TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/09/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 12 settembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9033/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Antonio Turco presso lo studio del quale in S. Marco in Lamis
(FG) Via Genova n. 31 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 Parte_1 premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Rassegnava la seguenti conclusioni: a) Voglia l'ill.ma autorità giudicante adita, in via principale, rinnovare la CTU già disposta in sede di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione alla dell'indennità di accompagnamento ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.03.2023); in via gradata, disporre un supplemento di perizia onde fornire idonei chiarimenti in ordine alle osservazioni indicate nel corpo del presente ricorso;
b) Per l'effetto accertare e dichiarare che il/la ricorrente ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(14.03.2023); c) Condannare l in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a corrispondere in favore del/la ricorrente l'indennità di accompagnamento ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre gli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo;
d) condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, comprese quelle della fase di ATPO, oltre IVA
e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Integrato il contraddittorio si costituiva l che, contestato CP_1
l'avverso dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: “1)- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di meri1to in questa fase del giudizio tesa ad ottenere il diritto alla prestazione e la conseguente con1danna dell' al pagamento dei ratei;
CP_1
2)- nel merito dell'accertamento sanitario, dichiarare la insussistenza delle condizioni sanitarie atte ad ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento;
3)- condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di ATPO, e delle spese di C.T.U..”
Disposto un supplemento delle operazioni peritali a mezzo del medesimo consulente della fase di ATPO, all'udienza del 12.09.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che, NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato (cfr. risultanze peritale nel procedimento n. 7114/2023 R.G.L. Tribunale di Foggia).
Nella presente fase, sulla scorta della certificazione medica sopravvenuta è stato disposto un supplemento delle indagini peritali a mezzo del medesimo CTU.
L'esame della documentazione sopravvenuta ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta l'istante risultano di entità tale da comportare la incapacità di provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e di attendere gli atti quotidiani per il decoro della propria persona autonomamente e ciò a far data da ottobre 2024.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuto necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a far data da ottobre 2024.
Ferma la decorrenza sopra indicata, risulta invece inammissibile la domanda di riconoscimento alla corresponsione della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali.
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento alla erogazione delle prestazioni.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c.
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che, a far data dal 1° ottobre 2024 sussistono, in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuto necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- dichiara la inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 12 settembre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 9033/2024 R.G.L. promosso da
rappresentata e difesa per delega in calce al ricorso Parte_1 dall'avv. Antonio Turco presso lo studio del quale in S. Marco in Lamis
(FG) Via Genova n. 31 è elettivamente domiciliata
ricorrente nei confronti di
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio Per_1
, dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato ai fini del
[...] presente giudizio in Foggia alla Via Brindisi n. 45, presso l'Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 Parte_1 premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni previdenziali in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Rassegnava la seguenti conclusioni: a) Voglia l'ill.ma autorità giudicante adita, in via principale, rinnovare la CTU già disposta in sede di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione alla dell'indennità di accompagnamento ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.03.2023); in via gradata, disporre un supplemento di perizia onde fornire idonei chiarimenti in ordine alle osservazioni indicate nel corpo del presente ricorso;
b) Per l'effetto accertare e dichiarare che il/la ricorrente ha diritto Parte_1 all'indennità di accompagnamento ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa
(14.03.2023); c) Condannare l in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., a corrispondere in favore del/la ricorrente l'indennità di accompagnamento ex Legge 18/80 e successive modifiche ed integrazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa oltre gli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti fino al saldo effettivo;
d) condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, comprese quelle della fase di ATPO, oltre IVA
e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Integrato il contraddittorio si costituiva l che, contestato CP_1
l'avverso dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: “1)- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda di meri1to in questa fase del giudizio tesa ad ottenere il diritto alla prestazione e la conseguente con1danna dell' al pagamento dei ratei;
CP_1
2)- nel merito dell'accertamento sanitario, dichiarare la insussistenza delle condizioni sanitarie atte ad ottenere il diritto all'indennità di accompagnamento;
3)- condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di ATPO, e delle spese di C.T.U..”
Disposto un supplemento delle operazioni peritali a mezzo del medesimo consulente della fase di ATPO, all'udienza del 12.09.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L'istante con il ricorso per ATPO aveva chiesto accertarsi il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, ricorrendone i presupposti sanitari, a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che, NON facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato (cfr. risultanze peritale nel procedimento n. 7114/2023 R.G.L. Tribunale di Foggia).
Nella presente fase, sulla scorta della certificazione medica sopravvenuta è stato disposto un supplemento delle indagini peritali a mezzo del medesimo CTU.
L'esame della documentazione sopravvenuta ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta l'istante risultano di entità tale da comportare la incapacità di provvedere alle necessità primarie della vita autonoma e di attendere gli atti quotidiani per il decoro della propria persona autonomamente e ciò a far data da ottobre 2024.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuto necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita a far data da ottobre 2024.
Ferma la decorrenza sopra indicata, risulta invece inammissibile la domanda di riconoscimento alla corresponsione della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali.
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento alla erogazione delle prestazioni.
Quanto alle spese di lite, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n.
7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decorrenza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca. La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n.
21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI, 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa e del ricorso per ATPO devono interamente compensarsi tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di soccombenza reciproca.
Le spese di consulenza, di entrambe le fasi che si liquidano con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dell ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c.
P.Q.M.
IL Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara che, a far data dal 1° ottobre 2024 sussistono, in capo alla parte ricorrente i requisiti sanitari ex art. 1 legge n.
508/1988 per essere riconosciuto necessitante di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- dichiara la inammissibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
- compensa le spese di lite tra le parti.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Caterina Napolitano