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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1738/2022
Il giorno 03/03/2025, nella causa iscritta al n RG 1738 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 27.2.2025 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1738/2022 promossa da:
) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e per essi ), in persona del C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in trapani, piazzale Falcone Borsellino
n. 12, con l'avv. D'ANGELO SALVATORE ), dal quale rappresentato e C.F._3 difeso giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n. 28, con l'avv.
MARCHEGIANI MARCO ) e l'avv. PIERALLINI LAURA, dai quali C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura generale
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 6 1. ed per il tramite della mandataria Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 307/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Civitavecchia il 7.2.2022, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda dagli stessi proposta avverso la relativa al pagamento della somma di € Controparte_1
1.200,00 a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo del volo sulle tratte TP224 e TP834 del
28-29.8.2019 da Miami a Lisbona e da Lisbona a Roma.
Parte appellante ha contestato la decisione del Giudice di Pace di ritenere fondata l'eccezione pregiudiziale, sollevata dalla compagnia aerea convenuta, di difetto di rappresentanza processuale;
secondo la tesi di parte appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la rappresentanza processuale per la controversia in esame è stata validamente conferita alla
[...] con il mandato relativo alla trattazione della pratica risarcitoria;
ha quindi insistito per Parte_3
l'accoglimento della domanda svolta in primo grado.
A seguito del rinnovo della notifica dell'appello, si è costituita la Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e
[...] ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in difetto di espresso mandato conferito alla in subordine, ha contestato nel merito l'avversa domanda per Parte_3 mancanza di prova del ritardo in misura superiore alle tre ore.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'udienza a trattazione scritta del 27.2.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
La norma citata prevede che la motivazione dell'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (da ultimo, Cass. civ.
n. 12280 del 15/06/2016).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'atto di appello proposto da Parte_3 sia rispettoso dei predetti requisiti, laddove individua le parti della sentenza che intende
[...] impugnare, con specifico riferimento ai punti di motivazione ritenuti erronei e alle norme di legge
3 di 6 che si assumono violate, e indica esaustivamente le ragioni dell'impugnazione, prospettando una diversa soluzione alle questioni giuridiche esaminate e una diversa ricostruzione del fatto che avrebbe condotto alla soluzione opposta rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.
3. L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado ha deciso la controversia sulla scorta dell'eccezione di difetto di rappresentanza processuale sollevata dalla compagnia aerea convenuta, rilevando che “la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c. il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il “procuratore generale e quello preposto a determinati affari”, sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite , ma altresì come “appartenenza” della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con
l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente dalla lettura combinata degli artt. 100 e
77 c.p.c si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi , paragonabile ad un'azienda commerciale o ad un suo settore (institore) (cfr. Cassaz. n. 43 del 03/01/2017). Nel caso di specie, invece, la società attrice risulta destinataria di un mandato a svolgere un singolo affare, con la conseguenza che non spetta alla società, in virtù delle norme sopra richiamate, la rappresentanza processuale del passeggero e la domanda deve quindi essere dichiarata inammissibile per mancanza del potere di rappresentanza processuale della parte attrice”.
Correttamente, il Giudice di Pace ha richiamato il principio giurisprudenziale, cui si intende anche in questa sede dare seguito, secondo cui il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Tuttavia, deve ritenersi che il Giudice di prime cure abbia poi errato nel non ravvisare il conferimento del potere rappresentativo di natura sostanziale nei contratti di mandato con rappresentanza allegati dalla nel fascicolo di primo grado. Parte_3
Nelle scritture private prodotte, sottoscritte rispettivamente da ed Parte_1 Parte_2
si legge infatti che è conferito il potere di “porre in essere ogni attività necessaria ed utile per la
[...] trattazione della pratica risarcitoria” relativa ai danni conseguenti al ritardo del volo ivi indicato, con espressa menzione del potere di promuovere azioni giudiziali e del conferimento del potere di rappresentanza sostanziale.
4 di 6 Pertanto, deve ritenersi che sia munita del potere di rappresentare i Parte_3 danneggiati nella richiesta di pagamento della compensazione pecuniaria, sia in sede stragiudiziale che in quella giudiziale.
Ne deriva altresì la validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di
[...] per il giudizio che ci occupa. Parte_3
4. Passando all'esame del merito della causa, va rilevato che parte attrice ha dedotto che, a causa del ritardo (seppur lieve) del volo TP224 da Miami a Lisbona del 28.8.2019, i passeggeri hanno perso la coincidenza con il volo TP834 da Lisbona a Roma del giorno 29.8.2019, venendo riprotetti su un volo alternativo in partenza per il giorno successivo.
Parte attrice ha quindi invocato il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria disciplinata dagli artt. 5 e 7 del Regolamento UE n. 261/2004 secondo cui, in caso di cancellazione del volo senza preventiva comunicazione, spetta ai passeggeri interessati la compensazione pecuniaria commisurata alla lunghezza della tratta aerea, salvo che la compagnia aerea dimostri che la cancellazione del volo “è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Il Regolamento citato all'art. 7 prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo del volo, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (si v. sentenza “Sturgeon” del 19 novembre 2009 nei procedimenti riuniti C‑402/07 e C‑432/07), che in caso di “coincidenze” si determina in base all'arrivo alla destinazione finale.
Deve quindi ritenersi che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento n. 261/2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Secondo l'interpretazione della norma fornita dalla Suprema Corte in plurime occasioni,
l'onere della prova va ripartito tra le parti nel senso che: “il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando
a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma
1, del Regolamento CE n. 261 del 2004” (Cass. n. 1584 del 23/01/2018).
5 di 6 Nel caso di specie, incombeva quindi sul vettore aereo l'onere di provare che l'arrivo dei passeggeri alla destinazione finale (Roma Fiumicino) era contenuto entro il limite di tre ore rispetto all'orario originariamente previsto (cioè quello di arrivo della coincidenza persa).
Tale prova non è stata fornita e, pertanto, spetta la compensazione pecuniaria che, parametrata alla distanza tra il luogo di partenza (Miami) e la destinazione finale (Roma Fiumicino) ammonta ad € 600,00 per ciascun passeggero.
5. Le spese di lite dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 307/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Civitavecchia il 7.2.2022, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di ed della complessiva somma di Parte_1 Parte_2
€ 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun passeggero);
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3 delle spese di lite, che liquida in € 2.151,00, di cui € 1.977,00 per compensi ed € 174,00
[...] per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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