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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 10.02.2025, ore 9:15 davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 2275/22 R.G.A.C., si dà atto che è presente l'Avv. Baldo Corra per il sig.
il quale conclude come in atto di citazione e note conclusive, discute Parte_1
brevemente la causa e chiede che venga decisa e chiede la distrazione delle spese.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 14:30, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2275/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da
nato a [...] il [...] C.F.: , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Baldo ( , giusta Email_1
procura allegata alla citazione
1 OPPONENTE contro
P.I. , con sede in Palermo, via G. Di Bartolo n. Controparte_1 P.IVA_1
24, in persona dell'amministratore giudiziario, Dr. , Controparte_2
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
………….
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ revoca il decreto ingiuntivo n. 5367/2021 emesso dal Tribunale di Palermo;
➢ condanna in persona dell'amministratore giudiziario, Dr. Controparte_1
, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in favore Controparte_2 dell'opponente che vanno liquidate nella complessiva somma di € 2.689,50 di cui €
145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Corrado Baldo dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 08.02.2022, il sig.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5367/2021 emesso Parte_2
da questo Tribunale, depositato il 30.11.2021 e notificato il 31.12.2021, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento, in favore di , in persona Controparte_3 dell'amministratore giudiziario, Dr. , della somma di € 10.279,81, oltre Controparte_2 interessi legali dal 24.09.2020 e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 154,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso, oltre accessori di legge, in forza di una fattura emessa a saldo dell'importo pattuito per l'esecuzione di opere di ristrutturazione all'interno dell'immobile sito in Palermo via Maqueda n. 244/246/248 di cui al contratto di appalto stipulato il 21.05.2019.
L'opponente, previo rigetto della provvisoria esecutorietà, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo rilevando l'infondatezza del credito per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. stante che la fattura non costituisce prova del credito e, in ogni caso, ha sollevato eccezione riconvenzionale di inadempimento sostenendo
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l'insussistenza del credito attesa la mancata esecuzione di alcune opere specificatamente indicate e lo svolgimento non a regola d'arte di altri lavori nonché l'indebita appropriazione dei connettori del tipo acquistati dalla committenza;
in Parte_3
subordine, nel merito, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1668, comma 2°, ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., comma 1°, con compensazione dell'eventuale credito della società opposta da quantificare in € 10.000,00, oltre iva, o in altra somma maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di giudizio.
La , regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita e, Controparte_3
quindi, con ordinanza del 06.05.2022 è stata dichiarata la sua contumacia.
All'esito dell'istruttoria mediante prova per testi, la causa è stata rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 06.03.2025 e poi anticipata, per la medesima attività, all'udienza del 10.02.2025.
………………..
L'opposizione risulta fondata e va accolta.
In punto di diritto, è opportuno premettere che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (cfr. Cass. 13/03/2024 n. 6633; Cass.
11/12/2023 n. 34475; Cass. 27/02/2023, n. 5853; Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass.
29/05/2018 n. 13370; Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).
Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
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Questo principio va applicato anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014
n. 578; Cass. 06/06/2018 n. 14640), instaura un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto
(che assume posizione sostanziale di convenuto).
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente.
Va osservato, ancora, che “In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (cfr. Cass. civ. 20/01/2010 n. 936).
Nella fattispecie, parte opposta, essendo rimasta contumace, non ha prodotto in giudizio la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò posto, deve condividersi l'orientamento della Cassazione, secondo cui “La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per
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effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (cfr. Cass. 18/07/2013
n. 17603; Cass. 18/04/2006 n. 8955 e Cass. 07.10.2004 n. 19992).
Orbene, non avendo la società opposta, avente in realtà veste di attrice per aver chiesto l'ingiunzione, assolto all'onere di provare l'esistenza del credito attraverso la produzione del fascicolo monitorio nel quale erano contenuti i documenti posti alla base della domanda, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 5367/2021 deve essere revocato con riguardo sia alla sorte che alle spese.
...................
In virtù della soccombenza della parte opposta, quest'ultima dev'essere condannata a rimborsare le spese processuali in favore dell'opponente.
Non può avere rilievo alcuno, ai fini dell'applicazione della disciplina fissata nell'art. 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi e di dispiegare attività difensiva.
Infatti, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio;
la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ. 13/01/2015 n. 373 e Cass.
15.10.2014 n. 21871).
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, facendo riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da 5.000,01 fino ad € 26.000,00, tenuto conto che il valore della causa è di poco superiore al margine minimo dello scaglione di riferimento.
Così deciso in Palermo, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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