Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1975, n. 720
Articolo 3Articolo 5
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20 gennaio 1976
Art. 4. Contributi all'industria cantieristica per lavori navali

La validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16 , 17 , 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' prorogata al 31 dicembre 1977.
Le disposizioni per il calcolo dei contributi di cui agli articoli 1 e 10 della suddetta legge, relative all'anno 1976, sono estese all'anno 1977; il contributo per detto anno e' fissato nella misura del 3,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 1 e del 4,80 per cento per gli interventi di cui all'articolo 10, esclusi i prezzi inferiori a 23 milioni di lire.
Il termine di cui all'articolo 22 della stessa legge e' prorogato al 31 dicembre 1976.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1976