Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Caserta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 13761/2022 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace” e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dall'avv. Luigi Migliaccio (c.f. ), presso il cui studio, sito C.F._2 in Cesa (CE) alla via S. Di Giacomo n.4 c/o è elettivamente Controparte_1 domiciliato;
APPELLANTE
E
(partita iva ), in persona del l. rpt, rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall' avv. Stefano Testa, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via M. Kerbaker
n. 55, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce E_ C.F._3 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mariadomenica Trama (C.F.
, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo alla Via Dei Gabbiani n. 3, è C.F._4 elettivamente domiciliata;
APPELLATA
E
(CF: ; CP_4 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
(CF: ; CP_5 C.F._6
APPELLATA CONTUMACE
1
Vittime della Strada -Regione Campania-, in persona del l.r.p.t.;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 6.12.2024, ritualmente acquisito il fascicolo di primo grado, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Casoria, lamentava di Parte_1 aver subito delle lesioni fisiche a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 08.10.2011. Riferiva invero che, allorché viaggiava in qualità di terzo trasportato sull'autovettura Fiat Panda (di proprietà di ed assicurata per la R.C.A. con la , condotta da E_ Controparte_6
, la medesima vettura veniva urtata alla parte anteriore sinistra da un veicolo di colore CP_4 scuro rimasto non identificato, ed egli stesso riportava lesioni personali. Insieme a , CP_5 conveniva, quindi, in giudizio nonché la affinché venissero E_ Controparte_2 condannati in solido al ristoro dei danni da lui subiti.
Si costituiva in giudizio che chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della E_
, nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, in quanto la Controparte_2 responsabilità dell'incidente andava attribuita al veicolo non identificato.
Instauratosi il giudizio si costituiva, altresì, come interventore volontario, , conducente CP_4 del veicolo vettore di proprietà di chiedendo anch'esso la chiamata in causa della E_
, nella qualità di F.G.V.S., in quanto la responsabilità del sinistro era da addebitarsi Controparte_2 esclusivamente al veicolo non identificato.
Istruita la causa con l'escussione dei testi, nonché con l'espletamento della C.T.U. medico-legale soltanto in favore di e non ammessa nei confronti dell'odierno appellante, il Giudice CP_4 di Pace di Casoria con sentenza, pubblicata in data 30.05.2022, dichiarava esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa il conducente del veicolo investitore rimasto non identificato e, per l'effetto, condannava la , in qualità di FGVS, al risarcimento nei confronti di CP_2 CP_2 CP_4 per le lesioni personali subìte. Riconosceva in favore di in via equitativa la somma di € Parte_1
693,00, dichiarando però che nulla gli era dovuto, in quanto già risarcito in via transattiva dall'assicurazione.
2 3. Avverso detta sentenza, proponeva appello deducendone l'erroneità laddove aveva Parte_1 ritenuto superfluo l'espletamento di una CTU nei suoi confronti, non aveva riconosciuto alcun punto di danno biologico ma solo giorni di ITT e IPT liquidando in via equitativa una somma insufficiente a ristorare il pregiudizio sofferto e, per giunta, ritenendola non dovuta perché già ricevuta a titolo transattivo. Concludeva, pertanto, affinché, previa nomina di un consulente medico-legale, la sentenza impugnata venisse riformata con riferimento all'entità del risarcimento riconosciuto.
4. Si costituivano la e che concludevano per il rigetto della Controparte_2 E_ domanda dell'appellante ed in subordine per la condanna della n.q. FGVS, in Controparte_2 persona del l.r.p.t. al risarcimento del danno nei confronti dell'appellante.
Non si sono costituiti la , in qualità di FGVS, e , per Controparte_2 CP_5 CP_4 cui ne va dichiarata la contumacia.
Espletata CTU medica, la causa veniva rinviata per le conclusioni.
5. Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Erroneamente il giudice di prime cure ha effettuato una valutazione equitativa del danno senza ricorrere ad una CTU che facesse luce sugli esiti di invalidità permanente e temporanea riportati dal sig. a seguito del sinistro riferito. Pt_1
Ebbene, dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio d'appello, del tutto condivisibile perché chiara, precisa e immune da vizi logici e scientifici, è risultato che ha riportato: Parte_1
“un trauma contusivo massiccio facciale e ferita al mento”.
La C.T.U. consente di ritenere le lesioni riportate dall'appellante compatibili con la modalità di svolgimento dell'incidente stradale descritto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dunque provato il nesso di causalità giuridica intercorrente tra il danno-evento e gli esiti stabilizzati.
Il danno subito ha determinato nell'appellante degli esiti permanenti che il C.T.U., dott. Per_1
, alle cui conclusioni può farsi integrale riferimento, ha quantificato complessivamente in una
[...] percentuale dello 2,5%.
Il consulente ha determinato in 7 giorni il periodo di invalidità temporanea totale ed in 7 giorni il periodo di invalidità temporanea parziale, valutata mediamente al 25%.
Pertanto, alla luce di quanto emerso, va emendata l'impugnata sentenza nella parte in cui escludeva la sussistenza di danni permanenti e quantificava quelli temporanei senza fare ricorso a logiche ed analitiche argomentazioni scientifiche.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico così individuato, alla stregua dei parametri indicati del D.Lgs. 209/2005 - applicabile al caso di specie, trattandosi di sinistro stradale cui è conseguita una cd. micropermanente - va dunque riconosciuta a , a titolo Parte_1 di risarcimento danni, la somma ottenuta con il seguente procedimento: tenuto conto del tasso di
3 invalidità riscontrato dal CTU (2,5%), della età della vittima all'epoca del sinistro (26 anni), della durata della inabilità temporanea può liquidarsi il seguente danno all'attualità: € 386,68 per ITT + €
96,67 per ITP + € 2.527,40, per danno non patrimoniale, per un totale di: € 3.010,75.
Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale, null'altro può essere riconosciuto in favore della parte appellante, non avendo quest'ultima fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972) - né essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, vista l'esiguità dei postumi residuati (cfr. art. 138, D.Lgs. 209/2005) - e non essendosi comunque verificata
(ovvero, il che è lo stesso, non essendosi raggiunta la prova) la lesione di diritti costituzionalmente protetti ultronei rispetto a quello alla salute, già liquidato in precedenza e che, quindi la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali.
Non è stata documentata alcuna ulteriore spesa medica per controlli ed eventuali cure future sostenuta da . Pt_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del sinistro
(8.10.2011) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi legali al tasso vigente, a partire dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
6. Per quanto attiene alla richiesta da parte dell'appellante di riforma della sentenza nella parte in cui a pag 5 il Giudice di Pace di Casoria: “…Dichiara che nulla è dovuto alla ……… ed al sig. Pt_1
in quanto già risarciti in via transattiva dall'assicurazione…”, detta domanda è anch'essa
[...] fondata e merita accoglimento.
Il GDP di Casoria ha erroneamente stabilito che la somma da lui riconosciuta non fosse dovuta a
, perché già risarcito transattivamente. Parte_1
Invero, sia dalle risultanze istruttore del primo grado di giudizio (cfr. all. 8 produzione di parte)
l'appellante ha pienamente allegato e provato di avere ricevuto una proposta transattiva ma di non avere incassato alcuna somma di danaro, in quanto rifiutava l'assegno inviato dalla , Controparte_2 perché incongruo.
Va anche evidenziato non solo che la somma pari ad € 1.700,00 (comprensiva di competenze legali) offerta dalla convenuta compagnia assicurativa era, come è stato effettivamente provato nel corso del presente giudizio a mezzo Ctu, di gran lunga inferiore alla quantificazione dei danni patiti dall'appellante, ma anche che la medesima è stata offerta dalla (assicurazione della Controparte_2
Fiat Panda), laddove, invece, si è accertato che la esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa è
4 da ascriversi al veicolo non identificato con conseguente condanna delle , nella Controparte_2 qualità FGVS, al ristoro dei danni patiti.
Dunque, non vi è dubbio che non ha incassato alcuna somma e che pertanto vada Parte_1 integralmente risarcito per le lesioni subite nel sinistro de quo.
7. Le spese complessive relative al giudizio d'appello seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione dell'avv. Luigi
Migliaccio, procuratore antistatario.
Le spese di lite tra l'appellante e e vanno interamente Controparte_2 E_ compensate tenuto conto dell'assenza di domande nei confronti degli stessi.
Le spese di ctu svolta nel presente giudizio così come liquidate con decreto emesso in data odierna vanno poste definitivamente a carico dell'appellata compagnia assicurativa, , in Controparte_2 qualità di FGVS, in virtù della sua soccombenza;
pertanto, la somma di € 350,00, ove già versata dall'appellante a titolo di acconto, va allo stesso restituita.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di , e , CP_4 CP_5 Controparte_2 in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 696/2022 pubblicata il
30.05.2022 dal Giudice di Pace di Casoria, condanna , in qualità di Controparte_2 impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada -Regione Campania-, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di , della somma pari ad € 3.010,75, oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi come in parte motiva;
- condanna , in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2 della Strada -Regione Campania-, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese processuali relative al giudizio d'appello che si liquidano in € 174,00 per esborsi, €
2.552,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali del
15%, con attribuzione all'avv. Luigi Migliaccio, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di , in qualità di impresa designata del Controparte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada -Regione Campania-, in persona del l.r.p.t., le spese di
C.T.U., liquidate come da separato decreto;
- condanna , in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2 della Strada -Regione Campania-, in persona del l.r.p.t., al rimborso in favore di , delle Parte_1
5 spese di CTU svoltasi nel presente giudizio, pari ad € 350,00, versate a titolo di acconto, con attribuzione all'Avv. Luigi Migliaccio, dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Aversa il 17.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Paola Caserta
6