Art. 1.
Gli insegnanti elementari del ruolo di cui al primo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737 , convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268 , sono inquadrati nel gruppo D dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le norme di cui agli articoli 1 a 5 della legge 1 giugno 1942, n. 675 , e successive modificazioni.
L'inquadramento predetto decorre, agli effetti giuridici, dal 1 ottobre 1942, ed agli effetti economici dal 1 luglio 1950.
Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al primo comma sono applicate le norme della citata legge 1 giugno 1942, n. 675 , e successive modificazioni.
Gli insegnanti elementari del ruolo di cui al primo comma dell'art. 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737 , convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268 , sono inquadrati nel gruppo D dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le norme di cui agli articoli 1 a 5 della legge 1 giugno 1942, n. 675 , e successive modificazioni.
L'inquadramento predetto decorre, agli effetti giuridici, dal 1 ottobre 1942, ed agli effetti economici dal 1 luglio 1950.
Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al primo comma sono applicate le norme della citata legge 1 giugno 1942, n. 675 , e successive modificazioni.