Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138
Articolo 4
- Legge 31 gennaio 1992, n. 138
Articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138
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21 febbraio 1992
21 febbraio 1992
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