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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1.dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 95/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Pasquale Biondi ( ) in virtù di procura resa in calce al ricorso C.F._2 introduttivo, valida anche per la presente fase, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo pec: Email_1
appellante
E
Contr
(di seguito ), in persona del Presi- Controparte_1 dente e legale rappresentante p.t., dott. , con sede in Napoli Controparte_3 al Corso Garibaldi n. 387, P.IVA rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Saverio Marrone (C.F. e con questi elettivamente C.F._3 domiciliato in Napoli al c.so Gari-baldi, 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. Ai fini della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni di cancelleria i sottoscritti procuratori dichiarano di volerli ricevere a mezzo fax al n. 081.7354874, oppure all'indirizzo PEC Email_2
- appellato-
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4767/2023 pubblicata il 13/07/2023, a conclusione del procedimento RG n. 5783/2022, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 30.3.2022 presso il Tribunale di NAPOLI sez. lav., il lavoratore in epigrafe - alle dipendenze dell' CP_1
a decorrere dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del
[...]
27/12/2012, con cui la ha incorporato le CP_4 Parte_2
e per l'esercizio di
[...] Controparte_5 Controparte_6 pubblici servizi – premesso di essere inquadrato nell'aera operativa manutenzione impianti ed officine di cui al CCNL Autoferrotranvieri con le mansioni di Capo operatori, parametro 188 , chiese di accertare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi Contr di protezione individuale (DPI) e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da agosto 2011 a luglio 2021, della somma di € 7.578,72 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. per il mancato lavaggio dei DPI . Contr Instaurato il contraddittorio, si costituì in giudizio eccependo nel merito l'infondatezza della domanda. Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice adito rigettò il ricorso, con compensazione delle spese . Con appello depositato in data 11.1.2024 il lavoratore ha censurato la sentenza laddove aveva erroneamente valutato le caratteristiche e le finalità degli indumenti elencati in ricorso, escludendo la possibilità di qualificarli DPI e quindi di configurare l'inadempimento datoriale nella manutenzione degli stessi;
ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1228 e 1411 c.c. per avere il primo giudice omesso di considerare quanto stabilito nel DVR aziendale circa il carico del datore di lavoro di provvedere al lavaggio degli indumenti;
ha richiamato i criteri di liquidazione del danno e la quantificazione già eseguita in primo grado ed ha reiterato le richieste istruttorie. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e la condanna dell'
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno dovuto al mancato lavaggio dei DPI per il periodo da agosto 2011 a luglio 2021, di euro 7.568,72 ovvero della minore o maggiore somma dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Si è costituita la società resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Disposta la trattazione della causa e depositate note scritte ,all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. –- la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve premettersi, in punto di fatto, che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati in ricorso, né alle mansioni svolte presso il deposito/officina per la manutenzione rotabili di Napoli- Ponticelli, presso cui si eseguono interventi di manutenzione preventiva o programmata nonché interventi di riparazione sulle elettromotrici o sulle rimorchiate al seguito delle prime. Contr L' , nelle difese, ha sostenuto che gli indumenti forniti al ricorrente non possono qualificarsi come DPI, in quanto destinati soltanto a preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa senza alcuna valenza protettiva, assolvendo a detta funzione soltanto la “tuta di protezione per rischio chimico” monouso, distribuita ai lavoratori per alcune attività, saltuarie e sporadiche e per le quali vi è una bassa probabilità di venire in contatto con sostanze nocive (tuta DU PONT® Tyvek® Classic Xpert model CHFG5- White;
infatti, risulta essere un indumento di protezione: - di Categoria III (vds. Reg. UE 425/2016- “DPI ) dotato di Marcatura CE come DPI di Cat. III rilasciata da Organismo Notificato (SGS United Kingdom Ltd. CE 0120) abilitato alla marcatura di DPI di questa tipologia;
- conforme alla norma UNI EN 13034:2009 di tipo 6B (corpo intero e grado massimo di protezione per agenti chimici liquidi);
- conforme alla norma UNI EN 13982-1:2010 (corpo intero e grado massimo di protezione contro prodotti chimici in forma di particelle solide). I rilievi non sono condivisibili. Osserva la Corte che – pur in presenza del servizio di pulizia dei locali svolto da ditta esterna – può ritenersi incontestata la tipologia di attività svolte nell'officina in esame che riguardava interventi di manutenzione preventiva e programmata, svolti all'interno del capannone o anche all'esterno, con attività manutentiva ordinaria consistente in interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti;
controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento;
nonché in interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo. Sostiene il ricorrente di essere stato esposto, nello svolgimento di tale attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi. Ciò posto occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del ricorrente ad agenti inquinanti. In linea generale si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che
“Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale (cfr. doc.in produzione di parte ricorrente) emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione Contr espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda. Sostiene l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. L'argomento non appare condivisibile. Osserva il collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura Contr della tuta monouso, che la stessa riconosce di aver utilizzato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” (v. doc. 4 in atti di parte resistente) dove viene indicato un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”. La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonchè permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi. Lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive ed impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. Il DVR aziendale precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti” (V. il citato DVR ). La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019; Cass.n.23005/2014). L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a
“qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). L'assunto della secondo cui l'art. 77 non prevede il lavaggio degli CP_4 indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato. Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro. Rientra del resto nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia. Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. 16715/2014). In punto di quantificazione l'appellante ha evidenziato che deve farsi ricorso ad una valutazione equitativa. Ha redatto appositi conteggi, nella tabella riportata in ricorso, che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 7,74 nel 2011 per arrivare ad euro 8,05 nel 2021 (v. tabella pag. 29 dell'atto di gravame). Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi (mezz'ora per ciascun lavaggio), calcolati in numero di 2 per settimana, aggiungendo poi la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice: v. tabella alla pag. 29 dell'atto di appello) stimata in euro 1,20 ciascuno. Contr Alla luce della contestazione opposta dall' in merito ai criteri di quantificazione osserva il collegio che appare verosimile che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto -imbrattanti da sostanze insudicianti – sia stato effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune. Tuttavia, all'esito della disamina delle tabelle redatte dal ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata. Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura, che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo nella specie allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare). In un giudizio secondo equità, come invocato, stima la Corte corretta la riduzione ad un terzo del credito azionato e quindi la liquidazione del minor importo pari ad euro 2.522,90 oltre accessori. Infine, non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale in quanto, trattandosi di azione risarcitoria, si applica il termine ordinario decennale. Nel caso in esame l'eccezione non risulta proposta dall'appellata e comunque la prescrizione era stata interrotta dalla richiesta stragiudiziale del dipendente( v. reclamo gerarchico del 16.9.2021) . Accertato quindi l'inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, la pretesa risarcitoria va conseguentemente riconosciuta per tutto il decennio anteriore al reclamo gerarchico ossia da agosto 2011 ad agosto 2021 come richiesto dal lavoratore, nella ridotta misura come rideterminata in via equitativa
. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disattesa l'eccezione di prescrizione, deve Contr disporsi la condanna della al pagamento del risarcimento nella misura complessiva di euro 2.522,90 , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese di giudizio devono essere compensate per metà atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa e la parziale soccombenza in punto di quantificazione;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo Contr soccombenza, a carico dell' in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, condanna la al CP_4 risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei DPI e condanna la società al pagamento in favore di di euro 2.522,90 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la al CP_1 pagamento del residuo liquidato per il giudizio di primo grado in euro 639,00 oltre IVA e CPA e spese generali e per l'appello in euro 729,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1.dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 16.1.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 95/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Pasquale Biondi ( ) in virtù di procura resa in calce al ricorso C.F._2 introduttivo, valida anche per la presente fase, ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo pec: Email_1
appellante
E
Contr
(di seguito ), in persona del Presi- Controparte_1 dente e legale rappresentante p.t., dott. , con sede in Napoli Controparte_3 al Corso Garibaldi n. 387, P.IVA rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Saverio Marrone (C.F. e con questi elettivamente C.F._3 domiciliato in Napoli al c.so Gari-baldi, 387, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. Ai fini della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni di cancelleria i sottoscritti procuratori dichiarano di volerli ricevere a mezzo fax al n. 081.7354874, oppure all'indirizzo PEC Email_2
- appellato-
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4767/2023 pubblicata il 13/07/2023, a conclusione del procedimento RG n. 5783/2022, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 30.3.2022 presso il Tribunale di NAPOLI sez. lav., il lavoratore in epigrafe - alle dipendenze dell' CP_1
a decorrere dal 01/01/2013 per effetto dell'atto di fusione del
[...]
27/12/2012, con cui la ha incorporato le CP_4 Parte_2
e per l'esercizio di
[...] Controparte_5 Controparte_6 pubblici servizi – premesso di essere inquadrato nell'aera operativa manutenzione impianti ed officine di cui al CCNL Autoferrotranvieri con le mansioni di Capo operatori, parametro 188 , chiese di accertare l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione periodica dei dispositivi Contr di protezione individuale (DPI) e, per l'effetto, condannare al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da agosto 2011 a luglio 2021, della somma di € 7.578,72 ovvero della minore o maggiore somma ritenuta dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c. per il mancato lavaggio dei DPI . Contr Instaurato il contraddittorio, si costituì in giudizio eccependo nel merito l'infondatezza della domanda. Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice adito rigettò il ricorso, con compensazione delle spese . Con appello depositato in data 11.1.2024 il lavoratore ha censurato la sentenza laddove aveva erroneamente valutato le caratteristiche e le finalità degli indumenti elencati in ricorso, escludendo la possibilità di qualificarli DPI e quindi di configurare l'inadempimento datoriale nella manutenzione degli stessi;
ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1228 e 1411 c.c. per avere il primo giudice omesso di considerare quanto stabilito nel DVR aziendale circa il carico del datore di lavoro di provvedere al lavaggio degli indumenti;
ha richiamato i criteri di liquidazione del danno e la quantificazione già eseguita in primo grado ed ha reiterato le richieste istruttorie. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza e la condanna dell'
[...] in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno dovuto al mancato lavaggio dei DPI per il periodo da agosto 2011 a luglio 2021, di euro 7.568,72 ovvero della minore o maggiore somma dovuta per i titoli menzionati, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione . Si è costituita la società resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto. Disposta la trattazione della causa e depositate note scritte ,all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. –- la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve premettersi, in punto di fatto, che non vi è contestazione in ordine all'avvenuta consegna al ricorrente degli indumenti elencati in ricorso, né alle mansioni svolte presso il deposito/officina per la manutenzione rotabili di Napoli- Ponticelli, presso cui si eseguono interventi di manutenzione preventiva o programmata nonché interventi di riparazione sulle elettromotrici o sulle rimorchiate al seguito delle prime. Contr L' , nelle difese, ha sostenuto che gli indumenti forniti al ricorrente non possono qualificarsi come DPI, in quanto destinati soltanto a preservare gli abiti civili dall'usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa senza alcuna valenza protettiva, assolvendo a detta funzione soltanto la “tuta di protezione per rischio chimico” monouso, distribuita ai lavoratori per alcune attività, saltuarie e sporadiche e per le quali vi è una bassa probabilità di venire in contatto con sostanze nocive (tuta DU PONT® Tyvek® Classic Xpert model CHFG5- White;
infatti, risulta essere un indumento di protezione: - di Categoria III (vds. Reg. UE 425/2016- “DPI ) dotato di Marcatura CE come DPI di Cat. III rilasciata da Organismo Notificato (SGS United Kingdom Ltd. CE 0120) abilitato alla marcatura di DPI di questa tipologia;
- conforme alla norma UNI EN 13034:2009 di tipo 6B (corpo intero e grado massimo di protezione per agenti chimici liquidi);
- conforme alla norma UNI EN 13982-1:2010 (corpo intero e grado massimo di protezione contro prodotti chimici in forma di particelle solide). I rilievi non sono condivisibili. Osserva la Corte che – pur in presenza del servizio di pulizia dei locali svolto da ditta esterna – può ritenersi incontestata la tipologia di attività svolte nell'officina in esame che riguardava interventi di manutenzione preventiva e programmata, svolti all'interno del capannone o anche all'esterno, con attività manutentiva ordinaria consistente in interventi di sostituzione di componenti e lubrificanti;
controllo di tutti i componenti più significativi e di più veloce decadimento;
nonché in interventi di pulizia, soffiaggio, lubrificazione e sostituzione di materiali di consumo. Sostiene il ricorrente di essere stato esposto, nello svolgimento di tale attività, al contatto con sostanze chimiche, solventi, olii, grassi, vernici e polveri nonché ad agenti atmosferici (prestando la propria opera anche all'esterno) ed inquinanti ambientali di natura fisica (rumori e vibrazioni) e di natura chimica (quali polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori) avendo a che fare con acidi, solventi, lubrificanti, olii e grassi. Ciò posto occorre verificare, onde valutare se gli indumenti forniti dalla datrice siano qualificabili come dispositivi di protezione e non già come mere divise di lavoro, se effettivamente vi era un'esposizione del ricorrente ad agenti inquinanti. In linea generale si osserva che non sono le condizioni lavorative a qualificare come DPI gli indumenti e gli accessori di fatto utilizzati, ma la oggettiva funzione di strumenti di protezione dai rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa. L'articolo 74, comma 1 del D.Lgs. n. 81/08 (nuovo testo unico per la sicurezza sul lavoro, che ha sostituito il d.lgs. 626/1994), dispone che: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. L'articolo 77, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, inoltre, afferma che
“Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. In proposito, dalla lettura del DVR aziendale (cfr. doc.in produzione di parte ricorrente) emerge in capo ai manutentori un'esposizione al rischio chimico, sia pur basso, ed un rischio di esposizione ad agenti biologici, con qualificazione Contr espressa come DPI del materiale loro fornito dall'azienda. Sostiene l' che tale qualificazione vada riferita esclusivamente al corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta, non anche agli altri indumenti di lavoro. L'argomento non appare condivisibile. Osserva il collegio che il rischio in esame trova conferma proprio nella fornitura Contr della tuta monouso, che la stessa riconosce di aver utilizzato per “preservare gli stessi indumenti da lavoro da sostanze imbrattanti non nocive” (v. doc. 4 in atti di parte resistente) dove viene indicato un “Indumento di protezione (tuta ad uso limitato)” quale protezione in relazione ad un rischio “Fisico – Attività insudicianti, Attività con rischio chimico medio-basso”. La fornitura della tuta monouso, riferita anche da parte ricorrente, non appare utile ad escludere il contatto con tali sostanze e la necessità di provvedere al lavaggio degli indumenti, essendo di comune esperienza il fatto che tali tute non sono a chiusura ermetica (e non possono escludere completamente il contatto, quantomeno ai polsi, con le sostanze imbrattanti) oltre ad essere facilmente soggette a strappi o abrasioni nonchè permeabili dai liquidi. La tuta in esame inoltre può essere indossata soltanto per un periodo di tempo limitato, e non certo durante l'intera giornata lavorativa poiché, essendo costituita da materiale isolante e non traspirante, determina un progressivo innalzamento della temperatura corporea, non tollerabile soprattutto nei mesi estivi. Lo svolgimento di mansioni che hanno esposto il lavoratore al contatto con sostanze imbrattanti o potenzialmente nocive ed impongono, come ripetutamente esposto dalla Suprema Corte, di fornire indumenti, da qualificarsi come DPI, perché finalizzati anche a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa al fine di scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, strumenti che il datore ha l'onere non solo di fornire ma anche di manutenere per mantenerne intatta l'efficienza. Il DVR aziendale precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere “alla pulizia periodica degli indumenti, stabilendone la relativa cadenza (Circolare 34/99) o, in alternativa, riconoscendo al lavoratore il costo del lavaggio. Inoltre ha l'obbligo di sostituire eventuali DPI usurati e non più efficienti” (V. il citato DVR ). La dicitura contenuta nel DVR appare certamente riferita agli indumenti di lavoro, non potendosi ravvisare un tale obbligo con riferimento a corpetto ad alta visibilità, guanti, occhiali, elmetto, otoprotettore, calzature di sicurezza, tuta monouso, maschera facciale o imbracatura anticaduta che, peraltro, non risulta siano stati mai oggetto di attività di lavaggio o manutenzione. Ne consegue che, in relazione ai predetti indumenti, l'obbligo del lavaggio grava sul datore di lavoro a norma del D.L.vo 81/2008, in quanto corollario del suo obbligo di manutenzione in efficienza dei dispositivi di protezione individuale. Costituisce fatto notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio degli indumenti/DPI per mantenerne l'idoneità all'uso sotto il profilo igienico, eventualmente anche avvalendosi di una lavatrice d'uso domestico. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo di corretta manutenzione sorge in capo al datore di lavoro non tanto dalla qualificazione formale di un indumento come dispositivo di protezione individuale, bensì dalla funzione protettiva che l'indumento stesso svolge nell'ambito della specifica lavorazione (cfr. da ultimo Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019; Cass.n.23005/2014). L'espressione adoperata dall'art. 40 D.lgs n. 626 del 1994, che fa riferimento a
“qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. ord. sez. lav. n.16749/2019). L'assunto della secondo cui l'art. 77 non prevede il lavaggio degli CP_4 indumenti bensì impone al datore di lavoro il mantenimento in efficienza e la garanzia delle condizioni di igiene con la sostituzione a consumo degli stessi è infondato. Il comma 4 del citato art. 77 delinea gli obblighi in materia di dispositivi di protezione, prevendendo che il datore “..mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”. La norma, infatti, prevede che tali obiettivi siano perseguiti “mediante” la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, ove il termine “manutenzione” depone nel senso che tali indumenti vadano anche lavati per essere mantenuti in condizione di igiene, efficienza e decoro. Rientra del resto nel notorio l'esigenza di provvedere al lavaggio per mantenere i DPI in condizione di idoneità all'uso sotto il profilo igienico e di efficienza, per conseguire la specifica protezione del lavoratore contro i rischi connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa, in conformità alla scheda informativa di riferimento degli indumenti DPI in dotazione, i quali devono inoltre mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Era onere del datore di lavoro provare di avere adempiuto all'obbligo legale di manutenzione dei D.P.I. – previsto dagli artt. artt. 43 del D.lgs. 626/1994 e 74 del D.lgs. 81/2008. Nel caso di specie, però, la società - come incontestato - non ha predisposto ed organizzato un servizio aziendale di lavaggio degli indumenti da lavoro qualificati come DPI, lasciando che vi provvedesse il lavoratore in autonomia. Dall'inadempimento dell'obbligo datoriale discende il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c..: “laddove tali incombenti siano espletati dal lavoratore in proprio nell'ambito del normale ciclo domestico di lavaggio e stiratura del bucato, e non sia pertanto possibile documentare e provare con esattezza i costi e le spese sostenute, la liquidazione del danno, certamente sussistente, può avvenire in via equitativa, mediante il ricorso, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., a parametri di riferimento logici e congrui quali il numero e la frequenza dei lavaggi e le presumibili voci e valori di costo” (Cass. 16715/2014). In punto di quantificazione l'appellante ha evidenziato che deve farsi ricorso ad una valutazione equitativa. Ha redatto appositi conteggi, nella tabella riportata in ricorso, che determinano per ciascun lavaggio domestico l'importo di euro 7,74 nel 2011 per arrivare ad euro 8,05 nel 2021 (v. tabella pag. 29 dell'atto di gravame). Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro il trattamento retributivo del dipendente in rapporto al tempo impiegato per i lavaggi (mezz'ora per ciascun lavaggio), calcolati in numero di 2 per settimana, aggiungendo poi la quota dei costi di lavaggio (rapportata alla quantità di detersivo ed igienizzante, al consumo di energia elettrica e di acqua, al costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice: v. tabella alla pag. 29 dell'atto di appello) stimata in euro 1,20 ciascuno. Contr Alla luce della contestazione opposta dall' in merito ai criteri di quantificazione osserva il collegio che appare verosimile che, per motivi igienici, il lavaggio dei capi in oggetto -imbrattanti da sostanze insudicianti – sia stato effettuato separatamente da altri indumenti di uso comune. Tuttavia, all'esito della disamina delle tabelle redatte dal ricorrente, non appare corretto calcolare per intero, con riguardo al lavaggio degli indumenti in esame, il costo medio di acquisto e manutenzione lavatrice che, verosimilmente, è stata utilizzata per indumenti e biancheria familiare di varia natura e non destinata esclusivamente alla funzione qui esaminata. Appare sovrastimato, a fronte di nozioni di comune esperienza, un impegno medio di circa mezz'ora per ogni singolo lavaggio, tenendo in considerazione le operazioni di carico, avviamento del programma, scarico, stenditura che richiedono pochi minuti e l'asciugatura, che avviene all'aria senza alcuna necessità di collaborazione umana ulteriore (non essendo nella specie allegato l'utilizzo di una diversa macchina asciugatrice da caricare e scaricare). In un giudizio secondo equità, come invocato, stima la Corte corretta la riduzione ad un terzo del credito azionato e quindi la liquidazione del minor importo pari ad euro 2.522,90 oltre accessori. Infine, non risulta maturata alcuna prescrizione quinquennale in quanto, trattandosi di azione risarcitoria, si applica il termine ordinario decennale. Nel caso in esame l'eccezione non risulta proposta dall'appellata e comunque la prescrizione era stata interrotta dalla richiesta stragiudiziale del dipendente( v. reclamo gerarchico del 16.9.2021) . Accertato quindi l'inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, la pretesa risarcitoria va conseguentemente riconosciuta per tutto il decennio anteriore al reclamo gerarchico ossia da agosto 2011 ad agosto 2021 come richiesto dal lavoratore, nella ridotta misura come rideterminata in via equitativa
. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, disattesa l'eccezione di prescrizione, deve Contr disporsi la condanna della al pagamento del risarcimento nella misura complessiva di euro 2.522,90 , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese di giudizio devono essere compensate per metà atteso il contrasto giurisprudenziale sulla questione controversa e la parziale soccombenza in punto di quantificazione;
per il residuo si liquidano come in dispositivo, secondo Contr soccombenza, a carico dell' in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-in accoglimento per quanto di ragione dell'appello, condanna la al CP_4 risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione dei DPI e condanna la società al pagamento in favore di di euro 2.522,90 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dalla maturazione del credito al saldo;
-compensa per metà le spese di lite del doppio grado e condanna la al CP_1 pagamento del residuo liquidato per il giudizio di primo grado in euro 639,00 oltre IVA e CPA e spese generali e per l'appello in euro 729,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Pasquale Biondi.
Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.