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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TU UI, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3190/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120249011312076000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170012384646 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000777522 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180006690302 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210049210752 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1324/2025 depositato il
27/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato, con vittoria di spese.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e delle sottostanti cartelle, relative al mancato pagamento Tasse automobilistiche per gli anni 2013, 2014 e imposta di registro anno 2014.
Eccepiva:
-l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, risultando che unitamente al sollecito di pagamento il ricorrente ha impugnato le cartelle presupposte.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Invero, la parte resistente ha depositato agli atti prova dell'avvenuta notifica delle cartelle al contribuente a mezzo pec. Al riguardo, si rileva che la validità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento è prevista dal settimo comma dell'art. 60 DPR n.600/1973 (introdotto dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L.
1. dicembre 2016, n. 225).
Pertanto, la notifica delle cartelle di pagamento può avvenire con le modalità di cui al decreto del D.P.R. n.
68 del 2005 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Inoltre, la notifica dell'atto costituisce condizione di efficacia ma non di validità dello stesso. Il vizio della notificazione di un atto tributario determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull'esistenza dello stesso (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854; Cass. Civile, Sez. Trib. n.
16370/2012), nè tantomeno costituisce, di per sè, un vizio dell'atto stesso.
Quanto al difetto di motivazione, va rilevato che dall'atto impugnato sono ricavabili gli elementi idonei a consentire al contribuente un'efficace difesa dei propri interessi, come concretamente si ricava dal ricorso proposto. Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato.
Infondato risulta altresì il motivo di ricorso inerente l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Invero, tenuto conto delle date di notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi (preavvisi di fermo amministrativo e intimazioni di pagamento parimenti notificati a mezzo pec- v. produzione resistente-),
l'eccepita decadenza e prescrizione non si sono maturate. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la scoccombenza e possono essere liquidate nella misura di euro mille in favore della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro mille. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TU UI, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3190/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29120249011312076000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170012384646 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180000777522 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180006690302 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210049210752 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1324/2025 depositato il
27/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato, con vittoria di spese.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e delle sottostanti cartelle, relative al mancato pagamento Tasse automobilistiche per gli anni 2013, 2014 e imposta di registro anno 2014.
Eccepiva:
-l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione e l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, risultando che unitamente al sollecito di pagamento il ricorrente ha impugnato le cartelle presupposte.
Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.
Invero, la parte resistente ha depositato agli atti prova dell'avvenuta notifica delle cartelle al contribuente a mezzo pec. Al riguardo, si rileva che la validità della notifica a mezzo di posta elettronica certificata delle cartelle di pagamento è prevista dal settimo comma dell'art. 60 DPR n.600/1973 (introdotto dall'art. 7 quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L.
1. dicembre 2016, n. 225).
Pertanto, la notifica delle cartelle di pagamento può avvenire con le modalità di cui al decreto del D.P.R. n.
68 del 2005 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.
Inoltre, la notifica dell'atto costituisce condizione di efficacia ma non di validità dello stesso. Il vizio della notificazione di un atto tributario determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull'esistenza dello stesso (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854; Cass. Civile, Sez. Trib. n.
16370/2012), nè tantomeno costituisce, di per sè, un vizio dell'atto stesso.
Quanto al difetto di motivazione, va rilevato che dall'atto impugnato sono ricavabili gli elementi idonei a consentire al contribuente un'efficace difesa dei propri interessi, come concretamente si ricava dal ricorso proposto. Anche tale motivo di ricorso va dunque rigettato.
Infondato risulta altresì il motivo di ricorso inerente l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Invero, tenuto conto delle date di notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi (preavvisi di fermo amministrativo e intimazioni di pagamento parimenti notificati a mezzo pec- v. produzione resistente-),
l'eccepita decadenza e prescrizione non si sono maturate. Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la scoccombenza e possono essere liquidate nella misura di euro mille in favore della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente, che si liquidano nella complessiva somma di euro mille. Il Giudice Dott.ssa Luisa Turco