appellante richiama poi gli argomenti della propria consulente di parte, dr.ssa la quale, in dissenso diagnostico con il CTU, afferma come possibile la Per_4 diagnosi di tumore al polmone, sebbene le radiografie del torace del 03.05.1979 siano refertate negative, in quanto, si afferma, le radiografie al torace non hanno pagina 8 di 10 sensibilità diagnostica della TC e il tumore al polmone poteva essere nascosto dalle strutture scheletriche e dal diaframma. Ritiene il Collegio, che l'argomento confermi piuttosto l'assenza di riscontri diagnostici all'ipotesi di tumore del polmone, insita nel referto negativo. Del resto, in questo senso, il CTU aveva puntualmente replicato: “Le osservazioni della Dott.ssa si basano su mere ipotesi senza suffragio documentale e come tali il sottoscritto Per_4
di non poterle assumere a fondamento di una motivata valutazione medico legale. Ritenere che le analisi radiografiche di cui vi è referto siano tutte errate e che un referto senza alcun esplicito riferimento al quadro di immagine e alle possibili interpretazioni diagnostiche sia da assumere a prova dell'esistenza di una opacità polmonare da neoplasia primitiva è attività di pura ipotesi. Pertanto la diagnosi del tumore riscontrato è da confermare come metastasi epidurale dorsale da carcinoma anaplastico a sede primitiva sconosciuta”. Non può che condividersi la conclusione del Prof. della assenza di dati clinici e strumentali circa la presenza di Per_2 tumore al polmone. In ipotesi l'appellante afferma la compatibilità eziologica del tumore epatico ipotizzato dal CTU con l'origine professionale. Il Collegio ritiene che anche detto rilievo non possa essere accolto, per due ordini di ragioni. Il CTU ha precisato di avere condotto l'indagine solo per completezza, perché il fegato era l'unico organo con qualche anomalia e topograficamente correlato alla sede della sintomatologia, evidenziando che, da un lato, non ci siano elementi per fare diagnosi di tumore primitivo del fegato, dall'altro la contraddittorietà degli studi sul ruolo patogeno dell'amianto nel tumore al fegato. In aggiunta la stessa dr.ssa nelle proprie osservazioni, aveva escluso che il tumore primitivo fosse a sede Per_4 epatica, evidenziando come l'ipotesi fosse “inverosimile e risulta destituita di fondamento”, pertanto, descritte le caratteristiche di questo di tumore aveva affermato: “Precisate tali caratteristiche l'ipotesi formulata dal CTU appare una forzatura che mal si concilia con le evidenze scientifiche, tanto che correttamente non venne mai presa in considerazione dai sanitari dell'epoca”. La Corte ritiene pertanto infondati i rilievi critici mossi dall'appellante all'elaborato peritale, immune da vizi logici e giuridici, che viene condiviso, risultando fondato sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie e sostenuto da una motivazione esauriente e priva di vizi logici. Si dà atto che con ordinanza del 17.03.2025, su istanza della parte privata, ai sensi dell'art. 287 ss. c.p.c., è stata disposta la correzione dell'errore materiale del dispositivo, che conteneva la condanna alle spese ed il raddoppio del C.U. a carico dalla parte appellante, nonostante la dichiarazione di esenzione dal versamento del CU e di irripetibilità delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel senso che:
“al capo di condanna “Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 3.473,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.” e alla dichiarazione “A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.” debba sostituirsi la dicitura: “le spese del grado sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., l'appellante è esente dal CU”.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Le spese del grado sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c., l'appellante è esente dal CU. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 07.11.2024 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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