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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1689/2024
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Alessandro Fusco e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in CA (NA), Via Campiglione n. 46,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con P.IVA_1
delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia
Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 , premettendo di aver prestato servizio Parte_1
in qualità di docente alle dipendenze del in forza di Controparte_2
plurimi contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nell'A.S. 2020/2021 e sino al termine delle attività didattiche degli A.S. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ha convenuto
1 Cont in giudizio il per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «I. Accertare, riconoscere e
dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza
breve indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista e disciplinata
dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche e, per l'effetto,
condannare il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2
della somma di € 766,92 (settecentosessantasei/92) quale retribuzione professionale docenti
per i periodi di supplenza breve, così come correttamente indicato al capo 2 della parte in fatto
del ricorso, svolti dalla ricorrente, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore
somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito della fase istruttoria anche a
seguito di CTU contabile che, in caso di contestazione dei conteggi indicati, fin d'ora chiede
disporsi, oltre rivalutazione monetaria ed interesse legali dalla singola scadenza al saldo, il
tutto entro il limite di €5.200,00; II. Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della parte
ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
comma 121 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici svolti, cosi come correttamente
indicato al capo 3 della parte in fatto del ricorso, e, per l'effetto, condannare il
[...]
alla costituzione in favore della parte ricorrente dei fondi utili per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione professionale per un importo pari ad € 1.500,00 per gli A.S.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito sulla cd. “Carta elettronica del
Docente”;
III. Emettere ogni opportuno provvedimento;
IV. Condannare l'Amministrazione resistente al
pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
per spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Fusco dichiaratosi antistatario,
con maggiorazione del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis
(rubricato “tecniche avanzate di redazione degli atti telematici”).».
2 A sostegno del ricorso, ha dedotto di non aver percepito per i periodi di servizio svolti nell'A.S.
2020/2021 la Retribuzione professionale docenti, compenso accessorio previsto dall'art. 7 del
CCNL Comparto scuola del 15.3.2001 e richiamato nelle successive contrattazioni collettive,
quantificata nella complessiva somma di €. 766,92 (v. pag. 16 ricorso) e di non aver altresì
usufruito negli A.S. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dell'erogazione della somma di €
500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a Controparte_2
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova.
Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti,
l'avvenuta esclusione dai benefici economici suindicati appare del tutto ingiustificata,
costituendo una violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il convenuto che, nel ribadire la CP_2
legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Previo deposito di memorie, all'esito dell'udienza del 18.03.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Quanto alla domanda attorea volta al riconoscimento del diritto a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per il servizio prestato nel corso dell'A.S. 2020/2021, in punto fatto non
è controverso tra le parti che la ricorrente abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato per supplenze brevi e saltuarie alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nei termini
3 descritti in ricorso (v. contratti di lavoro, doc.ti da 2 a 15, ricorso;
v. stato matricolare, doc. 1
memoria di costituzione) e che per tali incarichi non abbia percepito l'emolumento oggetto dell'odierna azione (v. doc.ti da 22 a 26, ricorso).
Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30.06 o al
31.08), al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve.
Sul punto, il convenuto eccepisce il mancato assolvimento di parte ricorrente CP_2
dell'onere probatorio in ordine all'uguaglianza delle mansioni, individuando nella brevità e saltuarietà dei contratti a termine stipulati in corso d'anno scolastico, elementi oggettivi idonei a legittimare la disparità di trattamento nella corresponsione della R.P.D.
La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute in subiecta
materia.
Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva
1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione.
Nel dettaglio, la clausola 4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda
le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo
meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive».
La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
4 qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a
tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007,
causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio Persona_1
di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in
materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); ).» (Cass. n. 15231 del
16.07.2020).
Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001,
rientri tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria.
Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti
per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel
5 personale con rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato.
Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente.
Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti,
ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la rientra tra le condizioni di impiego del Pt_2
lavoratore, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria.
A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001
in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che:
«L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche
tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
6 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo
integrativo» (Cass. 20015/2018; nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav.,
ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Il ricorso è da ritenersi fondato.
La domanda attorea, tesa all'equiparazione ai fini economici dei periodi lavorati in qualità di supplente breve e saltuario nell'A.S. 2020/2021 alle dipendenze del convenuto, CP_2
risulta sufficientemente circostanziata e sorretta dall'allegazione dei contratti di lavoro inter
partes, delle buste paga e della richiamata contrattazione collettiva di categoria (doc.ti da 32 a
36, ricorso), così da ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente e chiaramente individuato il bene della vita richiesto.
Non risultano condivisibili, alla luce dei principi di diritto ampiamente esposti, le doglianze dell'Amministrazione convenuta in ordine all'asserita impossibilità di equiparazione delle mansioni svolte da parte ricorrente rispetto al personale di ruolo o con incarico annuale, per la brevità e saltuarietà dei rapporti di lavoro con questa stipulati.
La natura fissa e continuativa della Retribuzione professionale docenti, il cui riconoscimento è
svincolato dalle modalità di svolgimento della prestazione o dalla tipologia di incarico, rende del tutto irrilevanti, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, le argomentazioni della resistente
(peraltro non corroborate da alcun elemento di fatto) sul mancato svolgimento di progetti,
incarichi specifici, ore extracurriculari o attività di avvio e gestione del servizio scolastico da parte del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
In definitiva quindi si ritiene non dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231 del 16.07.2020, secondo cui: «la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche
7 delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo
degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).».
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea in punto riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi corrisposte le somme maturate a titolo di
R.P.D. per il servizio prestato alle dipendenze del convenuto nell'A.S. 2020/2021. CP_2
Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (in ogni caso ossequiosi del combinato disposto di cui all'art 25 CCNI 31.8.1999 e all'art. 7 CCNL
15.3.2001) non risultano specificatamente contestati da parte resistente.
In definitiva quindi, visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, si condanna parte resistente, in persona del Ministro pro tempore¸ a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 766,92 a titolo di Retribuzione professionale docenti maturata e non corrisposta per l'A.S. 2020/2021, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo.
**
Quanto alla domanda di parte ricorrente a beneficiare dell'erogazione di €. 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in relazione agli A.S. per cui ha svolto le supplenze indicate a pag. 4
del ricorso, la pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
8
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,
dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria.”
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da
9 enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al
comma 121”.
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00
annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai
docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd. “Carta
Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività
didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
10 Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21,
ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che
riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare
attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
11 Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_4
specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere CP_2
dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria,
permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il CP_2
richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è
ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
12 ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che
rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » CP_2
(così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta,
di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la
S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n.
29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per gli A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché
incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del
13 bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22,
co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza,
alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico.
Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che
decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione
sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella
misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui
ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la
14 prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è
di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che parte ricorrente ha ricevuto incarico di docenza (non di ruolo) con scadenza al 30 giugno degli A.S.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Annualità per le quali, pacificamente ex art. 115 c.p.c., parte ricorrente non ha fruito della
“Carta docente”.
Parte resistente, in sede di costituzione, ha confermato come parte ricorrente presti attività di servizio a favore dell'Amministrazione scolastica anche per l'A.S. in corso (v. stato matricolare,
doc. 1 memoria di costituzione).
Pertanto, in virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto per la parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio indicati in ricorso.
In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione delle attività necessarie a consentire a parte CP_2
ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo per gli anni scolastici suindicati. Oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
***
15 Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara il diritto di a percepire il trattamento di Retribuzione Parte_1
professionale docenti per l'A.S. 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € Controparte_2
766,92 a titolo di R.P.D. oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
2) Dichiara il diritto di a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a Controparte_2
consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre rimborso contributo unificato e accessori come per legge. Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Modena, 22 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
16 Dott. Edoardo Martinelli
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1689/2024
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Alessandro Fusco e Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto in CA (NA), Via Campiglione n. 46,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con P.IVA_1
delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia
Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 , premettendo di aver prestato servizio Parte_1
in qualità di docente alle dipendenze del in forza di Controparte_2
plurimi contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nell'A.S. 2020/2021 e sino al termine delle attività didattiche degli A.S. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ha convenuto
1 Cont in giudizio il per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «I. Accertare, riconoscere e
dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza
breve indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista e disciplinata
dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche e, per l'effetto,
condannare il al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2
della somma di € 766,92 (settecentosessantasei/92) quale retribuzione professionale docenti
per i periodi di supplenza breve, così come correttamente indicato al capo 2 della parte in fatto
del ricorso, svolti dalla ricorrente, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore
somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito della fase istruttoria anche a
seguito di CTU contabile che, in caso di contestazione dei conteggi indicati, fin d'ora chiede
disporsi, oltre rivalutazione monetaria ed interesse legali dalla singola scadenza al saldo, il
tutto entro il limite di €5.200,00; II. Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto della parte
ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
comma 121 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici svolti, cosi come correttamente
indicato al capo 3 della parte in fatto del ricorso, e, per l'effetto, condannare il
[...]
alla costituzione in favore della parte ricorrente dei fondi utili per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione professionale per un importo pari ad € 1.500,00 per gli A.S.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito sulla cd. “Carta elettronica del
Docente”;
III. Emettere ogni opportuno provvedimento;
IV. Condannare l'Amministrazione resistente al
pagamento delle spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario
per spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Fusco dichiaratosi antistatario,
con maggiorazione del 30% ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis
(rubricato “tecniche avanzate di redazione degli atti telematici”).».
2 A sostegno del ricorso, ha dedotto di non aver percepito per i periodi di servizio svolti nell'A.S.
2020/2021 la Retribuzione professionale docenti, compenso accessorio previsto dall'art. 7 del
CCNL Comparto scuola del 15.3.2001 e richiamato nelle successive contrattazioni collettive,
quantificata nella complessiva somma di €. 766,92 (v. pag. 16 ricorso) e di non aver altresì
usufruito negli A.S. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dell'erogazione della somma di €
500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a Controparte_2
tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova.
Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti,
l'avvenuta esclusione dai benefici economici suindicati appare del tutto ingiustificata,
costituendo una violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il convenuto che, nel ribadire la CP_2
legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Previo deposito di memorie, all'esito dell'udienza del 18.03.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Quanto alla domanda attorea volta al riconoscimento del diritto a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per il servizio prestato nel corso dell'A.S. 2020/2021, in punto fatto non
è controverso tra le parti che la ricorrente abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato per supplenze brevi e saltuarie alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nei termini
3 descritti in ricorso (v. contratti di lavoro, doc.ti da 2 a 15, ricorso;
v. stato matricolare, doc. 1
memoria di costituzione) e che per tali incarichi non abbia percepito l'emolumento oggetto dell'odierna azione (v. doc.ti da 22 a 26, ricorso).
Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30.06 o al
31.08), al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve.
Sul punto, il convenuto eccepisce il mancato assolvimento di parte ricorrente CP_2
dell'onere probatorio in ordine all'uguaglianza delle mansioni, individuando nella brevità e saltuarietà dei contratti a termine stipulati in corso d'anno scolastico, elementi oggettivi idonei a legittimare la disparità di trattamento nella corresponsione della R.P.D.
La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute in subiecta
materia.
Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva
1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione.
Nel dettaglio, la clausola 4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda
le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo
meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive».
La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
4 qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a
tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007,
causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio Persona_1
di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in
materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); ).» (Cass. n. 15231 del
16.07.2020).
Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001,
rientri tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria.
Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti
per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel
5 personale con rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato.
Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente.
Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti,
ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la rientra tra le condizioni di impiego del Pt_2
lavoratore, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria.
A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001
in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che:
«L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche
tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
6 all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo
integrativo» (Cass. 20015/2018; nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav.,
ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Il ricorso è da ritenersi fondato.
La domanda attorea, tesa all'equiparazione ai fini economici dei periodi lavorati in qualità di supplente breve e saltuario nell'A.S. 2020/2021 alle dipendenze del convenuto, CP_2
risulta sufficientemente circostanziata e sorretta dall'allegazione dei contratti di lavoro inter
partes, delle buste paga e della richiamata contrattazione collettiva di categoria (doc.ti da 32 a
36, ricorso), così da ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente e chiaramente individuato il bene della vita richiesto.
Non risultano condivisibili, alla luce dei principi di diritto ampiamente esposti, le doglianze dell'Amministrazione convenuta in ordine all'asserita impossibilità di equiparazione delle mansioni svolte da parte ricorrente rispetto al personale di ruolo o con incarico annuale, per la brevità e saltuarietà dei rapporti di lavoro con questa stipulati.
La natura fissa e continuativa della Retribuzione professionale docenti, il cui riconoscimento è
svincolato dalle modalità di svolgimento della prestazione o dalla tipologia di incarico, rende del tutto irrilevanti, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, le argomentazioni della resistente
(peraltro non corroborate da alcun elemento di fatto) sul mancato svolgimento di progetti,
incarichi specifici, ore extracurriculari o attività di avvio e gestione del servizio scolastico da parte del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
In definitiva quindi si ritiene non dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231 del 16.07.2020, secondo cui: «la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche
7 delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo
degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).».
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea in punto riconoscimento del diritto di parte ricorrente a vedersi corrisposte le somme maturate a titolo di
R.P.D. per il servizio prestato alle dipendenze del convenuto nell'A.S. 2020/2021. CP_2
Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (in ogni caso ossequiosi del combinato disposto di cui all'art 25 CCNI 31.8.1999 e all'art. 7 CCNL
15.3.2001) non risultano specificatamente contestati da parte resistente.
In definitiva quindi, visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, si condanna parte resistente, in persona del Ministro pro tempore¸ a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 766,92 a titolo di Retribuzione professionale docenti maturata e non corrisposta per l'A.S. 2020/2021, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo.
**
Quanto alla domanda di parte ricorrente a beneficiare dell'erogazione di €. 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in relazione agli A.S. per cui ha svolto le supplenze indicate a pag. 4
del ricorso, la pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “
1. L'aggiornamento è un diritto-dovere
fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione
alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
8
2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,
dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con
l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3
rappresentative di categoria.”
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da
9 enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master
universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative
coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle
scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta
non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al
comma 121”.
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €. 500,00
annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in
periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai
docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti
dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la cd. “Carta
Docente” si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività
didattica annua – onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
10 Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-450/21,
ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che
riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di
hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari
inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di
formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare
attività professionali a distanza”.
In questo senso anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione
11 Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_4
specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere CP_2
dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della
P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria,
permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non giova invece il CP_2
richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è
ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il Legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della “Carta docente” debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha condivisibilmente stabilito come: «la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
12 ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che
rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al » CP_2
(così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
In definitiva quindi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE,
nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta,
di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Passando ora all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la
S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n.
29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per gli A.S. in cui ha svolto annuale attività di servizio.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché
incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del
13 bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22,
co. 36, L. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione.
E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza,
alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico.
Azione giudiziaria che: «si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che
decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se
posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione
sulla corrispondente piattaforma informatica» (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta.
Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio «nella
misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui
ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o
quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la
14 prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio» (così Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Trattasi di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale la cui prescrizione è
di durata decennale, decorrente dalla data di fuoriuscita del docente dal sistema scolastico.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti che parte ricorrente ha ricevuto incarico di docenza (non di ruolo) con scadenza al 30 giugno degli A.S.
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Annualità per le quali, pacificamente ex art. 115 c.p.c., parte ricorrente non ha fruito della
“Carta docente”.
Parte resistente, in sede di costituzione, ha confermato come parte ricorrente presti attività di servizio a favore dell'Amministrazione scolastica anche per l'A.S. in corso (v. stato matricolare,
doc. 1 memoria di costituzione).
Pertanto, in virtù delle considerazioni in diritto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, si accerta il diritto per la parte ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio indicati in ricorso.
In accoglimento della tempestiva azione di adempimento correttamente formulata dalla parte attrice (per come evincibile anche da una complessiva e sostanziale lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio), visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, il convenuto va condannato, all'adozione delle attività necessarie a consentire a parte CP_2
ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo per gli anni scolastici suindicati. Oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione.
***
15 Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 147/2022, anche alla luce degli incombenti processuali compiuti, del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara il diritto di a percepire il trattamento di Retribuzione Parte_1
professionale docenti per l'A.S. 2020/2021 e, per l'effetto, condanna il
[...]
a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di € Controparte_2
766,92 a titolo di R.P.D. oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
2) Dichiara il diritto di a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento Parte_1
e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il a Controparte_2
consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici. Oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio per ciascun singolo anno di riferimento sino alla sua concreta attribuzione;
3) Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_2
favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.500,00, oltre rimborso contributo unificato e accessori come per legge. Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Modena, 22 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
16 Dott. Edoardo Martinelli
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