Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr.ssa Rosa Del Prete, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 13/01/2025, nella causa RG 3174/2021, ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, in persona del R.L. p.t., difeso Parte_1 dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Erminio Capasso, Gianluca Tellone,
Mauro Elberti, Itala De Benedictis e Vincenzo di Maio, domiciliato in via A. De
Gasperi, n. 55, Napoli appellante
E
, difesa dall'avv. Michele Marra, domiciliata in via A. Controparte_1
Dorso n. 16, ER appellata
* * *
Con ricorso depositato in data 12.07.2018 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sezione lavoro- convenne in giudizio esponendo di aver Controparte_1 Pt_1
lavorato alle dipendenze della società Alfa Gas Srl, poi dichiarata fallita, dall'11.05.2009 al 25.05.2011, con la qualifica di impiegato.
Dedusse di aver ottenuto l'ammissione del proprio credito a titolo di TFR al passivo del Fallimento della predetta società.
Pag. 1 di 5
vinte le spese di lite con distrazione.
Si costituì in giudizio l , eccependo, in via preliminare, la prescrizione e la Pt_1
decadenza della richiesta attorea, l'improponibilità del ricorso per assenza di valida domanda amministrativa e chiedendone il rigetto nel merito.
Istruita documentalmente la causa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2530/2021 (RG 6386/2018), depositata in cancelleria il 18.10.2021, in questa sede impugnata, accolse la domanda e condannò l' , in qualità di gestore Pt_1
del Fondo di Garanzia, al pagamento dell'importo di euro 3.380,29, a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando le spese di lite.
Il giudice di prime cure, in via preliminare rigettò l'eccezione di decadenza per essere stato il ricorso proposto nei termini, nonché l'eccezione di improcedibilità essendovi in atti la prova della avvenuta presentazione della domanda amministrativa e l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto non decorso il termine prima dell'ammissione al passivo e dell'accertamento dell'insolvenza del datore o della formazione di un titolo esecutivo: nel caso di specie tra la data di ammissione al passivo dichiarato esecutivo il 7.3.2013 e la presentazione della domanda amministrativa all' di ER in data 29.07.2016 non era maturata prescrizione. Il Pt_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia non poteva ritenersi Pt_1 esigibile prima dell'ammissione al passivo fallimentare o dell'esito negativo dell'esecuzione forzata.
Quanto all'eccezione di improcedibilità della azione in sede giudiziaria per aver omesso parte istante di depositare in sede amministrativa la necessaria documentazione a sostegno, il giudice di prime cure ritenne che l'omessa produzione della documentazione in sede amministrativa non comportasse la sanzione della improcedibilità della azione in sede giudiziaria, e che, in ogni caso, nella fattispecie la documentazione prodotta fosse idonea ad affermare e comprovare la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell' a norma dell'art. 2 D.Lg. 80/1992. Pt_1
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 08/11/2021, l' ha impugnato Pt_1
la predetta Sentenza n. 2530/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e ne ha
Pag. 2 di 5 chiesto la riforma, con ampie argomentazioni, con vittoria di spese per il doppio grado del giudizio.
Con un unico articolato motivo di gravame, l' ha impugnato la decisione di Pt_1
primo grado nella parte in cui il giudice non ha valutato ed esaminato la decadenza annuale dell'azione giudiziaria ex art. 47 dpr 639/1970, facendo rilevare che rispetto ad un ricorso giudiziario iscritto a ruolo in data 12.07.2018, era intervenuta la decadenza sostanziale di un anno e 300 giorni, sia rispetto alla iniziale domanda amministrativa, presentata erroneamente alla sede di Terni in data 23.07.2013, sia Pt_1
rispetto alla successiva domanda presentata in data 29.07.2016 alla sede di Pt_1
ER.
Si è ricostituita, nel presente giudizio di appello così instaurato, la resistente CP_1
con comparsa di costituzione con appello incidentale del 26.04.2022,
[...] chiedendo il rigetto dell'appello dell' e da parte sua l'accoglimento dell'appello Pt_1
incidentale relativamente alla compensazione delle spese disposta in primo grado, richiedendo la modifica della sentenza per il solo capo relativo alle spese, con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
L'odierna appellata ha, in primo luogo, ribadito che dalla circolare n. 74\2008 Pt_1
deriverebbe che il diritto di credito a titolo di TFR del lavoratore nei confronti del
Fondo di Garanzia, sarebbe soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente non dalla cessazione del rapporto di lavoro bensì dal verificarsi dei presupposti di legge, quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva individuale, con conseguente infondatezza della eccezione dell'Istituto appellante. Ha aggiunto, inoltre, che il termine di prescrizione annuale dell'azione, decorrente dalla data di chiusura della procedura concorsuale, nel caso di specie non sarebbe iniziato, essendo il fallimento ancora aperto e non definito.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 13/01/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, all'udienza del 13/01/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Pag. 3 di 5 * * *
Motivi della decisione.
L'appello dell' è fondato e merita accoglimento. Pt_1
In particolare, l' ha eccepito la decadenza dell'azione giudiziaria, facendo Pt_1
rilevare che il giudizio è stato introdotto solo in data 12.07.2018, tardivamente, sia rispetto alla prima domanda amministrativa presentata alla sede di Terni in data Pt_1
23.07.2013, sia rispetto alla successiva domanda amministrativa presentata alla sede di ER in data 29.07.2016. Pt_1
L'eccezione è fondata.
In punto di fatto, risulta dagli di causa, e specificatamente anche dalle produzioni della parte appellata, che la domanda amministrativa è stata presentata mediante spedizione con raccomandata a.r. del 27/06/2016 indirizzata all' di ER (vedasi ricevuta Pt_1
di spedizione), ed anche nel ricorso introduttivo pag. 2, la ricorrente ha affermato di aver ottenuto l'ammissione allo stato passivo e di aver proposto domanda amministrativa all' di ER (senza specificare la data). Pt_1
L' ha depositato copia della domanda amministrativa che risulta depositata in Pt_1
data 29/07/2016.
Orbene, la decadenza annuale risulta maturata sia rispetto alla prima domanda amministrativa presentata alla sede di Terni in data 23.07.2013 sia rispetto alla Pt_1
successiva domanda amministrativa presentata alla sede di ER in data Pt_1
29.07.2016.
Anche a volere considerare solo la seconda domanda, il termine di un anno e 300 giorni, decorrente dal 29.07.2016, veniva a scadere il 25 maggio 2018, mentre il ricorso giudiziario il ricorso è stato depositato 12.07.2018.
Per giurisprudenza consolidata, “La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011,
n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate
Pag. 4 di 5 dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970. (Cassa e decide nel merito, App.
Bologna, 30/10/2008)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 08/07/2014, n. 15531 (rv.
631983), massima conforme: Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 04/12/2015, n. 24730
(rv. 638066).
Ogni altra questione resta assorbita.
In conclusione, per tutti i motivi esposti, in accoglimento dell'appello dell' , e, Pt_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda formulata da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo Controparte_1
grado.
Per quanto riguarda le spese del doppio grado del giudizio, in considerazione del con- trasto di giurisprudenza e difficoltà interpretative della normativa in tema di decadenza e prescrizione della domanda rivolta nei confronti del fondo di garanzia , deve Pt_1
essere disposta l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello dell' , e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
rigetta la domanda formulata da con il ricorso introduttivo del Controparte_1
giudizio di primo grado;
2) Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Napoli, 13.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
Pag. 5 di 5