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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 555/2023
promossa da
-appellante Parte_1
Avv. Alessandro Ciuffreda contro
-appellato- Controparte_1
Dr. Controparte_2 dr. Controparte_3 dr. Controparte_4
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 248/2023 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 16.03.2023, non notificata All'udienza del 21.11.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso previo dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con la sentenza appellata il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso in opposizione, ex art. 22 L. 689/81, proposto da quale legale Parte_1 rappresentante di oggi all'ordinanza di ingiunzione n. CP_5 Controparte_6
79/2022 del 22.02.2022 dell' di , notificata Controparte_1 CP_1 il 18.03.2022, relativa al pagamento di sanzioni amministrative, per la somma complessiva di € 6.729,25, comprensiva di spese, per le seguenti violazioni:
“A) Art. 39 commi 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 conv. in L. 06.08.2008 n. 133 e D.M. 9 luglio 2008 (sanzione stabilita dall'art. 39 comma 7 del medesimo decreto nell'importo da € 150,00 ad € 1.500,00), per aver effettuato sul Libro Unico del Lavoro registrazioni infedeli – sotto il profilo di somme annotate sotto la voce di “rimborso spese” e di
“trasferte”, come tali non assoggettate a contribuzione. previdenziale, anziché a retribuzione imponibile per ore di lavoro svolte relativamente al periodo giugno 2014/agosto 2015 in riferimento ai lavoratori indicati nel Prospetto di Regolarizzazione Contributiva per Matricola n. 3021557672 facente parte CP_7
pagina 1 di 5 integrante, come allegato, del Verbale unico di accertamento n. 2018017484/DDL – 2019010216/DDL del 25.07.2019. B) Art. 39 commi 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112 conv. in L. 06.08.2008 n. 133 (sanzione stabilita dall'art. 39 comma 7, del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 14.09.2015 n. 151, nell'importo da € 150,00 ad € 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro), per aver effettuato sul Libro Unico del Lavoro registrazioni infedeli – sotto il profilo di somme annotate sotto la voce di “rimborso spese” e di “trasferte”, come tali non assoggettate a contribuzione previdenziale, anziché a retribuzione imponibile per ore di lavoro svolte relativamente al periodo gennaio 2016/maggio 2019 – in riferimento ai lavoratori indicati nei 2 Prospetti di Regolarizzazione Contributiva per Matricola n. 3021557672 e n. CP_7
3026995095 facenti parte integrante, come allegati, del Verbale unico di accertamento n. 2018017484/DDL – 2019010216/DDL del 25.07.2019.” L'ordinanza ingiunzione è fondata sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018017484/DDD-201901026/DDL del 25.07.2019, formato da ispettori e CP_7
INAIL, che, a seguito di accesso ispettivo, hanno rilevato numerose irregolarità contributive. Tra queste quella relativa alla contribuzione omessa per rimborsi spese non documentati, avendo gli ispettori accertato la mancanza di documentazione a supporto, nonché quella relativa alle trasferte esenti da contribuzione non provate, avendo gli ispettori accertato che la trasferta nel LUL era stata registrata solo alcuni giorni lavorativi del mese, mentre le timbrature controllate dimostrano maggiori giorni lavorativi ed erano accertate anomalie in tre posizioni lavorative, perché registrate un numero di trasferte superiori ai giorni di lavoro effettivi. In primo grado l'opponente, eccepita in via preliminare la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 e la conseguente estinzione dell'obbligazione, nel merito ha affermato che le voci indicate nel libro unico (rimborso spese e rimborso spese per trasferte), corrispondevano esattamente al motivo di erogazione e che dall'eventuale assenza dei giustificativi di spesa poteva conseguire solo la debenza della contribuzione. Sosteneva che la società aveva indicato esattamente la voce corrispondente all'erogazione dell'importo e, quindi, non aveva violato la normativa contestata. Il Tribunale ha rigettato il ricorso in opposizione. Superata l'eccezione relativa a vizi formali eccepiti dalla opponente, per l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, ha ritenuto che, trattandosi di violazione conseguente ad accertata omissione contributiva derivante da benefici previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere probatorio dei presupposti dell'esonero contributivo gravasse sul datore di lavoro (Cass. 13011/2017, in motivazione Cass. 1157/2018), che nel caso in esame non era stato assolto. Ha quindi argomentato: Ne consegue che l'annotazione nel libro unico del titolo comportante l'esonero contributivo delle dazioni effettuate ai lavoratori è corretto nella misura in cui sussistano tutti i presupposti previsti per la configurabilità del particolare titolo annotato. Nel caso di specie è pacifico che i presupposti necessari per qualificare le dazioni quali rimborsi spese non sussistevano, di talchè le violazioni sono comprovate.”
Non è stata oggetto di appello la parte della pronuncia relativa all'insussistenza della violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, sulla quale si è formato il giudicato interno.
pagina 2 di 5 Con l'unico motivo di appello è censurata l'erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, che, nel richiamare i precedenti giurisprudenziali che pongono a carico del datore di lavoro l'onere della prova di eventuali benefici contributivi collegati anche alle fattispecie delle trasferte o dei rimborsi spese, avrebbe equivocato la materia del contendere. Il giudizio de quo non verteva sul recupero contributivo, ma sulla annotazione delle dazioni relative ai rimborsi spese e alle trasferte e non ricorreva alcuna omessa o infedele registrazione, perché le somme erano state annotate e registrate nel libro unico proprio per i titoli cui si riferiscono (rimborsi spese e trasferte). E' utile richiamare la normativa rilevante. L'obbligo a carico del datore di lavoro di istituzione e tenuta del libro unico è posto dall'art. 39 comma 1 D.L. n. 112/2008, che al comma successivo prescrive “2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.” L'art. 39 comma 7 D.L. n. 122/2008 individua l'illecito, prevedendo “
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro”. A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 151/2015, in tema di sanzioni, è previsto “Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro”. L'illecito di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati che non trovino riscontro nella concreta esecuzione della prestazione. Lo stesso art. 22 D.lgs. n. 151/2015, che ha riformulato l'art. 39 comma 7 cit. e introdotto modifiche alle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione al numero dei lavoratori interessati dalla violazione o al periodo della violazione, ha precisato che “la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate”. Il carattere non veritiero della registrazione dei dati, ai fini dell'illecito, deve incidere su uno o più aspetti del rapporto di lavoro, quali il trattamento retributivo, quello previdenziale o fiscale. Alla luce di queste previsioni il motivo di appello è infondato. Con riferimento alla voce “rimborso spese” gli ispettori hanno verificato il carattere non veritiero della registrazione, per l'assenza di documentazione a supporto, in quanto nelle schede consegnate dalla società, la sezione delle spese documentate era pagina 3 di 5 in bianco e non compilata;
pertanto le relative somme erano da ricondursi alla normale retribuzione (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018017484/DDD-201901026/DDL del 25.07.2019; schede rimborsi spese per Con trasferta doc. 8 ). non ha contrastato l'accertamento e non si è offerta di provare in Parte_1 giudizio la veridicità dei dati registrati, in particolare che la dazione della somma al lavoratore corrispondesse effettivamente alla voce “rimborso spese”. L'infedele registrazione ha avuto incidenza sul trattamento previdenziale, come quantificata dagli istituti nel recupero della contribuzione omessa. Con riferimento alla voce “trasferta”, che gli ispettori hanno ricondotto alla disciplina dell'art. 51 comma 5 D.P.R. n. 917/1986 TUIR, l'accertamento ispettivo risulta essere stato effettuato a seguito dell'esame incrociato dei prospetti forniti dalla società (contenenti il nome del lavoratore, i giorni di trasferta per mese, il committente presso il quale era in esecuzione l'appalto, l'importo dell'indennità in misura fissa) e le timbrature dei lavoratori adibiti all'appalto ( ) consegnati Pt_2 dalla committente (cfr. (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione CP_9
n. 2018017484/DDD-201901026/DDL del 25.07.2019; timbrature relative ai lavoratori adibiti all'appalto presso doc. 7) CP_5 CP_9
La verifica ha evidenziato specifiche anomalie: la trasferta era stata registrata per un numero di giorni inferiore a quelli risultati lavorati secondo le timbrature;
in taluni casi l'indennità di trasferta era stata registrata per un numero di giorni superiore a quelli lavorati secondo le timbrature (lavoratori , , Per_1 Per_2 Per_3
. Casi nei quali le somme registrate a titolo di trasferta sono state
[...] considerate retribuzione imponibile. Anche in questa fattispecie, nella quale Parte_1 non ha provato la veridicità dei dati relative alle trasferte, l'infedele
[...] registrazione ha avuto incidenza sul trattamento previdenziale, come quantificata dagli istituti nel recupero della contribuzione omessa. In ordine al valore probatorio dei verbali ispettivi è consolidato l'orientamento di legittimità, secondo il quale “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato fanno piena prova dei fatti che i funzionari CP_1 stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. Sez. L. sent. n. 15073/2008). Nel caso in esame gli accertamenti compiuti dagli ispettori integrano la prova della non veridicità dei dati registrati nel LUL, ai fini della violazione in esame, risultando provati tutti gli elementi dell'illecito amministrativo. L'appello viene rigettato e la sentenza del Tribunale viene confermata. Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte appellante soccombente, liquidate ai sensi del D.M. n. 155/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria) applicati i minimi, nell'importo di € 1.984,00, oltre accessori. Ricorrono i presupposti per il raddoppio del CU a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado a favore della parte appellata, che liquida in € 1984,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 21.11.2024 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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