Articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 138
Articolo 4
Versione
21 febbraio 1992
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992