Articolo 4 della Legge 27 luglio 2011, n. 128
Articolo 3
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20 agosto 2011
Art. 4. Clausola di neutralita' finanziaria 1. I comuni provvedono alle attivita' di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 20 agosto 2011