Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 04/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01967/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2025, proposto da
NN ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 403/2023 emessa e pubblicata in data 29/12/2023 dal Tribunale di Pisa – Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ID GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato in data 1 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato l’ottemperanza del Ministero resistente, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, atteso che il predetto pagamento è stato eseguito successivamente alla instaurazione del giudizio.
Ritenuto di dovere dichiarare cessata la materia del contendere, attesa la piena satisfattività dell’interesse azionato, come dichiarato dalla ricorrente.
Ritenuto di dovere condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, attesa la debenza delle somme corrisposte solo successivamente alla proposizione dell’azione di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre il rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e gli accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO IA HI, Presidente
Stefania Caporali, Referendario
ID GA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID GA | TO IA HI |
IL SEGRETARIO