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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 900/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. CECERE LUCA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA NUOVA POGGIOREALE CP_1
81120 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. PARRELLA SERGIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l' aveva CP_1
1 riconosciuto la sussistenza della malattia con danno biologico nella misura del
9%.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Per ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente a carico dell è necessario, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 come CP_1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la malattia denunziata è dipendente dall'attività lavorativa. Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo
Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti per danno biologico pari al 11 % rispetto al 9 % già riconosciuto oltre interessi legali a decorrere dalla domanda amministrativa e fino al soddisfo.
Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, con distrazione.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
2 IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti dell' così provvede: CP_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti per danno biologico pari al 11% (rispetto al 9 % già riconosciuto) oltre interessi legali a decorrere dalla cessazione della domanda amministrativa e fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che liquida in complessive €2697,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a carico del resistente le spese della ctu.
Così deciso in Benevento, 20/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
3
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 900/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'avv. CECERE LUCA, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA NUOVA POGGIOREALE CP_1
81120 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. PARRELLA SERGIO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 19/09/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2024 la parte ricorrente esponeva di aver richiesto per il riconoscimento di una rendita\indennizzo per aver riportato una malattia professionale nello svolgimento dell'attività lavorativa;
che l' aveva CP_1
1 riconosciuto la sussistenza della malattia con danno biologico nella misura del
9%.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Per ottenere la corresponsione della rendita da inabilità permanente a carico dell è necessario, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 come CP_1
mod. dalla sentenza della Corte costituzionale 30 maggio 1977, n. 93, una inabilità assoluta o una inabilità permanente parziale conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale privi il lavoratore completamente o parzialmente dell'attitudine al lavoro. In caso di inabilità permanente parziale dev'esserci una diminuzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento o 6 per cento in caso di danno biologico, alla luce delle previsioni della L.n.38\2000.
Nella specie dalla consulenza tecnica espletata è risultato che la malattia denunziata è dipendente dall'attività lavorativa. Il parere del consulente, che qui si intenda integralmente riportato e trascritto, adeguatamente motivato e non contrastato da alcun valido elemento o argomentazione, è condiviso da questo
Giudice, in considerazione delle motivazioni addotte.
Tanto premesso il ricorso va accolto con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti per danno biologico pari al 11 % rispetto al 9 % già riconosciuto oltre interessi legali a decorrere dalla domanda amministrativa e fino al soddisfo.
Per il principio della soccombenza la resistente dev'essere condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, con distrazione.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
2 IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti dell' così provvede: CP_1
accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1 dell'indennità in conto capitale per postumi permanenti per danno biologico pari al 11% (rispetto al 9 % già riconosciuto) oltre interessi legali a decorrere dalla cessazione della domanda amministrativa e fino al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 che liquida in complessive €2697,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e C.A.P., con distrazione, ponendo definitivamente a carico del resistente le spese della ctu.
Così deciso in Benevento, 20/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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