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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/10/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. RO Di OM Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 346 del 2021 R. Gen., promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Soro ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Romana 43,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Diana CP_1 C.F._2
BA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, viale Aldo Moro 78,
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 16.5.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.3.2021 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Olbia il 6.9.2003 con , che dall'unione erano nate, nel 2005 e CP_1 nel 2010, le figlie e e che il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto Persona_1 Per_2
n. 63 in data 16.7.2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era ininterrottamente protratta sino a quel momento senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero accolte le ulteriori domande di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio il resistente, che non si opponeva all'accoglimento della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori pretese di natura patrimoniale della ricorrente, e concludeva come in atti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza sopra indicata.
La concorde domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Olbia il 6.9.2003, e di aver ottenuto in data 16.7.2019 decreto di omologa di separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
È altresì provato che la separazione si è protratta dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sino alla presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Il Tribunale deve dunque dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Olbia il 6.9.2003 tra e , con il conseguente ordine all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
2 Come richiesto dalle parti, deve poi disporsi l'affidamento della figlia minore ad Per_2 entrambi i genitori, fermo restando che ella risiederà stabilmente presso la madre cui, per l'effetto, deve essere assegnata la casa coniugale, comprensiva delle relative pertinenze.
Il padre potrà vedere quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici della stessa, Per_1 nonché averla con sé a fine settimana alterni, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Egli potrà altresì trascorrere con la figlia le festività natalizie e pasquali in alternanza con la madre e tenerla con sé per un mese, anche non consecutivo, durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche.
Nulla deve disporsi nei riguardi della figlia divenuta maggiorenne Persona_1 successivamente all'introduzione del giudizio.
Quanto alle domande di natura patrimoniale avanzate dalle parti, risulta dalla documentazione prodotta in atti che la ricorrente, quale lavoratrice invalida ed appartenente alle categorie protette, è titolare di un'occupazione lavorativa part-time e percepisce una retribuzione mensile netta pari ad €. 760,00 mensili, mentre il resistente, che è proprietario dell'immobile ove attualmente vive, ha potuto disporre, per l'anno 2024, di un reddito pari ad €. 27.112,00, come risulta dal CU 2025 prodotto agli atti.
Deve inoltre considerarsi che il resistente ha riferito di aver estinto il mutuo relativo al finanziamento contratto durante il matrimonio con la Findomestic, sin dal novembre del 2021.
Le anzidette circostanze consentono pertanto di escludere che il abbia subito una CP_1 diminuzione di reddito rispetto all'epoca in cui è stata omologata dal Tribunale la separazione tra i coniugi.
Risulta invece dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, non smentite da alcun elemento probatorio di segno opposto, che la figlia è attualmente disoccupata, e che la Persona_1 stessa ha svolto attività lavorativa part time, solo per pochi mesi, presso un esercizio commerciale di Olbia.
Anche sotto tale profilo, dunque, le allegazioni del resistente circa l'indipendenza economica della figlia maggiorenne non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Per le ragioni esposte, appare opportuno confermare le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, con la conferma dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla ricorrente della complessiva somma di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per le figlie.
3 Come da accordi assunti in sede di separazione, egli dovrà inoltre provvedere al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Va poi accolta anche la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere in via esclusiva l'assegno unico universale, in considerazione del fatto che la minore è collocata presso la madre, soggetto economicamente debole che provvede per la maggior parte del tempo ai bisogni e alle esigenze immediate della figlia, sopportandone i costi in misura certamente superiore rispetto al genitore non collocatario (v. in tal senso Cass., ord. n .4672 del 22.2.2025).
Deve conseguentemente disporsi che il resistente rilasci opportuna autocertificazione e/o dichiarazione utile al conseguimento diretto, in favore del coniuge collocatario, del predetto assegno, da richiedere presso il competente ente previdenziale (INPS), agevolando in qualsivoglia modo la definizione della pratica, anche relativa all'eventuale arretrato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Olbia il 6.9.2003 tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 alla parte 2, serie B, atto n. 57; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, fermo restando che ella risiederà Per_2 stabilmente presso la madre alla quale, per l'effetto, viene assegnata la casa coniugale, comprensiva delle relative pertinenze;
il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici della stessa, nonché averla con sé a fine settimana alterni, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, e potrà altresì trascorrere con la figlia le festività natalizie e pasquali in alternanza con la madre, e tenerla con sé per un mese, anche non consecutivo, durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche;
dispone che il resistente versi alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la complessiva somma di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative;
4 conferma l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
dispone che la ricorrente percepisca per l'intero l'assegno unico universale, con obbligo per il resistente di rilasciare opportuna autocertificazione e/o dichiarazione utile al conseguimento diretto, in favore del coniuge collocatario, del predetto assegno, agevolando la definizione della pratica, anche relativa all'eventuale arretrato;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 22.10.2025.
Il Presidente est.
RO Di OM
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. RO Di OM Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 346 del 2021 R. Gen., promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Soro ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Romana 43,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Diana CP_1 C.F._2
BA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, viale Aldo Moro 78,
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 16.5.2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.3.2021 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Olbia il 6.9.2003 con , che dall'unione erano nate, nel 2005 e CP_1 nel 2010, le figlie e e che il Tribunale di Tempio Pausania, con decreto Persona_1 Per_2
n. 63 in data 16.7.2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era ininterrottamente protratta sino a quel momento senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero accolte le ulteriori domande di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio il resistente, che non si opponeva all'accoglimento della domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori pretese di natura patrimoniale della ricorrente, e concludeva come in atti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza sopra indicata.
La concorde domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Olbia il 6.9.2003, e di aver ottenuto in data 16.7.2019 decreto di omologa di separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
È altresì provato che la separazione si è protratta dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sino alla presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Il Tribunale deve dunque dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Olbia il 6.9.2003 tra e , con il conseguente ordine all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
2 Come richiesto dalle parti, deve poi disporsi l'affidamento della figlia minore ad Per_2 entrambi i genitori, fermo restando che ella risiederà stabilmente presso la madre cui, per l'effetto, deve essere assegnata la casa coniugale, comprensiva delle relative pertinenze.
Il padre potrà vedere quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici della stessa, Per_1 nonché averla con sé a fine settimana alterni, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Egli potrà altresì trascorrere con la figlia le festività natalizie e pasquali in alternanza con la madre e tenerla con sé per un mese, anche non consecutivo, durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche.
Nulla deve disporsi nei riguardi della figlia divenuta maggiorenne Persona_1 successivamente all'introduzione del giudizio.
Quanto alle domande di natura patrimoniale avanzate dalle parti, risulta dalla documentazione prodotta in atti che la ricorrente, quale lavoratrice invalida ed appartenente alle categorie protette, è titolare di un'occupazione lavorativa part-time e percepisce una retribuzione mensile netta pari ad €. 760,00 mensili, mentre il resistente, che è proprietario dell'immobile ove attualmente vive, ha potuto disporre, per l'anno 2024, di un reddito pari ad €. 27.112,00, come risulta dal CU 2025 prodotto agli atti.
Deve inoltre considerarsi che il resistente ha riferito di aver estinto il mutuo relativo al finanziamento contratto durante il matrimonio con la Findomestic, sin dal novembre del 2021.
Le anzidette circostanze consentono pertanto di escludere che il abbia subito una CP_1 diminuzione di reddito rispetto all'epoca in cui è stata omologata dal Tribunale la separazione tra i coniugi.
Risulta invece dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, non smentite da alcun elemento probatorio di segno opposto, che la figlia è attualmente disoccupata, e che la Persona_1 stessa ha svolto attività lavorativa part time, solo per pochi mesi, presso un esercizio commerciale di Olbia.
Anche sotto tale profilo, dunque, le allegazioni del resistente circa l'indipendenza economica della figlia maggiorenne non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
Per le ragioni esposte, appare opportuno confermare le condizioni economiche stabilite in sede di separazione, con la conferma dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla ricorrente della complessiva somma di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per le figlie.
3 Come da accordi assunti in sede di separazione, egli dovrà inoltre provvedere al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Va poi accolta anche la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere in via esclusiva l'assegno unico universale, in considerazione del fatto che la minore è collocata presso la madre, soggetto economicamente debole che provvede per la maggior parte del tempo ai bisogni e alle esigenze immediate della figlia, sopportandone i costi in misura certamente superiore rispetto al genitore non collocatario (v. in tal senso Cass., ord. n .4672 del 22.2.2025).
Deve conseguentemente disporsi che il resistente rilasci opportuna autocertificazione e/o dichiarazione utile al conseguimento diretto, in favore del coniuge collocatario, del predetto assegno, da richiedere presso il competente ente previdenziale (INPS), agevolando in qualsivoglia modo la definizione della pratica, anche relativa all'eventuale arretrato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Olbia il 6.9.2003 tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
Registro atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2003 alla parte 2, serie B, atto n. 57; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, fermo restando che ella risiederà Per_2 stabilmente presso la madre alla quale, per l'effetto, viene assegnata la casa coniugale, comprensiva delle relative pertinenze;
il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, nel rispetto degli impegni scolastici della stessa, nonché averla con sé a fine settimana alterni, dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, e potrà altresì trascorrere con la figlia le festività natalizie e pasquali in alternanza con la madre, e tenerla con sé per un mese, anche non consecutivo, durante il periodo estivo, in concomitanza con le vacanze scolastiche;
dispone che il resistente versi alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la complessiva somma di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascuna), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative;
4 conferma l'obbligo del ricorrente di provvedere al pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa coniugale;
dispone che la ricorrente percepisca per l'intero l'assegno unico universale, con obbligo per il resistente di rilasciare opportuna autocertificazione e/o dichiarazione utile al conseguimento diretto, in favore del coniuge collocatario, del predetto assegno, agevolando la definizione della pratica, anche relativa all'eventuale arretrato;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 22.10.2025.
Il Presidente est.
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