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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 06/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2042/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
Michele Marra
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Russo Controparte_1
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 20.07.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1572/2024 del 18.06.2024, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato l'opposizione al precetto proposta dalla medesima società volta ad eccepire l'insussistenza del credito vantato da
[...]
ed accertato con sentenza n. 2677/2021 del 27.10.2021, resa dal medesimo CP_1
Tribunale.
Lamentando l'erroneità della motivazione addotta dal giudice di prime cure, che non avrebbe tenuto in debito conto il verbale di conciliazione intervenuto tra le medesime parti e sottoscritto prima dell'emissione della sentenza di condanna n. 2677/2021, l'appellante ha chiesto, in riforma della gravata sentenza, previo accertamento dell'insussistenza del credito, l'accoglimento dell'opposizione al precetto proposta in primo grado.
Si è costituito che, resistendo al gravame e reiterando le difese già svolte nel Controparte_1
precedente grado di giudizio, ha proposto appello incidentale, limitatamente al capo concernente la regolamentazione delle spese, compensate dal Tribunale nonostante la soccombenza della società opponente.
All'udienza del 6.5.2024, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
*****
2. Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato
. Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione CP_1
formulati in modo tale da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
Nel merito, sia il gravame principale che quello incidentale devono essere respinti per le motivazioni che si vanno a d illustrare.
3. Preliminare ad ogni considerazione circa le ragioni della presente decisione è la ricostruzione dei fatti di causa.
Con sentenza n. 2677/2021 del 27.10.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava l'odierna appellante, rimasta contumace in quel giudizio, al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di euro 2.366,96, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di TFR.
[...]
A seguito della contestuale notifica della sentenza e dell'atto di precetto avvenuta in data
29.10.2021, la società con ricorso del 27.11.2021 al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere, proponeva opposizione al precetto, eccependo l'insussistenza del credito, per avere le parti, nelle more del giudizio conclusosi con sentenza n. 2677/2021, sottoscritto, in data
20.09.2018, un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale, a fronte dell'impegno assunto dalla società di versare la somma di euro 3.900,00 in favore dell' , questi si impegnava, a sua CP_1
volta, a far estinguere il procedimento, impegno che, tuttavia, stando a quanto dedotto dalla società opponente, non veniva rispettato dal lavoratore, avendo questi proseguito nella causa ed ottenuto la sentenza di condanna sopra richiamata.
Si costituiva, con memoria depositata in data 28.2.2022, che, eccepito il Controparte_1
passaggio in giudicato della sentenza n. 2677/2021 per decorso del termine breve di impugnazione, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo, in particolare, che la stessa, stante la sussistenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poteva fondarsi unicamente su questioni relative a fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, ma non anche su deduzioni di merito relative a circostanze pregresse, ormai precluse, che andavano proposte nella competente sede di cognizione.
Il Tribunale, aderendo alla prospettazione offerta dal lavoratore, rigettava il ricorso in opposizione a precetto e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza sono insorti sia la società, che ha contestato il rigetto dell'opposizione, sia, in via incidentale, l' , che, oltre a resistere al proposto gravame, ha parzialmente censurato la CP_1
sentenza, ritenendo errata la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime ed invocando la condanna di controparte al relativo pagamento.
Così riassunta la vicenda processuale, reputa la Corte che l'appello principale e quello incidentale siano entrambi da rigettare.
4. Quanto all'appello principale, se è pur vero, come affermato dalla società appellante, che il giudizio di opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione, è altrettanto vero, però, che il giudice dell'opposizione non può conoscere di fatti anteriori al giudicato.
Ed invero, il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile preclude al giudice dell'opposizione di tornare sul contenuto decisorio del provvedimento, ossia sull'intrinseco, non potendo questi invalidare l'efficacia del provvedimento opposto sulla scorta di eccezioni o difese che dovevano essere dedotte nel corso del giudizio in cui il titolo medesimo è stato emesso e che non sono state fatte valere.
Va ricordato, infatti, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione può controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività, salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede (Cass. n. 3850/2011; Cass. n. 12911/2012).
In altri termini, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato;
ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 12664/2000, Cass.
n. 9061/1999).
D'altro canto, diversamente opinando, si consentirebbe all'opponente di avvantaggiarsi di un ulteriore mezzo di impugnazione non previsto dalla legge.
In definitiva, essendo pacifica la circostanza per la quale l'eccepita conciliazione in sede sindacale sia intervenuta in epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, la società avrebbe dovuto dedurre tale fatto proponendo appello avverso il titolo;
invece, la mancata proposizione del gravame ha reso definitivo il provvedimento ed incontrovertibile la statuizione in esso contenuta.
4. E' da respingere anche l'appello incidentale con il quale l' si duole della CP_1
compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice di primo grado nonostante il rigetto dell'opposizione al precetto.
A parte la genericità con la quale il motivo di gravame è stato formulato, senza censurare in alcun modo le motivazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione riguardante il governo delle spese, reputa la Corte che ricorrano nel caso in esame le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018, a fronte delle quali il giudice può compensare, anche per intero, le spese di lite.
Ed invero, a giudizio di questo Collegio non ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che le generiche difese formulate da parte opposta in ordine all'incasso delle somme di cui al verbale di conciliazione costituissero motivo di compensazione, anche in considerazione della buona fede dell'opponente che ha dato prova di aver adempiuto all'obbligazione assunta mediante la conciliazione, il cui pagamento, unitamente all'importo riconosciuto in sentenza, ha di fatto costituito, sul piano squisitamente sostanziale, un'ingiusta duplicazione del credito vantato dal lavoratore, il cui comportamento complessivamente tenuto neppure appare conforme ai principi di correttezza e buona fede.
In tale contesto, allora, la statuizione di compensazione appare alla Corte congrua, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., Cass., VI, 24.9.2020 n. 20001), l'art. 92, comma
2, c.p.c., “là dove, secondo il testo introdotto dalla legge n. 69/2009 (come anche nel testo poi introdotto dal d.l. n. 132/2014, convertito in I. n. 162/2014, a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018,
n. 77), permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”
(Cass., ordinanza n. 20001/2020).
5. In definitiva, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, devono essere compensate per intero.
Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e per quello incidentale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e per quello incidentale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 6.5.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 06/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2042/2024 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Parte_1
Michele Marra
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Russo Controparte_1
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso a questa Corte depositato in data 20.07.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1572/2024 del 18.06.2024, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, che aveva rigettato l'opposizione al precetto proposta dalla medesima società volta ad eccepire l'insussistenza del credito vantato da
[...]
ed accertato con sentenza n. 2677/2021 del 27.10.2021, resa dal medesimo CP_1
Tribunale.
Lamentando l'erroneità della motivazione addotta dal giudice di prime cure, che non avrebbe tenuto in debito conto il verbale di conciliazione intervenuto tra le medesime parti e sottoscritto prima dell'emissione della sentenza di condanna n. 2677/2021, l'appellante ha chiesto, in riforma della gravata sentenza, previo accertamento dell'insussistenza del credito, l'accoglimento dell'opposizione al precetto proposta in primo grado.
Si è costituito che, resistendo al gravame e reiterando le difese già svolte nel Controparte_1
precedente grado di giudizio, ha proposto appello incidentale, limitatamente al capo concernente la regolamentazione delle spese, compensate dal Tribunale nonostante la soccombenza della società opponente.
All'udienza del 6.5.2024, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
*****
2. Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato
. Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione CP_1
formulati in modo tale da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
Nel merito, sia il gravame principale che quello incidentale devono essere respinti per le motivazioni che si vanno a d illustrare.
3. Preliminare ad ogni considerazione circa le ragioni della presente decisione è la ricostruzione dei fatti di causa.
Con sentenza n. 2677/2021 del 27.10.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava l'odierna appellante, rimasta contumace in quel giudizio, al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva somma di euro 2.366,96, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di TFR.
[...]
A seguito della contestuale notifica della sentenza e dell'atto di precetto avvenuta in data
29.10.2021, la società con ricorso del 27.11.2021 al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere, proponeva opposizione al precetto, eccependo l'insussistenza del credito, per avere le parti, nelle more del giudizio conclusosi con sentenza n. 2677/2021, sottoscritto, in data
20.09.2018, un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale, a fronte dell'impegno assunto dalla società di versare la somma di euro 3.900,00 in favore dell' , questi si impegnava, a sua CP_1
volta, a far estinguere il procedimento, impegno che, tuttavia, stando a quanto dedotto dalla società opponente, non veniva rispettato dal lavoratore, avendo questi proseguito nella causa ed ottenuto la sentenza di condanna sopra richiamata.
Si costituiva, con memoria depositata in data 28.2.2022, che, eccepito il Controparte_1
passaggio in giudicato della sentenza n. 2677/2021 per decorso del termine breve di impugnazione, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo, in particolare, che la stessa, stante la sussistenza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, poteva fondarsi unicamente su questioni relative a fatti modificativi o estintivi successivi alla formazione del titolo, ma non anche su deduzioni di merito relative a circostanze pregresse, ormai precluse, che andavano proposte nella competente sede di cognizione.
Il Tribunale, aderendo alla prospettazione offerta dal lavoratore, rigettava il ricorso in opposizione a precetto e compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza sono insorti sia la società, che ha contestato il rigetto dell'opposizione, sia, in via incidentale, l' , che, oltre a resistere al proposto gravame, ha parzialmente censurato la CP_1
sentenza, ritenendo errata la compensazione delle spese disposta dal giudice di prime ed invocando la condanna di controparte al relativo pagamento.
Così riassunta la vicenda processuale, reputa la Corte che l'appello principale e quello incidentale siano entrambi da rigettare.
4. Quanto all'appello principale, se è pur vero, come affermato dalla società appellante, che il giudizio di opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione, è altrettanto vero, però, che il giudice dell'opposizione non può conoscere di fatti anteriori al giudicato.
Ed invero, il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile preclude al giudice dell'opposizione di tornare sul contenuto decisorio del provvedimento, ossia sull'intrinseco, non potendo questi invalidare l'efficacia del provvedimento opposto sulla scorta di eccezioni o difese che dovevano essere dedotte nel corso del giudizio in cui il titolo medesimo è stato emesso e che non sono state fatte valere.
Va ricordato, infatti, che per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione può controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività, salvo il caso dell'incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quella unica competente sede (Cass. n. 3850/2011; Cass. n. 12911/2012).
In altri termini, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato;
ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 12664/2000, Cass.
n. 9061/1999).
D'altro canto, diversamente opinando, si consentirebbe all'opponente di avvantaggiarsi di un ulteriore mezzo di impugnazione non previsto dalla legge.
In definitiva, essendo pacifica la circostanza per la quale l'eccepita conciliazione in sede sindacale sia intervenuta in epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, la società avrebbe dovuto dedurre tale fatto proponendo appello avverso il titolo;
invece, la mancata proposizione del gravame ha reso definitivo il provvedimento ed incontrovertibile la statuizione in esso contenuta.
4. E' da respingere anche l'appello incidentale con il quale l' si duole della CP_1
compensazione delle spese di lite, disposta dal giudice di primo grado nonostante il rigetto dell'opposizione al precetto.
A parte la genericità con la quale il motivo di gravame è stato formulato, senza censurare in alcun modo le motivazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione riguardante il governo delle spese, reputa la Corte che ricorrano nel caso in esame le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018, a fronte delle quali il giudice può compensare, anche per intero, le spese di lite.
Ed invero, a giudizio di questo Collegio non ha errato il giudice di prime cure nel ritenere che le generiche difese formulate da parte opposta in ordine all'incasso delle somme di cui al verbale di conciliazione costituissero motivo di compensazione, anche in considerazione della buona fede dell'opponente che ha dato prova di aver adempiuto all'obbligazione assunta mediante la conciliazione, il cui pagamento, unitamente all'importo riconosciuto in sentenza, ha di fatto costituito, sul piano squisitamente sostanziale, un'ingiusta duplicazione del credito vantato dal lavoratore, il cui comportamento complessivamente tenuto neppure appare conforme ai principi di correttezza e buona fede.
In tale contesto, allora, la statuizione di compensazione appare alla Corte congrua, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., Cass., VI, 24.9.2020 n. 20001), l'art. 92, comma
2, c.p.c., “là dove, secondo il testo introdotto dalla legge n. 69/2009 (come anche nel testo poi introdotto dal d.l. n. 132/2014, convertito in I. n. 162/2014, a seguito di Corte cost. 19 aprile 2018,
n. 77), permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”
(Cass., ordinanza n. 20001/2020).
5. In definitiva, l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, devono essere compensate per intero.
Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e per quello incidentale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per l'appello principale e per quello incidentale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 6.5.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone