Art. 4. Clausola di neutralita' finanziaria 1. I comuni provvedono alle attivita' di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 4 della Legge 27 luglio 2011, n. 128
Articolo 3
- Legge 27 luglio 2011, n. 128
Articolo 4 della Legge 27 luglio 2011, n. 128
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20 agosto 2011
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